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T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2011, n. 405
VIA - Provvedimento di esclusione
- Presupposti ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione - Principio
comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente.
L’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) delinea
tra i presupposti per poter procedere all’esclusione dalla VIA l’assenza di
impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica
sostanziale dello stato dei luoghi. Ne deriva che è palesemente generica la
motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si
limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo
all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presupoosti indicati
dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non
richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in
sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in
quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma
valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe
contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela
dell’ambiente. Pres. f.f. Dibello, Est. Santini - E.m. e altro (avv.ti
D’Ambrosio e Pastore) c. Comune di Cisternino (avv. Pellegrino), Regione Puglia
(avv.ti Altamura e Bucci), Provincia di Brindisi (avv. Carullo) e Soprintendenza
per i beni archeologici della Puglia (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I
- 25 febbraio 2011, n. 405
www.AmbienteDiritto.it
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Emma Manzionna e Andrea Moreno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi
D'Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso Alessandro Taurino
in Lecce, Corte Conte Accardo n. 2;
contro
Comune di Cisternino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino,
presso il cui studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, è elettivamente
domiciliato;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci,
con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in
Lecce, viale Aldo Moro;
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Carulli, con
domicilio eletto presso Angelo Caniglia in Lecce, via C. De Giorgi n. 19;
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, rappresentata e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi
n. 23;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia, Ufficio Difesa Suolo,
Smaltimento Rifiuti della Provincia di Brindisi n. 1471 del 21 settembre 2009;
dell parere espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato tecnico VIA – AIA,
integralmente recepito dal competente dirigente; del verbale della conferenza di
servizi ex art. 14, L. n. 241/1990 tra regione Puglia, Provincia di Bari, Comune
di Cisternino e Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (del
6/10/2009 e precedenti); della deliberazione di G.R. n. 1880 del 15 ottobre
2009; della deliberazione di C.C. n. 52 del 27 ottobre 2009; della deliberazione
di C.C. n. 57 del 27 novembre 2009 di approvazione della variante urbanistica al
P.R.G. ex art. 16. L.R. Puglia n. 13/2001; dell'avviso di immissione in possesso
e notifica del decreto di occupazione d'urgenza, indennità provvisoria e avviso
di esecuzione di cui alla nota del Segretario Generale del Comune di Cisternino
prot. n. 604 in data 8 gennaio 2010; del decreto di occupazione di urgenza e
determinazione indennità di esproprio a titolo provvisorio n. 19859 del 29
dicembre 2009 emesso dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Cisternino;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino, della
Regione Puglia, della Provincia di Brindisi e della Soprintendenza per i beni
archeologici della Puglia;
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2010 il dott. Massimo
Santini e uditi per le parti gli Avv.ti D'Ambrosio, Pastore, Pellegrino Valeria,
in sostituzione di Pellegrino Giovanni, Carulli e Tarentini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in agro di Cisternino,
all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico dal PUTT.
Il predetto terreno è interessato dai lavori di completamento della strada
provinciale 18 Ostuni – Cisternino: esso costituisce dunque oggetto di procedura
espropriativa da parte della competente amministrazione comunale.
In particolare, a seguito della positiva conclusione della conferenza di servizi
tra Regione, Provincia di Brindisi, Comune di Cisternino e Soprintendenza
archeologica statale, nonché a seguito della determinazione provinciale di
esclusione dalla VIA (n. 1471 del 21 settembre 2009) e del parere regionale di
compatibilità paesaggistica (n. 1880 del 15 ottobre 2009), l’amministrazione
comunale ha approvato, con delibera consiliare del 27 ottobre 2009, il progetto
preliminare di opera pubblica con conseguente adozione di variante allo
strumento urbanistico, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e
apposizione del relativo vincolo sulle aree stesse dei ricorrenti.
Successivamente, con ulteriore delibera consiliare n. 57 del 25 novembre 2009 è
stata definitivamente approvata al variante generale al PRG. Veniva poi adottato
avviso di immissione in possesso e notificato il decreto di occupazione di
urgenza.
