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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Commissione giudicatrice - Variazione della consistenza numerica
dell’organo successiva all’apertura delle buste - Illegittimità.
E’ illegittima l’integrazione della Commissione giudicatrice avvenuta in un
momento successivo a quello dell’apertura delle buste delle offerte tecniche. Va
precisato, al riguardo, che la giurisprudenza amministrativa ha escluso
l’immanenza nell’ordinamento di un principio di immodificabilità delle
commissioni di gara, ammettendo che i loro membri possano essere sostituiti
quando ciò sia reso necessario da esigenze di rapidità e continuità dell’azione
amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400). Viceversa, deve
ritenersi preclusa la variazione della consistenza numerica dell’organo,
intervenuta in un momento in cui i membri originari dello stesso avevano già
potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti. Evidenti esigenze di trasparenza e di rispetto della parità di
trattamento dei concorrenti (nonché di garanzia di continuità delle operazioni
valutative) impongono di individuare in tale momento il limite invalicabile
oltre il quale non può essere variata la consistenza numerica della Commissione.
Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni, Segato e Prato) c. Comune
di Rivoli (avv. Gambino)
- TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Commissione di gara - Sedute - Principi di concentrazione e
continuità.
Le finalità di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza
dell’azione amministrativa impongono che le sedute delle commissioni di gara si
ispirino al principio di concentrazione e continuità, tendendo a concentrare,
ove possibile, l’esame delle offerte tecniche ed economiche in una sola seduta
o, comunque, evitando soluzioni di continuità che favoriscano possibili
influenze esterne idonee a minare l’assoluta indipendenza di giudizio
dell’organo incaricato della valutazione (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010,
n. 8155). Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni, Segato e Prato)
c. Comune di Rivoli (avv. Gambino) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
APPALTI - Comunicazione di aggiudicazione definitiva - Omissione - Conseguenze.
L’omissione della comunicazione di aggiudicazione definitiva non incide
sulla legittimità dell’aggiudicazione medesima, ma solo sulla decorrenza del
termine per l’impugnazione (cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, sez.
I, 11 marzo 2011, n. 1441). Pres. Bianchi, Est. Goso - C. s.p.a. (avv.ti Annoni,
Segato e Prato) c. Comune di Rivoli (avv. Gambino)
- TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 711
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N. 00711/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Cofely Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Annoni, Andrea
Segato e Domenico Prato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Torino, corso Re Umberto, 27;
contro
Comune di Rivoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Giovanna Gambino, con domicilio eletto presso la segreteria del
T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
Comat S.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con Olicar
S.p.a. e Iter Cooperativa Ravennate Interventi sul Territorio Soc. Coop.,
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso il
suo studio in Torino, corso Re Umberto, 77;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1133 del 9.9.2010, comunicata con nota prot.
n. 40871 in data 15.9.2010, ricevuta il 16.9.2010, con la quale il dirigente
Area Gestione Territorio del Comune di Rivoli ha approvato i verbali della gara
di appalto n. 01/LL.PP./2010 relativa al servizio di gestione calore, fornitura
di combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici
comunali, per la durata di cinque anni ed ha disposto l'aggiudicazione
definitiva in favore del RTI costituito dalla Comat S.p.a., dalla Olicar S.p.a.
e dalla Iter Soc. Coop.;
del punto 9 del Disciplinare di gara;
della determinazione dirigenziale n. 485 del 22.4.2010 di nomina della
Commissione Giudicatrice;
della deliberazione n. 651 del 20.5.2010;
della determinazione dirigenziale n. 1021 in data 28.7.2010;
della determinazione n. 1041 del 4.8.2010;
di tutti i verbali della procedura di gara;
del diniego di autotutela, formatosi a seguito dell'inerzia del Comune di Rivoli
in ordine alla comunicazione inoltrata dalla Cofely S.p.a. in data 16.9.2010;
di ogni altro atto annesso, presupposto e consequenziale,
e per la condanna del Comune di Rivoli al risarcimento dei danni in forma
specifica o, in via subordinata, per equivalente, previa eventuale declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato;
nonché, con motivi aggiunti di ricorso, per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1650 del 16 dicembre 2010, non comunicata,
con la quale è stata (ri)aggiudicata al RTI Comat la gara di appalto n.
