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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1054
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO - Ricorso principale e ricorso incidentale - Ordine di
trattazione. In tema di ordine di trattazione del ricorso principale e di
quello incidentale, in assenza di una pertinente regola generale vincolante
anche in seno al Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs,.2
luglio 2010 n.104, il giudice può, a seconda dei casi, esaminare prima il
ricorso decisivo per dirimere la lite, dipendendo la scelta dal concreto
atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti, secondo i
criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia
processuale (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 08 luglio 2009 ,
n. 1064, Consiglio di Stato sez VI 19 giugno 2009 n.4147). Pres. Morea, Est.
Amovilli - S. s.r.l. (avv.ti Bavaro e Bonasia) c. Comune di Giovinazzo e altro (n.c.)
- TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1054
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N. 01054/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2003, proposto da:
“S.Martin Sweetlove Gruope s.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele
Bavaro, Nicola Bonasia, con domicilio eletto presso Nicola Bonasia in Bari, c/o
G.Bavaro c.so Vitt.Emanuele,172;
contro
Comune di Giovinazzo in persona del Sindaco pro tempore; Dirigente Settore
Urbanistica Comune di Giovinazzo;
nei confronti di
Severo Vernice Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio
Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via
Pizzoli, 8;
per l'annullamento
- della concessione edilizia n.48 rilasciata in data 14 marzo 2003 in favore
della controinteressata a completamento e in variante ai lavori già autorizzati
con concessione edilizia n.122/1998 nella parte in cui pur avendo dichiarato
decaduta la originaria concessione edilizia n.122/1998 per il restauro del
palazzo Severo Vernice sito in Piazza delle Benedettine n.2 ha tuttavia
assentito la chiesta variante;
- per quanto di interesse, della ordinanza n.65 del 1.08.2003 a firma del
Dirigente del Settore Urbanistica Comune di Giovinazzo di sospensione dei lavori
suddetti, nella parte in cui l’ufficio Tecnico si è limitato a disporre la sola
sospensione dei lavori (al fine di meglio verificare la rispondenza dello stato
dei luoghi rispetto agli elaborati grafici di progetto prodotti ed allegati alla
concessione edilizia) e non anche l’annullamento della predetta concessione
n.48/2003, nonostante il già espletato sopralluogo da parte dei tecnici comunali
in data 29 luglio 2003 e l’avvenuta rilevazione dello stato dei luoghi, come da
relazione redatta dagli stessi in pari data;
- dell’ordinanza n.87 del 10.09.2003 a firma del Dirigente di Settore
Urbanistica Comune di Giovinazzo di revoca della precedente ordinanza n.65 del
1.08.2003 di sospensione lavori;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello
impugnato ancorché non conosciuto, ivi compresi ove occorra tutti i pareri
endoprocedimentali resi dai competenti organi nonché – e solo in via subordinata
qualora cioè non dovesse ritenersi decaduta – la concessione edilizia n.122/1988
del 15.12.1998, con riserva in relazione a quest’ultima, di articolare motivi
aggiunti all’atto della sua effettiva conoscenza all’esito del procedimento di
accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché il ricorso incidentale proposto
dall’odierna controinteressata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dalla ricorrente incidentale
Severo Vernice Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio
Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via
Pizzoli, 8;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Paolo Amovilli
e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente, in necessaria sintesi ex art 3 c.2 c.p.a., di
essere proprietaria dell’antico complesso denominato ex convento delle
benedettine, ubicato nel centro storico del Comune di Giovinazzo, sottoposto a
vincolo storico-arcitettonico, confinante con il palazzo Severo Vernice, di
proprietà dell’odierna controinteressata, lungo il lato costituito da vecchia
torre diroccata.
Sul lastrico solare del complesso edilizio ex convento delle benedettine
esistono muretti in pietra a confine con la suindicata torre, attraverso i quali
la ricorrente assume l’esercizio del diritto di inspectio e prospectio.
