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T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993
VIA - Regione Puglia - Comitato
regionale VIA - Composizione - Art. 28 l.r. Puglia n. 11/2001. Il Comitato
regionale VIA di cui all’art. 28 della L.r. Puglia n. 11/2001, si configura come
organismo a composizione variabile. Il richiamo al rappresentante
dell’amministrazione provinciale competente per territorio deve infatti essere
riferito alla Provincia, di volta in volta, interessata alla problematica e non
ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale. Pres.
Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione
Puglia (avv. Colelli) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993
VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Quorum strutturale - Art. 28
l.r. Puglia n. 11/2001 - Art. 6 reg. regionale n. 24/2009. L’art. 6 del reg.
regionale della Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la
valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r.
12 aprile 2001, n. 11) prevede come necessaria <<per la validità della
costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la “presenza della
maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra aventi e
non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del
quorum strutturale devono pertanto essere considerati anche i componenti del
Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del Settore
ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile
dell'Ufficio V.I.A. del Settore). Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di
Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli). TAR
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993
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N. 00993/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2010, proposto da:
Comune di Minervino di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto,
con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana T. Colelli, con
domicilio eletto presso Tiziana T Colelli in Lecce, viale Aldo Moro 1;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche
VIA e VAS della regione Puglia n. 299 del 6 luglio 2010 resa ai sensi della L.R.
n. 11/2001 e R.R. n. 16/2006, pubblicata sul BURP n. 130 del 5 agosto 2010, con
la quale è stato espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per
il progetto relativo all'impianto di produzione di energia da fonte eolica
proposto dalla società Alfwind s.r.l. da insediare nel territorio del Comune di
Minervino di Lecce, ove occorra della nota prot. n. 03334 del 3 marzo 2010 con
la quale lo stesso Ufficio ha comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.
241/1990 il preavviso di parere negativo, di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Massimo
Santini e uditi per le parti i difensori Marasco in sostituzione di Quinto,
Vergine in sostituzione di Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23 novembre 2006, la società ricorrente presentava all’Amministrazione
regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12
del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune
di Minervino di Lecce, località “San Vasili” (sul suolo distinto in catasto al
foglio n. 1, p.lle 95, 118 e 123) di un “parco eolico”, costituito da tre torri
aventi potenza unitaria di 2 MW, per una potenza complessiva pari a 6 MW; con
determinazione n. 520 del 22 ottobre 2007, il Dirigente del Settore Ecologia
della Regione Puglia si pronunciava per l’assoggettamento del progetto alla
procedura di V.I.A.
Dopo la comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza (nota 3 marzo 2010 prot. n. 03334), il Dirigente dell’Ufficio
V.I.A. dell’Amministrazione regionale esprimeva parere sfavorevole alla
compatibilità ambientale del progetto di parco eolico, con il provvedimento 6
luglio 2010 n. 299.
La determinazione negativa in materia di V.I.A. e gli atti presupposti erano
impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art.
28 l.r. n. 11 del 2001, violazione e falsa applicazione art. 6 r.r. 15.10.2009
n. 24, difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento; 2) violazione e
falsa applicazione l.r. n. 11 del 2001 e del r.r. n. 16 del 2006, violazione e
falsa applicazione d.lgs. n. 387 del 2003, difetto di motivazione, travisamento
dei fatti, illogicità, violazione e falsa applicazione art. 10 bis l. 241 del
1990, violazione e falsa applicazione linee guida per il procedimento di cui
all’art. 12 della l. 387 del 2003.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul
merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, la Sezione accoglieva, con
l’ordinanza n. 991/2010, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla società
ricorrente.
All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
Già in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 16 dicembre 2010 n.
989), la Sezione ha, infatti, avuto modo di rilevare, come, ai sensi dell’art.