01/LL.PP./2010;
del verbale della Commissione giudicatrice del 13 dicembre 2010, non comunicato;
della relazione per la verifica della congruità delle offerte, non comunicata;
di ogni altro atto annesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, per
quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. 1562 del 6 dicembre
2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e di Comat
S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Richard Goso e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 25 gennaio 2010, il Comune di Rivoli
ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione
calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio
degli edifici comunali, con un importo a base d’asta di € 8.359.319 per la
durata quinquennale dell’appalto.
2) Partecipavano alla gara tre imprese, tra cui Cofely Italia S.p.a., odierna
ricorrente (di seguito, per brevità, “Cofely”), e il raggruppamento capeggiato
da Comat S.p.a., con la Olicar S.p.a. e la Coop. Iter (di seguito, per brevità,
“RTI Comat”).
3) Le operazioni di gara (come si riferirà più dettagliatamente in parte motiva)
conoscevano un iter piuttosto travagliato, segnato da contrasti fra i componenti
della Commissione giudicatrice che culminavano nelle dimissioni dei due membri
“interni” di tale organo.
A seguito di modifica della composizione della Commissione medesima e di una
temporanea interruzione delle operazioni di gara, l’appalto era definitivamente
aggiudicato, con provvedimento dirigenziale del 9 settembre 2010, al RTI Comat.
La ricorrente occupava la seconda posizione della graduatoria.
4) Dopo aver esperito istanza di accesso documentale (parzialmente accolta dalla
stazione appaltante) e aver comunicato il preavviso di ricorso (rimasto senza
riscontro), Cofely impugnava, con ricorso giurisdizionale tempestivamente
notificato alla stazione appaltante e alla controinteressata, il provvedimento
di aggiudicazione definitiva, l’art. 9 del disciplinare di gara e gli altri atti
endoprocedimentali indicati nell’epigrafe del ricorso, deducendo in via
principale:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 163/2006
sotto il profilo della mancata valutazione dell’anomalia dell’offerta del RTI
Comat. Eccesso di potere per falso presupposto;
e in via subordinata:
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso
di potere per incompetenza, contraddittorietà, perplessità ed illogicità
manifesta.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del disciplinare di gara e
dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per incompetenza,
contraddittorietà, perplessità ed illogicità manifesta.
IV) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 84, comma 8,
del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità dell’integrazione della Commissione
disposta nel corso della gara. Insussistenza dei presupposti previsti dalla
legge per il ricorso a commissari esterni. Eccesso di potere per falso
presupposto e carenza di istruttoria.
V) Violazione del principio di segretezza delle offerte tecniche nonché del
principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97
della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 nonché
dei principi in materia di funzionamento delle commissioni giudicatrici. Eccesso
di potere per sviamento, contraddittorietà.
VII) Violazione del principio di continuità delle gare d’appalto. Violazione dei
principi di efficienza, efficacia e buon andamento della pubblica
amministrazione.
L’esponente domanda anche, in conclusione, che sia dichiarata l’inefficacia del
contratto eventualmente stipulato a seguito dell’aggiudicazione ovvero, in
subordine, che il Comune di Rivoli sia condannato al risarcimento del danno per
equivalente.
5) Si è costituito in giudizio il RTI Comat, contrastando nel merito la
fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.
Nelle more, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla
controinteressata, il Comune di Rivoli aveva provveduto, con verbale del 17
ottobre 2010, a consegnare in via d’urgenza il servizio al RTI Comat.
