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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 27 luglio 2011, n. 1170
 

APPALTI - Modulistica allegata al bando - Difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara - Principio del favor partecipationis. La circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare a suo danno, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento (in questo senso, di recente: TAR Toscana, sez. I, 21 giugno 2010 n. 2006; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842). Pres. Allegretta, Est. Picone - D.P. e altri (avv.ti Costagliola e D’Alterio) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. De Robertis) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 27 luglio 2011, n.1170
 

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N. 01170/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2008, proposto dall’ing. Domenico Pianese, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con l’ing. Francesco Pirozzi, con l’ing. Claudia Musella e con il geol. Franco Parente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Costagliola ed Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;


contro


il Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Davanzati, 33;

nei confronti di

Area GEIE, in persona del legale rappresentante ing. Lorenzo Buonomo, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con l’ing. Valerio Zolla, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio, Fabio Dell’Anna, e Lorenzo Bonomo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 48;

per l'annullamento

a) della determina n. 584 del 18.8.2008, con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente del Comune di Margherita di Savoia ha aggiudicato in via definitiva all’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE il servizio di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo ed attività correlate ed accessorie, per l’intervento di bonifica, riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell’ex sito industriale “SAIBI”;

b) dei verbali di gara, nella parte in cui ammettono l’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE e la dichiarano aggiudicataria provvisoria;

c) dei verbali di gara, nella parte in cui giudicano non anomala l’offerta dell’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE;

d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;

e per il risarcimento del danno conseguente al mancato affidamento del servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele De Robertis e Vittorio Barosio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con bando del 25 marzo 2008, il Comune di Margherita di Savoia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo ed attività correlate ed accessorie, aventi ad oggetto l’intervento di bonifica, riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell’ex sito industriale “SAIBI”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ammessi sei concorrenti, è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo Area GEIE – ing. Valerio Zolla, con sede a Torino.

Il ricorrente, secondo classificato, impugna gli atti in epigrafe lamentando la mancata esclusione del raggruppamento vincitore, per motivi così riassumibili:

1) violazione del bando di gara e del disciplinare di gara, in quanto:

- gli aggiudicatari non avrebbero correttamente compilato il modello allegato al disciplinare, omettendo di indicare taluni dati (funzioni ricoperte, data iniziale e finale) relativi ai servizi di ingegneria svolti nell’ultimo triennio;

- nel fatturato dell’ultimo triennio sarebbe impropriamente incluso quello conseguito dalla Carsico s.r.l., per gli aspetti geologici;

- il mandante ing. Valerio Zolla, avendo dichiarato di non aver utilizzato personale tecnico nell’ultimo triennio, sarebbe privo del requisito di ammissione fissato dal paragrafo 18 – lett. c) del modello allegato al disciplinare;

- gli aggiudicatari avrebbero prodotto un impegno al rilascio della polizza, sottoscritto dalla compagnia di assicurazione Unipol, non conforme a quanto richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare;

- gli aggiudicatari non avrebbero attestato la presa visione del progetto preliminare, anch’essa richiesta a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare;

- la dichiarazione circa l’insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 sarebbe stata resa soltanto dal legale rappresentante ing. Lorenzo Buonomo, mentre difetterebbe quella dei direttori tecnici, arch. Giuseppe Veglia e ing. Vincenzo Lacroce;

2) violazione degli artt. 86-ss. del d. lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere e carenza di motivazione, in quanto le giustificazioni sull’anomalia del ribasso prodotte dal raggruppamento Area GEIE sarebbero lacunose ed insufficienti, specialmente con riguardo al tempo di esecuzione della prestazione ed al numero di addetti.

Si sono costituiti il Comune di Margherita di Savoia ed il raggruppamento controinteressato, resistendo al gravame.

Questa Sezione, con ordinanza n. 693 del 26 novembre 2008, ha respinto l’istanza cautelare.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 20 aprile 2011, nella quale la causa è passata in decisione.


DIRITTO


1. E’ infondato il primo motivo, con cui parte ricorrente contesta l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario sotto molteplici profili.

1.1. Quanto al primo, ossia all’asserita erronea compilazione del modello concernente i servizi di ingegneria svolti nell’ultimo triennio, deve in contrario osservarsi che il paragrafo 5.2. del disciplinare richiedeva, a pena d’esclusione, la sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali.

Ed in ogni caso, le informazioni essenziali sui servizi svolti erano agevolmente ricavabili anche dal modello “B” compilato dai controinteressati (dove è inserito, in colonna, l’anno di svolgimento di ciascun lavoro e dove, inoltre, le funzioni svolte sono desumibili dalla voce “soggetto che ha svolto il servizio”).