Venivano dunque impugnati i provvedimenti di seguito indicati:
1) le deliberazioni comunali n. 52 del 27 ottobre 2009 e n. 57 del 25 novembre
2011 per violazione del regolamento edilizio comunale e difetto di motivazione,
in quanto non si sarebbe tenuto conto del parere contrario espresso sulla
fattibilità dell’opera da parte della commissione edilizia e per il paesaggio
del Comune di Cisternino;
2) la determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1471 del 21
settembre 2009, recante esclusione dalla VIA, per difetto di motivazione,
difetto di istruttoria e violazione di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui al codice dell’ambiente in materia di valutazione di impatto
ambientale (art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Si lamentava
altresì la mancata osservanza, da parte del soggetto proponente, di alcuni
incombenti istruttori (documentazione) richiesti a tal fine dall’art. 16 della
legge regionale n. 11 del 2001 (disposizione in materia di VIA regionale);
3) la deliberazione della giunta regionale pugliese n. 1880 del 15 ottobre 2009,
recante autorizzazione paesaggistica in deroga alle disposizioni del PUTT, per
difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione delle norme del
medesimo PUTT.
Si costituivano in giudizio il Comune di Cisternino, la Regione Puglia, la
Provincia di Brindisi e la soprintendenza statale, tutti per chiedere il rigetto
del gravame. In particolare veniva eccepito che:
a) il ricorso sarebbe inammissibile per omessa impugnazione della deliberazione
di consiglio comunale n. 13 del 2008 di approvazione del programma triennale
lavori pubblici, della deliberazione di giunta regionale n. 74 del 2007 con cui
la suddetta opera viene inserita tra quelle da finanziare e la deliberazione di
giunta regionale n. 114 del 28 maggio 2009 concernente il progetto preliminare;
b) l’apporto della commissione edilizia comunale rientrerebbe tra i pareri
facoltativi e non tra quelli obbligatori, ai sensi dell’art. 13 del regolamento
edilizio comunale. Sugli aspetti paesaggistici sarebbe tenuta ad esprimersi la
sola Regione. Peraltro, il parere della commissione sarebbe stato motivatamente
superato in sede di dibattito consiliare del 27 ottobre 2009. In ogni caso
sarebbe applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990;
c) la motivazione del provvedimento di esclusione dalla VIA sarebbe per
definizione “leggera”;
d) le censure sollevate sulla delibera regionale recante autorizzazione
paesaggistica in deroga sarebbero inammissibili in quanto concernenti il merito
dell’azione amministrativa.
Con ordinanza n. 98 in data 10 febbraio 2010 veniva accolta l’istanza di tutela
cautelare.
Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnata la delibera di giunta comunale
n. 251 del 25 novembre 2009 recante la approvazione del progetto definitivo e la
dichiarazione di pubblica utilità.
Con successiva ordinanza n. 1847 del 26 aprile 2010 veniva accolto l’appello
cautelare, limitatamente agli effetti dell’occupazione d’urgenza e della
immissione in possesso.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 le parti rassegnavano le proprie
rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata per
omessa impugnativa dei provvedimenti indicati al punto a) della parte in fatto,
atteso che: i primi due sono inidonei a determinare una lesione della sfera
soggettiva dei ricorrenti, limitandosi rispettivamente alla temporizzazione ed
al finanziamento dell’opera in questione, senza per questo incidere sulle
modalità realizzative della medesima; il terzo (DGR n. 74 del 28 maggio 2009) si
limita dal canto suo a prendere semplicemente atto del progetto preliminare,
senza in alcun modo procedere alla sua approvazione, nonché a dare mandato al
responsabile di settore ad avviare le necessarie procedure espropriative, con
ogni conseguenza in ordine alla assenza di lesività anche in questo caso.
2. Nel merito il ricorso è peraltro fondato per le ragioni di seguito indicate.
3. Quanto alle deliberazioni consiliari n. 52 e n. 57 del Comune di Cisternino,
in effetti, si ravvisa una violazione delle disposizioni regolamentari che
impongono di tenere conto in determinate ipotesi del parere espresso dalla
Commissione edilizia e per il paesaggio.
3.1. Quest’ultima, in particolare, ha affermato dopo uno specifico sopralluogo
che:
a) la realizzazione dell’opera suddetta, mediante “sbancamenti, rinterri e
livellamenti, stravolgerebbe e devasterebbe irreversibilmente una delle poche
aree paesaggisticamente integre del … territorio in nome di un non necessario ed
indispensabile collegamento viario”;
b) sul piano più strettamente tecnico, inoltre, “l’impatto sul territorio non
appare assolutamente minimizzato e va invece ad alterare vistosamente la
configurazione dello stesso … La carreggiata, del tutto invasiva, con i suoi
guard – rail sarà l’unica prospettiva visibile possibile dalla maggior parte dei
punti di osservazione”;
c) inoltre, “un percorso così delineato, fatto di curve, saliscendi e
dislivelli, non garantirà come atteso, un minor tempo per gli spostamenti, un
minor costo di esercizio, una minore incidentalità, una diminuzione delle
emissioni acustiche e atmosferiche”;
d) in conclusione, “l’opera, concettualmente obsoleta … (in quanto concepita in
un momento storico, oltre quaranta anni fa, di scarsa attenzione verso i valori
ambientali) … meriterebbe oggi una radicale rivisitazione dal punto di vista
dell’interazione con le caratteristiche peculiari dell’ambiente … verso forme di
fruizioni maggiormente sostenibili, mirate al totale recupero dell’esistente”.