6) Con motivi aggiunti di ricorso ritualmente notificati, Cofely ha impugnato il
provvedimento dirigenziale del 16 dicembre 2010, con cui il Comune di Rivoli
aveva annullato in via di autotutela il precedente provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’appalto e, previa rinnovazione delle operazioni
di valutazione delle offerte economiche e giudizio di non anomalia delle due
migliori offerte, aveva nuovamente aggiudicato la gara al RTI Comat.
Questi i nuovi motivi di gravame:
VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 5, lett. a), del d.lgs
n. 163/2006 e s.m.i. Eccesso di potere per falso presupposto.
IX) Illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il
ricorso introduttivo.
7) Il ricorso è stato chiamato alle udienze del 27 gennaio e del 7 aprile 2011
e, in entrambi i casi, è stato rinviato a data successiva su istanza di parte.
Il Comune di Rivoli, fino a quel momento rimasto estraneo al giudizio, si è
costituito due giorni prima dell’udienza fissata per il 7 aprile 2011, con
memoria i cui contenuti, stante l’evidente violazione del termine perentorio
fissato dagli artt. 73, comma 1, 119, comma 2 e 120, comma 3, cod. proc. amm.,
non possono essere presi in esame dal Collegio.
8) Alla nuova udienza del 12 maggio 2011, il difensore dell’Amministrazione
resistente riferiva, peraltro in termini generici, dell’intervenuta stipulazione
del contratto tra il Comune di Rivoli e il RTI Comat.
Non risultando la circostanza ai difensori delle altre parti, il Collegio, con
ordinanza n. 487 del 14 maggio 2011, ordinava all’intimato Comune di fornire
chiarimenti documentati al riguardo e di depositare copia del contratto
eventualmente stipulato.
Il provvedimento istruttorio era parzialmente ottemperato dal Comune di Rivoli
che, in data 23 maggio 2011, produceva copia del contratto rep. n. 167,
stipulato in forma pubblica amministrativa il 9 maggio 2011.
9) Previo deposito di tempestive memorie difensive ad opera di tutte le parti
del giudizio, il ricorso era chiamato, infine, alla pubblica udienza del 16
giugno 2011 e, previa trattazione orale, veniva ritenuto in decisione.
Ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 662 del 20
giugno 2011.
DIRITTO
10) Con il primo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via principale
rispetto alle altre censure di legittimità, l’esponente aveva denunciato il
mancato esperimento della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria,
nella specie obbligatoria in quanto essa aveva conseguito, sia per il prezzo sia
per il merito tecnico, un punteggio superiore ai 4/5 dei punteggi massimi
previsti dal bando.
L’evidente irregolarità è stata integralmente rimossa dal Comune di Rivoli che,
ai fini della nuova aggiudicazione della gara disposta con provvedimento
dirigenziale del 16 dicembre 2010, ha previamente acquisito le valutazioni del
responsabile del procedimento in ordine alla congruità delle prime due offerte
classificate.
La ricorrente non ha censurato l’esito della verifica di congruità ed ha anche
espressamente rinunciato, con memoria depositata il 22 marzo 2011, al motivo di
ricorso.
11) Con i successivi motivi di ricorso, Cofely pone in rilievo pretese
irregolarità commesse nel corso delle operazioni di gara le quali, ove
sussistenti, comporterebbero il rinnovo dell’intera procedura concorrenziale.
La prima irregolarità denunciata concerne la violazione del principio di unicità
della commissione giudicatrice, asseritamente sancito, nelle gare da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
dall’art. 84, comma 1, del codice dei contratti pubblici (“Quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che
opera secondo le norme stabilite dal regolamento”).
Evidenzia la ricorrente come nel caso di specie avrebbero invece operato,
peraltro in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara
(anch’esso impugnato), almeno due commissioni: una (denominata “Commissione di
gara”) incaricata di provvedere alla verifica della tempestività delle offerte e
della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
e l’altra (denominata “Commissione di valutazione”) deputata all’esame delle
offerte tecniche.
