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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296
 

DIRITTO URBANISTICO - Piano attuativo - Necessità - Deroga - Lotto intercluso - Condizioni - Necessità di integrazione dell’urbanizzazione esistente - Conseguenze. A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano attuativo, qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto intercluso”, occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010). La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione. Pres. Trizzino, Est. De Gennaro - J.C. s.r.l. (avv.ti Fanelli, Suma e Sticchi Damiani) c. Comune di Mandria (avv. Quinto) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296

 

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N. 00296/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 573 del 2008, proposto da:
Jonica Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Fanelli, Rocco Suma, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;


contro


Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via Garibaldi 43;

per l'annullamento

- della nota n. 6437 del 26 febbraio 2008 di preavviso di rigetto della domanda di permesso di costruire avanzata dalla ricorrente il 17 settembre 2007;

- nonché ove occorra della nota della Regione Puglia n. 34148 del 20 novembre 2007 e della delibera G.R. n. 345 del 19 dicembre 2007;

e con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 settembre 2008:

- della nota 13706 del 12 maggio 2008 di diniego del permesso di costruire.


Visti il ricorso integrato da motiv i aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori, nelle preliminari, avv.ti Fanelli e Sticchi Damiani per la ricorrente e avv. Giorgiani, in sostituzione dell'avv. Quinto, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno nel Comune di Manduria, ricadente in zona tipizzata “turistico-residenziale” in località S. Pietro in Bevagna.

Con istanza del 29 ottobre 2007 la società ricorrente ha presentato un progetto edilizio avente ad oggetto sette unità immobiliari abitative ad uso estivo.

Con il suindicato provvedimento del 12 maggio 2008 il Comune di Manduria ha rigettato l’istanza edilizia in considerazione del fatto che per tale zona le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore subordinano l’edificazione alla previa formazione di un piano attuativo e, precisamente, di un “piano di rilottizzazione a cura e spese dei privati proprietari delle aree interessate e coordinata dal Comune”.

Avverso il preavviso di rigetto e il diniego definitivo suindicati viene dedotto: eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per contraddittorietà intrinseca e difetto di congrua motivazione.

Con ordinanza 931/2008 questo Tar ha negato la tutela cautelare.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale dominante secondo cui la necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi per il rilascio di permessi in zone già urbanizzate viene meno solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo.

L’utilità dello strumento non è esclusa invece nelle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un piano attuativo idoneo a riordinare e riequilibrare il disegno urbanistico della zona.

A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano attuativo, qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto intercluso”, occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010).

La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione.

Date queste premesse teoriche, dalla documentazione allegata, e in particolare dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 9 maggio 2008, si evince che:

- il lotto confina per un lato con un’area libera da costruzioni;

- la zona è priva delle urbanizzazioni primarie e secondarie; segnatamente si rileva l’assenza di strade sistemate, di marciapiedi, di pubblica illuminazione, di spazi di sosta e parcheggio, di rete idrica e fognante, di verde attrezzato e di ogni altra attrezzatura di interesse generale e di uso collettivo;

- nel comprensorio vi sono aree libere ove risulta possibile realizzare le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, i servizi.

Sulla base di tale risultanze di fatto - anche se in passato, sulla scorta di pregresse direttive del Consiglio Comunale, in contrasto le disposizioni di piano (cfr. per più ampi riferimenti Tar Lecce 2060/2008) alcuni lotti sono stati edificati in via diretta - allo stato attuale non vi sono presupposti per la realizzazione del progetto edilizio proposto in assenza di una pianificazione dettagliata dell’area.

Considerato il livello di edificazione dell’area, l’assenza quasi totale delle opere di urbanizzazione, la presenza di lotti inedificati, il Comune conserva ancora margini per la pianificazione dell’area, che seppure parzialmente edificata, necessita di uno strumento attuativo che ordini lo sviluppo urbanistico della zona, in parte compromessa - come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato - da una passata espansione “disomogenea e addirittura insalubre”, realizzata proprio attraverso il rilascio di permessi edilizi in via diretta.

In assenza del citato strumento pianificatorio, l’edificazione diretta del progetto proposto non può pertanto essere consentita, anche al fine di evitare l’aggravamento dell’attuale stato di congestione urbanistica.

Per tutto quanto precede, il Collegio respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune, quantificate in 1.500 euro oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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