3.2. Anche l’unico parere favorevole espresso in seno alla predetta commissione
ha in ogni caso dettato alcune prescrizioni cui il progetto avrebbe dovuto
conformarsi, considerato il particolare pregio paesaggistico dell’area
interessata dall’intervento. In particolare, si proponeva di modificare il
tracciato del progetto onde ridurre notevolmente tutti gli sbancamenti,
rinterri, muri di contenimento e terrapieni che il progetto poi approvato
avrebbe in ogni caso comportato. Il tracciato proposto in alternativa avrebbe
poi consentito di non interessare aree vincolate dal PUTT e di contenere altresì
la modificazione dell’assetto idrogeologico.
3.3. Tanto premesso osserva in via preliminare il collegio che ai sensi
dell’art. 13 del regolamento edilizio citato la suddetta commissione “deve
esprimere parere …a) sulle proposte per la formazione e varianti allo strumento
urbanistico generale”, nonché “… e) sugli interventi … soggetti ad
autorizzazione paesaggistica … qualora il responsabile del procedimento lo
ritenga necessario” e, inoltre, “… f) sui progetti di opere e servizi pubblici
qualora il Dirigente dell’U.T.C. lo ritenga necessario”.
3.4. Ne deriva che mentre nel primo caso [lettera a)] l’intervento della
suddetta commissione assume carattere di automaticità, negli altri due casi
[lettere e) ed f)] lo stesso è subordinato ad una valutazione discrezionale del
responsabile tecnico di settore. Valutazione che nel caso di specie non sarebbe
stata operata. E tuttavia, ciò non è sufficiente ad elidere la necessità del
predetto parere dato che nella stessa fattispecie è stata approvata una apposita
variante urbanistica, con ogni conseguenza in ordine al ricorrere della ipotesi
normativa di cui alla citata lettera a).
Non è dunque condivisibile la tesi della difesa del Comune di Cisternino secondo
cui il parere in questione sarebbe stato da ricondurre all’ipotesi (residuale ed
eventuale) di cui al comma 1 della lettera f) del citato art. 13 del regolamento
edilizio comunale.
3.5. Né appare parimenti condivisibile la tesi secondo cui sugli aspetti
paesaggistici avrebbe dovuto esprimersi, ai sensi del PUTT regionale, la sola
Regione, e ciò in considerazione del fatto che il richiamato piano urbanistico
tematico regionale ben può integrarsi, in tema di autorizzazioni paesaggistiche,
con la normativa urbanistica ed edilizia dei singoli comuni (che nella specie
prevede un intervento anche di organi consultivi interni e che in questi termini
costituisce una sorta di autovincolo cui la stessa amministrazione non può
sottrarsi): così ricalcando, in questa direzione, lo stesso schema della
cogestione dei valori paesaggistici di cui alla normativa di settore (cfr., da
ultimo, decreto legislativo n. 42 del 2004).
3.6. La difesa dell’amministrazione comunale ritiene poi che in fase di
discussione consiliare del 27 ottobre 2009 emergerebbe come tale posizione della
commissione sia stata adeguatamente vagliata e ponderata, per essere poi
motivatamente rigettata.
3.6.1. Al riguardo osserva in via preliminare il collegio che non può valere il
richiamo a quanto contenuto nella discussione consiliare, trattandosi di
considerazioni che attengono in prevalenza alla dialettica politica. Il tenore
delle singole dichiarazioni è infatti marcatamente politico: di conseguenza, ai
fini di una loro specifica intelligibilità non può non tenersi conto dell’arena
entro cui tali riflessioni vengono svolte.