Ritiene il Collegio che le descritte modalità non concretino alcuna violazione
del principio di derivazione comunitaria che impone di rimettere la valutazione
delle offerte, per individuare quella che presenta il miglior rapporto
qualità/prezzo, ad un unico organo collegiale.
Tale attività valutativa, infatti, non comprende le attività amministrative
afferenti la verifica della tempestività delle offerte e della regolarità della
documentazione a corredo, compiti che, non presupponendo il possesso di alcuna
competenza tecnica relativa allo specifico oggetto dell’appalto, possono essere
senz’altro affidati agli organi ordinari della stazione appaltante (T.A.R.
Piemonte, sez. I, 16 luglio 2010, n. 3132), come avvenuto nella fattispecie ove
le incombenze in questione sono state assolte dal Dirigente del’Area gestione
del territorio.
12) Affine alla precedente è la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso,
inerente l’attribuzione dei compiti valutativi a due distinti organi: la
Commissione di valutazione, per le offerte tecniche, e il Presidente del seggio
di gara per le offerte economiche.
La rinnovazione delle operazioni di gara compiuta nella seduta del 13 dicembre
2010, peraltro, comporta il superamento di questa censura, avendo in tale
occasione la Commissione di valutazione provveduto anche allo scrutinio delle
offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi, confermando quelli
assegnati in precedenza.
Va rilevato come, in ogni caso, il modus procedendi adottato dalla stazione
appaltante abbia trovato una sorta di conferma postuma di legittimità nel
disposto dell’art. 283, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice dei
contratti pubblici.
Né può ritenersi che l’attribuzione del compito di verificare la sussistenza dei
requisiti di partecipazione ad una Commissione appositamente costituita, ossia
ad un organo ancora diverso da quelli sopra indicati, renda illegittime le
operazioni di gara, poiché anche questa verifica, che non comporta l’esercizio
di attività valutative riferite al merito delle offerte né tali da implicare il
possesso di particolari competenze tecniche relative all’oggetto dell’appalto,
può essere svolta dagli ordinari organi dell’Ente.
13) Le censure dedotte con il quarto motivo di ricorso investono l’integrazione
della Commissione giudicatrice operata nel corso delle operazioni di gara.
Tale Commissione era stata inizialmente costituita con provvedimento del
Dirigente dell’Area gestione del territorio in data 22 aprile 2010 e si
componeva di tre membri: lo stesso Dirigente e due funzionari dell’Area.
Con successivo provvedimento del 28 luglio 2010, il Dirigente ha integrato la
Commissione con due componenti esterni “esperti nella materia oggetto di gara al
fine di consentire una rappresentazione adeguata e completa dei progetti”.
Tali componenti sono stati individuati mediante estrazione a sorte tra i
nominativi precedentemente indicati dagli ordini degli architetti e degli
ingegneri della provincia di Torino.
Sostiene la ricorrente che detta integrazione si presterebbe ad essere censurata
perché:
- si pone in contraddizione con il precedente provvedimento di nomina della
Commissione, nel quale si era dato atto della competenza dei suoi componenti
nello specifico settore oggetto dell’appalto;
- si è fatto ricorso a professionisti esterni senza prima verificare, come
richiesto dall’art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici, che fossero
reperibili soggetti competenti tra i funzionari di altre stazioni appaltanti;
- il Presidente della Commissione non ha fornito riscontro alla lettera del 21
luglio 2010, con cui il Segretario comunale di Rivoli aveva domandato
chiarimenti in ordine alla scelta di integrare la Commissione con esperti,
ritenendola illegittima e ingiustificabile;
- deve ritenersi illegittima qualsiasi modificazione della composizione numerica
della Commissione operata in coso di gara, dopo l’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche.
Ritiene il Collegio che le prime tre censure non abbiano pregio giuridico,
mentre l’ultima riveli, invece, l’esistenza di una irregolarità procedurale atta
ad inficiare le successive operazioni di gara nonché l’esito finale della
procedura selettiva.
a) Non si riscontra, in primo luogo, una reale contraddizione fra i due atti di
nomina dell’organo valutativo.
