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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10
DIRITTO URBANISTICO - MARE E COSTE - Regione Puglia - Divieto di edificazione
nella fascia costiera - L.r. n. 56/1980 - Inedificabilità assoluta. Nella
Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito
dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile
all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria
di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità
assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33,
relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo
realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla
valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti
abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile
formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del
1985. Pres. Mangialardi, Est. Cocomile - L.S. (avv. Bagnoli) c. Comune di bari
(avv. Farnelli).
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10
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N. 00010/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2001, proposto da:
Lopriore Simone, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio
eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio
eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via P. Amedeo,
26;
nei confronti di
A.T.I. Persichini Ubaldo ed Insalata Elia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 4986 del 27.2.2001, notificato in data 15.3.2001
con cui il Dirigente del Settore Abusivismo Edilizio - Rip. Territorio e Qualità
Edilizia - del Comune di Bari ha ordinato la demolizione, a spese degli
interessati, del manufatto abusivo di proprietà del ricorrente, sito in Torre a
Mare c.da S. Andrea,
- nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito in caso
di demolizione del manufatto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Francesco
Cocomile e uditi per le parti i difensori l’avv. S. Giancaspro, su delega
dell’avv. A. Bagnoli, e l’avv. A. Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Invero il ricorrente Lopriore Simone contesta in questa sede l’ordinanza di
demolizione di opera abusiva prot. n. 4986 del 27.2.2001 adottata dal Dirigente
del Settore Abusivismo Edilizio - Rip. Territorio e Qualità Edilizia - del
Comune di Bari.
Tuttavia va evidenziato che parte resistente a pag. 1 della memoria di
costituzione depositata in data 4 maggio 2001 afferma che l’opera edilizia de
qua è stata realizzata in violazione dell’ineludibile vincolo di inedificabilità
di cui all’art. 51, comma 1, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 e quindi
entro i 300 metri dal confine del demanio marittimo.
Detta ultima affermazione non è stata specificamente contestata da parte
ricorrente e quindi può considerarsi fatto provato ai sensi dell’art. 64, comma
2 cod. proc. amm.
Ne consegue che il ricorso, al di là delle specifiche censure di parte
ricorrente, deve comunque essere respinto nel merito, essendo stata l’opera
abusiva in esame realizzata su un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità
assoluta ai sensi degli artt. 33 legge n. 47/1985 e 51, comma 1, lett. f) legge
Regione Puglia n. 56/1980 (i.e. entro la fascia di 300 metri dal confine del
demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare).
In altri termini il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità in esame è
comunque ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può
non comportare la demolizione del manufatto abusivo.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914 “Nella
Regione Puglia, l’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, vieta ogni
opera d’edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio
marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, fino all’entrata in vigore dei
piani paesistico - territoriali, per cui è legittimo il diniego di condono
edilizio per un’opera ricadente all’interno della fascia di rispetto posta da
detta norma, la quale, ben lungi dal costituire una mera misura di salvaguardia,
pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e
ambientali (cui fa riferimento l’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 per escludere
la sanatoria di opere edilizie abusive), ossia un vincolo d’inedificabilità
assoluta, ancorché a termine.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 342 ha affermato che “Nella
Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito
dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile
all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria
di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità
assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33,
relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo
realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla
valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti
abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile
formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del
1985.”.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa in siffatta ipotesi (i.e. area
sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta) può essere legittimamente
negata la sanatoria persino dopo la scadenza del termine previsto per la
formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 giugno 1990, n.
595; Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1493; T.A.R. Calabria Catanzaro,
Sez. II, 13 aprile 2007, n. 307; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 21
novembre 2007, n. 3247; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17 marzo 2010, n. 972).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso
introduttivo.
Essendo stata riscontrata la legittimità del provvedimento gravato non può
trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) respinge il ricorso introduttivo;
2) respinge la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente Lopriore Simone.
Condanna il ricorrente Lopriore Simone al pagamento delle spese di giudizio in
favore del Comune di Bari, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Vito Mangialardi, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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