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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Termine di centottanta giorni - Legge regionale -
Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Previsione di un termine
superiore - Riconduzione al termine di 180 gg. All’obbligo di concludere il
procedimento entro 180 giorni ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la
Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine
di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto
ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme
regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve
essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n.
387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter,
quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di
persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione
sia direttamente acquisita in conferenza di servizi. Pres. Allegretta, Est.
Picone - T. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044
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N. 01044/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da Torremaggiore
Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe
Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni
210;
contro
Regione Puglia, non costituita;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza
di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, di potenza pari a 135 MW;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Savio
Picone e udito l’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla
Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di
Torremaggiore, presentata il 21 marzo 2008.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7
agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387,
lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il
termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto
dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto
istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso
del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del
silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse
della società richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione
alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo essa presentato specifica
richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza
regionale.
Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma,
che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro
il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve
inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di
conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto
ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme
regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve
essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n.
387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter,
quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di
persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione
sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
Peraltro, nella fattispecie la valutazione di impatto ambientale si è già
positivamente conclusa, con determinazione n. 1353 del 7 maggio 2010 della
Provincia di Foggia.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto
termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il 17
settembre 2008) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato
sull’istanza.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di
pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di
sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente
sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza
presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
nel Comune di Torremaggiore, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della
ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con
l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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