E’ vero, infatti, che nel primo atto di nomina il Dirigente aveva affermato che
i componenti della Commissione erano “esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto”, ma tale valutazione faceva logicamente
riferimento al possesso di competenze ed esperienze medie che avrebbero
consentito ai membri della Commissione di valutare con sufficiente grado di
consapevolezza i contenuti delle offerte.
Non può escludersi, in linea di principio, che il grado di preparazione “media”
normalmente richiesto ai componenti delle commissioni di gara possa, in casi
particolari, rivelarsi insufficiente e imporre il ricorso a soggetti esterni
eventualmente più qualificati.
Il competente Dirigente, d’altronde, ha compiutamente rappresentato, nel
provvedimento di integrazione della Commissione, le ragioni che avrebbero reso
necessario il ricorso a professionalità esterne (“Nel corso della gara, la
Commissione giudicatrice rilevava a presenza di aspetti di particolare
tecnicismo e constatava di non essere in grado, a causa delle proprie carenze di
specifiche cognizioni tecniche e di mezzi informatici, di verificare con
completezza e fondata cognizione quanto formulato dai singoli concorrenti. E’
stato possibile far emergere la problematica solo ex post e non ex ante, nel
senso che è stato possibile appurare solamente durante l’analisi dei progetti il
tenore altamente tecnico degli stessi sui quali la Commissione era stata
chiamata ad esprimersi”).
Andrebbero approfondite, piuttosto, altre circostanze che non sembrano del tutto
lineari, come il fatto che l’amministrazione avesse richiesto la designazione di
consulenti esterni fin dal 26 marzo 2010 (cfr. doc. 22 ricorrente), quindi in
epoca ampiamente antecedente l’esame delle offerte tecniche e la pretesa
emersione di quegli aspetti di “particolare tecnicismo” successivamente
evidenziati dal Dirigente.
Tali aspetti, peraltro, non emergevano dai verbali della Commissione la quale,
nella prima seduta del 29 aprile 2010, si era invece limitata a prendere visione
“della documentazione presentata da ciascun concorrente”, rimandando a
successiva seduta “la valutazione delle offerte tecniche a seguito di un’analisi
istruttoria e strumentale”.
Rispetto a queste circostanze, però, non sono stati formulati specifici vizi di
legittimità.
b) La seconda censura fa riferimento al dettato dell’art. 84, comma 8, del
codice dei contratti pubblici, secondo cui “i commissari diversi dal presidente
sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di
accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri
casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate,
i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un
criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla
base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”.
Tale disposizione prevede, quindi, che il ricorso a commissari esterni operi
come criterio sussidiario per la composizione delle commissioni giudicatrici
nelle gare d’appalto, quando non siano rinvenibili adeguate professionalità tra
i funzionari della stazione appaltante.
Sarebbe irragionevole, però, pretendere che l’accertamento della “carenza in
organico di adeguate professionalità” venga effettuato, oltre che nei confronti
del personale della stazione appaltante, anche nei confronti del personale delle
altre amministrazioni (T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 luglio 2008, n. 1297).
La lettera della legge, d’altronde, pone tali soggetti sullo stesso piano dei
professionisti esterni e dei docenti universitari, cosicché non può ritenersi
sussistente alcun rapporto di priorità nel ricorso all’una o all’altra
categoria.
c) I rilievi critici formulati dal Segretario comunale costituiscono espressione
di una dialettica interna all’Ente che, per quanto aspra, non costituisce
elemento astrattamente idoneo a rivelare l’esistenza di vizi di legittimità dei
provvedimenti impugnati.
d) E’ illegittima, invece, l’integrazione della Commissione giudicatrice
avvenuta in un momento successivo (28 luglio 2010) a quello dell’apertura delle
buste delle offerte tecniche (29 aprile 2010).
