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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 289
 

VIA - Conclusione del procedimento - Termine di 150 giorni - Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 - Principio fondamentale non derogabile della Regione e dagli enti delegati. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati. Pres. Alegretta, Est. Cocomile - D.E. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 289

 

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N. 00289/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2010, proposto da:
Daunia Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;


contro


Provincia di Foggia, non costituita;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia in ordine all’istanza, presentata dalla Daunia Energia s.r.l. in data 31 marzo 2010, per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico in agro di Chieuti, in località “Cancellone”, costituito da n. 16 aerogeneratori di una potenza complessiva pari a 57.6 MWp;

e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottate motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Francesco Cocomile e udito l’avv. Giuseppe Mescia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. La società ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico in agro di Chieuti, presentata il 31 marzo 2010.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 nonché dell’art. 26 dlgs n. 152/2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni previsto dalla citata norma.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Chieuti.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale della realizzazione di un parco eolico in agro di Chieuti.

Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Daunia Energia s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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