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T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 544
VIA - L.r. Puglia n. 11/2001 -
Strade - Svincolo di collegamento tra una strada interna e una strada
provinciale - Assoggettabilità a VIA - Esclusione. Le voci B.1. e B.2.
dell’Allegato B della l.r. Puglia n. 11/2011 assoggettano alla procedura di
verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente, le strade extraurbane
secondarie a carattere regionale e le strade extraurbane secondarie: intere
strade, non quindi uno svincolo che collega una strada interna al comune ad una
strada provinciale. Ne deriva la non assoggettabilità a VIA di un’opera stradale
che, sviluppandosi per la maggior parte all’interno dell’abitato, collega una
strada interna all’abitato ad una strada provinciale e può perciò essere
considerata una strada urbana di quartiere. Pres. Cavallari, Est. Lattanzi -
C.V. e altro (avv. Lattanzi) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv.
Vantaggiato) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) - TAR PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 544
DIRITTO URBANISTICO - Variante al P.R.G - Motivazione - Necessità nei soli
casi di aspettative qualificate. La variante di un piano regolatore, che
conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente
classificate, necessita di apposita motivazione quando le classificazioni
preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi
titolari, fondate su atti di contenuto concreto,come quelle derivanti da un
piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego
di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St.,
sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545) Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - C.V. e altro
(avv. Lattanzi) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Provincia
di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo
2011, n. 544
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N. 00544/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2010, proposto da:
Concetta Vergallo, Fernando Patarnello, rappresentati e difesi dall'avv. Barbara
Accettura, con domicilio eletto presso Barbara Accettura in Lecce, via G.
Paladini 50;
contro
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via
Zanardelli 7;
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Giovanna Capoccia,
Francesca Testi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce,
Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le; Regione Puglia;
per l'annullamento
della delibera del C.C. di San Cesario n. 20 del 10 marzo 2010 avente ad oggetto
"Realizzazione della Metropolitana di superficie per l'ammodernamento della rete
ferroviaria attuale di Lecce - I Lotto Eliminazione dei passaggi a livello tra
strade provinciali ed F.S.E. (anello di Lecce) - Sottopasso in agro di S.
Cesario di Lecce. Approvazione progetto definitivo in variante al Piano
Regolatore Generale"; della delibera del C.C. di San Cesario n. 24 del 13 aprile
2010 e di tutti gli atti in essa richiamati, e in particolare della valutazione
comparativa redatta dalla Provincia in data 5 gennaio 2010; delle restanti note
tecniche provinciali acquisite al prot. comunale ai nnrr. 3045, 3046 e 3047 del
23 marzo 2010 e della relazione del Dir. U.T.C. del Comune prot. n. 3313 del 7
aprile 2010; della delibera n. 98 del 22 aprile 2010, con cui la Giunta
Provinciale di Lecce ha riapprovato il progetto definitivo e ha dichiarato
l'opera di p.u.; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e,
in particolare, delle note del Dir. Prov.le sett. Viabilità prot. n. 41018 del 8
maggio 2010; prot. n. 5944 del 22 gennaio 2010; prot. n. 98227 del 15 dicembre
2009; della determinazione del Dir. Prov.le Servizio Rifiuti della Provincia
prot. n. 2410 del 7 settembre 2009; del 12 ottobre 2009 e dell'allegata
relazione a firma dell'ing. G. Pellegrino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Cesario di Lecce e
di Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi
e uditi l’avv. Accettura, per i ricorrenti, l’avv. Rizzo, in sostituzione
dell’avv. Vantaggiato, per il Comune, l’avv. Testi, anche in sostituzione
dell’avv. Capoccia, per la Provincia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietaria e usufruttuario di un fondo ricadente in agro di
San Cesario di Lecce tipizzato in parte a zona F14 “Verde attrezzato”, e incluso
nel comparto unitario n. 16.
