AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011, n. 366
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Finalità di accelerazione e semplificazione - Procedimento
autorizzatorio - Conduzione nel rispetto della disciplina statale - Obbligo.
Le evidenti finalità di semplificazione e accelerazione dell’art. 12, quarto
comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, sono state sottolineate
anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha
qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Deve pertanto affermarsi
l'obbligo dell'Amministrazione di condurre il procedimento nel rispetto della
disciplina statale, che é espressione dei principi di economicità, di efficacia,
di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi
dell'ordinamento comunitario. Pres. Allegretta, Est. Adamo - S. s.r.l. (avv.
Profeta) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011,
n. 366
www.AmbienteDiritto.it
N. 00366/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2010, proposto dalla Simobile -
Servizi Informativi Mobili S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio
Profeta, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all’istanza, presentata
in data 28 novembre 2007, volta ad ottenere l'autorizzazione unica per
l'installazione e l'esercizio dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di
Sant'Agata di Puglia, di potenza pari a 33 MW, e in relazione all'istanza di
valutazione d’impatto ambientale depositata presso gli uffici regionali il 29
giugno 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il cons.
Giuseppina Adamo e udito l’avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato il 28 novembre 2007 l’istanza alla
Regione Puglia per il rilascio dell'autorizzazione unica all'installazione e
all'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Sant'Agata di
Puglia, di potenza pari a 33 MW. Ha altresì prodotto, in data 29 giugno 2007,
l'istanza di valutazione d’impatto ambientale relativa al medesimo impianto.
L’Amministrazione è rimasta silente, sicché la società si è vista costretta ad
agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l'obbligo di concludere
il procedimento.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 26 gennaio 2011.
2. Il ricorso è fondato.
L’articolo 12, quarto comma del decreto legislativo29 dicembre 2003 n. 387
dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al
presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. Le
evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate
anche dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha
qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
In concreto occorre ricordare che, a distanza di più di tre anni dalla
presentazione delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione da
parte della società istante, il procedimento non sia stato ancora chiuso dalla
Regione, senza che peraltro sia stata fornita alcuna spiegazione, neppure in
sede processuale.
Evidenzia inoltre l’istante che l'area interessata è del tutto priva di vincoli
e si presenta idonea ad accogliere impianti eolici, alla stregua degli stessi
parametri imposti dalla Regione con il regolamento n. 16 del 2006.
Si deve al proposito altresì sottolineare, anche in riferimento alla necessità
dei cosiddetti PRIE, che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n.
344/2010, l'intera disciplina di cui al regolamento regionale n. 16/2006 (come
legificata attraverso il richiamo operato dalla legge regionale 31 dicembre
2007, n. 40 - disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 -
2010) è stata espunta dall'ordinamento, come peraltro già riconosciuto da questa
Sezione con sentenza 5 gennaio 2011 n. 3.
In definitiva, rispetto alla segnalata lunga inerzia regionale, questo Tribunale
deve ribadire l'obbligo dell'Amministrazione di condurre il procedimento nel
rispetto della disciplina sia statale sia regionale, che é espressione dei
principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, e
rilevare la gravità del relativo inadempimento.
A ciò consegue l’ordine alla Regione Puglia di definire il procedimento ovvero
di esplicitare le ragioni della sospensione del procedimento e agire, ove
possibile, per la rimozione dell’eventuale ostacolo al prosieguo.
In conclusione, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto,
- dichiara l’obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di
autorizzazione unica, avviata dalla società ricorrente con la presentazione in
data 28 novembre 2007 dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica
all'installazione e all'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel
comune di Sant'Agata di Puglia, di potenza pari a 33 MW, definendolo ovvero
esplicitando le ragioni della relativa sospensione, nel termine di giorni 30
(trenta), decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della
segreteria di questo Tribunale o dalla sua notificazione;
- condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., alla
rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente
giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più CU, CPI
e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it