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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di centottanta giorni - Legge regionale - Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Previsione di un termine superiore - Riconduzione al termine di 180 gg. All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi. Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044
 

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N. 01044/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da Torremaggiore Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;


contro


Regione Puglia, non costituita;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, di potenza pari a 135 MW;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Giuseppe Mescia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, presentata il 21 marzo 2008.

Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.

Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.

Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.

Peraltro, nella fattispecie la valutazione di impatto ambientale si è già positivamente conclusa, con determinazione n. 1353 del 7 maggio 2010 della Provincia di Foggia.

Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il 17 settembre 2008) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.

Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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