28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11 (norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale), il Comitato regionale VIA <<sembra piuttosto essere composto da
quindici membri, di cui due dirigenti regionali (Settore Ecologia e Ufficio VIA)
senza diritto di voto, dieci docenti universitari o esperti, un rappresentante
dell’Assessorato regionale all’urbanistica, un rappresentante del Ministero dei
beni culturali ed un rappresentante dell’amministrazione della (sola) Provincia
competente per territorio (dunque non anche delle altre province
territorialmente estranee al singolo intervento, con ciò configurandosi un
organismo a composizione variabile)>>; in applicazione del canone ermeneutico
dell’interpretazione letterale (oltre che per evidenti ragioni di razionalità
complessiva del sistema), la previsione relativa al <<rappresentante
dell'Amministrazione provinciale competente per territorio>> deve pertanto
essere riferita, contrariamente a quanto rilevato dall’Amministrazione regionale
resistente, alla Provincia, di volta in volta, interessata alla problematica e
non ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale, non
interessata dalla problematica.
Per quello che riguarda la problematica del quorum, il provvedimento cautelare
già richiamato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 16 dicembre 2010 n. 989) ha
poi rilevato come l’art. 6 del reg. regionale 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato
regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi
dell'art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11) preveda come necessaria <<per la
validità della costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la
“presenza della maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal
fine tra aventi e non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine
al rispetto del quorum strutturale devono pertanto essere considerati,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione regionale, anche i
componenti del Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del
Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile
dell'Ufficio V.I.A. del Settore).
Nella vicenda che ci occupa, la verifica in ordine al rispetto del quorum
strutturale per la deliberazione del Comitato V.I.A. deve essere riferita alla
sola seduta del 23 giugno 2010 (nella seduta del 16 aprile 2010, pur citata
nell’atto impugnato, non è stato, infatti, espresso alcun parere riguardante la
vicenda che ci occupa; si veda, al proposito, la nota 11 novembre 2010 prot. n.
0014363 del Servizio Ecologia della Regione Puglia) e condotta sulla base del
verbale specifico relativo alla valutazione della pratica Alfwind, rilasciato in
copia alla ricorrente dall’Amministrazione regionale, a seguito di apposita
istanza di accesso (il diverso verbale depositato in giudizio dalla difesa
dell’Amministrazione regionale, riguarda, infatti, l’intera seduta del 23 giugno
2010 e non il momento della valutazione dell’istanza della ricorrente).
L’esame del detto verbale della seduta del Comitato V.I.A. del 23 giugno 2010,
evidenzia, poi, la presenza di solo sette componenti (precisamente, sei esperti
ed il rappresentante dell’Assessorato regionale all’Urbanistica) e, quindi, il
mancato raggiungimento del quorum strutturale di otto componenti (la maggioranza
dei quindici componenti il Comitato), non potendo ovviamente computarsi per
quanto sopra rilevato, né a priori ai fini della composizione del Comitato utile
per l’esame della pratica in questione né a posteriori ai fini del quorum
strutturale (cioè ai fini della presenza del numero di membri necessario per la
validità della riunione), il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di
Bari; questi non poteva essere infatti computato ai fini della individuazione
dei componenti il Comitato per gli affari relativi alla Provincia di Lecce, né
esprimere alcun avviso con riferimento ad una richiesta di V.I.A. che riguardava
la citata provincia..
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto
l’annullamento degli atti impugnati; il mutamento del quadro normativo indotto
dalla sentenza 26 novembre 2010 n. 344 della Corte costituzionale (che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, 16° comma della l. reg.
Puglia 31 dicembre 2007 n. 40, nella parte in cui richiamava gli art. 10 e 14,
commi 2 e 7, del reg. regionale n. 16 del 2006) e dall’intervento delle nuove
linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
(d.m. 10 settembre 2010 e, a livello regionale. reg. regionale 30 dicembre 2010,
n. 24) permette poi di prescindere dall’esame delle censure articolate con il
secondo motivo di ricorso, dovendo essere rinnovata la valutazione del Comitato
V.I.A., sulla base del nuovo quadro normativo e non del reg. regionale n. 16 del
2006.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento della
determinazione 6 luglio 2010 n. 299 del Dirigente dell’Ufficio V.I.A. della
Regione Puglia e del parere espresso dal Comitato V.I.A. in data 23 giugno 2010.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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