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T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 30 maggio 2011, n. 833
VIA - Verifica di
assoggettabilità - L.r. Puglia n. 11/2001, art. 16 - Termine per la conclusione
del procedimento - Decorso del termine - Mancanza di espressa pronuncia - Rito
ex art. 31 cod. proc. amm. La conclusione del procedimento di verifica di
assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla
presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione Puglia n.
11/2001: il decorso del termine, in mancanza di un’espressa pronuncia, legittima
pertanto il ricorso al rito ex art. 31 cod. proc. amm. Pres. Allegretta, Est.
Cocomile - L.W. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 30 maggio 2011, n. 833
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N. 00833/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2011, proposto da:
Lucky Wind 4 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e
Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via
Piccinni, 210;
contro
Provincia di Foggia;
per l’accertamento della illegittimità
del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia in ordine all’istanza, presentata
dalla Lucky Wind 4 s.r.l. in data 28 marzo 2008, per la verifica di
assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la realizzazione di un parco eolico
nel Comune di Poggio Imperiale, alla località “Fucicchia”;
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottate motivato
provvedimento in ordine alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità a
v.i.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Francesco
Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Lucky Wind 4 s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità
del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza, presentata in data
28 marzo 2008, per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la
realizzazione di un parco eolico nel Comune di Poggio Imperiale, alla località “Fucicchia”.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 nonché
dell’art. 16 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, lamentando che la
Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di
sessanta giorni previsto dalla citata norma.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle
pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, nella contumacia della Provincia di
Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto
dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto
istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso
del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del
silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse
della società richiedente alla definizione del procedimento di verifica di
assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la realizzazione di un parco eolico
nel Comune di Poggio Imperiale, alla località “Fucicchia”.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento
di verifica di assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione
Puglia n. 11/2001.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto
termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia
espressamente pronunciato sull’istanza di verifica di assoggettabilità a v.i.a.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di
pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza,
all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza
presentata dalla ricorrente, per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. del
progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Poggio Imperiale,
alla località “Fucicchia”.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore
della ricorrente Lucky Wind 4 s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00,
oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con
l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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