In data 22 luglio 2003, la ricorrente si avvedeva dell’inizio di lavori sulla
proprietà della controinteressata, in forza di titolo edilizio n.48 del 14 marzo
2003 a completamento ed in variante a lavori autorizzati con concessione
edilizia n.122 del 15 dicembre 1998.
Con nota del 28 luglio 2003 la ricorrente, evidenziatane la falsa
rappresentazione dei luoghi, invitava l’Amministrazione comunale
all’annullamento in autotutela della concessione 48 del 14 marzo 2003.
Con ordinanza 65 del 1 agosto 2003, il Dirigente disponeva la sospensione dei
lavori, e con successiva ordinanza n.87 del 10 settembre 2003 ne disponeva la
revoca.
Con ricorso notificato il 7 novembre 2003, ritualmente depositato, l'odierna
ricorrente come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in
epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti articolate
censure:
I. In relazione alla concessione edilizia n.48 : Violazione dei principi
generali in materia di rilascio di concessione edilizie in variante e art 97
Cost.; eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta,
contraddittorietà, erronea presupposizione e difetto di motivazione;
II. Violazione e falsa applicazione art 4 c.1 l.10/1977 e art 29 c.1 l.r.
56/1980, art 7 c.1 punto 1 e 8 c.1 punto 1 d.m. 2.04.1968 n.1444; art 46 NTA PRG
Comune Giovinazzo, art 3.7. 3.9 e 5.8 del regolamento edilizio comunale, del
C.C. 120/1980, art 41-quinques l.1150/42, art 31 l.457/78 e 3 t.u. edilizia
approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380, art 21, 34 e 35 d.lgs. 490/1999,
principi generali in materia di rilascio della concessione edilizia e tutela del
patrimonio storico ed architettonico;
III. In relazione all’ordinanza n.65 del 1 agosto 2003: Violazione e falsa
applicazione art 32 l.1150/1942 e art 27 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6
giugno 2001 n.380; art 41 e seg l.r. 56/1980, art 6.12 regolamento edilizio
comunale; eccesso di potere per mancato esercizio del potere di annullamento in
autotutela della concessione edilizia 48/2003, carenza di istruttoria,
sviamento,; violazione art 97 Cost ed illegittimità derivata;
IV. In relazione all’ordinanza n.87 del 10 settembre 2003: Violazione e falsa
applicazione art 7 l.241/90, art 7.8 regolamento edilizio comunale, art 3
l.341/90, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione art 97 Cost. ed
illegittimità derivata; In subordine eccesso di potere per motivazione
insufficiente, contraddittoria ed illogica;
V. In relazione alla concessione edilizia n.122/98: Violazione e falsa
applicazione art 4 c.1 l.10/1977 e art 29 c.1 l.r. 56/1980,art 7 c.1 punto 1 e 8
c.1 punto 1 d.m. 2.04.1968 n.1444; art 46 NTA PRG Comune Giovinazzo, art 3.7.
3.9 e 5.8 del regolamento edilizio comunale, del C.C. 120/1980; art 41-quinques
l.1150/42, art 31 l.457/78 e 3 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001
n.380, art 21, 34 e 35 d.lgs. 490/1999; eccesso di potere per carenza di
istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento,
falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e dei presupposti di fatto;
violazione art 97 Cost.
Prospettava in sintesi la ricorrente l’illegittimità dell’atto di assenso
edilizio n.48/2003 sia in quanto variante assentita sulla base di concessione
(122/98) già decaduta per decorso del termine triennale, non avendo la domanda
di variante presentata alcuna valenza interruttiva, sia poiché rilasciata sulla
base di una inesatta e falsa rappresentazione dello stato dei luoghi,
pretendendo l’odierna controinteressata di realizzare intervento in difformità
dall’edificio preesistente per volumi e corpi di fabbrica, ben al di là del
limite del risanamento conservativo consentito nelle zone A “centro storico”, in
violazione di tutta la normativa legislativa e di PRG di riferimento.
