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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 263
RIFIUTI - Abbandono - Art. 14
d.lgs. n. 22/97 - Obbligo di rimozione - Responsabile - Dolo o colpa -
Fattispecie - Culpa in vigilando. Ai sensi dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs.
5.2.97 n. 22, è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul
suolo, nonché alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello
stato dei luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con
i titolari di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione
sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (nella specie, è stato ritenuto
responsabile, per culpa in vigilando, un Consorzio titolare di un diritto
personale di godimento esclusivo su un’area demaniale munita di recinzione e di
cancello di accesso) Pres. Morea, Est. Pasca - Consorzio B. (avv. Verrina) c.
Comune di Foggia (avv. De Vitto) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 10 febbraio
2011, n. 263
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N. 00263/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2005, proposto da:
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosa Verrina, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv.
M.L.Contento, V. Piccinni,33;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Vitto, con
domicilio eletto in Bari, via Melo, 141, presso lo studio dell’avv. R.Cerabino;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza Sindacale n. 6 del 28.1.2005, notificata in ata 2.2.2005 con la
quale veniva ordinato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata "la
rimozione dei rifiuti proditoriamente abbandonati da ignoti in località S.
Cecilia, ovvero traversa sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli, in un
tratturello di proprietà del summenzionato Consorzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Antonio Pasca
e udito per la parte ricorrente l’avv.Rosa Verrina; nessuno è comparso per il
Comune resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il Consorzio per la Bonifica della Capitanata in persona
del Presidente p.t., proprietario del tratturo sito in l.tà S. Cecilia (traversa
sulla sinistra rispetto alla S.S. 90 per Napoli) nel territorio del Comune di
Foggia, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Dopo i sopralluoghi effettuati dal Nucleo Ecologia del Comando di Polizia
Municipale del 25.11.04 e 15.12.04, nel corso dei quali è stata accertata una
situazione di degrado ambientale per la presenza in loco di rifiuti di varia
natura abbandonati da ignoti, il Comune di Foggia, con ordinanza sindacale n. 6
del 28.1.05, ha ingiunto al ricorrente consorzio, in qualità di proprietario, la
rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge con riferimento all’art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 22/97;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei
presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione anche con riferimento
all’art. 3 L. n. 241/90;
2) violazione di legge con riferimento all’art. 107 co. 5 del T. U. n. 267/02
per incompetenza relativa dell’autorità che ha emanato il provvedimento;
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/90 per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le avverse
deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve anzitutto rilevarsi che risultano infondati e, comunque, inammissibili e
privi di interesse i dedotti vizi relativi alla presunta incompetenza del
Sindaco in favore del Dirigente di Settore e di violazione degli artt. 7 ss. L.
n. 241/90 in relazione all’omesso avviso di avvio del procedimento.
Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura
oggettiva di ordinanza contingibile e urgente propria dell’impugnato
provvedimento, emanato a tutela della pubblica e privata incolumità (con
conseguente urgenza ex se), trova comunque applicazione il disposto di cui
all’art. 21 octies della L. n. 241/90, in relazione alla natura solo formale dei
vizi di cui sopra e al dispositivo del provvedimento che non avrebbe potuto
avere diverso contenuto, per quanto di seguito precisato.
Risulta infatti parimenti infondato anche il primo motivo di censura, di natura
sostanziale, con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto
vari profili in relazione all’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei
confronti del Consorzio ricorrente, in ragione della mera condizione di
proprietario o titolare di diritti reali e personali di godimento.
Deduce parte ricorrente che ai sensi dell’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22
è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo, nonché
alle connesse attività di recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei
luoghi il responsabile dell’abuso in solido con il proprietario e con i titolari
di diritti reali di godimento sull’area, “ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa”.
Premesso quanto sopra il Consorzio contesta la legittimità del provvedimento in
quanto erroneamente sarebbe stato individuato come soggetto obbligato per il
solo fatto dell’essere titolare di diritto dominicale o reale o personale
sull’area interessata, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine
all’imputabilità a titolo di dolo o colpa, richiamando precedenti
giurisprudenziali in tal senso.
