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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 549
 

ACQUA - Piani per l’assetto idrogeologico - Impugnazione - Giurisdizione del TSAP. Le controversie relative all'impugnazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche prevista dall’art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativa ai <<ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche>>(Cass. civ. sez. un., 27 aprile 2005, n. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5096; Trib. Sup. acque pubbliche, 6 ottobre 2004, n. 100; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 44; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3622). Pres. Cavallari, Est. Viola - D.C.C. (avv. fanelli) c. Comune di Palagianello (avv. Misserini) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 549
 

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N. 00549/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2006, proposto da:
Del Core Crescenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fanelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;


contro


Comune di Palagianello, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.680 del 1°.08.2006, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di permesso di costruire avanzata dal ricorrente in data 20.01.2004 per la demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente; ove occorrer possa - in parte qua, della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n.39 del 30.11.2005, pubblicata il 30.12.2005, pubblicata il 30.12.2005, di approvazione del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.);

e per il risarcimento dei danni che al ricorrente sono derivati in conseguenza delle illegittime determinazioni assunte dalla P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagianello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Fanelli per il ricorrente e l’Avv. Misserini per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO


Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nell’abitato di Palagianello, in zona che lo strumento urbanistico vigente tipizza come “B”.

In data 20 gennaio 2004, presentava all’Amministrazione comunale di Palagianello un’istanza (acquisita al protocollo dell’ente al n° 581) finalizzata alla demolizione e ricostruzione con sopraelevazione dell’immobile in questione; con nota-provvedimento 28 aprile 2004 prot. URB 581, il Dirigente del Settore Tecnico comunicava al ricorrente l’approvazione del progetto, con una serie di prescrizioni.

Seguiva un periodo di sostanziale paralisi in cui l’atto autorizzativo non era portato a esecuzione, per effetto delle difficoltà incontrate dall’Amministrazione comunale di Palagianello nell’acquisizione della proprietà di un’area destinata a rendere possibile l’accesso all’autorimessa prevista in progetto.

Da ultimo, con provvedimento 1° agosto 2006 n. 680, il Responsabile di settore del Comune di Palagianello comunicava al ricorrente il riesame del precedente assenso ed il rigetto dell’istanza presentata in data 20 gennaio 2004, per i seguenti motivi: <<rilevato che l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. che regolamenta gli interventi assentiti nelle aree ad Alta Pericolosità Idraulica approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 pubblicata in data 31.12.2005, non consente, in dette zone, la nuova edificazione>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di efficacia dell’azione amministrativa, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, nonché per omessa ponderazione delle circostanze specifiche della fattispecie; 2) violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità nonché per omessa ponderazione delle circostanze specifiche della fattispecie; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Palagianello, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso.

All'udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


In via preliminare, la Sezione deve rilevare come permanga certamente l’interesse alla decisione del ricorso; il fatto che, nel corso degli anni, il ricorrente abbia già ottenuto un titolo edilizio (il permesso di costruire 10 giugno 2009 n. 9/09) e realizzato un intervento più limitato di quello originariamente progettato non esclude, infatti, che permanga l’interesse con riferimento alla contestazione dell’illegittimo diniego di rilascio di un titolo edilizio teso a legittimare intervento di diversa strutturazione e, soprattutto, di maggiore ampiezza.

Il primo motivo di ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato.

Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, il diniego di permesso di costruire emesso in sede di riesame ed oggetto della presente impugnazione deriva dal semplice intervento, prima che la trasformazione del territorio fosse realizzata, del piano di bacino stralcio idrogeologico (delib. 30 novembre 2005 n. 39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia) che aveva, in un primo momento, riportato l’area in discorso alle aree ad alta pericolosità idraulica che, ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del P.A.I., non sono suscettibili di edificazione.

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un vincolo di inedificabilità che non poteva essere obliterato dall’Amministrazione comunale di Palagianello e che doveva trovare necessaria applicazione, non essendo certo possibile un qualche “superamento” del vincolo in sede applicativa.

Del tutto irrilevante era poi la circostanza che in data 12 luglio 2006 si fosse già tenuta una riunione tra il Comune di Palagianello ed i tecnici dell’Autorità di bacino che aveva già prospettato la possibile esclusione dal vincolo dell’area in discorso (esclusione poi successivamente disposta dall’Autorità preposta all’imposizione del vincolo); con tutta evidenza, si tratta, infatti, di attività tesa a successive modificazioni di un vincolo che doveva ovviamente continuare a trovare applicazione fino alla “rimodulazione” operata dall’Autorità di bacino.

Il secondo motivo di ricorso relativo alla contestazione del piano di bacino stralcio idrogeologico approvato con delib. 30 novembre 2005 n. 39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia deve poi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. nei confronti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Per univoco insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. sez. un., 27 aprile 2005, n. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5096; Trib. Sup. acque pubbliche, 6 ottobre 2004, n. 100; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 44; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3622) le controversie relative all'impugnazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino rientrano, infatti, nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche prevista dall’art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (e relativa ai <<ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche>>).

In definitiva, pertanto, l’azione impugnatoria e l’azione risarcitoria devono essere, in parte, rigettate in quanto infondate nel merito (per quello che riguarda il primo motivo di ricorso) ed in parte, dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del T.A.R. nei confronti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. nei confronti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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