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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Obbligo di provvedere - Assenza di specifica disposizione normativa - Ragioni di giustizia ed equità che impongono l’adozione di un provvedimento - Rilevanza. L’obbligo di provvedere deriva di regola da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (Tar Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2010, n. 2704). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - S. s.r.l. (avv. Vergine) c. E.D. s.p.a. (avv.ti Grandolfo, Nicolì e Tanzariello) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
 

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N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2011 REG.RIC.
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da:
Saim Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto,117;


contro


Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Grandolfo, Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello, con domicilio eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi,6;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato da Enel Distribuzione spa in relazione alla domanda presentata da Saim srl, in data 24/12/2010, per la validazione degli elaborati progettuali relativi al passaggio del cavidotto a seguito dello spostamento in altri siti di due impianti fotovoltaici, dei quali alle STMG n. 12831 (per l'impianto fotovoltaico denominato "Pierri Eo101") e n. 12832 (per l'impianto fotovoltaico denominato "Pierri eo12"); per la declaratoria dell'obbligo per Enel Distribuzione spa di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell'istanza presentata in data 24/12/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Vergine, per la ricorrente, e l’avv. Nicolì, per l’Enel;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La ricorrente ha presentato al comune di Erchie due distinte DIA per la realizzazione di due impianti eolici di potenza inferiore a 1Mw ai sensi della l.r. 1/2008.

Enel Produzione ha poi concesso per ciascun impianto due differenti SMTG (Soluzione Tecnica Minima Generale).

Nelle more della formazione del silenzio-assenso sulle DIA, la Regione Puglia, con la l.r. 31/2008, ha vietato la costruzione di impianti eolici di potenza inferiori a 1 Mw con il procedimento della DIA con diretta applicazione del predetto divieto ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi.

La ricorrente, quindi, avendo deciso di convertire gli impianti in due distinti impianti fotovoltaici e di spostarli in altri siti, ha presentato, l’11 giugno 2010, due domande alla Regione Puglia per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di due impianti fotovoltaici e opere connesse di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, siti nel comune di Erchie, della potenza di 660 Kw.

Successivamente, con nota del 22 dicembre 2010, la ricorrente ha richiesto a Enel la validazione degli elaborati progettuali relativi al nuovo tracciato dei cavidotti di collegamento ai due impianti, mantenendo fermi i due punti di connessione.

Poiché l’Enel non ha concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2 l. 241/1990; violazione dell’art. 14.12 del d.m. 10 settembre 2010.

Deduce la ricorrente che Enel esercita poteri autoritativi riconducibili al perseguimento di interessi pubblici e quindi soggiace alla disciplina prevista dalla l. 241/1990, con il conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che la domanda di validazione degli elaborati progettuali per il cambiamento dei siti è espressamente consentita dall’art. 14.12 del d.m. 10 settembre 2010.

L’Enel si è costituita con controricorso del 18 marzo 2011 eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza perché l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento non sussiste nel caso di un’istanza manifestamente infondata. Nel caso in esame, l’istanza è manifestamente infondata perché la norma regolamentare richiamata postula che la necessità di traslazione della STMG discenda dal fatto di un terzo e non, come nel caso in esame, quando sia il frutto di una scelta imprenditoriale.

Nella camera di consiglio del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il meccanismo del silenzio è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine all’istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa. Ciò significa che il dovere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell'Amministrazione in ordine all’esercizio dei poteri a lei attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’Amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente.

Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola, esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (così Tar Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2010, n. 2704).

Nel caso in esame, l’obbligo per Enel di riscontrare la domanda formulata dalla ricorrente discende proprio dal dovere di correttezza e buona amministrazione, anche alla luce del rapporto che si è istaurato a seguito dell’assegnazione della precedente SMTG, e quindi la ricorrente ha interesse a ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.

Pertanto, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio dell’Enel e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per Enel Distribuzione, di provvedere sull’istanza avanzata dalla Saim nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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