AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 24 febbraio 2011, n. 384
 

RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Sanzione amministrativa di tipo reintegratorio - Responsabilità - Dolo o colpa. L’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 ha introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva (a carico, cioè, di "chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo"), in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, addossando la responsabilità all’autore materiale della trasgressione. La responsabilità in solido con i proprietari dell'area o con i titolari di altro diritto reale ricorre nel caso in cui la violazione possa essere a questi ultimi ascritta a titolo di dolo o colpa. Pres. Trizzino, Est. Moro - D.G.A.F. (avv.ti Dodaro e Mappa) c. Comune di Massafra (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 24 febbraio 2011, n. 384


RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Sistema sanzionatorio - Responsabilità oggettiva o di posizione - Esclusione - Proprietario dell’area - Condotta omissiva - Rilevanza. Se la giurisprudenza ha ritenuto che il sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall'adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media, va osservato che tale responsabilità tuttavia ricade inevitabilmente sul proprietario ove non vi siano ragioni per escluderne l’estraneità (per es. in assenza di esposti, denunce all’Autorità Giudiziaria, apposizioni di cartelli di divieto) senza che la P.A. debba preventivamente svolgere accertamenti di sorta sugli autori dell’abuso. Pres. Trizzino, Est. Moro - D.G.A.F. (avv.ti Dodaro e Mappa) c. Comune di Massafra (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 24 febbraio 2011, n. 384

 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00384/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 919 del 2004, proposto da:
Di Gregorio Antonia Franca, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Silvio Dodaro, Giuseppe Mappa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107;


contro


Comune di Massafra;

per l'annullamento

- dell’ordinanza 13 febbraio 2004 n.22 notificata l’11 marzo 2004;

- dell’ordinanza 7 dicembre 2005- notificata il 30 gennaio 2006- con la quale il Dirigente dell’ UTC del Comune di Massafra ha ingiunto alla ricorrente “l’immediato ripristino dello stato dei luoghi per quanto abusivamente operato sul terreno di sua proprietà”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti- comunque lesivi- ancorché sconosciuti.

nonché per l’accertamento

del diritto dell’istante ad essere risarcita, in ragione dell’illegittimità dell’impugnata ordinanza, nella misura di euro 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa, con conseguente condanna del Comune di Massafra al risarcimento delle somme suindicate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti nei preliminari l’avv. N.Carnevale, in sostituzione degli avv.ti Dodaro e Mappa, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. La ricorrente, deducendo che sul proprio fondo ignoti hanno abbandonato materiale lapideo, impugna i provvedimenti epigrafati con i quali il Comune di Massafra le ha ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione dell’art.7 della L.241/1990.

II) Violazione di legge (art.7 L.n.47/1985). Eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione. Violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo. Violazione dell’art.14 del d.lgs. n. 22/1997.

III) Violazione di legge (art.14 d.lgs.n.22/1997). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto. Travisamento. Falsa rappresentazione. Motivazione perplessa.

1.2. Con ordinanza n. 576/2004 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare richiesta dalla ricorrente in ordine alla prima ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e, con successiva ordinanza n. 383/2006, ha nuovamente respinto l’istanza cautelare richiesta in ordine alla reiterazione dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi adottato dal Comune intimato (oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti).

1.3. Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2.1. L’art. 14 del d.lgs 22/1997, vigente ratione temporis al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, prescriveva quanto segue:

“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

Tale norma ha introdotto pertanto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva (a carico, cioè, di "chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo"), in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, addossando la responsabilità all’autore materiale della trasgressione.

La responsabilità in solido con i proprietari dell'area o con i titolari di altro diritto reale ricorre nel caso in cui la violazione possa essere a questi ultimi ascritta a titolo di dolo o colpa.

2.2. Nella specie, il provvedimento in questione è stato adottato dal Comune di Massafra richiamando il sopralluogo, espletato in data 3 novembre 2003, dagli agenti di P.M. a seguito di esposto pervenuto in data 7 ottobre 2001 da parte del sig. Scialpi Giovanni, nel quale si accertava che “una lama o gravinella di deflusso naturale di acque piovane, ricadente nel fondo di proprietà della sig.ra Di Gregorio Franca Maria, era stata praticamente occlusa, a causa del continuo conferimento abusivo di materiale inerte (tipi pietre rivenienti da muri a secco ed altro)” e che, come spontaneamente dichiarava lo stesso Scialpi “da molto tempo sconosciuti a bordo di trattori conferivano tale materiale nella gravinella di deflusso delle acque fino al punto di ostruirla completamente”.

2.3. Appare quindi evidente che il provvedimento adottato risulta del tutto consequenziale e necessitato alla situazione costituente la fattispecie di cui al citato art.14, tanto più che la ricorrente, in qualità di proprietaria del fondo, non solo non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare la sua estraneità ai fatti in questione (esposti, cartelli o altre misure) ma non ha neppure adottato alcuna misura atta a scongiurare il perpetrarsi dello sversamento del materiale lapideo.

Invero, se la giurisprudenza ha ritenuto che il sistema sanzionatorio, delineato dal decreto Ronchi in materia di rifiuti, esclude la configurabilità di responsabilità oggettiva o di posizione, e cioè che il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati sia chiamato, per ciò solo, a risponderne, indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della p.a., di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo, ovvero omissiva, cioè di astensione dall'adozione di quelle cautele che possono ragionevolmente pretendersi da un soggetto dotato di diligenza media, va osservato che tale responsabilità tuttavia ricade inevitabilmente sul proprietario ove non vi siano ragioni per escluderne l’estraneità (per es. in assenza di esposti, denunce all’Autorità Giudiziaria, apposizioni di cartelli di divieto) senza che la P.A. debba preventivamente svolgere accertamenti di sorta sugli autori dell’abuso.

2.4. Non sussiste neppure il lamentato difetto istruttorio e motivazionale dedotto dalla ricorrente in considerazione della esaustività del sopralluogo effettuato in data 3 novembre 2003.

Appare quindi evidente la doverosità e, quindi, legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Massafra.

2.5. Infine, quanto alla dedotta violazione di norme procedimentali (art.7 L.241/90) la acclarata legittimità del provvedimento impugnato rende la stessa irrilevante ai sensi dell’art.21 octies della L.241/1990.

3. Conclusivamente il ricorso va quindi respinto.

4. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it