1.2. In secondo luogo, il fatturato della Carsico s.r.l., relativo all’effettuazione di indagini geologiche-ambientali, ben poteva essere valutato quale fatturato per “servizi analoghi” a quelli oggetto dell’appalto posto in gara (ai sensi del paragrafo III.2.2. del bando), costituiti, come si è detto, da servizi di ingegneria per la bonifica, riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di un ex sito industriale.

L’attività di consulenza geologica, anche alla luce della descrizione sintetica contenuta al paragrafo II.2. dello stesso bando, rientrava a pieno titolo nell’oggetto dell’appalto.

1.3. Ancora, il fatto che l’ing. Valerio Zolla avesse dichiarato di non aver utilizzato personale tecnico nell’ultimo triennio non costituiva, di per sé, motivo di esclusione.

Difatti, né il paragrafo 18 – lett. c) del modello “B” allegato al disciplinare, né altra clausola della lex specialis richiedevano l’attestazione di aver utilizzato un minimo di personale tecnico a pena d’esclusione.

1.4. Ugualmente infondata è la censura secondo la quale gli aggiudicatari avrebbero prodotto un impegno al rilascio della polizza, sottoscritto dalla compagnia Unipol, non conforme a quanto richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare (secondo cui la dichiarazione della compagnia assicurativa dovrà contenere l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale “prima dell’approvazione del progetto esecutivo”).

La compagnia ha dichiarato l’impegno a rilasciare la garanzia “a far data dall’approvazione del progetto”, ossia ad offrire copertura assicurativa al concorrente fin dal momento in cui il suo progetto esecutivo verrà approvato dalla stazione appaltante, in termini sostanzialmente conformi a quanto richiesto dal bando.

1.5. Priva di pregio è, poi, l’affermazione del ricorrente secondo cui gli aggiudicatari non avrebbero attestato la presa visione del progetto preliminare, anch’essa richiesta a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare.

Innanzitutto, come osservato dalla difesa dei controinteressati, il paragrafo 5.7. comminava l’esclusione per la sola ipotesi della mancata allegazione dell’attestazione, non anche per la presentazione di un’attestazione incompleta (suscettibile di integrazione).

In ogni caso, l’incompletezza è imputabile alla formulazione del modulo predisposto dall’Amministrazione ed allegato al disciplinare, che reca il riferimento al solo sopralluogo.

La circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare a suo danno, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento (in questo senso, di recente: TAR Toscana, sez. I, 21 giugno 2010 n. 2006; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842).

1.6. Infine, non era motivo di esclusione il fatto che la dichiarazione circa l’insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 fosse stata resa, per l’associata Buonomo – Veglia s.r.l., soltanto dal legale rappresentante ing. Lorenzo Buonomo, e non anche dai direttori tecnici, arch. Giuseppe Veglia e ing. Vincenzo Lacroce.

Il paragrafo 5.2. del disciplinare di gara stabiliva che, per le società a responsabilità limitata, la dichiarazione dovesse essere resa, alternativamente, “dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dai direttori tecnici”. Legittimamente, dunque, l’Amministrazione ha consentito al raggruppamento controinteressato di integrare, per tale parte, le dichiarazioni sui requisiti morali.

Discende da quanto detto l’infondatezza, sotto ogni profilo, del primo motivo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 86-ss. del d. lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere e carenza di motivazione, affermando che le giustificazioni sull’anomalia del ribasso prodotte dal raggruppamento vincitore sarebbero insufficienti, con particolare riguardo al tempo di esecuzione offerto ed al numero di addetti.

Anche per tale parte il ricorso è infondato.

In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale.

L’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090).

Nel verbale del 30 giugno 2008, la commissione di gara ha esaminato le giustificazioni e le ha ritenute soddisfacenti, rilevando che l’offerta economica è stata redatta applicando le tariffe orarie per gli ingegneri, rapportate ad un congruo numero di ore e che l’offerta sui tempi di esecuzione è attendibile, vista la disponibilità da parte del raggruppamento di oltre sessanta addetti tecnici con varie qualifiche.

Quanto a tale ultimo aspetto, la difesa dei controinteressati ha peraltro documentato, in corso di causa, che la progettazione è stata effettivamente ultimata e spedita il 19 settembre 2008, in soli ventiquattro giorni, a fronte dei cinquanta giorni previsti dal bando.

Anche il secondo motivo è perciò rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Margherita di Savoia e di Area GEIE, a ciascuno nella misura di euro 5.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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