Si costituiva l’odierna controinteressata, controdeducendo in punto di fatto e
di diritto a tutte le censure ex adverso dedotte, e depositando ricorso
incidentale volto a dimostrare la carenza di legittimazione ed interesse in capo
alla ricorrente principale, con conseguente inammissibilità del relativo
gravame. Sosteneva infatti l’illegittimità della concessione edilizia rilasciata
in favore della ricorrente, deducendo articolati motivi di violazione di legge
nonché di eccesso di potere sotto diverso profilo, sottolineando in particolare
la carenza della titolarità del diritto di proprietà per acquisto a non domino
da parte del proprio dante causa, giusti atti pubblici di acquisto depositati in
giudizio, di cui ne chiedeva in via incidentale l’accertamento della nullità.
Parte ricorrente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso incidentale,
poiché avente ad oggetto atti diversi da quello impugnato con il gravame
principale, citando giurisprudenza in questo preciso senso.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2010, il Collegio disponeva rinvio per
consentire alle parti il deposito di ulteriori atti difensivi: la ricorrente
depositava CTU dell’Ing. Bavaro disposta nell’ambito del giudizio civile presso
il Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto, vertente sull’accertamento
del diritto di proprietà dei due muri sud ovest e sud est della torre posta sul
confine, mentre la difesa della controinteressata, per parte sua, depositava
consulenza tecnica di parte.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la
decisione.
Ritiene il Collegio quanto innanzitutto all'ordine di trattazione del ricorso
principale e di quello incidentale, che in assenza di una pertinente regola
generale vincolante anche in seno al Codice del processo amministrativo
approvato con d.lgs,.2 luglio 2010 n.104, a seconda dei casi, il giudice può
esaminare prima quello decisivo per dirimere la lite, dipendendo la scelta dal
concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti, secondo
i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia
processuale (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 08 luglio 2009 ,
n. 1064, Consiglio di Stato sez VI 19 giugno 2009 n.4147).
Nella fattispecie per cui è causa, pur mirando il gravame incidentale ad
escludere le condizioni dell’azione di cui al gravame principale e quindi ad una
pronuncia di mero rito di inammissibilità (c.d. ricorso incidentale
paralizzante) ritiene il Collegio di trattare con priorità il ricorso
principale, la cui infondatezza conduce parimenti all'improcedibilità del
ricorso incidentale
Il ricorso principale è infondato e va respinto.
Al di là della prospettazione di parte ricorrente circa la confusione ingenerata
dall’Amministrazione comunale tra proroga della concessione, nuova concessione
per lavori non ultimati e decadenza per decorso del termine triennale per
l’ultimazione lavori (oggi disciplinata dall’art 15 t.u. edilizia approvato con
d.p.r. 6 giugno 2001 n.380) assume rilevanza decisiva, secondo una prospettiva
sostanziale degli interessi in gioco, l’avvenuto rilascio da parte del Comune di
assenso all’intervento edilizio richiesto con istanza del 10 dicembre 2001,
nonché il rispetto delle prescrizioni impartire dall’autorità tutoria del
vincolo architettonico, giusto atto di assenso da parte della locale
Soprintendenza mediante il parere prot 24003 del 17 dicembre 2003, confermativo
del precedente parere 20651 del 28 dicembre 2002.
Infatti con l’impugnata concessione edilizia 48/2003 il Comune rilasciava nuovo
titolo abilitativo a completamento dei lavori già precedentemente autorizzati
(CE n.122/93) impregiudicata l’asserita decadenza della concessione n.122/98, il
cui effetto necessita del tramite di un provvedimento dell’Amministrazione, pur
se con valore dichiarativo (in questo senso oramai la prevalente giurisprudenza,
vedi ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 07 giugno 2010 , n. 12677,
Consiglio Stato, sez. II, 28 aprile 2010, n. 4170).
