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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 657
DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza di
autorizzazione unica - Oneri istruttori - L. n. 62/2005, art. 4 - Criteri della
predeterminatezza e della pubblicità - Momento in cui gli oneri devono essere
quantificabili - Presentazione della domanda. La L. 18 aprile 2005 n. 62,
all’art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti
a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”.
La ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri
istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo
degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda ; è quindi alla data
di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui
l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non
potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo
così agli stessi di formare un piano economico consapevole (fattispecie relativa
alla domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto fotovoltaico). Pres. Cavalleri, Est. Lattanzi - S.
s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Triggiani) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 657
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N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2011, proposto da:
Saim Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto
presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto,117;
contro
Regione Puglia, rappresentata e
difesa dagli avv. Tiziana Colelli, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto
presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;
per l'annullamento
della nota n. 0017639 del 21/12/10, con la quale la Regione Puglia ha richiesto
il versamento degli oneri istruttori integrativi, nonché della delibera di G.R.
del 26/10/10 n. 2259, pubblicata sul BURP del 03/11/10 n. 166, avente ad oggetto
"Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri
istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/07", nonché della delibera di G.R. del
23/01/07 n. 35 nella parte in cui è stata integrata dalle disposizioni della
delibera di G.R. n.2259/10 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi per le parti l’avv.
Vergine, per la ricorrente, e l’avv. Gadaleta, in sostituzione dell’avv.
Triggiani, per la Regione;
Visto l’art. 47 cod. proc. amm.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente ha presentato, l’11 ottobre 2010, una domanda di
Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto fotovoltaico di potenza elettrica di 11,85 Mw, allegando la
ricevuta di pagamento per oneri istruttori.
La Regione, con nota del 21 dicembre 2010, ha comunicato alla società ricorrente
che doveva provvedere all’integrazione degli oneri istruttori, così come
stabilito dalla delibera di giunta regionale n.2259 del 26 ottobre 2010,
dichiarando altresì che “il procedimento resta sospeso e la società in indirizzo
dovrà fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
stessa; decorso inutilmente tale termine l’istanza si intende automaticamente
decaduta”.
Avverso questo provvedimento e gli atti presupposti è stato proposto il presente
ricorso.
È necessario premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del
giudice amministrativo perché l’eventuale mancato pagamento degli oneri
istruttori, così come rideterminati, comporta la decadenza della domanda di
autorizzazione unica e quindi incide su posizioni di interesse legittimo.
E’ infondata l’eccezione di tardività sollevata dall’ Amministrazione regionale
quanto all’impugnazione della delibera n.2259 del 2010,atteso che la stessa,in
quanto atto di carattere generale manifesta la sua lesività nel momento in cui
viene applicata,cioè attraverso l’atto applicativo.
Nel merito il ricorso è fondato.
La l. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a
carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”.
Nel caso in esame, la domanda di
autorizzazione unica è stata presentata l’11 ottobre 2010 e quindi prima della
delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il
costo degli oneri istruttori,stabilendo che i maggiori importi debbono essere
applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della
stessa delibera.
Pertanto, con la richiesta in esame,
si viola il principio di predeterminatezza posto dall’art . 4 della l. 62/2005,
in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione
patrimoniale (“Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico
dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.”) .
L’Amministrazione ritiene che
l’applicazione della delibera in questione si fonda sul fatto che il
provvedimento in questione non può considerarsi formalmente avviato alla data di
presentazione della domanda. Poiché l’amministrazione ha quindici giorni per
decidere sulla domanda stessa, la data dalla quale far partire la pendenza del
procedimento è quella del 26 ottobre 2010, data in cui è stata adottata la
delibera in questione.
Questa impostazione non può essere
condivida,atteso che la predeterminazione delle tariffe è contemplata in
funzione dell’interesse del soggetto che,con la sua richiesta,determina la
effettuazione della prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad
effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga
erogata .
Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli
oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca
l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda ; è quindi
alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento
in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri
istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la
procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.
La satisfattività dell’accoglimento
del ricorso per il motivo esaminato esime questo giudice dall’esame delle altre
censure.
Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in parte qua..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di
consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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