3.6.2. In ogni caso, pur volendo prendere spunto dalla considerazioni di
carattere giuridico-amministrativo eventualmente emerse nella fase del medesimo
dibattito, sarebbe stato poi necessario un momento di sintesi e di particolare
evidenziazione, all’interno del tessuto ricostruttivo del provvedimento,
soprattutto per insopprimibili ragioni di trasparenza: ed infatti il privato,
cittadino o impresa che sia, deve avere la possibilità di accedere ad un
provvedimento facilmente e immediatamente “leggibile” sul piano dell’iter logico
e giuridico che ha portato ad adottare quella determinata decisione (delibera n.
8 del 27 ottobre 2009): sintesi e leggibilità che tuttavia, in questo caso,
difettano palesemente all’interno del provvedimento consiliare impugnato.
3.7. E ciò a tacere del fatto che dalla discussione consiliare si evince, ad
ogni buon conto, come il consiglio comunale non abbia preso in alcuna
considerazione il suddetto parere. Tanto risulta evidente nella parte in cui
(pag. 60 verbale) il Sindaco stesso ammette che “l’amministrazione comunale non
è a conoscenza del parere della commissione edilizia”.
Emerge pertanto da quanto sopra detto che il consiglio comunale non solo non ha
congruamente evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal
parere espresso dalla suddetta commissione (obbligo questo derivante dalla
circostanza che trattasi, da una lettura delle disposizioni regolamentari
citate, di parere non vincolante ma senz’altro obbligatorio), ma non lo ha
neppure preso minimamente in considerazione, con conseguente violazione delle
citate disposizioni regolamentari.
Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù
del quale “ove nel corso del procedimento amministrativo l'autorità decidente
richieda un parere, sia esso facoltativo o obbligatorio, ad un organo tecnico,
qualora intenda discostarsene deve esternare con congrua ed adeguata motivazione
le ragioni per le quali ritiene di non condividerlo, incorrendo in caso
contrario nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel
provvedimento conclusivo” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 giugno 2009, n. 1815).
3.8. Né infine può invocarsi, allo stesso riguardo, l’art. 21-octies della legge
n. 241 del 1990, non potendosi ricondurre il difetto di motivazione qui rilevato
alla carenza di un mero elemento di forma o di carattere procedimentale, nonché
in considerazione del fatto che ci si trova pur sempre dinanzi ad atti connotati
da un certo tasso di discrezionalità.
3.9. Per tutte le ragioni sopra evidenziate gli atti comunali qui esaminati (ricomprensivi
altresì della delibera di approvazione del progetto definitivo e di
dichiarazione di pubblica utilità) debbono dunque ritenersi illegittimi.
4. Quanto alla determinazione n. 1471 in data 21 settembre 2009 della Provincia
di Brindisi (la quale riporta integralmente a sua volta il parere del comitato
tecnico VIA del 17 settembre 2009), si rammenta che in essa è stato affermato,
dopo avere genericamente rilevato che l’intervento non interessa “aree boschive
o di particolare pregio vegetazionale o di rilevanza ambientale”, che,
“considerati gli evidenti benefici per il miglioramento della viabilità
dell’area, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione
dell’opera escludendo la stessa dalla procedura di impatto ambientale”.
Seguivano una serie di prescrizioni tra cui la necessità di acquisire
l’autorizzazione paesaggistica, il rispetto delle condizioni di cui al parere
della soprintendenza archeologica del 10 agosto 2009 e l’osservanza di alcune
modalità realizzative ricomprendenti, tra l’altro, l’espianto degli ulivi
secolari.
4.1. Risulta evidente da quanto sopra riportato, ad avviso del collegio, la
genericità della motivazione, nonché la violazione delle disposizioni in tema di
valutazione di impatto ambientale.
4.2. Si rammenta in proposito che l’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del
2006 (codice dell’ambiente) delinea tra i presupposti per poter procedere
all’esclusione dalla VIA l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché
la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi.
4.3. Ora, al di là della carenza documentale lamentata dal ricorrente risulta in
ogni caso che il dirigente della Provincia di Brindisi si è limitato nella
sostanza ad evidenziare “gli evidenti benefici per il miglioramento della
viabilità dell’area”, senza in alcun modo soffermarsi sulla assenza di impatti
significativi sull’ambiente o di modifiche sostanziali dello stato dei luoghi,
ossia su aspetti tipicamente riconducibili al potere che avrebbe dovuto
correttamente esercitare: detto organo si è dunque concentrato su aspetti non
strettamente ascrivibili alla propria sfera di competenza.
4.4. La suddetta determinazione palesa inoltre una motivazione alquanto generica
(laddove si afferma che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo
all’impatto ambientale dell’opera”) ed un conseguente difetto di istruttoria
nella parte in cui si è limitata ad una mera descrizione dell’intervento da
realizzare.
