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T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Obbligo di provvedere - Assenza di specifica disposizione normativa - Ragioni di
giustizia ed equità che impongono l’adozione di un provvedimento - Rilevanza.
L’obbligo di provvedere deriva di regola da una norma di legge o di regolamento,
ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai
principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché,
ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare
fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel
principio di legalità della stessa azione amministrativa. Pertanto, si può
ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione
normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie
particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di
un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di
correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il
privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle
determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (Tar Catanzaro, sez. I, 17
novembre 2010, n. 2704). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - S. s.r.l. (avv.
Vergine) c. E.D. s.p.a. (avv.ti Grandolfo, Nicolì e Tanzariello) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
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N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da:
Saim Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto
presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto,117;
contro
Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Grandolfo,
Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello, con domicilio eletto presso Raffaele
Nicolì in Lecce, via Rubichi,6;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato da Enel Distribuzione spa in relazione
alla domanda presentata da Saim srl, in data 24/12/2010, per la validazione
degli elaborati progettuali relativi al passaggio del cavidotto a seguito dello
spostamento in altri siti di due impianti fotovoltaici, dei quali alle STMG n.
12831 (per l'impianto fotovoltaico denominato "Pierri Eo101") e n. 12832 (per
l'impianto fotovoltaico denominato "Pierri eo12"); per la declaratoria
dell'obbligo per Enel Distribuzione spa di concludere con provvedimento espresso
il procedimento instaurato a seguito dell'istanza presentata in data 24/12/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 il dott. Claudia
Lattanzi e uditi l’avv. Vergine, per la ricorrente, e l’avv. Nicolì, per l’Enel;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato al comune di Erchie due distinte DIA per la
realizzazione di due impianti eolici di potenza inferiore a 1Mw ai sensi della
l.r. 1/2008.
Enel Produzione ha poi concesso per ciascun impianto due differenti SMTG
(Soluzione Tecnica Minima Generale).
Nelle more della formazione del silenzio-assenso sulle DIA, la Regione Puglia,
con la l.r. 31/2008, ha vietato la costruzione di impianti eolici di potenza
inferiori a 1 Mw con il procedimento della DIA con diretta applicazione del
predetto divieto ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi.
La ricorrente, quindi, avendo deciso di convertire gli impianti in due distinti
impianti fotovoltaici e di spostarli in altri siti, ha presentato, l’11 giugno
2010, due domande alla Regione Puglia per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio di due impianti fotovoltaici e opere connesse
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, siti nel comune di
Erchie, della potenza di 660 Kw.
Successivamente, con nota del 22 dicembre 2010, la ricorrente ha richiesto a
Enel la validazione degli elaborati progettuali relativi al nuovo tracciato dei
cavidotti di collegamento ai due impianti, mantenendo fermi i due punti di
connessione.
Poiché l’Enel non ha concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto il
presente ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2 l. 241/1990;
violazione dell’art. 14.12 del d.m. 10 settembre 2010.
Deduce la ricorrente che Enel esercita poteri autoritativi riconducibili al
perseguimento di interessi pubblici e quindi soggiace alla disciplina prevista
dalla l. 241/1990, con il conseguente obbligo di concludere il procedimento con
un provvedimento espresso e che la domanda di validazione degli elaborati
progettuali per il cambiamento dei siti è espressamente consentita dall’art.
14.12 del d.m. 10 settembre 2010.
L’Enel si è costituita con controricorso del 18 marzo 2011 eccependo
l’inammissibilità e l’infondatezza perché l’obbligo dell’Amministrazione di
concludere il procedimento non sussiste nel caso di un’istanza manifestamente
infondata. Nel caso in esame, l’istanza è manifestamente infondata perché la
norma regolamentare richiamata postula che la necessità di traslazione della
STMG discenda dal fatto di un terzo e non, come nel caso in esame, quando sia il
frutto di una scelta imprenditoriale.
Nella camera di consiglio del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il meccanismo del silenzio è
diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine
all’istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare
un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa. Ciò significa che il
dovere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può
essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere
l’inerzia dell'Amministrazione in ordine all’esercizio dei poteri a lei
attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che
deve trovare fondamento in una norma che imponga all’Amministrazione,
direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell'interesse del
privato richiedente.
Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola, esso deriva da una
norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni
di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano
l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del
principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento
dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione
amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di
una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte
quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità
impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui,
in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte
pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di
quest’ultima (così Tar Catanzaro, sez. I, 17 novembre 2010, n. 2704).
Nel caso in esame, l’obbligo per Enel di riscontrare la domanda formulata dalla
ricorrente discende proprio dal dovere di correttezza e buona amministrazione,
anche alla luce del rapporto che si è istaurato a seguito dell’assegnazione
della precedente SMTG, e quindi la ricorrente ha interesse a ottenere un
provvedimento esplicito che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato
una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.
Pertanto, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la
pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del
silenzio dell’Enel e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per Enel Distribuzione, di
provvedere sull’istanza avanzata dalla Saim nel termine di giorni trenta dalla
comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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