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T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 971
DIRITTO URBANISTICO - Manufatti
abusivi - Provvedimenti di concessione in sanatoria - Impugnazione da parte di
terzi - Termine - Decorrenza - Individuazione. Ai fini della decorrenza del
termine per l'impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione
in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di
scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in
forza dell'art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e
dell'art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di
titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale
subita, che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto
per l'impugnativa. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552;
T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200). Pres. Cavallari, Est.
Viola - L. onlus (avv. De Giorgio) c. Comune di Palagiano (n.c.) - TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 971
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N. 00971/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2008, proposto da:
Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, con
domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S. Trinchese, 63;
contro
Comune di Palagiano, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Fava Gustavo, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio
eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
del permesso di costruire in sanatoria per mutamento della destinazione d'uso da
locali deposito a locali commerciali, dell’immobile sito in Palagiano località
Conca d'Oro al foglio di mappa 46 p.lla 532 sub. 16 (in precedenza foglio 46
p.lla 532 sub 7), emesso dal Comune di Palagiano il 15/7/2008 col n. 5/08,
pratica n. 109/04, prot. n. 11294.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fava Gustavo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e
uditi altresì, l’Avv. De Giorgio per l’associazione ricorrente e l’Avv. Valla
per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 15 novembre 2004, il Sig. Gustavo Fava presentava all’Amministrazione
comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18513)
tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del
d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il
mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie da
deposito a commerciale dell’immobile sito in località “Conca d’Oro”, distinto in
catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 16, (realizzato in data anteriore al 1967
e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n.
105).
L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 15 luglio 2008
n. 01/08 che legittimava il <<mutamento della destinazione d’uso da locali
deposito a locali commerciali>> dell’immobile in questione.
Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di
protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985
n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà,
sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e
motivazione; 2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n.
47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria
e motivazione; 3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985
n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto,
nonché omesse istruttoria e motivazione; 4) violazione, sotto altro profilo,
della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei
fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.
Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del
ricorso e sollevando altresì eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso
per tardività.
All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
La giurisprudenza del T.A.R. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n.
1200) ha, infatti, avuto già modo di rilevare come l’impugnazione dei titoli
edilizi (concessioni ed oggi permessi di costruire) in sanatoria debba essere
proposta nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo del
relativo provvedimento, mentre è possibile prospettare un diverso momento di
decorrenza del termine con riguardo ad attività edilizie che seguano il rilascio
dei titoli abilitativi : <<con riferimento alla impugnativa di una concessione
edilizia rilasciata ad un terzo confinante, la giurisprudenza afferma il
principio secondo cui la piena conoscenza per i proprietari dei fondi vicini
dell'avvenuto rilascio di una concessione edilizia ai fini della decorrenza dei
termini per l'impugnativa stessa si ha soltanto con il completamento
dell'involucro esterno o dalla ultimazione dei lavori (TAR Toscana, Firenze, II,
06 agosto 2005, n. 3871; cfr. anche TAR Lombardia Milano, II, 22 ottobre 1992,
n. 651; TAR Marche, 07 dicembre 1989, n. 356; Cons. St., sez. V, 11 aprile 1995,
n. 587; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 194 e 2 aprile 1991, n. 375).
Laddove si tratti di una concessione edilizia rilasciata in sanatoria
(nell’ambito della procedura del c.d. condono edilizio o ai sensi dell’art.36
del d.P.R. n.380 del 2001), questi ultimi principi non possono essere applicati
atteso che, in tal caso, viene sanata ex post un’attività edilizia già ultimata
prima ancora del rilascio del condono o della sanatoria.
In queste ipotesi i termini per la sanabilità delle opere abusive e quelli entro
i quali l’autorità comunale deve pronunciarsi vengono stabiliti direttamente
dalla legge, sicché la loro conoscenza è indubbiamente presunta nei confronti di
tutti i cittadini. A ciò consegue che il vicino confinante, ove si debba dolere
di una edificazione abusiva, già percepibile nella sua interezza, dovrà e potrà
partecipare tempestivamente al procedimento per il rilascio del titolo edilizio
in sanatoria, presentando eventuali diffide, esposti, istanze di accesso e,
comunque, evidenziando alla P.A. la supposta illegittimità dell’opera. Tale
attività, comporterà per il vicino confinante la qualificazione di
controinteressato nel procedimento di sanatoria edilizia, con la legittimazione
a ricevere notizie della stessa sanatoria e con la possibilità di impugnare i
relativi atti dalla loro conoscenza. Tali principi non possono applicarsi nel
caso in cui il vicino confinante non si sia attivato tempestivamente e cioè
prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per la presentazione delle
domande di condono o dopo l’ultimazione dei lavori (nell’ipotesi di sanatoria ex
art. 36 citato), atteso che in tal caso il condono o la sanatoria non verrà ad
esso comunicato ma solo pubblicato all’albo pretorio ex art. 20 c.7 T.U.
380/2001. Peraltro, secondo la giurisprudenza, "In presenza di attività edilizia
"ex post" sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e
nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi,non
vale il principio della piena conoscenza dell'atto, ma ritorna in tutta la sua
efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione.
Non esiste, infatti, alcuna delle ragioni di temperamento indotte per le
concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell'atto
che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare"
(TAR Puglia, Bari, II, 14 marzo 2002, n. 1436)>>. Risulta evidente che, nel caso
di concessione edilizia in sanatoria (condono) si pone la necessità della
individuazione del dies a quo dell’impugnativa e ciò al fine di assicurare
stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere
sine die soggetti ad una eventuale impugnativa, né potendosi consentire che il
privato confinante - attraverso l'utilizzo ad libitum dello strumento
dell'accesso- possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento.
Pertanto, con riferimento al dies a quo dell’impugnativa di una sanatoria o di
un condono edilizio rilasciato a terzo confinante, ove non questi non abbia
provveduto a partecipare attivamente nel relativo procedimento, prima che questo
si concluda, il Collegio condivide l’impostazione fatta propria dalla
giurisprudenza prevalente a mente della quale “Ai fini della decorrenza del
termine per l'impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione
in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di
scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in
forza dell'art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e
dell'art 21, l. n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di
titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale
subita, che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto
per l'impugnativa.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n.
5552)>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200).
Nella specie l’avversato provvedimento di concessione in sanatoria è stato
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palagiano dal 15 al 30 luglio 2008,
con la conseguenza che lo stesso andava impugnato entro il termine di 60 giorni
decorrente dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art.21 della L.1034/1971 e,
quindi, avendo riferimento anche alla sospensione feriale dei termini, entro il
13 novembre 2008; al contrario, il ricorso risulta essere stato consegnato
all’Assistente UNEP per la notifica (momento rilevante ai fini del rispetto del
termine a ricorrere, secondo la nota giurisprudenza della Corte costituzionale),
solo in data 14 novembre 2008 e, quindi, quando il termine era ormai decorso.
La documentazione depositata in giudizio dall’Associazione ambientalistica
ricorrente non evidenzia poi che la stessa abbia assunto quel ruolo “attivo” nel
procedimento o comunque nei confronti dell’Amministrazione comunale di Palagiano,
tale da legittimare l’obbligo di procedere alla comunicazione del titolo
edilizio in sanatoria rilasciato; sono stati, infatti, depositati in giudizio
una serie di esposti-denuncia a varie Autorità (Procura della Repubblica;
Amministrazione regionale; ecc.) che non risultano però pervenuti o comunque
conosciuti dall’Amministrazione comunale di Palagiano, in data anteriore al
rilascio del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività;
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
irricevibile per tardività, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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