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T.A.R. SARDEGNA, Sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Delibera di giunta regionale n. 10/3 -
Blocco generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la direttiva 2001/77/CE e
con il d.lgs. n. 387/2003. Un blocco generalizzato nel settore eolico si
pone in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale
tipologia che traspare, da un lato, dalla direttiva 2001/77/CE cui il d.lgs.
387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così,
il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili. L’art. 12 del d.lgs. 387/2003
identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed
indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione collide palesemente con
il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera di giunta regionale
della Sardegna n. 10/3, in attesa della costituzione della società prevista
dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010. Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S.
s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione
unica -Termine di centottanta giorni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio
fondamentale. La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per
la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione
unica delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 costituisce un
principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della
semplificazione e della celerità amministrativa. (cfr. Corte Cost. n. 124/2010).
Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione
Sardegna (avv. Ledda e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - D.lgs.
n. 387/2003 - Principi di semplificazione ed accelerazione - Conferenza di
servizi - Art. 12 - Principio fondamentale vincolante per le Regioni. Il
d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali
e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte
eolica. In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore di
favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni
interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una
autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto
valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117,
comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione
concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui
è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte
eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020). Pres. Ravalli, Est.
Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda
e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Libero mercato concorrenziale - Riserva e monopoli
pubblici - Incompatibilità. In virtù del quadro normativo di riferimento,
costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla
Direttiva 2001/77/CE e dal d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale,
incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative
industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad
autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
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N. 00037/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Green Energy Sardegna S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa,
Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari,
Piazza del Carmine n. 22;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni
Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari,
viale Trento n. 69; Regione Sardegna Assessorato Industria;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia della
Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,
- della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010, avente
ad oggetto "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di
procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida";
con i motivi aggiunti
b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;
b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.
- di ogni altro atto presupposto,conseguente o comunque connesso, ancorché non
conosciuto.
visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Gianluca
Rovelli e uditi l’avvocato Vignolo per la ricorrente e gli avvocati Ledda e
Parisi per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente, azienda impegnata nel settore delle iniziative volte allo
sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, di aver intrapreso la
realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di San Gavino
Monreale all’interno dell’area industriale di Villacidro.
Presentava quindi, in data 6.11.2009, la richiesta finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e l’istanza di avvio
della procedura di V.I.A..
In pendenza della procedura è intervenuta la delibera della Giunta regionale
della Sardegna n. 10/3 del 12.03.2010.
Con nota prot. 14465 del 23.04.2010, il servizio Energia dell’assessorato
dell’Industria della Regione autonoma della Sardegna comunicava alla Green
Energy Sardegna che, vista la delibera della Giunta regionale n. 10/3 “posto che
dalle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio è emerso che per l’intervento
in oggetto non è stata conclusa positivamente a procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990, qualora non
pervengano entro 10 giorni dal ricevimento della presente osservazioni corredate
da documenti comprovanti l’acquisizione del giudizio positivo di compatibilità
ambientale ovvero, di non assoggettabilità a VIA l’istanza in oggetto non potrà
trovare accoglimento”.
Avverso gli atti sopra citati insorge la ricorrente deducendo articolate censure
di seguito sintetizzabili:
1) sulla deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n.
10/3 del 12 marzo 2010, incompetenza;
2) violazione dell’art. 6 della L.R. 3/2009;
3) violazione dei principi comunitari;
4) violazione del d.lgs. 387/2003;
5) manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei
principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione;
6) contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e sviamento di potere.
Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni
della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 07.09.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti per
l’annullamento della nota prot. 16767 del 16.07.2010 del direttore del servizio
sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali e
della delibera della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.
In data 01.10.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.
Altra memoria è stata presentata dalla difesa della ricorrente in data
02.10.2010.
Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Viene all’esame del Collegio la controversia proposta da Green Energy Sardegna
s.r.l. per l’annullamento:
con il ricorso introduttivo
a1) del provvedimento dell'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia della
Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,
a2) della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010,
avente ad oggetto "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia
di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida";
b) con i motivi aggiunti
b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;
b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.
II. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
II 1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente argomenta con ampi
svolgimenti in ordine alla incompetenza della Giunta regionale alla adozione di
un atto quale la delibera 10/3, avente, a suo dire, natura regolamentare.
La censura è infondata.
Va ricordato che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti
amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono
espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura
concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una
pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma
determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa
attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella
legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una
regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa
rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano
appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.
La delibera 10/3 ha un contenuto complesso. In essa si rinviene:
a) la limitazione di impianti eolici nel territorio regionale ai soli impianti
destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e
autoconsumo);
b) la riserva alla Regione autonoma della Sardegna della partecipazione al
processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a
capitale interamente pubblico;
c) la procedibilità solo delle istanze per le quali sia stata conclusa
positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente alla
adozione della stessa deliberazione;
d) il “privilegio” alle istanze presentate da soggetti che siano operatori di
primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti
realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità
economico gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate
possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa,
dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o
di favorirne la nascita sul territorio regionale nonché le conseguenti ricadute
occupazionali;
e) l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di
cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.
La ricorrente afferma che “non è difficile individuare proprio nel nucleo
motivazionale fondamentale della nota del 23 aprile 2010, e quindi nel corsivo
in essa contenuto, nel quale è trascritta la disposizione della deliberazione di
Giunta che rende improcedibili le istanze per le quali non sia ancora giunta a
conclusione la valutazione di impatto ambientale, il carattere normativo della
deliberazione stessa”.
Tale argomentare non può essere condiviso.
La dottrina è ormai orientata in modo assolutamente prevalente nel senso di
utilizzare un criterio sostanziale per individuare la distinzione tra atti
regolamentari e atti a contenuto generale.
Occorre quindi verificare in concreto che nell’atto siano presenti i caratteri
dell’astrattezza, della generalità e della innovatività.
Tali caratteri non sono ad, avviso del Collegio, presenti nella delibera 10/3 la
quale, proprio in virtù del suo contenuto, è ascrivibile alla categoria degli
atti generali adottati per la cura di un determinato interesse pubblico.
La censura di incompetenza proposta dalla ricorrente, per violazione dell’art.
27 dello Statuto della regione Sardegna è, quindi, infondata.
II 2) Sono invece fondate le ulteriori censure dedotte avverso gli atti
impugnati.
La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della
salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale
blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica (tranne alcune
eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in
linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che
la questione della cosiddetta “moratoria eolica” si era già posta
all'attenzione, a seguito dell'adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11
agosto 2005, n. 9, recante "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto
ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia
eolica" (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio
arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla
delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative,
qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di
un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure
disposte da una Regione ad autonomia speciale).
L'art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino
all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le
procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio,
salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero
di piccola taglia.
La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma
1, ne aveva dichiarato l'incostituzionalità sotto il profilo della violazione
dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via,
dell'art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006).
La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell'energia eolica fosse da
ritenere afferente alla specifica materia della "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3
dell'art. 117 Cost., rientrasse nell'ambito della legislazione regionale
concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali
della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di
sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli
interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all'adozione della
disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal
legislatore nazionale.
Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di
principio fondamentale della materia eolica all'indicazione contenuta nel comma
4 dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine
massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione di
aerogeneratori.
Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta "moratoria" eolica si pone anche
in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti
qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a
conseguire, in particolare, quelli di "ridurre gli ostacoli normativi
all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili",
nonché di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello
amministrativo" come anche di "garantire che le norme siano oggettive,
trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità
delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".
Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto
con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un
lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e,
dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi
alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici
quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa
qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore
previsto dalla delibera 10/3.
Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare l’accoglimento
del ricorso.
Ma, data l’importanza della questione, non è superfluo ulteriormente
puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non può
discostarsi.
La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia.
In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara
l'illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione
Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di una
disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla promozione della
produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a due
aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione
amministrativa e l'introduzione di ingiustificate restrizioni all'accesso al
mercato.
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la
previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del
procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato
dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale
della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della
celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la
proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al
superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della
realizzazione degli impianti autorizzati.