Va precisato, al riguardo, che la giurisprudenza amministrativa ha escluso
l’immanenza nell’ordinamento di un principio di immodificabilità delle
commissioni di gara, ammettendo che i loro membri possano essere sostituiti
quando ciò sia reso necessario da esigenze di rapidità e continuità dell’azione
amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400).
Nel caso in esame, però, non è contestato tanto il mutamento della composizione
soggettiva della Commissione, bensì la variazione della consistenza numerica
dell’organo, intervenuta in un momento in cui i membri originari dello stesso
avevano già potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche
presentate dai concorrenti.
Evidenti esigenze di trasparenza e di rispetto della parità di trattamento dei
concorrenti (nonché di garanzia di continuità delle operazioni valutative)
impongono di individuare in tale momento il limite invalicabile oltre il quale
non può essere variata la consistenza numerica della Commissione.
L’integrazione disposta nella fattispecie, per una iniziativa direttamente
riconducibile al Presidente dell’organo, può apparire intesa, infatti, alla
formazione di maggioranze precostituite, indipendentemente dalle modalità
adottate per la scelta dei nuovi componenti e dal fatto che non fossero ancora
state compiute effettive attività valutative.
Rimane solo da precisare che le particolari esigenze rappresentate dal
Dirigente, con riferimento alle pretese caratteristiche di eccezionalità dei
progetti da esaminare, avrebbero legittimato, eventualmente, l’affidamento a
consulenti esterni di particolari e ben individuati approfondimenti tecnici
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 gennaio 2009, n. 327), non certo variazioni della
consistenza dell’organo valutativo che ne hanno radicalmente modificato
l’originaria composizione.
La contestata integrazione della Commissione mediante membri esterni, pertanto,
deve ritenersi illegittimamente disposta e invalida tutti gli atti successivi
della procedura selettiva.
14) Con lettera del 3 agosto 2010, l’arch. Enzo Graziani e l’ing. Sara Norberti,
funzionari dell’Area gestione del territorio del Comune di Rivoli, nominati
membri della Commissione giudicatrice con provvedimento dirigenziale del 22
aprile 2010, dichiaravano la propria intenzione di “non proseguire oltre nello
svolgimento della commissione” (quindi rassegnavano, in sostanza, le proprie
dimissioni dall’incarico di componenti di tale organo).
A giustificazione della propria scelta, i due funzionari esprimevano completo
disaccordo rispetto alle scelte del Presidente/Dirigente dell’Area
concretizzatesi, da un lato, nell’integrazione dell’organo valutativo ad uno
stadio avanzato delle operazioni di gara (come riferito al punto precedente) e,
dal’altro, nella consegna del “materiale di gara” all’arch. Franco Francone,
ossia al soggetto che era stato sorteggiato, all’interno della rosa di
nominativi segnalati dal competente Ordine professionale, per coadiuvare la
Commissione in qualità di esperto.
I firmatari della lettera precisano che quest’ultima circostanza era stata
riferita loro direttamente dal Presidente della Commissione, nel corso della
seduta svoltasi in pari data.
La circostanza medesima è stata espressamente confermata dalla difesa comunale
la quale, nella memoria depositata in data 8 giugno 2011 (pag. 2), afferma che
“il giorno successivo (quello della seduta svoltasi il 14 luglio 2010) il
Presidente della Commissione provvedeva a consegnare al consulente primo
sorteggiato la documentazione descritta nella nota di consegna, ovvero n. 2
raccoglitori relativi a riqualificazione scuola materna bambini di Sarajevo e
Progetto di gestione dei servizi relativi alle offerte delle ditte Manutencoop
Facility Management, Cofely Italia e A.T.I. Comat/Olicar/Iter”.
La comprovata consegna della documentazione di gara ad un soggetto esterno,
privo di una veste ufficiale che lo abilitasse a prenderne visione (egli era
stato semplicemente sorteggiato nella rosa di esperti fornita dall’ordine
professionale, ma non aveva ricevuto alcun incarico che lo legittimasse ad
operare in tale veste), integra una evidente violazione del principio di
segretezza delle offerte, funzionale a prevenire il rischio di manomissioni o
sostituzioni dei documenti presentati dai concorrenti.
