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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1054
 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso principale e ricorso incidentale - Ordine di trattazione. In tema di ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, in assenza di una pertinente regola generale vincolante anche in seno al Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs,.2 luglio 2010 n.104, il giudice può, a seconda dei casi, esaminare prima il ricorso decisivo per dirimere la lite, dipendendo la scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti, secondo i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia processuale (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 08 luglio 2009 , n. 1064, Consiglio di Stato sez VI 19 giugno 2009 n.4147). Pres. Morea, Est. Amovilli - S. s.r.l. (avv.ti Bavaro e Bonasia) c. Comune di Giovinazzo e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1054
 

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N. 01054/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2003, proposto da:
“S.Martin Sweetlove Gruope s.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Bavaro, Nicola Bonasia, con domicilio eletto presso Nicola Bonasia in Bari, c/o G.Bavaro c.so Vitt.Emanuele,172;


contro


Comune di Giovinazzo in persona del Sindaco pro tempore; Dirigente Settore Urbanistica Comune di Giovinazzo;

nei confronti di

Severo Vernice Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

per l'annullamento

- della concessione edilizia n.48 rilasciata in data 14 marzo 2003 in favore della controinteressata a completamento e in variante ai lavori già autorizzati con concessione edilizia n.122/1998 nella parte in cui pur avendo dichiarato decaduta la originaria concessione edilizia n.122/1998 per il restauro del palazzo Severo Vernice sito in Piazza delle Benedettine n.2 ha tuttavia assentito la chiesta variante;

- per quanto di interesse, della ordinanza n.65 del 1.08.2003 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica Comune di Giovinazzo di sospensione dei lavori suddetti, nella parte in cui l’ufficio Tecnico si è limitato a disporre la sola sospensione dei lavori (al fine di meglio verificare la rispondenza dello stato dei luoghi rispetto agli elaborati grafici di progetto prodotti ed allegati alla concessione edilizia) e non anche l’annullamento della predetta concessione n.48/2003, nonostante il già espletato sopralluogo da parte dei tecnici comunali in data 29 luglio 2003 e l’avvenuta rilevazione dello stato dei luoghi, come da relazione redatta dagli stessi in pari data;

- dell’ordinanza n.87 del 10.09.2003 a firma del Dirigente di Settore Urbanistica Comune di Giovinazzo di revoca della precedente ordinanza n.65 del 1.08.2003 di sospensione lavori;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto, ivi compresi ove occorra tutti i pareri endoprocedimentali resi dai competenti organi nonché – e solo in via subordinata qualora cioè non dovesse ritenersi decaduta – la concessione edilizia n.122/1988 del 15.12.1998, con riserva in relazione a quest’ultima, di articolare motivi aggiunti all’atto della sua effettiva conoscenza all’esito del procedimento di accesso agli atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché il ricorso incidentale proposto dall’odierna controinteressata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dalla ricorrente incidentale Severo Vernice Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Vito Aurelio Pappalepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Espone la società ricorrente, in necessaria sintesi ex art 3 c.2 c.p.a., di essere proprietaria dell’antico complesso denominato ex convento delle benedettine, ubicato nel centro storico del Comune di Giovinazzo, sottoposto a vincolo storico-arcitettonico, confinante con il palazzo Severo Vernice, di proprietà dell’odierna controinteressata, lungo il lato costituito da vecchia torre diroccata.

Sul lastrico solare del complesso edilizio ex convento delle benedettine esistono muretti in pietra a confine con la suindicata torre, attraverso i quali la ricorrente assume l’esercizio del diritto di inspectio e prospectio.

In data 22 luglio 2003, la ricorrente si avvedeva dell’inizio di lavori sulla proprietà della controinteressata, in forza di titolo edilizio n.48 del 14 marzo 2003 a completamento ed in variante a lavori autorizzati con concessione edilizia n.122 del 15 dicembre 1998.

Con nota del 28 luglio 2003 la ricorrente, evidenziatane la falsa rappresentazione dei luoghi, invitava l’Amministrazione comunale all’annullamento in autotutela della concessione 48 del 14 marzo 2003.

Con ordinanza 65 del 1 agosto 2003, il Dirigente disponeva la sospensione dei lavori, e con successiva ordinanza n.87 del 10 settembre 2003 ne disponeva la revoca.