Premesso che il Consorzio ricorrente è titolare di un diritto personale di
godimento esclusivo sull’area in questione, di proprietà del demanio, in virtù
di atto di concessione (ricorrendo pertanto il richiesto collegamento formale e
sostanziale con l’area di che trattasi), rileva il Collegio che ricorre nella
specie l’imputabilità a titolo di colpa e, in particolare, sub specie di culpa
in vigilando, con conseguente piena legittimità dell’impugnato provvedimento.
Il Collegio invero condivide perfettamente l’arresto giurisprudenziale
richiamato da parte ricorrente ritenendo necessaria la sussistenza dell’elemento
soggettivo dell’imputabilità in capo al proprietario o titolare di diritti reali
o personali, arresto giurisprudenziale che non risulta tuttavia pertinente con
riferimento al caso in esame.
Deve infatti rilevarsi che nella specie, premessa la sussistenza di una
relazione giuridica significativa tra il soggetto intimato e il bene immobile
oggetto di abbandono dei rifiuti (rapporto di concessione demaniale), ricorre
altresì l’elemento soggettivo dell’imputabilità a titolo di colpa, peraltro
aggravata dalla peculiare natura del rapporto di concessione di beni demaniali,
in virtù dei particolari oneri gravanti sul concessionario.
Deve infatti considerarsi che, come risulta anche dalle dichiarazioni dello
stesso ricorrente, il trattura in questione è munito di recinzione e di cancello
di accesso, nella esclusiva disponibilità del consorzio concessionario.
L’onere di diligenza gravante sul concessionario, titolare esclusivo dell’uso
del bene demaniale di che trattasi, avrebbe dovuto comportare non solo un uso
oculato del bene, ma anche e soprattutto un obbligo di vigilanza, peraltro di
modesto contenuto, consistendo essenzialmente nelle chiusura del cancello di
accesso e nell’obbligo di tempestiva informazione alle autorità competenti
dell’eventuale deposito di rifiuti da parte di ignoti, con obbligo peraltro di
apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, anche per la natura pericolosa dei
rifiuti abbandonati (tra cui onduline contenenti amianto e materiali di risulta
da attività di costruzione edilizia).
Proprio la natura dei materiali e la consistente quantità dei rifiuti
abbandonati denotano chiaramente una incuria e una culpa in vigilando risalente
nel tempo.
Come si evince dalle relazioni richiamate e dai rilievi fotografici in atti, i
rifiuti abbandonati – per qualità e quantità – non possono essere ritenuti
frutto di un accadimento episodico, bensì espressione di una illecita attività
protrattasi nel tempo e che è stata resa possibile dalla grave violazione dei
doveri di vigilanza dal parte del Consorzio.
Inoltre, la presenza di muro di recinzione e di cancello di accesso, in
relazione alla quantità e qualità dei rifiuti (vedi foto) rendono evidente che
l’abbandono dei medesimi non possa che essere stato effettuato se non attraverso
l’uso di automezzi pesanti, i quali potevano accedere all’area di che trattasi
(escludendo l’ipotesi del consenso del Consorzio) solo nell’ipotesi che il
cancello di accesso fosse stato incurantemente lasciato aperto.
Né risulta in senso contrario prova alcuna di forzatura o effrazione del
cancello e della serratura, circostanze che avrebbero dovuto determinare un
concessionario diligente alla proposizione di una denuncia contro ignoti.
Ricorre quindi ictu oculi il presupposto della imputabilità a titolo di colpa
grave (culpa in vigilando), peraltro reiterata nel tempo, a carico del
Consorzio, risultando evidente pertanto che lo stesso è stato individuato come
destinatario del provvedimento impugnato e come soggetto obbligato alla
rimozione, recupero, smaltimento e ripristino dello status quo ante non in
quanto mero titolare di una relazione giuridica qualificata con il bene, bensì
per la concomitante sussistenza di numerosi elementi probatori di imputabilità
per colpa della condotta di che trattasi, atteso che l’abbandono di rifiuti è
stato reso possibile a causa del colpevole comportamento serbato dal Consorzio.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese,
diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno
dunque poste a carico del Consorzio ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna il Consorzio ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Foggia,
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per spese,
diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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