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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10
 


DIRITTO URBANISTICO - MARE E COSTE - Regione Puglia - Divieto di edificazione nella fascia costiera - L.r. n. 56/1980 - Inedificabilità assoluta.
Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985. Pres. Mangialardi, Est. Cocomile - L.S. (avv. Bagnoli) c. Comune di bari (avv. Farnelli). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10

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N. 00010/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 860 del 2001, proposto da:
Lopriore Simone, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via P. Amedeo, 26;
nei confronti di
A.T.I. Persichini Ubaldo ed Insalata Elia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 4986 del 27.2.2001, notificato in data 15.3.2001 con cui il Dirigente del Settore Abusivismo Edilizio - Rip. Territorio e Qualità Edilizia - del Comune di Bari ha ordinato la demolizione, a spese degli interessati, del manufatto abusivo di proprietà del ricorrente, sito in Torre a Mare c.da S. Andrea,
- nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito in caso di demolizione del manufatto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori l’avv. S. Giancaspro, su delega dell’avv. A. Bagnoli, e l’avv. A. Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.


Invero il ricorrente Lopriore Simone contesta in questa sede l’ordinanza di demolizione di opera abusiva prot. n. 4986 del 27.2.2001 adottata dal Dirigente del Settore Abusivismo Edilizio - Rip. Territorio e Qualità Edilizia - del Comune di Bari.


Tuttavia va evidenziato che parte resistente a pag. 1 della memoria di costituzione depositata in data 4 maggio 2001 afferma che l’opera edilizia de qua è stata realizzata in violazione dell’ineludibile vincolo di inedificabilità di cui all’art. 51, comma 1, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 e quindi entro i 300 metri dal confine del demanio marittimo.


Detta ultima affermazione non è stata specificamente contestata da parte ricorrente e quindi può considerarsi fatto provato ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.


Ne consegue che il ricorso, al di là delle specifiche censure di parte ricorrente, deve comunque essere respinto nel merito, essendo stata l’opera abusiva in esame realizzata su un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi degli artt. 33 legge n. 47/1985 e 51, comma 1, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 (i.e. entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare).


In altri termini il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità in esame è comunque ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può non comportare la demolizione del manufatto abusivo.


Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914 “Nella Regione Puglia, l’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, vieta ogni opera d’edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, fino all’entrata in vigore dei piani paesistico - territoriali, per cui è legittimo il diniego di condono edilizio per un’opera ricadente all’interno della fascia di rispetto posta da detta norma, la quale, ben lungi dal costituire una mera misura di salvaguardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali (cui fa riferimento l’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 per escludere la sanatoria di opere edilizie abusive), ossia un vincolo d’inedificabilità assoluta, ancorché a termine.”.


Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 342 ha affermato che “Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985.”.


Per pacifica giurisprudenza amministrativa in siffatta ipotesi (i.e. area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta) può essere legittimamente negata la sanatoria persino dopo la scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 giugno 1990, n. 595; Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1493; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 13 aprile 2007, n. 307; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 21 novembre 2007, n. 3247; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17 marzo 2010, n. 972).


Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.


Essendo stata riscontrata la legittimità del provvedimento gravato non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) respinge il ricorso introduttivo;
2) respinge la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente Lopriore Simone.


Condanna il ricorrente Lopriore Simone al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Vito Mangialardi, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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