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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Identificazione del deposito archeologico - Precisa localizzazione dell’area. In tema di imposizione di vincolo archeologico diretto, è ritenuta indefettibile, affinchè siano evitati inutili sacrifici delle proprietà incise, un’adeguata identificazione del deposito archeologico, accompagnata dalla precisa localizzazione dell’area in cui lo stesso si presume esistente, di modo che l’imposizione del vincolo cada su una superficie effettivamente interessata dai reperti congruamente individuati, quanto a rilevanza, consistenza, estensione e ubicazione del relativo deposito. (Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5247; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2522; Cons. St., sez. VI, 5 26 gennaio 2000, n. 357). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto (avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico diretto - Imposizione - Estensione - Complesso unitario inscindibile dei ruderi. L’Amministrazione può estendere il vincolo diretto ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, richiedendosi, tuttavia, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi contrapposti, in modo tale da evitare che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alle finalità di pubblico interesse cui è preordinata (Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5069). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto (avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
 

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N. 01358/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 145 del 2011, proposto da:
Comune di Otranto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;


contro


Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

del decreto 16 novembre 2010, comunicato al Comune di Otranto in data 19 novembre 2010, con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha dichiarato di interesse particolarmente importante il "tratto di mare antistante il Centro Antico di Otranto", sottoponendolo a vincolo diretto ai sensi degli artt. 12 e ss. del D. Lgs. n. 42/04, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Finocchito, per il Comune, e l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il Comune di Otranto ha impugnato il decreto del 16 novembre 2011 con il quale il Direttore Generale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ha dichiarato di interesse particolarmente importante il tratto di mare antistante il Centro Antico di Otranto, sottoponendolo a vincolo diretto ai sensi dell’art. 12 e ss. d.lgs. 42/2004.

Il Comune ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione art. 14 d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria. 2. falsa applicazione artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per genericità; carenza di istruttoria e falsità dei presupposti; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. 3. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà sotto distinto profilo.

Deduce il ricorrente che il decreto reca in allegato una planimetria catastale ad amplissima scala senza identificare i punti geografici, che la planimetria estende il vincolo anche alla zona antistante la città nuova, che il decreto non indica i dati identificativi dei materiali ritrovati e della presumibile ubicazione degli stessi, che gli unici due rinvenimenti ritenuti importanti di fatto non esistono, che comunque questi rinvenimenti riguardano solo il molo di S. Nicola, che non sono stati indicati sopralluoghi o rilievi planimetrici o fotografici che riconducano al porto di Otranto il luogo di rinvenimento e che nel decreto non sono specificate le sopravvenienze archeologiche o le ragioni giuridiche per le quali si rende necessaria l’apposizione del vincolo.

Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto del 27 gennaio 2011 e con memoria del 14 maggio 2011 hanno rilevato che la planimetria, priva delle coordinate geografiche, è stata allegata per mero errore materiale e che è stata inoltrata la planimetria corretta con nota del 9 febbraio 2011, e che il vincolo è stato imposto adesso perché solo in tempi recenti è stato creato il servizio tecnico di archeologia subacquea.

Il ricorrente, con memoria dell’11 e replica del 23 maggio 2011, ha ribadito le proprie deduzioni.

Nella pubblica udienza del 15 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.

È da rilevare anzitutto che il provvedimento di imposizione di vincolo diretto è frutto di una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile sotto i profili della illogicità e della irrazionalità della motivazione. La discrezionalità di cui si è detto si esplica anche in ordine all’estensione del vincolo (Cons. St., sez. VI, 26 settembre 1991, n. 596).

Inoltre, è ritenuta indefettibile, ai fini di un corretto esercizio del potere interdittivo, un’adeguata identificazione del deposito archeologico, accompagnata dalla precisa localizzazione dell’area in cui lo stesso si presume esistente, di modo che l’imposizione del vincolo diretto cada su una superficie effettivamente interessata dai reperti congruamente individuati, quanto a rilevanza, consistenza, estensione e ubicazione del relativo deposito. Elementi che sono stati ritenuti necessari affinché, mediante l’esatta delimitazione della zona da proteggere, siano evitati inutili sacrifici a carico delle proprietà incise (Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5247; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2522; Cons. St., sez. VI, 5 26 gennaio 2000, n. 357).

È inoltre un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’Amministrazione può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, richiedendosi, tuttavia, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi contrapposti, in modo tale da evitare che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alle finalità di pubblico interesse cui è preordinata (Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5069).

Nel caso in esame, la relazione allegata al decreto di vincolo non da’ conto di una adeguata indagine istruttoria compiuta in sito, ma afferma genericamente “Oltre alla grande quantità di materiale ceramico, soprattutto anfore da trasporto di tipi ed epoche diverse, recuperata nel tempo sui fondali marini e indicata in maniera generica come proveniente ‘dal porto di Otranto,vanno citati due rinvenimenti di maggiore importanza”, cioè “un relitto con carico di sarcofagi in marmo”, e “elementi strutturali semisommersi, in conglomerato cementizio,che si ritiene possano essere appartenute ad una opera portuale con sviluppo ad arco,risalente ad età non precisabile;nel tratto di mare antistante il molo,si riconoscono infine,in prospezione subacquea,numerosi frammenti ceramici ormai concrezionati agli scogli,oppure dispersi sul fondo marino”.

Cita poi vari rinvenimenti;in realtà, questi rinvenimenti riguardano località della terraferma o tratti costieri tutti distanti e al di fuori della baia oggetto di vincolo.

Per questa ragione,il decreto di vincolo, che ovviamente richiama l’allegata relazione tecnico-scientifica, cita espressamente solo la “grande quantità di materiali ceramici dispersi sui fondali e concrezionati agli scogli e la presenza di strutture semisommerse “.

A prescindere dai rinvenimenti estranei allo specchio acqueo vincolato,si deve osservare che il “ relitto con carico di sarcofagi in marmo”,secondo la relazione, “sarebbe stato obliterato dalla costruzione del molo San Nicola “ e perciò non può essere oggetto di tutela; le “strutture semisommerse “ sono in conglomerato cementizio e quindi riferibili ad epoca moderna,secondo la stessa fonte citata nel decreto di vincolo (CRUPI), che afferma trattarsi di “opere forse riferibili al vecchio Porto” e comunque di “età moderna” ( pag. 4 della memoria depositata dal ricorrente il 4 maggio 2011).

In sostanza, la relazione si risolve nel mettere in evidenza, in linea generale, il notevole interesse archeologico di tutto il territorio che gravita intorno al Porto di Otranto, interesse che, però, per l’estraneità dei rinvenimenti all’area vincolata e la discutibilità dei riferimenti alla stessa, non appare sufficiente a giustificare l’imposizione del vincolo diretto su tutto il tratto di mare antistante il Centro Antico di Otranto.

Il decreto di vincolo,poi,ha come unico supporto “ una grande quantità di materiali ceramici dispersi sui fondali e concrezionati agli scogli”,cioè uno solo degli elementi su cui si fonda,peraltro di dubbio rilievo ai fini della “ dichiarazione di particolare interesse” di un’area così vasta e tanto importante nell’economia locale.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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