AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 216
IGIENE E SANITA’ - Ordinanza ex
art. 50, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 - Competenza - Sindaco in qualità di ufficiale
di governo - Fattispecie: utilizzo di stalla e concimaia in assenza di impianti
per la raccolta e il deflusso dei liquami. L’ordinanza emanata ai sensi
dell’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, in
materia di sanità e igiene pubblica, rientra nella competenza del Sindaco, in
qualità di ufficiale di governo -e non di altro dirigente, in quanto espressione
di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico
interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e
soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per evitare
che un danno si verifichi. (nella specie era ordinato di non utilizzare gli
immobili stalla e concimaia nelle more della realizzazione degli impianti per la
raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi, della comunicazione
di fine lavori e dell’ottenimento dell’agibilità.) Pres. Urbano, Est. Serlenga -
G.L. (avv.ti Liuni e Musso) c. Comune di Putignano (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari,
Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 216
www.AmbienteDiritto.it
N. 00216/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02175/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2001, proposto da:
Giotta Luigino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Liuni e Maria Musso,
con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, alla via Principe
Amedeo n.198;
contro
Comune di Putignano, in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
dell’ordinanza prot. 16048 Ord. 64, adottata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Putignano, notificata il 30.7.2001, con cui veniva ordinato a
Giotta Luigi: 1) di richiedere al Servizio di Igiene Pubblica della ASL BA/5
l’individuazione all’interno del recinto della propria azienda agricola alla
s.c. Boschetto di area idonea alla pratica della stabulazione libera del
bestiame allevato e di attenersi alle prescrizioni di quest’ultimo; 2) di non
utilizzare gli immobili stalla e concimaia nelle more della realizzazione degli
impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi,
della comunicazione di fine lavori e dell’ottenimento dell’agibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 la dott.ssa Giacinta
Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. S.Liuni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
FATTO e DIRITTO
1.-Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13.11.2001 e depositato in pari
data, il sig. Giotta ha proposto gravame avverso l’ordinanza che il Dirigente
dell’Ufficio tecnico ha adottato sostanzialmente sulla base di –presunti- motivi
di igiene pubblica, contenente l’ordine di non utilizzare alcuni locali in
costruzione nelle more della realizzazione degli impianti per la raccolta e il
deflusso dei liquami a servizio degli stessi e di richiedere al Servizio di
Igiene Pubblica della ASL BA/5 l’individuazione all’interno del recinto della
propria azienda agricola alla s.c. Boschetto di area idonea alla pratica della
stabulazione libera del bestiame allevato.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione comunale e la causa è stata
trattenuta per la decisione all’udienza dell’11.1.2011.
2.-Preliminarmente deve essere esaminata la censura di incompetenza articolata
con l’unico motivo di ricorso.
La censura è fondata.
Assume invero il ricorrente che, trattandosi di provvedimento emesso
essenzialmente per motivi di igiene pubblica, avrebbe dovuto essere adottato dal
Sindaco e non già dal Dirigente dell’U.T.C..
In effetti l’ordinanza gravata deve essere ricondotta all’esercizio dei poteri
previsti e disciplinati dall’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive
modificazioni, alla stregua del quale rientra nella competenza del Sindaco, in
qualità di ufficiale di governo -e non di altro dirigente- adottare ordinanze
contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto
espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di
pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma
anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per
evitare che un danno si verifichi.
E trattandosi di attività comportante valutazioni ampiamente discrezionali non
potrebbe trovare applicazione l’art.21 octies, comma 2, quand’anche si volesse
aderire all’orientamento giurisprudenziale che annovera il vizio di incompetenza
tra quelli formali vizianti ma non invalidanti.
Non è dato infatti nella fattispecie rintracciare il presupposto essenziale per
la sanatoria procedimentale: non è affatto palese che il contenuto dispositivo
dell’atto gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in
concreto.
Ne discende l’illegittimità dell’atto per incompetenza con conseguente
annullamento dello stesso; salvi i poteri dell’Amministrazione di procedere alla
riedizione del procedimento nel rispetto delle regole.
3.-Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullata
l’ordinanza gravata. Ritiene tuttavia il Collegio che sussistano i presupposti
per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla l’ordinanza gravata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it