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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11 luglio 2011, n. 1285
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Oneri istruttori -
Principio della predeterminazione - Quantificazione dell’onere - Momento della
presentazione della domanda - Ratio. La L.18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4,
stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo
tariffe “predeterminate e pubbliche”. La predeterminazione delle tariffe è
contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che, con la sua richiesta,
determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse
dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima
che la stessa venga erogata. Infatti, la ratio della norma che prevede la
predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il
soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui
presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve
essere individuato il momento in cui l’onere deve essere
quantificabile(fattispecie in tema di oneri istruttori nel procedimento unico di
autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica). (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657). Pres.
Cavallari, Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (n.c.)
- TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11 luglio 2011, n. 1285
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N. 01285/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2011, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Ercle s.r.l. (succeduta alla Soen s.r.l.), rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto, 117;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla
domanda di Autorizzazione Unica presentata da Soen srl in data 3 agosto 2010, ex
art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l'ottenimento dell'autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza elettrica di 28 Mw sito nel Comune di Erchie e
denominato "Tre Torri-Donne Masi"; nonché per la declaratoria dell'obbligo per
la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento
instaurato a seguito dell'istanza presentata in data 3/8/10;
nonché, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota dell’ 8 aprile
2011 n. 4711 della Regione Puglia - Settore Energia - con la quale è stato
richiesto il pagamento degli oneri istruttori così come determinati dalla
delibera di G.R. n. 2259/10 con l'avvertimento che decorso il termine di 10
giorni dal ricevimento della suddetta nota "... l'istanza di A.U. si riterrà
automaticamente decaduta per improcedibilità"; della nota del 13/04/2011,
inviata per posta certificata, della Regione Puglia - Settore Energia, con la
quale si chiede il pagamento degli oneri istruttori adeguati alla DGR 2259/10,
in difetto "... l'istanza sarà chiusa definitivamente con archiviazione senza
ulteriore comunicazione"; della delibera di G.R. del 26/10/10 n. 2259,
pubblicata sul BURP del 3/11/10 n. 166, avente ad oggetto "Procedimento di
autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori.
Integrazioni alla DGR n. 35/07"; della delibera di G.R. del 28/12/10 n. 3029,
pubblicata sul BURP n. 14 del 26/1/11, avente ad oggetto "Approvazione della
disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica", nei limiti del
par. 2, punto q) che dispone che alla domanda di AU deve essere allegata la
ricevuta di pagamento "... degli oneri istruttori nella misura corrispondente
alla potenza dell'impianto come indicata nel progetto e in conformità agli
importi per classe e tipologia indicati nella DGR 26 ottobre 2010 n. 2259 e
successive modifiche e/o integrazioni..."; di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 il dott. Luigi
Viola e udito altresì, l’Avv. Luca Vergine per la società ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 3 agosto 2010, la società ricorrente presentava all’Amministrazione
regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12
del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune
di Erchie di un “Parco Eolico” denominato “Tre Torri-Donne Masi”; la domanda era
corredata dalla documentazione prevista dalla delib. G.R. 23 gennaio 2007 n. 35
e dall’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 12
aprile 2001 n. 11, già presentata alla Provincia di Brindisi in data 3 dicembre
2008.
La Regione Puglia rimaneva però assolutamente inerte e non concludeva il
procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4° comma del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la società ricorrente presentava pertanto il
presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione
Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a
seguito dell’istanza presentata in data 3 agosto 2010.
Con nota 8 aprile 2011, prot. AOO 159-0004711, il Dirigente dell’ufficio Energia
e Reti Energetiche della Regione Puglia, rilevava come la società ricorrente non
avesse <<pagato gli oneri istruttori dovuti ….commensurati ai sensi della .G.R.
n. 2259/2010>> ed invitava la stessa al pagamento entro dieci giorni dal
ricevimento, a pena di improcedibilità della domanda; il contenuto sostanziale
della richiesta di pagamento era reiterato anche con la nota 13 aprile 2011,
inviata a mezzo posta certificata alla ricorrente, dopo un pagamento effettuato
sulla base della disciplina previgente alla delib. G.R. 2259/2010.