La successiva nomina dell’arch. Franco Francone quale membro della Commissione
non vale a sanare la descritta irregolarità, trattandosi di evento che non
poteva essere previsto con certezza al momento della consegna della
documentazione ed avendo soprattutto riguardo al pericolo di dispersione di
notizie riservate che tale irrituale condotta ha obiettivamente generato.
Ne consegue l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.
15) Con il sesto motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione del
principio che impone alle commissioni di gara di agire con il plenum dei propri
componenti.
Si è già avuto modo di rilevare, infatti, che l’originale composizione numerica
della Commissione era stata aumentata da tre a cinque componenti con il
provvedimento dirigenziale del 28 luglio 2010.
In tale provvedimento, si precisava che la Commissione “viene integrata e sarà
costituita da cinque componenti” e che “per la validità del giudizio occorre che
la stessa deliberi in presenza di tutti i suoi componenti”.
Si è anche riferito della lettera in data 3/8/2010 con cui i due componenti
interni avevano rassegnato le proprie dimissioni.
Sostiene la ricorrente che, a questo punto, la stazione appaltante avrebbe
dovuto sostituire i componenti dimissionari onde ripristinare la consistenza
numerica dell’organo fissata dall’ultimo atto di nomina: l’omissione di tale
adempimento avrebbe provocato l’illegittimità di tutte le operazioni valutative
successivamente compiute dalla Commissione nella composizione ridotta a tre
membri.
Invece, con provvedimento del 4 agosto 2010, contestuale al ricevimento della
lettera di dimissioni, il Dirigente dell’Area gestione del territorio, ritenendo
che la Commissione potesse continuare ad operare con tre soli componenti, ne
variava ancora una volta la consistenza, riconducendola al numero di tre membri
fissato dall’originario atto di nomina.
Tale determinazione si appalesa illegittima, essendo affetta dal medesimo vizio
che inficiava il precedente atto di variazione in aumento della consistenza
numerica della Commissione.
Un’operazione di questo tipo, realizzata in un momento successivo all’apertura
delle buste ed all’avvio dell’esame delle offerte, può risultare protesa ad
alterare il giudizio in corso di formazione e, nel caso di specie, tale
eventualità deve essere seriamente considerata, alla luce dei contrasti insorti
fra gli originari membri della Commissione e della completa modifica della
composizione dell’organo alfine realizzata, per effetto della quale i funzionari
dell’Ente sono stati integralmente sostituiti da professionisti esterni.
16) Con il settimo e ultimo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la
violazione del principio di continuità delle gare d’appalto, in relazione alla
prolungata interruzione delle operazioni di gara protrattasi dal 29 aprile al 3
agosto 2010.
Anche quest’ultima censura è fondata e meritevole di condivisione, poiché le
finalità di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione
amministrativa impongono che le sedute delle commissioni di gara si ispirino al
principio di concentrazione e continuità, tendendo a concentrare, ove possibile,
l’esame delle offerte tecniche ed economiche in una sola seduta o, comunque,
evitando soluzioni di continuità che favoriscano possibili influenze esterne
idonee a minare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della
valutazione (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8155).
Nel caso in esame, le operazioni di gara hanno subito un’interruzione di oltre
tre mesi, incompatibile con le accennate esigenze di continuità e concentrazione
e solo in parte giustificabile con l’esigenza di accertare il possesso dei
requisiti in capo ai concorrenti, ma essenzialmente provocata dai contrasti
insorti all’interno della Commissione nonché tra il suo Presidente ed altri
organi dell’Ente.
La circostanza che, durante l’indicato periodo di stasi delle operazioni, la
documentazione di gara fosse stata consegnata (come riferito al punto 14) ad un
soggetto esterno, senza che fossero riferite le modalità eventualmente adottate
per garantire la non dispersione delle notizie riservate ivi contenute,
incrementa il rischio di condizionamenti incompatibili con la posizione di
imparzialità dell’organo valutativo.
