AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993
 

VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Composizione - Art. 28 l.r. Puglia n. 11/2001. Il Comitato regionale VIA di cui all’art. 28 della L.r. Puglia n. 11/2001, si configura come organismo a composizione variabile. Il richiamo al rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per territorio deve infatti essere riferito alla Provincia, di volta in volta, interessata alla problematica e non ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale. Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993

VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Quorum strutturale - Art. 28 l.r. Puglia n. 11/2001 - Art. 6 reg. regionale n. 24/2009. L’art. 6 del reg. regionale della Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11) prevede come necessaria <<per la validità della costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la “presenza della maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra aventi e non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del quorum strutturale devono pertanto essere considerati anche i componenti del Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile dell'Ufficio V.I.A. del Settore). Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 993
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00993/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2010, proposto da:
Comune di Minervino di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;


contro


Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T Colelli in Lecce, viale Aldo Moro 1;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS della regione Puglia n. 299 del 6 luglio 2010 resa ai sensi della L.R. n. 11/2001 e R.R. n. 16/2006, pubblicata sul BURP n. 130 del 5 agosto 2010, con la quale è stato espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto di produzione di energia da fonte eolica proposto dalla società Alfwind s.r.l. da insediare nel territorio del Comune di Minervino di Lecce, ove occorra della nota prot. n. 03334 del 3 marzo 2010 con la quale lo stesso Ufficio ha comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 il preavviso di parere negativo, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Marasco in sostituzione di Quinto, Vergine in sostituzione di Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


In data 23 novembre 2006, la società ricorrente presentava all’Amministrazione regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune di Minervino di Lecce, località “San Vasili” (sul suolo distinto in catasto al foglio n. 1, p.lle 95, 118 e 123) di un “parco eolico”, costituito da tre torri aventi potenza unitaria di 2 MW, per una potenza complessiva pari a 6 MW; con determinazione n. 520 del 22 ottobre 2007, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia si pronunciava per l’assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A.

Dopo la comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (nota 3 marzo 2010 prot. n. 03334), il Dirigente dell’Ufficio V.I.A. dell’Amministrazione regionale esprimeva parere sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico, con il provvedimento 6 luglio 2010 n. 299.

La determinazione negativa in materia di V.I.A. e gli atti presupposti erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 28 l.r. n. 11 del 2001, violazione e falsa applicazione art. 6 r.r. 15.10.2009 n. 24, difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento; 2) violazione e falsa applicazione l.r. n. 11 del 2001 e del r.r. n. 16 del 2006, violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 387 del 2003, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, violazione e falsa applicazione art. 10 bis l. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 della l. 387 del 2003.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 991/2010, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla società ricorrente.

All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.

Già in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 16 dicembre 2010 n. 989), la Sezione ha, infatti, avuto modo di rilevare, come, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11 (norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), il Comitato regionale VIA <<sembra piuttosto essere composto da quindici membri, di cui due dirigenti regionali (Settore Ecologia e Ufficio VIA) senza diritto di voto, dieci docenti universitari o esperti, un rappresentante dell’Assessorato regionale all’urbanistica, un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed un rappresentante dell’amministrazione della (sola) Provincia competente per territorio (dunque non anche delle altre province territorialmente estranee al singolo intervento, con ciò configurandosi un organismo a composizione variabile)>>; in applicazione del canone ermeneutico dell’interpretazione letterale (oltre che per evidenti ragioni di razionalità complessiva del sistema), la previsione relativa al <<rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio>> deve pertanto essere riferita, contrariamente a quanto rilevato dall’Amministrazione regionale resistente, alla Provincia, di volta in volta, interessata alla problematica e non ad un rappresentante di una (qualsiasi) Amministrazione provinciale, non interessata dalla problematica.

Per quello che riguarda la problematica del quorum, il provvedimento cautelare già richiamato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 16 dicembre 2010 n. 989) ha poi rilevato come l’art. 6 del reg. regionale 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11) preveda come necessaria <<per la validità della costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la “presenza della maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra aventi e non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del quorum strutturale devono pertanto essere considerati, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione regionale, anche i componenti del Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del Settore ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile dell'Ufficio V.I.A. del Settore).

Nella vicenda che ci occupa, la verifica in ordine al rispetto del quorum strutturale per la deliberazione del Comitato V.I.A. deve essere riferita alla sola seduta del 23 giugno 2010 (nella seduta del 16 aprile 2010, pur citata nell’atto impugnato, non è stato, infatti, espresso alcun parere riguardante la vicenda che ci occupa; si veda, al proposito, la nota 11 novembre 2010 prot. n. 0014363 del Servizio Ecologia della Regione Puglia) e condotta sulla base del verbale specifico relativo alla valutazione della pratica Alfwind, rilasciato in copia alla ricorrente dall’Amministrazione regionale, a seguito di apposita istanza di accesso (il diverso verbale depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione regionale, riguarda, infatti, l’intera seduta del 23 giugno 2010 e non il momento della valutazione dell’istanza della ricorrente).

L’esame del detto verbale della seduta del Comitato V.I.A. del 23 giugno 2010, evidenzia, poi, la presenza di solo sette componenti (precisamente, sei esperti ed il rappresentante dell’Assessorato regionale all’Urbanistica) e, quindi, il mancato raggiungimento del quorum strutturale di otto componenti (la maggioranza dei quindici componenti il Comitato), non potendo ovviamente computarsi per quanto sopra rilevato, né a priori ai fini della composizione del Comitato utile per l’esame della pratica in questione né a posteriori ai fini del quorum strutturale (cioè ai fini della presenza del numero di membri necessario per la validità della riunione), il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Bari; questi non poteva essere infatti computato ai fini della individuazione dei componenti il Comitato per gli affari relativi alla Provincia di Lecce, né esprimere alcun avviso con riferimento ad una richiesta di V.I.A. che riguardava la citata provincia..

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; il mutamento del quadro normativo indotto dalla sentenza 26 novembre 2010 n. 344 della Corte costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, 16° comma della l. reg. Puglia 31 dicembre 2007 n. 40, nella parte in cui richiamava gli art. 10 e 14, commi 2 e 7, del reg. regionale n. 16 del 2006) e dall’intervento delle nuove linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (d.m. 10 settembre 2010 e, a livello regionale. reg. regionale 30 dicembre 2010, n. 24) permette poi di prescindere dall’esame delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, dovendo essere rinnovata la valutazione del Comitato V.I.A., sulla base del nuovo quadro normativo e non del reg. regionale n. 16 del 2006.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento della determinazione 6 luglio 2010 n. 299 del Dirigente dell’Ufficio V.I.A. della Regione Puglia e del parere espresso dal Comitato V.I.A. in data 23 giugno 2010.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it