4.5. Né può ritenersi al riguardo che, come sostenuto dalla difesa
dell’amministrazione comunale, il provvedimento di esclusione dalla VIA non
richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in
sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in
quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma
valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe
contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela
dell’ambiente.
4.6. Per i motivi suddetti anche la deliberazione provinciale qui esaminata deve
essere ritenuta illegittima.
5. Quanto infine alla delibera della giunta regionale n. 1880 si rammenta, in
via preliminare, che ai sensi dell’art. 5.07 del PUTT è possibile realizzare
opere pubbliche in deroga alle prescrizioni di base in esso contenute a
condizione “che dette opere: siano compatibili con le finalità di tutela e
valorizzazione delle risorse paesaggistico – ambientali previste nei luoghi;
siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la
popolazione residente; non abbiano alternative localizzative”.
5.1. Si rammenta ancora che le direttive di tutela applicabili alla fattispecie
(si tratta di Ambiti Territoriali Estesi di tipo “B” di valore rilevante, ai
sensi dell’art. 3.05 delle NTA del PUTT) prevedono che “va evitato … la
costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti”.
5.2. Premesso poi che le valutazioni regionali, per quanto rientranti
nell’ambito della discrezionalità tecnica, sono comunque sindacabili nella
misura in cui – come nella specie – siano evidenziati profili di evidente
carenza della motivazione oppure di palese violazione di legge (qui del PUTT),
va subito detto, al riguardo, che trattandosi di provvedimento in deroga (delle
richiamate direttive di tutela di cui al unto 5.1.) le suddette condizioni
(punto 5) debbono essere analiticamente individuate e rigorosamente
circostanziate, non potendosi limitare a riportare acriticamente la proposta
elaborata in tal senso dal soggetto proponente (id est, amministrazione
comunale).
5.3. Ebbene, rileva il collegio come nella specie non sussista alcuna delle
condizioni prescritte dalla citata disposizione del PUTT ai fini della
ammissibilità della deroga in questione. Ed infatti:
a) in merito al requisito della compatibilità con le finalità di tutela
paesaggistica vengono utilizzate formulazioni del tutto generiche e ridondanti.
Ciò è evidente laddove si afferma, nella sezione appositamente dedicata alla
valutazione della compatibilità paesaggistica, che “a prescindere dal rigoroso
regime di tutela … l’intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica
ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in
maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti
nell’ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare
sostanzialmente l’esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze
paesaggistiche individuate (cigli di scarpate, doline, formazioni boschive) ed
il loro intorno diretto”;
b) sugli altri due requisiti (interesse pubblico e vaglio di soluzioni
localizzative alternative), premesso che le deliberazione regionale n. 74 del
2007 è inidonea, in sé, a dimostrare l’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera (limitandosi al mero finanziamento dell’opera), osserva il collegio
come non vengano al riguardo effettuate valutazioni autonome da parte dell’ente
regionale, e ciò dal momento che il provvedimento impugnato, come del resto
affermato dalla stessa difesa regionale (cfr. pag. 6 memoria depositata in data
8 febbraio 2010), si limita meramente a richiamare quanto affermato dal comune
proponente circa la assenza di alternative progettuali (si veda il riferimento,
sempre nella sezione dedicata alla valutazione di compatibilità paesaggistica,
allo studio di impatto paesaggistico presentato dal comune e alla nota comunale
del 31 agosto 2009, nonché all’elaborato “Analisi delle soluzioni alternative di
tracciato”).
Tale omissione appare tanto più evidente ove soltanto si consideri che in
proposito erano pure state prospettate, da organismi comunali, talune soluzioni
alternative (si vedano le quattro soluzioni alternative ipotizzate nella citata
analisi, nonché quella elaborata in sede di commissione edilizia).
5.4. Alla luce di quanto appena esposto anche la suddetta deliberazione
regionale deve essere ritenuta illegittima.
6. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve essere
accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1880 del 2009, lo accoglie e per
l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.
Condanna le soccombenti amministrazioni al pagamento delle spese processuali in
favore delle parti ricorrenti, da liquidarsi nella complessiva somma di euro
4.500 (quattromilacinquecento), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali
tra il Comune di Cisternino, la Provincia di Brindisi e la Regione Puglia.
Nulla spese per la soprintendenza statale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Carlo Dibello, Presidente FF
Massimo Santini, Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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