La Provincia di Lecce, con deliberazione di giunta del 4 agosto 2009, ha
approvato e dichiarato la pubblica utilità del progetto definitivo del
sottopasso funzionale all’eliminazione del passaggio a livello in San Cesario di
Lecce, prevedendo l’esproprio della proprietà della ricorrente.
Avverso gli atti comunali e provinciali che hanno approvato il progetto i
ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 1344/2009, accolto, con sentenza
3145/2009.
La Provincia di Lecce e il Comune di San Cesario, ai fini dell’esecuzione della
sentenza suindicata, hanno avviato un procedura di comparazione tra il progetto
definitivo del sottopassaggio e uno studio di fattibilità di un sovrappasso da
realizzare al di sopra della Stazione FSE. All’esito della procedura è risultato
preferibile il progetto del sottopasso.
La Provincia, con nota del 22 gennaio 2010, ha comunicato l’avvio del
procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo e alla dichiarazione di
pubblica utilità e il Comune, con delibera del 10 marzo 2010, ha approvato il
progetto relativo al sottopasso.
Le ditte espropriate hanno fatto pervenire osservazioni, non ritenute meritevoli
di accoglimento dalla Provincia, e, il 13 aprile 2010, il Comune ha approvato in
via definitiva il progetto di variante al Piano Regolatore.
La Provincia, con delibera del 22 aprile 2010, ha approvato il progetto con la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Avverso questi provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti
motivi: 1. Violazione e/o elusione della sentenza n. 3148/09. 2. Motivazione
incongrua, illogica e contraddittoria. Illogicità, irragionevolezza,
contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di buona
fede, correttezza, proporzionalità e buona amministrazione. Violazione e falsa
applicazione art. 46 NTA PRG del Comune di San Cesario.
Il Comune e la Provincia si sono costituiti rispettivamente con memoria del 18
giugno 2010 e con controricorso del 22 giugno 2010.
I ricorrenti e il Comune hanno poi depositato ulteriori memorie rispettivamente
il 22 giugno 2010 e il 16 febbraio 2011
Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Prima di esaminare gli specifici motivi di censura dedotti dai ricorrenti è
necessario chiarire la portata della sentenza 3161/09, proprio perché in quasi
tutti i motivi si deduce la violazione della stessa.
La giurisprudenza costante ha affermato che le scelte urbanistiche operate
dall’Amministrazione titolare del potere di governo del territorio sono
espressione di ampia discrezionalità e quindi il sindacato del giudice non può
riguardare il merito delle scelte effettuate dall’Amministrazione, ma può
riguardare solo il vizio di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche,
quale l’illogicità, la contraddittorietà e l’irrazionalità, perché diversamente
si violerebbero i principi fondamentali in tema di separazione dei poteri, (Tar
Torino, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 23; Tar Catanzaro, sez. I, 6 dicembre 2010,
n. 2875; Tar Perugia, sez. I, 21 maggio 2010, n. 333; Cons. St., sez. IV, 4
maggio 2010, n. 2545).
Posti questi principi, è quindi da rilevare che la sentenza n. 3161/09 non
poteva certo sostituire la scelta dell’Amministrazione, indicando quale fosse il
progetto da preferire, ma ha ravvisato “uno scorretto esercizio della
discrezionalità amministrativa … per effetto della mancata considerazione della
globalità degli aspetti relativi alla realizzazione dell’opera pubblica”.
Pertanto l’Amministrazione era ed è libera, sempre con il limite di una scelta
che non sia affetta dai vizi sopra indicati, di individuare il progetto che
ritiene migliore.
Fatte queste precisazioni, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la
mancata ottemperanza alla sentenza citata, deve essere dichiarato infondato,
proprio perché la sentenza in esame non ha dettato una regola precisa e puntuale
da applicare, non potendo sostituirsi all’Amministrazione, ma ha ritenuto
necessario che quest’ultima procedesse nuovamente effettuando una valutazione
comparativa dei progetti.
Parimenti infondati sono anche gli altri motivi di ricorso.
