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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 evidenzia nel suo complesso una
precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti
di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità
di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili con l'ambiente tra i
quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto
dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della legge 1° giugno
2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997) (cfr. Cons. Stato n. 971/2005) Pres. Allegretta, Est.Adamo -
V. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.)
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TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la conclusione
del procedimento - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia. L’articolo 12, quarto comma del d.lgs. n.
387/2003 dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. Le
evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate
anche dalla Corte costituzionale, che (sent. n. 364/2006) ha qualificato tale
termine come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia”. Pres. Allegretta, Est.Adamo - V. s.r.l.
(avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.)
- TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
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N. 00101/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2010, proposto dalla Veneta
Energia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Caggiano, con domicilio
eletto presso il prof. avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
la Regione Puglia;
il Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Paradiso, con
domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
per l'accertamento dell’illegittimità e/o annullamento
del silenzio mantenuto dalla P.A. in relazione alle istanze volte ad ottenere
l'autorizzazione unica per l'installazione di parchi eolici in agro di Cerignola
e, di conseguenza,
per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in ordine alla richiesta del
provvedimento tipico di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il cons.
Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Chiara Caggiano e
Angela Paradiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato istanze alla Regione Puglia per il
rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di tre
parchi eolici, da localizzare in agro di Cerignola, in data 16 novembre 2009. Le
medesime istanze sono state prodotte anche al Comune di Cerignola il 17 novembre
2009.
Ambedue le Amministrazioni sono rimaste silenti, sicché la società si è vista
costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l'obbligo
di concludere il procedimento.
Si è costituito il Comune di Cerignola, rilevando (anche ai fini del regolamento
delle spese processuali) la propria estraneità al giudizio, avendo lo stesso già
adottato il P.R.I.E. con deliberazione consiliare 25 luglio 2010 n. 16.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17 novembre 2010.
2. Il ricorso è fondato.
Ai fini dell'esame delle censure dedotte, occorre premettere alcune osservazioni
sulla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Già in origine la direttiva 2001/77/CE, in un'ottica di liberalizzazione del
mercato interno dell'elettricità, aveva sottolineato il significato delle
produzioni di tale tipo, evidenziando che “contribuiscono alla protezione
dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile”; “Esse possono inoltre creare
occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale,
contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire
più rapidamente gli obiettivi di Kyoto” (primo “considerando”).
In particolare, per la direttiva, “É necessario tener conto della struttura
specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al
momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a
costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche
rinnovabili” (ventesimo “considerando”); l’atto comunitario ha perciò stabilito,
all'articolo 6:
"1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri
valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure
di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva
96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili allo scopo di:
- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e
tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili”.
La direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.
387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale
relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia
mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato,
corrisponde a "finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di
gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili
con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale
della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”)" (decisione della sesta Sezione, 9
marzo 2005 n. 971).
L’articolo 12, quarto comma del citato decreto legislativo, in particolare,
dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al
presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. Le
evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate
anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha
qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
In concreto occorre ricordare che, a distanza di un anno dalla presentazione
delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione da parte della
società istante, permane l’inerzia procedimentale della Regione, senza che
peraltro sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in sede processuale.
Rispetto a tale lunga inerzia questo Tribunale deve ribadire l'obbligo
dell'Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina
sia statale sia regionale, che é espressione dei principi di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei
principi dell'ordinamento comunitario, e rilevare la gravità del relativo
inadempimento.
A ciò consegue l’ordine alla Regione Puglia di definire il procedimento ovvero
di esplicitare le ragioni della sospensione del procedimento e agire, ove
possibile, per la rimozione dell’eventuale ostacolo al prosieguo.
Ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, del codice del processo amministrativo,
approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, non risulta invece
allo stato necessaria la nomina di un commissario ad acta.
In conclusione, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto, nei limiti
sovraesposti.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (anche in relazione alla
circostanza della definizione alla medesima camera di consiglio di ricorsi
analoghi), seguono la soccombenza nei confronti della Regione, mentre per il
resto sussistono i motivi giustificativi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto
- dichiara l’obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di
autorizzazione unica, avviata dalla società ricorrente con la presentazione
delle istanze relative all'installazione e all'esercizio di tre parchi eolici,
da localizzare in agro di Cerignola, in data 16 novembre 2009, definendolo
ovvero esplicitando le ragioni della relativa sospensione, nel termine di giorni
30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della
segreteria di questo Tribunale o dalla sua notificazione;
- condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., alla
rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente
giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più CU, CPI
e IVA, come per legge. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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