17) Con il ricorso per motivi aggiunti, viene impugnato il provvedimento
dirigenziale del 16 dicembre 2010 con cui, previo annullamento in via di
autotutela della precedente aggiudicazione, è stata riaggiudicata la gara
d’appalto al RTI Comat.
L’esponente denuncia l’illegittimità derivata dagli atti impugnati con il
ricorso introduttivo nonché vizi propri del nuovo provvedimento che, in
violazione di quanto prescritto dall’art. 79, comma 5, lett. a), del codice dei
contratti pubblici, non è mai stato comunicato alla ricorrente.
Quest’ultima censura non ha pregio in quanto, per univoco orientamento
giurisprudenziale, l’omissione della comunicazione di aggiudicazione definitiva
non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione medesima, ma solo sulla
decorrenza del termine per l’impugnazione (cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania,
Napoli, sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441).
Nel caso in esame, l’omissione di che trattasi non ha provocato un effettivo
pregiudizio per la ricorrente la quale ha comunque potuto impugnare la nuova
aggiudicazione entro il termine decadenziale.
E’ fondata, invece, la censura inerente il vizio di illegittimità derivata,
poiché le violazioni di cui si è riferito (consistenti nella tardive
modificazioni della consistenza numerica della Commissione giudicatrice, nella
consegna della documentazione di gara ad un soggetto privo di titolo a riceverla
e nell’ingiustificata sospensione delle operazioni di gara per un tempo non
trascurabile) hanno irrimediabilmente inficiato la legittimità della procedura
selettiva, riverberandosi anche sulla nuova aggiudicazione che ne costituisce
l’atto conclusivo.
18) Il ricorso, in conclusione, è fondato e deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione della
gara d’appalto e degli atti del procedimento, a partire dall’integrazione della
Commissione giudicatrice.
19) Rimane da vagliare l’istanza proposta da parte ricorrente per la
declaratoria di inefficacia del contratto o, in subordine, per il risarcimento
dei danni per equivalente.
Ritiene il Collegio che, pur non configurandosi nella fattispecie “gravi
violazioni” ex art. 121 cod. proc. amm., la domanda di inefficacia del contratto
meriti comunque di trovare accoglimento, alla luce dei parametri di valutazione
indicati dal successivo art. 122 nonché della gravità delle violazioni
accertate, tali da alterare la regolarità della procedura di gara e da influire
potenzialmente sull’imparzialità dell’organo preposto alla valutazione delle
offerte.
Quanto alla decorrenza della misura - considerando l’esigenza di non
interrompere il servizio anche nella stagione estiva, per garantire la
continuità delle operazioni manutentive degli impianti, e la tempistica
occorrente per la rinnovazione delle operazioni di gara - appare congruo fissare
la data del 1° gennaio 2012.
20) Le modalità con cui si è svolta la vicenda inducono il Collegio a ritenere
che si debba far luogo alla trasmissione degli atti del giudizio alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per le valutazioni di competenza
circa l’eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.
21) Le spese del grado di giudizio devono essere poste a carico
dell’Amministrazione soccombente e vanno liquidate forfetariamente nell’importo
complessivo di euro cinquemila oltre accessori di legge.
Devono essere compensate, invece, le spese con la controinteressata la quale non
ha concorso a cagionare le irregolarità procedurali prese in esame e non avrebbe
potuto legittimamente sottrarsi alla stipulazione del contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi
aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara l’inefficacia del contratto stipulato fra il Comune di Rivoli e la
controinteressata con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Dispone la trasmissione degli atti del giudizio e di copia della presente
sentenza, a cura della Segreteria, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino.
Condanna il Comune di Rivoli a rifondere alla ricorrente le spese del grado di
giudizio che liquida forfetariamente nell’importo di € 5.000 (euro cinquemila)
oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato; compensa le spese con la
controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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