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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296
DIRITTO URBANISTICO - Piano
attuativo - Necessità - Deroga - Lotto intercluso - Condizioni - Necessità di
integrazione dell’urbanizzazione esistente - Conseguenze. A sostegno
dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano attuativo,
qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto intercluso”, occorre aver
dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da
costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora
edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010). La residua necessità di uno strumento
attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della
viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l'urbanizzazione
esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e
servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone
contigue già asservite all'edificazione. Pres. Trizzino, Est. De Gennaro - J.C.
s.r.l. (avv.ti Fanelli, Suma e Sticchi Damiani) c. Comune di Mandria (avv.
Quinto) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296
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N. 00296/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2008, proposto da:
Jonica Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Fanelli,
Rocco Suma, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con
domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via Garibaldi 43;
per l'annullamento
- della nota n. 6437 del 26 febbraio 2008 di preavviso di rigetto della domanda
di permesso di costruire avanzata dalla ricorrente il 17 settembre 2007;
- nonché ove occorra della nota della Regione Puglia n. 34148 del 20 novembre
2007 e della delibera G.R. n. 345 del 19 dicembre 2007;
e con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 settembre 2008:
- della nota 13706 del 12 maggio 2008 di diniego del permesso di costruire.
Visti il ricorso integrato da motiv i aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Luca De
Gennaro e uditi per le parti i difensori, nelle preliminari, avv.ti Fanelli e
Sticchi Damiani per la ricorrente e avv. Giorgiani, in sostituzione dell'avv.
Quinto, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno nel Comune di Manduria,
ricadente in zona tipizzata “turistico-residenziale” in località S. Pietro in
Bevagna.
Con istanza del 29 ottobre 2007 la società ricorrente ha presentato un progetto
edilizio avente ad oggetto sette unità immobiliari abitative ad uso estivo.
Con il suindicato provvedimento del 12 maggio 2008 il Comune di Manduria ha
rigettato l’istanza edilizia in considerazione del fatto che per tale zona le
norme tecniche di attuazione del Piano regolatore subordinano l’edificazione
alla previa formazione di un piano attuativo e, precisamente, di un “piano di
rilottizzazione a cura e spese dei privati proprietari delle aree interessate e
coordinata dal Comune”.
Avverso il preavviso di rigetto e il diniego definitivo suindicati viene
dedotto: eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché
per contraddittorietà intrinseca e difetto di congrua motivazione.
Con ordinanza 931/2008 questo Tar ha negato la tutela cautelare.
Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale
dominante secondo cui la necessità della preventiva adozione di strumenti
attuativi per il rilascio di permessi in zone già urbanizzate viene meno solo
nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa
edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo.
L’utilità dello strumento non è esclusa invece nelle ipotesi in cui, per effetto
di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che
esige un piano attuativo idoneo a riordinare e riequilibrare il disegno
urbanistico della zona.
A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano
attuativo, qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto intercluso”, occorre
aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da
costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora
edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010).
La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba
essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando
debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei
prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per
l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione.
Date queste premesse teoriche, dalla documentazione allegata, e in particolare
dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 9 maggio 2008, si evince che:
- il lotto confina per un lato con un’area libera da costruzioni;
- la zona è priva delle urbanizzazioni primarie e secondarie; segnatamente si
rileva l’assenza di strade sistemate, di marciapiedi, di pubblica illuminazione,
di spazi di sosta e parcheggio, di rete idrica e fognante, di verde attrezzato e
di ogni altra attrezzatura di interesse generale e di uso collettivo;
- nel comprensorio vi sono aree libere ove risulta possibile realizzare le opere
di urbanizzazione, le infrastrutture, i servizi.
Sulla base di tale risultanze di fatto - anche se in passato, sulla scorta di
pregresse direttive del Consiglio Comunale, in contrasto le disposizioni di
piano (cfr. per più ampi riferimenti Tar Lecce 2060/2008) alcuni lotti sono
stati edificati in via diretta - allo stato attuale non vi sono presupposti per
la realizzazione del progetto edilizio proposto in assenza di una pianificazione
dettagliata dell’area.
Considerato il livello di edificazione dell’area, l’assenza quasi totale delle
opere di urbanizzazione, la presenza di lotti inedificati, il Comune conserva
ancora margini per la pianificazione dell’area, che seppure parzialmente
edificata, necessita di uno strumento attuativo che ordini lo sviluppo
urbanistico della zona, in parte compromessa - come riconosciuto dalla stessa
Amministrazione nel provvedimento impugnato - da una passata espansione
“disomogenea e addirittura insalubre”, realizzata proprio attraverso il rilascio
di permessi edilizi in via diretta.
In assenza del citato strumento pianificatorio, l’edificazione diretta del
progetto proposto non può pertanto essere consentita, anche al fine di evitare
l’aggravamento dell’attuale stato di congestione urbanistica.
Per tutto quanto precede, il Collegio respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alle rifusione delle spese di giudizio in favore del
Comune, quantificate in 1.500 euro oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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