AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 549
ACQUA - Piani per l’assetto
idrogeologico - Impugnazione - Giurisdizione del TSAP. Le controversie
relative all'impugnazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle Autorità di Bacino rientrano nella giurisdizione del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche prevista dall’art. 143, comma 1, lettera a), del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativa ai <<ricorsi per incompetenza, per
eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi
presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche>>(Cass. civ. sez. un.,
27 aprile 2005, n. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5096; Trib.
Sup. acque pubbliche, 6 ottobre 2004, n. 100; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I,
23 gennaio 2009, n. 44; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3622). Pres.
Cavallari, Est. Viola - D.C.C. (avv. fanelli) c. Comune di Palagianello (avv.
Misserini) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 549
www.AmbienteDiritto.it
N. 00549/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2006, proposto da:
Del Core Crescenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fanelli, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Palagianello, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con
domicilio eletto presso Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n.680 del 1°.08.2006, avente ad oggetto il
rigetto della richiesta di permesso di costruire avanzata dal ricorrente in data
20.01.2004 per la demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un
fabbricato preesistente; ove occorrer possa - in parte qua, della deliberazione
del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n.39 del
30.11.2005, pubblicata il 30.12.2005, pubblicata il 30.12.2005, di approvazione
del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.);
e per il risarcimento dei danni che al ricorrente sono derivati in conseguenza
delle illegittime determinazioni assunte dalla P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagianello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Luigi Viola
e uditi altresì, l’Avv. Fanelli per il ricorrente e l’Avv. Misserini per
l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nell’abitato di Palagianello,
in zona che lo strumento urbanistico vigente tipizza come “B”.
In data 20 gennaio 2004, presentava all’Amministrazione comunale di Palagianello
un’istanza (acquisita al protocollo dell’ente al n° 581) finalizzata alla
demolizione e ricostruzione con sopraelevazione dell’immobile in questione; con
nota-provvedimento 28 aprile 2004 prot. URB 581, il Dirigente del Settore
Tecnico comunicava al ricorrente l’approvazione del progetto, con una serie di
prescrizioni.
Seguiva un periodo di sostanziale paralisi in cui l’atto autorizzativo non era
portato a esecuzione, per effetto delle difficoltà incontrate
dall’Amministrazione comunale di Palagianello nell’acquisizione della proprietà
di un’area destinata a rendere possibile l’accesso all’autorimessa prevista in
progetto.
Da ultimo, con provvedimento 1° agosto 2006 n. 680, il Responsabile di settore
del Comune di Palagianello comunicava al ricorrente il riesame del precedente
assenso ed il rigetto dell’istanza presentata in data 20 gennaio 2004, per i
seguenti motivi: <<rilevato che l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.A.I. che regolamenta gli interventi assentiti nelle aree ad Alta Pericolosità
Idraulica approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del
30.11.2005 pubblicata in data 31.12.2005, non consente, in dette zone, la nuova
edificazione>>.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1)
violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del
principio di efficacia dell’azione amministrativa, eccesso di potere per
contraddittorietà ed illogicità, nonché per omessa ponderazione delle
circostanze specifiche della fattispecie; 2) violazione dei principi di buon
andamento della pubblica amministrazione, eccesso di potere per
contraddittorietà ed illogicità nonché per omessa ponderazione delle circostanze
specifiche della fattispecie; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì il
risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Palagianello,
controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di
irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come permanga certamente
l’interesse alla decisione del ricorso; il fatto che, nel corso degli anni, il
ricorrente abbia già ottenuto un titolo edilizio (il permesso di costruire 10
giugno 2009 n. 9/09) e realizzato un intervento più limitato di quello
originariamente progettato non esclude, infatti, che permanga l’interesse con
riferimento alla contestazione dell’illegittimo diniego di rilascio di un titolo
edilizio teso a legittimare intervento di diversa strutturazione e, soprattutto,
di maggiore ampiezza.
Il primo motivo di ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, il diniego di permesso di
costruire emesso in sede di riesame ed oggetto della presente impugnazione
deriva dal semplice intervento, prima che la trasformazione del territorio fosse
realizzata, del piano di bacino stralcio idrogeologico (delib. 30 novembre 2005
n. 39 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia) che
aveva, in un primo momento, riportato l’area in discorso alle aree ad alta
pericolosità idraulica che, ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del P.A.I., non
sono suscettibili di edificazione.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un vincolo di inedificabilità che non
poteva essere obliterato dall’Amministrazione comunale di Palagianello e che
doveva trovare necessaria applicazione, non essendo certo possibile un qualche
“superamento” del vincolo in sede applicativa.
Del tutto irrilevante era poi la circostanza che in data 12 luglio 2006 si fosse
già tenuta una riunione tra il Comune di Palagianello ed i tecnici dell’Autorità
di bacino che aveva già prospettato la possibile esclusione dal vincolo
dell’area in discorso (esclusione poi successivamente disposta dall’Autorità
preposta all’imposizione del vincolo); con tutta evidenza, si tratta, infatti,
di attività tesa a successive modificazioni di un vincolo che doveva ovviamente
continuare a trovare applicazione fino alla “rimodulazione” operata
dall’Autorità di bacino.
Il secondo motivo di ricorso relativo alla contestazione del piano di bacino
stralcio idrogeologico approvato con delib. 30 novembre 2005 n. 39 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia deve poi essere dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. nei confronti del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Per univoco insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. sez. un., 27 aprile 2005,
n. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5096; Trib. Sup. acque
pubbliche, 6 ottobre 2004, n. 100; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23 gennaio
2009, n. 44; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3622) le controversie
relative all'impugnazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle Autorità di Bacino rientrano, infatti, nella giurisdizione del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche prevista dall’art. 143, comma 1,
lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (e relativa ai <<ricorsi per
incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i
provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque
pubbliche>>).
In definitiva, pertanto, l’azione impugnatoria e l’azione risarcitoria devono
essere, in parte, rigettate in quanto infondate nel merito (per quello che
riguarda il primo motivo di ricorso) ed in parte, dichiarate inammissibili per
difetto di giurisdizione del T.A.R. nei confronti del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso);
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo
rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del
T.A.R. nei confronti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come da
motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it