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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 478
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Scopi di semplificazione e
accelerazione - Manifestazione in forma tacita o non contestuale della volontà
di ciascun ente - Legittimità. La conferenza di servizi non ha natura di
organo collegiale che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione
e deliberazione, ma è essenzialmente un luogo per l’acquisizione dell’assenso
delle Amministrazioni o degli organi coinvolti nell’istruttoria interessati ad
un procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1644). Essa dunque
opera con scopi di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa,
mirando all’acquisizione in un contesto unitario di tutte le valutazioni e
pareri necessari per l’adozione di un determinato provvedimento (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1768). Conseguentemente, la volontà di ciascun
ente ben può essere manifestata anche in forma tacita ovvero non contestuale: da
ciò deriva la piena legittimità dell’espressione della volontà di
un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo (o
atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 458; Id., sez. IV, 30 gennaio 2004 n.
316). Pres. Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c.
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di
Bari e Foggia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24
marzo 2011, n. 478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento
della Soprintendenza - Limiti - Fattispecie. La Soprintendenza è titolare di
un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del rispetto
delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l’esercizio al
punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze.
(Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto spettante alla Regione Puglia e non
alla Soprintendenza la conduzione del procedimento preordinato al rilascio
dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003,
per la costruzione ed esercizio di impianti eolici)
Pres. Allegretta, Est. Picone - M. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c.
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di
Bari e Foggia (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24
marzo 2011, n. 478
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N. 00478/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2009, proposto da Margherita
s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia,
con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di
Bari e Foggia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Comune di Chieuti, non costituito;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 5034 del 15.7.2009, adottato dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, a mezzo
del quale è stato annullato il provvedimento del 15.5.2009 del Comune di Chieuti,
recante l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico
in località “Montesecco, Bivento, Posta Maurea” in favore della società
Margherita s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Savio Picone
e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato, in data 9 dicembre 2008, istanza di autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico costituito da sette
aerogeneratori, nel Comune di Chieuti, allegando lo studio di impatto ambientale
e gli elaborati progettuali.
Il Comune di Chieuti, con atto dirigenziale del 15 maggio 2009, ha rilasciato
l’autorizzazione paesaggistica “… considerato che - il parco eolico non
costituisce opera di rilevante trasformazione territoriale ai sensi dell’art.
4.01 del P.U.T.T.; - la realizzazione di impianto eolico è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità”.
Il nulla-osta comunale è stato tuttavia annullato dalla Soprintendenza, con
l’impugnato decreto prot. n. 5034 del 15 luglio 2009, sul rilievo che la
procedura seguita dal Comune di Chieuti sarebbe illegittima per violazione
dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, ai cui sensi l’autorizzazione unica
per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di una conferenza di servizi,
convocata dalla Regione competente all’adozione dell’atto conclusivo.
Avverso l’annullamento ministeriale insorge la ricorrente, deducendo:
- violazione dell’art. 159, terzo comma, del d. lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso
di potere per sviamento, in quanto la Soprintendenza non potrebbe annullare
l’autorizzazione rilasciata dal Comune per motivi diversi dalla accertata
violazione delle prescrizioni di tutela del paesaggio;
- violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 14-ss. della
legge n. 241 del 1990, in quanto le Amministrazioni coinvolte nel procedimento
autorizzatorio ben potrebbero esprimere il proprio assenso attraverso atti non
contestuali allo svolgimento della conferenza di servizi;
- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e
sviamento, in quanto la stessa Soprintendenza avrebbe trattato fattispecie
identiche in modo del tutto opposto;
- violazione dell’art. 12 della legge n. 97 del 1994, in quanto la
Soprintendenza avrebbe erroneamente considerato l’esistenza del vincolo di usi
civici su alcune delle particelle interessate dalla realizzazione degli impianti
eolici;
- eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa considerazione di
interessi pubblici, in relazione alla mancata considerazione dell’esigenza di
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si è costituita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per le Province di Bari e Foggia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, con
ordinanza n. 679 del 5 novembre 2009, confermata in appello dalla Sesta Sezione
del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1740 del 21 aprile 2010.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, con particolare riguardo alle prime due censure.
A conferma dell’avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, il
Collegio ritiene che il nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune di
Chieuti sia immune dai vizi rilevati dalla Soprintendenza con il provvedimento
impugnato.
Sotto un primo profilo, infatti, la conferenza di servizi costituisce una
modalità di semplificazione ed accelerazione del procedimento, rispetto alla
quale il rilascio del singolo assenso o nulla-osta da parte dell’Amministrazione
competente rappresenta una possibile e legittima alternativa.
La conferenza, secondo la prevalente giurisprudenza, non ha natura di organo
collegiale che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione e
deliberazione, ma è essenzialmente un luogo per l’acquisizione dell’assenso
delle Amministrazioni o degli organi coinvolti nell’istruttoria interessati ad
un procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1644). Essa dunque
opera con scopi di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa,
mirando all’acquisizione in un contesto unitario ed accelerato di tutte le
valutazioni e pareri necessari per l’adozione di un determinato provvedimento
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1768).
Conseguentemente, la volontà di ciascun ente ben può essere manifestata anche in
forma tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità
dell’espressione della volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione
del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della
conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 458; Id.,
sez. IV, 30 gennaio 2004 n. 316).
Legittimamente, pertanto, il Comune di Chieuti si è pronunciato sull’istanza di
nulla-osta paesaggistico presentata in via autonoma dalla Margherita s.r.l.,
senza attendere l’avvio della conferenza regionale.
Sussiste altresì la violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004.
La Soprintendenza è infatti titolare di un potere di annullamento strettamente
correlato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio,
ma non può dilatarne l’esercizio al punto da ingerirsi in aspetti procedurali
che esulano dalle sue competenze.
Nella fattispecie, spetta alla Regione Puglia e non alla Soprintendenza la
conduzione del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica,
ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed
esercizio di impianti eolici.
Con il decreto impugnato, la Soprintendenza è perciò incorsa in sviamento
nell’utilizzo del potere assegnatole dalla normativa in materia di tutela del
paesaggio, sanzionando impropriamente la (supposta) violazione delle regole
procedimentali attinenti ad altra materia, rimessa alla competenza della
Regione.
In conclusione, ed assorbiti gli ulteriori motivi (dal cui accoglimento la
ricorrente non otterrebbe un’utilità maggiore), il ricorso è accolto e per
l’effetto è annullato il decreto prot. n. 5034 del 15 luglio 2009 della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di
Bari e Foggia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie.
Condanna la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle
Province di Bari e Foggia al pagamento delle spese processuali in favore della
società ricorrente, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre i.v.a., c.a.p. ed
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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