Con ricorso notificato il 7 novembre 2003, ritualmente depositato, l'odierna ricorrente come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti articolate censure:

I. In relazione alla concessione edilizia n.48 : Violazione dei principi generali in materia di rilascio di concessione edilizie in variante e art 97 Cost.; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, erronea presupposizione e difetto di motivazione;

II. Violazione e falsa applicazione art 4 c.1 l.10/1977 e art 29 c.1 l.r. 56/1980, art 7 c.1 punto 1 e 8 c.1 punto 1 d.m. 2.04.1968 n.1444; art 46 NTA PRG Comune Giovinazzo, art 3.7. 3.9 e 5.8 del regolamento edilizio comunale, del C.C. 120/1980, art 41-quinques l.1150/42, art 31 l.457/78 e 3 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380, art 21, 34 e 35 d.lgs. 490/1999, principi generali in materia di rilascio della concessione edilizia e tutela del patrimonio storico ed architettonico;

III. In relazione all’ordinanza n.65 del 1 agosto 2003: Violazione e falsa applicazione art 32 l.1150/1942 e art 27 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380; art 41 e seg l.r. 56/1980, art 6.12 regolamento edilizio comunale; eccesso di potere per mancato esercizio del potere di annullamento in autotutela della concessione edilizia 48/2003, carenza di istruttoria, sviamento,; violazione art 97 Cost ed illegittimità derivata;

IV. In relazione all’ordinanza n.87 del 10 settembre 2003: Violazione e falsa applicazione art 7 l.241/90, art 7.8 regolamento edilizio comunale, art 3 l.341/90, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione art 97 Cost. ed illegittimità derivata; In subordine eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica;

V. In relazione alla concessione edilizia n.122/98: Violazione e falsa applicazione art 4 c.1 l.10/1977 e art 29 c.1 l.r. 56/1980,art 7 c.1 punto 1 e 8 c.1 punto 1 d.m. 2.04.1968 n.1444; art 46 NTA PRG Comune Giovinazzo, art 3.7. 3.9 e 5.8 del regolamento edilizio comunale, del C.C. 120/1980; art 41-quinques l.1150/42, art 31 l.457/78 e 3 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380, art 21, 34 e 35 d.lgs. 490/1999; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e dei presupposti di fatto; violazione art 97 Cost.

Prospettava in sintesi la ricorrente l’illegittimità dell’atto di assenso edilizio n.48/2003 sia in quanto variante assentita sulla base di concessione (122/98) già decaduta per decorso del termine triennale, non avendo la domanda di variante presentata alcuna valenza interruttiva, sia poiché rilasciata sulla base di una inesatta e falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, pretendendo l’odierna controinteressata di realizzare intervento in difformità dall’edificio preesistente per volumi e corpi di fabbrica, ben al di là del limite del risanamento conservativo consentito nelle zone A “centro storico”, in violazione di tutta la normativa legislativa e di PRG di riferimento.

Si costituiva l’odierna controinteressata, controdeducendo in punto di fatto e di diritto a tutte le censure ex adverso dedotte, e depositando ricorso incidentale volto a dimostrare la carenza di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente principale, con conseguente inammissibilità del relativo gravame. Sosteneva infatti l’illegittimità della concessione edilizia rilasciata in favore della ricorrente, deducendo articolati motivi di violazione di legge nonché di eccesso di potere sotto diverso profilo, sottolineando in particolare la carenza della titolarità del diritto di proprietà per acquisto a non domino da parte del proprio dante causa, giusti atti pubblici di acquisto depositati in giudizio, di cui ne chiedeva in via incidentale l’accertamento della nullità.

Parte ricorrente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso incidentale, poiché avente ad oggetto atti diversi da quello impugnato con il gravame principale, citando giurisprudenza in questo preciso senso.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010, il Collegio disponeva rinvio per consentire alle parti il deposito di ulteriori atti difensivi: la ricorrente depositava CTU dell’Ing. Bavaro disposta nell’ambito del giudizio civile presso il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto, vertente sull’accertamento del diritto di proprietà dei due muri sud ovest e sud est della torre posta sul confine, mentre la difesa della controinteressata, per parte sua, depositava consulenza tecnica di parte.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ritiene il Collegio quanto innanzitutto all'ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, che in assenza di una pertinente regola generale vincolante anche in seno al Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs,.2 luglio 2010 n.104, a seconda dei casi, il giudice può esaminare prima quello decisivo per dirimere la lite, dipendendo la scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti, secondo i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia processuale (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 08 luglio 2009 , n. 1064, Consiglio di Stato sez VI 19 giugno 2009 n.4147).

Nella fattispecie per cui è causa, pur mirando il gravame incidentale ad escludere le condizioni dell’azione di cui al gravame principale e quindi ad una pronuncia di mero rito di inammissibilità (c.d. ricorso incidentale paralizzante) ritiene il Collegio di trattare con priorità il ricorso principale, la cui infondatezza conduce parimenti all'improcedibilità del ricorso incidentale

Il ricorso principale è infondato e va respinto.