In primo luogo, è da rilevare che l’Amministrazione non è incorsa in alcuna
illegittimità procedendo alla comparazione di due progetti giunti a stadi
diversi, perché i parametri di valutazione indicati nella relazione, quali la
compatibilità urbanistica e il raccordo con la viabilità esistente, possono
senz’altro essere oggetto di una ponderazione anche con riferimento a un
progetto non definitivo, quale quello del sovrappasso.
Inoltre la relazione di comparazione evidenzia un’analisi estremamente
approfondita dei due progetti.
Anzitutto, è stato verificata la loro compatibilità urbanistica, ed è emerso che
mentre quello del sovrappasso “non risulta coerente e compatibile con il PRG”
perché “si sviluppa interamente in variante allo strumento urbanistico”, quello
del sottopasso, invece, “risulta coerente con il PRG … a meno di modeste
varianti” .
Pertanto, a fronte di una soluzione progettuale, come quella del sovrappasso,
che è incompatibile con lo strumento pianificatorio, risulta incontestabile la
scelta dell’amministrazione di una soluzione, come quella del sottopasso, che
necessita solo di alcune varianti senza comportare una rilevante modificazione
dell’attuale assetto urbanistico dato che il P.R. G. prevede una strada che
finisce all’intersezione con la ferrovia e riprende dopo di questa, sicché se ne
deduce la previsione di un sottopasso.
La soluzione progettuale adottata costituisce, quindi, una variante al P.R.G. di
limitata entità,assoggettata al regime delle varianti e specificamente al
rimedio delle osservazione, nella specie prodotte il 24 marzo 2010.
Per quanto riguarda l’asserita mancata valutazione degli standards del comparto,
non risulta alcuna illogicità perché, come rilevato dalla difesa della
Provincia, l’opera in questione è una strada di accesso al centro abitato e non
una strada di servizio al comparto, perciò l’opera non incide sugli standards
del comparto.
Anche l’analisi dei costi risulta corretta, perché, ai fini della formazione del
prezzo, la relazione ha valutato le voci di maggior rilievo;così pure la
valutazione relativa alla profondità della falda superficiale,dato che
l’elaborato in questione,alla pag. 10, afferma che i sondaggi spinti fino alla
profondità di metri 15 hanno contraddetto il Piano di tutela delle Acque,che
collocava la falda superficiale a mt. 9 dal piano di campagna nell’area
interessata dal progetto.
La dedotta interclusione poi, come si evince dalla planimetria (allegato 5), non
sussiste perché l’accesso al comparto è garantito sia attraverso il percorso p1,
che conduce alla zona B12 e alla zona F14, sia attraverso il percorso p2, che
permette di accedere nella parte sud-ovest del comparto.
Infondate sono anche le censure proposte con i motivi aggiunti, che attengono
alla novità della viabilità di accesso nelle zone B12 e F14 rispetto al progetto
osteso ai fini delle osservazioni.
L’elaborato relativo alla valutazione comparativa delle due soluzioni, formato
il 5 gennaio 2010,alla pag. 25 afferma che : “L’accessibilità agli immobili è
garantita come da soluzione tecnica concordata tra le parti e pertanto non vi
saranno immobili interclusi né si potrà temere l’impossibilità della locazione
di alcuni di essi e/o la perdita delle rendite per difficoltà di accesso”.
I percorsi p1 e p2 ,peraltro,non influiscono sul vincolo imposto e sull’ampiezza
delle aree da espropriare, sicché ben possono essere ricompresi fra le
previsioni di dettaglio che possono intervenire fra la progettazione definitiva
e quella esecutiva.
Anche la mancata sottoposizione dell’opera a VIA, non dà luogo ai vizi
denunciati dalla ricorrente, perché l’opera in questione non rientra tra quelle
previste dall’allegato B della l.r. 11/2001.
Innanzi tutto,si deve rilevare che le voci B.1. e B.2. assoggettano alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente, le strade
extraurbane secondarie a carattere regionale e le strade extraurbane
secondarie,cioè intere strade non uno svincolo che collega una strada interna al
comune ad una strada provinciale.
