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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 216
 

IGIENE E SANITA’ - Ordinanza ex art. 50, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 - Competenza - Sindaco in qualità di ufficiale di governo - Fattispecie: utilizzo di stalla e concimaia in assenza di impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami. L’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, in materia di sanità e igiene pubblica, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo -e non di altro dirigente, in quanto espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per evitare che un danno si verifichi. (nella specie era ordinato di non utilizzare gli immobili stalla e concimaia nelle more della realizzazione degli impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi, della comunicazione di fine lavori e dell’ottenimento dell’agibilità.) Pres. Urbano, Est. Serlenga - G.L. (avv.ti Liuni e Musso) c. Comune di Putignano (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 216

 

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N. 00216/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02175/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2001, proposto da:
Giotta Luigino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Liuni e Maria Musso, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, alla via Principe Amedeo n.198;


contro


Comune di Putignano, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

dell’ordinanza prot. 16048 Ord. 64, adottata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Putignano, notificata il 30.7.2001, con cui veniva ordinato a Giotta Luigi: 1) di richiedere al Servizio di Igiene Pubblica della ASL BA/5 l’individuazione all’interno del recinto della propria azienda agricola alla s.c. Boschetto di area idonea alla pratica della stabulazione libera del bestiame allevato e di attenersi alle prescrizioni di quest’ultimo; 2) di non utilizzare gli immobili stalla e concimaia nelle more della realizzazione degli impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi, della comunicazione di fine lavori e dell’ottenimento dell’agibilità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. S.Liuni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,


FATTO e DIRITTO


1.-Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13.11.2001 e depositato in pari data, il sig. Giotta ha proposto gravame avverso l’ordinanza che il Dirigente dell’Ufficio tecnico ha adottato sostanzialmente sulla base di –presunti- motivi di igiene pubblica, contenente l’ordine di non utilizzare alcuni locali in costruzione nelle more della realizzazione degli impianti per la raccolta e il deflusso dei liquami a servizio degli stessi e di richiedere al Servizio di Igiene Pubblica della ASL BA/5 l’individuazione all’interno del recinto della propria azienda agricola alla s.c. Boschetto di area idonea alla pratica della stabulazione libera del bestiame allevato.

Nessuno si è costituito per l’Amministrazione comunale e la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza dell’11.1.2011.

2.-Preliminarmente deve essere esaminata la censura di incompetenza articolata con l’unico motivo di ricorso.

La censura è fondata.

Assume invero il ricorrente che, trattandosi di provvedimento emesso essenzialmente per motivi di igiene pubblica, avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco e non già dal Dirigente dell’U.T.C..

In effetti l’ordinanza gravata deve essere ricondotta all’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dall’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, alla stregua del quale rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo -e non di altro dirigente- adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per evitare che un danno si verifichi.

E trattandosi di attività comportante valutazioni ampiamente discrezionali non potrebbe trovare applicazione l’art.21 octies, comma 2, quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale che annovera il vizio di incompetenza tra quelli formali vizianti ma non invalidanti.

Non è dato infatti nella fattispecie rintracciare il presupposto essenziale per la sanatoria procedimentale: non è affatto palese che il contenuto dispositivo dell’atto gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.

Ne discende l’illegittimità dell’atto per incompetenza con conseguente annullamento dello stesso; salvi i poteri dell’Amministrazione di procedere alla riedizione del procedimento nel rispetto delle regole.

3.-Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullata l’ordinanza gravata. Ritiene tuttavia il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza gravata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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