Le richieste di pagamento erano impugnate dalla Ercle s.r.l. (che nel frattempo
era succeduta alla Soen s.r.l. in tutti i rapporti giuridici), unitamente alla
delib. G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259, con motivi aggiunti regolarmente notificati
e depositati in data 18 maggio 2011; a base dei motivi aggiunti erano poste
censure di: 1) violazione della direttiva 2001/77/CE, violazione art. 12 d.lgs.
387 del 2003; 2) violazione dell’art. 4, 1° comma della l. 18 aprile 2004 n. 62,
violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per sviamento, eccesso di
potere per erroneità del presupposto.
Alla camera di consiglio del 30 giugno 2011 il ricorso passava quindi in
decisione, per quello che riguarda i motivi aggiunti, ai sensi della previsione
dell’art. 60 c.p.a.
DIRITTO
I motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 sono fondati e devono
pertanto essere accolti.
La deliberazione G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259 è, infatti, già stata annullata
dalla Sezione, con la sentenza 13 aprile 2011 n. 657, che può essere richiamata
in questa sede, in funzione motivazionale della presente decisione: <<la l. 18
aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei
soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”.
Nel caso in esame, la domanda di autorizzazione unica è stata presentata l’11
ottobre 2010 e quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26
ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori,stabilendo
che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180
giorni precedenti l’adozione della stessa delibera.
Pertanto, con la richiesta in esame, si viola il principio di predeterminatezza
posto dall’art . 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di
irretroattività dell’imposizione patrimoniale (“Gli oneri per prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle
normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.”) .
L’Amministrazione ritiene che l’applicazione della delibera in questione si
fonda sul fatto che il provvedimento in questione non può considerarsi
formalmente avviato alla data di presentazione della domanda. Poiché
l’amministrazione ha quindici giorni per decidere sulla domanda stessa, la data
dalla quale far partire la pendenza del procedimento è quella del 26 ottobre
2010, data in cui è stata adottata la delibera in questione.
Questa impostazione non può essere condivida,atteso che la predeterminazione
delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che, con la
sua richiesta, determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse
dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima
che la stessa venga erogata .
Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli
oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca
l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi
alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento
in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri
istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la
procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico
consapevole>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657).
Appare pertanto come, a seguito dell’annullamento della presupposta
deliberazione G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259 operato da T.A.R. Puglia Lecce, sez.
I, 13 aprile 2011 n. 657, anche le richieste di pagamento impugnate con i motivi
aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 debbano essere annullate;
l’annullamento delle dette richieste di pagamento permette poi di procedere
all’esame del ricorso in materia di silenzio della p.a. proposto dalla
ricorrente in prima battuta.
Nel merito, il ricorso in materia di silenzio della p.a. è fondato e deve
pertanto essere accolto.
Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo
dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a
seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art.
12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 3
agosto 2010 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione
dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di
certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.
Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni previsto
per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387 e l’Amministrazione non ha nemmeno convocato la
conferenza di servizi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza previsto dal terzo comma del cit. art. 12 del d.lgs. 387 del 2003;
sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell’opera sia
soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la
sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall’art. 14-ter, 4° comma
della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di interventi soggetti a
valutazione di impatto ambientale).
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento,
deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un
provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che
concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione
unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla Soen
s.r.l. in data 3 agosto 2010 e relativa alla realizzazione e all’esercizio in
Comune di Erchie di un “Parco Eolico” denominato “Tre Torri-Donne Masi”.
Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con
provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla Soen s.r.l. in data 3 agosto
2010, entro il termine indicato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota
spese, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi
aggiunti:
a) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 e, per
l’effetto, dispone l’annullamento delle note 8 aprile 2011, prot. AOO
159-0004711 e 13 aprile 2011 del Dirigente dell’ufficio Energia e Reti
Energetiche della Regione Puglia, come da motivazione;
b) accoglie il ricorso in materia di silenzio della p.a. e, per l’effetto,
ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso
sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387 presentata dalla Soen s.r.l. in data 3 agosto 2010 e relativa alla
realizzazione e all’esercizio in Comune di Erchie di un “Parco Eolico”
denominato “Tre Torri-Donne Masi”, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o
dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese
di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre
ad IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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