Come del resto condivisibilmente evidenziato dalla difesa della
controinteressata, l’impugnato provvedimento 48/2003 va considerato - secondo le
regole dettate dagli art 1362 e seg c.c. tra cui spiccano l’esegesi letterale e
la ricostruzione dell’effettivo intento dell’autorità emanante (ex multis
Consiglio di Stato, sez V, 16 giugno 2009, n.3880) - come fattispecie di nuovo
titolo abilitativo all’intervento richiesto, circostanza di certo non vietata
dal richiamato art 15 d.p.r 380/2001 per le opere rimaste inultimate, se ed in
quanto conformi alla disciplina urbanistica vigente.
Quanto alla dedotta assimilabilità del progetto assentito a ristrutturazione o a
nuova costruzione - non consentite all’interno delle zone A “centro storico” sia
per effetto dell’art 41-quinques l.1150/1942 che della disciplina urbanistica di
cui alle NTA e regolamento edilizio del Comune di Giovinazzo- ritiene il
Collegio che la documentazione depositata in giudizio non abbia provato elementi
idonei al riguardo, specie sotto il profilo dell’asserito aumento di volumi.
Al riguardo, la stessa CTU depositata in sede del pendente giudizio civile - la
quale può assurgere al più a mero elemento indiziario nell’ambito del presente
giudizio, liberamente valutabile dal Collegio ex art 116 c.p.a. - depositata
dalla difesa della ricorrente, si limita a riscontrare una discordanza tra lo
stato dei luoghi e rappresentazione grafica del livello del lastrico solare del
“corpo 2” di soli 40 cm (anziché di 1 mt.) discordanza peraltro da ritenersi
ragionevolmente ininfluente nel contesto dell’intero intervento, e comunque
approvata senza riserve dalla locale Soprintendenza con parere prot 24003 del 17
novembre 2003.
Sotto questo profilo, circostanza dirimente consiste nel fatto che i contestati
lavori risultano inequivocabilmente progettati ed eseguiti sotto la guida
dell’Autorità tutoria, che nell’esercizio della propria prerogativa sulla tutela
del vincolo dei beni architettonici, ha costantemente valutato la congruità
rispetto ai valori tutelati, in uno con la conformità del progetto rispetto alla
nozione di restauro di cui all’art 31 lett c l.457/78 (oggi art 3 lett c d.p.r.
380/2001).
Sul punto, non ritiene il Collegio di poter aderire alla prospettazione della
ricorrente circa l’asserita natura di rudere dell’originario fabbricato -
circostanza da cui ne discenderebbe la natura di nuova costruzione incompatibile
con il regime urbanistico-edilizio del centro storico - avendo il medesimo
invece verosimilmente conservato, secondo la documentazione depositata in
giudizio, nel periodo antecedente l’intervento, le caratteristiche minime
strutturali richieste per poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura (giurisprudenza consolidata ex
multis T.A.R. Veneto sez II 5 giugno 2008, n.1667).
Alla luce delle suesposte considerazioni, le dedotte censure rivolte nei
confronti della concessione edilizia 48/2003 risultano tutte infondate;
ugualmente infondate sono le doglianze avverso le successive ordinanze assunte
dall’Amministrazione comunale, non sussistendo i presupposti per l’invocato
intervento in autotutela, con conseguente infondatezza del ricorso principale.
Del tutto irricevibile perché tardiva è infine in parte qua la domanda
subordinata di annullamento della CE n.122/98, oltre al profilo di
inammissibilità per carenza di interesse.
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità per carenza di
interesse del ricorso incidentale, datane la natura comunque accessoria e
condizionata (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 27 dicembre 2005 , n.
2543) che priva la controinteressata di ogni utilità alla decisione.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto di cui agli art 26
c.p.a. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente
giudizio, in relazione anche alla reciproca soccombenza, pur se virtuale quanto
al ricorso incidentale (vedi Consiglio di Stato sez III 5 maggio 2011, n.2695,
T.A.R. Campania Napoli sez IV, 23 dicembre 2010, n.28001)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
3) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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