La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di tradursi
in restrizioni dell'accesso al mercato e ricorda che la disciplina
internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali specifiche di
incremento.
Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed alla libera
circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti
ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza
autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo
di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale.
Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell'energia eolica
caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati,
aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio,
dall'altro la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e
dell'iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche
l'energia eolica.
Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in
ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi
di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla
realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l'art.
12, rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla
realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando
l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza
dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni
nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e
gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI,
22.02.2010, n. 1020).
In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole
domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un
sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto,
blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.
La L.R. 3 del 7 agosto 2009 all’art. 6 “Disposizioni in materia di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili” recita:
1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità
ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto
legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di
attuazione della direttiva 2001/77/CE.
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il
rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed
individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine
della lettera b), è inserito il seguente periodo "e gli impianti di produzione
di energie rinnovabili". Sino all'approvazione del Piano energetico ambientale
regionale la competenza indicata nell'articolo 21, comma 3, lettera b) della
legge regionale n. 9 del 2006 è della Regione.
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di
produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è
disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
L'amministrazione competente può stipulare accordi di cui all'articolo 11 della
legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e
successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003,
articolo 12, comma 3.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli
impianti di produzione di energia rinnovabile.
6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili
compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e
territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di
valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione
garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le
comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali
e paesaggistici.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le
linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo
delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile.
8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 Energia rinnovabile-eolica.
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione
di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e
limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia
dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da
individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».
Il contrasto tra le statuizioni contenute nella delibera 10/3 e la citata
disposizione regionale è flagrante.
L’impugnata delibera si pone in palese conflitto con la disciplina legislativa
sopra riportata poiché, nello stabilire indiscriminate preclusioni
all’installazione di impianti viola nello stesso tempo:
il comma 1 poiché essa collide con la finalità stessa della disciplina
legislativa che è quella di promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili “in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto
legislativo n. 387 del 2003”; e lampante è il contrasto con quei principi;
i commi 2 e 4 che, nel rinviare all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 disegnano un
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni che non può certo essere
interrotto con un atto amministrativo, quale è la delibera 10/3, il quale
dichiara improcedibili le istanze (in corso) che non abbiano raggiunto la fase
della procedura di V.I.A.;
il comma 8 che sostituisce l’art. 18 della L.R. n. 2 del 2007; tale disposizione
detta prescrizioni in ordine alla localizzazione di nuovi impianti che, in base
alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, possono essere realizzati
nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli
ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già
compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello
studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del
Piano Paesaggistico regionale.
Tale ultima disposizione consente in zone ben individuate la realizzazione degli
impianti, realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo.
Anche in questo caso la violazione di legge è palese e non merita ulteriore
approfondimento.
Inoltre, la violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione
del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in
sede di disamina della disciplina legislativa e degli orientamenti della
giurisprudenza costituzionale in materia è anch’essa palese.
Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le
(si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in quanto
l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della
compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in
ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e
di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, oggetto di precisi impegni
internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell'ordinamento statale
dalla l. 1 giugno 2002 n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".
Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento,
costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla
Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato
concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con
privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera,
soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.
Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione
delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili” ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4,
che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici
profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.
Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto.
In particolare sono, per le ragioni sinora ampiamente esposte, condivisibili le
argomentazioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Resta assorbita l’ulteriore censura dedotta avverso gli atti impugnati con il
sesto motivo di ricorso.
III. Per le medesime ragioni è fondato il ricorso per motivi aggiunti.
La domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella parte in
cui:
la delibera 10/3 dispone: “di limitare l’installazione di impianti eolici nel
territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto
paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno
energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla
R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti
strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia,
procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la
valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente
deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia”;
la delibera 25/40 dispone: “ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998 che
i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici
iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010,
sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate
improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate
successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non
rispondono ai requisiti in essa previsti”.
Va altresì accolta la domanda di annullamento delle note prot. 14465 del
23.04.2010 e prot. 16767 del 16 luglio 2010.
IV. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della
ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. C.P.A. e
restituzione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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