L’opera in questione, sviluppandosi per la maggior parte all’interno
dell’abitato e collegando una strada interna all’abitato ad una strada
provinciale può essere considerata una strada urbana di quartiere.
Questa infrastruttura viaria, nella determinazione 7 febbraio 2009 n.192 con la
quale il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha ritenuto
che il progetto in questione “è escluso dalla procedura VIA” è stata così
descritta: “La larghezza totale risulta di 10,00 metri corrispondente alla
categoria E secondo le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade pubblicate con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05.11.2001 : strade
urbane di quartiere con velocità di progetto compresa fra 40 e 60 kmh”.
Con riferimento poi alla dedotta illegittimità del progetto per la demolizione
di un immobile di pregio, è da rilevare come l’immobile in questione non è
sottoposto ad alcun vincolo.
L’art. 40 delle N.T.A. del P.R. G. riguarda gli “edifici di interesse
ambientale” e stabilisce che alcuni edifici ( fra i quali lo “Edificio
industriale liberty in via Ferrovia n.105”) “sono tipizzati secondo la categoria
A.1.1. di cui all’art. 34……..e pertanto assoggettabili a tutte le disposizioni
di tutela ai sensi della legge n° 1089/’39 ..”.
L’art. 34 norma la “ Categoria A 1- 2 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE
AMBIENTALE”, cioè edifici di caratteristiche più vicine a quelle dell’edificio
in questione (qualificato come edificio di interesse ambientale ) rispetto agli
edifici monumentali normati dall’art. 33 come “categoria A1 – 1”.
Comunque, sia per la categoria A 1 – 1 che per la categoria A 1 – 2 gli art. 33
e 34, che contengono le rispettive discipline, prevedono : “Tali edifici,se già
non soggetti alla tutela della legge n.1089/’39, sono proposti per tale
vincolo”.
Il combinato disposto delle norme esaminate non subordina, pur potendo disporre
in tal senso, la modifica dell’edificio in questione all’avviso della
Soprintendenza,ma solo opera una ricognizione del vincolo previsto dalla legge
n.1089 del 1939 e delle conseguenti limitazioni.
E’ evidente che l’art. 40, nel prevedere che “Per i suddetti edifici ogni
intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente
Soprintendenza a norma della citata legge n° 1089/’39. ”, presuppone che il
vincolo preesista o sia intervenuto ai sensi della legge citata,a seguito della
proposta contenuta nelle disposizioni esaminate .
Poiché l’una o l’altra situazione non si è verificata, si deve concludere per
l’inesistenza di alcun vincolo ai sensi della legge n.1089 del 1939 e della
subordinazione al nulla osta della Soprintendenza degli interventi
sull’immobile.
Infine, sulla asserita necessità di uno specifico obbligo motivazionale
trattandosi della reiterazione di un vincolo scaduto, e sulla mancata previsione
dell’indennizzo, è da osservare come nel caso in esame si tratta di una variante
urbanistica e per costante giurisprudenza “La variante di un piano regolatore,
che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente
classificate, necessita di apposita motivazione quando le classificazioni
preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi
titolari, fondate su atti di contenuto concreto,come quelle derivanti da un
piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego
di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto.” (Cons. St.,
sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545). “Ai sensi dell'art. 39 comma 1, t.u. sugli
espropri, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il principio della
spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione o di
tempestiva proroga del vincolo preordinato all'esproprio non rileva per la
verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l'approvazione
dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del
vincolo, atteso che i profili attinenti alla spettanza o meno dell'indennizzo e
al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano
questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del
procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della
giurisdizione ordinaria.” (Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2627; Tar
Brescia, sez. I, 27 agosto 2010, n. 3238; Tar Torino, sez. I, 3 maggio 2010, n.
2286; Cos. St. sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2262).
In conclusione il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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