Al di là della prospettazione di parte ricorrente circa la confusione ingenerata dall’Amministrazione comunale tra proroga della concessione, nuova concessione per lavori non ultimati e decadenza per decorso del termine triennale per l’ultimazione lavori (oggi disciplinata dall’art 15 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380) assume rilevanza decisiva, secondo una prospettiva sostanziale degli interessi in gioco, l’avvenuto rilascio da parte del Comune di assenso all’intervento edilizio richiesto con istanza del 10 dicembre 2001, nonché il rispetto delle prescrizioni impartire dall’autorità tutoria del vincolo architettonico, giusto atto di assenso da parte della locale Soprintendenza mediante il parere prot 24003 del 17 dicembre 2003, confermativo del precedente parere 20651 del 28 dicembre 2002.

Infatti con l’impugnata concessione edilizia 48/2003 il Comune rilasciava nuovo titolo abilitativo a completamento dei lavori già precedentemente autorizzati (CE n.122/93) impregiudicata l’asserita decadenza della concessione n.122/98, il cui effetto necessita del tramite di un provvedimento dell’Amministrazione, pur se con valore dichiarativo (in questo senso oramai la prevalente giurisprudenza, vedi ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 07 giugno 2010 , n. 12677, Consiglio Stato, sez. II, 28 aprile 2010, n. 4170).

Come del resto condivisibilmente evidenziato dalla difesa della controinteressata, l’impugnato provvedimento 48/2003 va considerato - secondo le regole dettate dagli art 1362 e seg c.c. tra cui spiccano l’esegesi letterale e la ricostruzione dell’effettivo intento dell’autorità emanante (ex multis Consiglio di Stato, sez V, 16 giugno 2009, n.3880) - come fattispecie di nuovo titolo abilitativo all’intervento richiesto, circostanza di certo non vietata dal richiamato art 15 d.p.r 380/2001 per le opere rimaste inultimate, se ed in quanto conformi alla disciplina urbanistica vigente.

Quanto alla dedotta assimilabilità del progetto assentito a ristrutturazione o a nuova costruzione - non consentite all’interno delle zone A “centro storico” sia per effetto dell’art 41-quinques l.1150/1942 che della disciplina urbanistica di cui alle NTA e regolamento edilizio del Comune di Giovinazzo- ritiene il Collegio che la documentazione depositata in giudizio non abbia provato elementi idonei al riguardo, specie sotto il profilo dell’asserito aumento di volumi.

Al riguardo, la stessa CTU depositata in sede del pendente giudizio civile - la quale può assurgere al più a mero elemento indiziario nell’ambito del presente giudizio, liberamente valutabile dal Collegio ex art 116 c.p.a. - depositata dalla difesa della ricorrente, si limita a riscontrare una discordanza tra lo stato dei luoghi e rappresentazione grafica del livello del lastrico solare del “corpo 2” di soli 40 cm (anziché di 1 mt.) discordanza peraltro da ritenersi ragionevolmente ininfluente nel contesto dell’intero intervento, e comunque approvata senza riserve dalla locale Soprintendenza con parere prot 24003 del 17 novembre 2003.

Sotto questo profilo, circostanza dirimente consiste nel fatto che i contestati lavori risultano inequivocabilmente progettati ed eseguiti sotto la guida dell’Autorità tutoria, che nell’esercizio della propria prerogativa sulla tutela del vincolo dei beni architettonici, ha costantemente valutato la congruità rispetto ai valori tutelati, in uno con la conformità del progetto rispetto alla nozione di restauro di cui all’art 31 lett c l.457/78 (oggi art 3 lett c d.p.r. 380/2001).

Sul punto, non ritiene il Collegio di poter aderire alla prospettazione della ricorrente circa l’asserita natura di rudere dell’originario fabbricato - circostanza da cui ne discenderebbe la natura di nuova costruzione incompatibile con il regime urbanistico-edilizio del centro storico - avendo il medesimo invece verosimilmente conservato, secondo la documentazione depositata in giudizio, nel periodo antecedente l’intervento, le caratteristiche minime strutturali richieste per poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura (giurisprudenza consolidata ex multis T.A.R. Veneto sez II 5 giugno 2008, n.1667).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dedotte censure rivolte nei confronti della concessione edilizia 48/2003 risultano tutte infondate; ugualmente infondate sono le doglianze avverso le successive ordinanze assunte dall’Amministrazione comunale, non sussistendo i presupposti per l’invocato intervento in autotutela, con conseguente infondatezza del ricorso principale. Del tutto irricevibile perché tardiva è infine in parte qua la domanda subordinata di annullamento della CE n.122/98, oltre al profilo di inammissibilità per carenza di interesse.

Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, datane la natura comunque accessoria e condizionata (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 27 dicembre 2005 , n. 2543) che priva la controinteressata di ogni utilità alla decisione.

Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto di cui agli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in relazione anche alla reciproca soccombenza, pur se virtuale quanto al ricorso incidentale (vedi Consiglio di Stato sez III 5 maggio 2011, n.2695, T.A.R. Campania Napoli sez IV, 23 dicembre 2010, n.28001)


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso principale;

2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

3) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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