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T.A.R. SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - Affidamento senza gara - Proroga dei contratti affidati con gara -
Equiparazione - Limiti entro cui è consentita la proroga. All’affidamento
senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un
affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta
che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le proroghe dei
contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e
comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si
proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i
limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare d un affidamento senza
gara. (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2010 , n. 850). Pres. f.f. Maggio,
Est. Flaim - E. s.r.l. (avv. Pinna) c. Comune di Siniscola (avv. Murgia) -
TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - RIFIUTI - Servizio di raccolta e trasporto rifiuti - Richiesta di
proroga - Affidataria - Rifiuto - Ordinanza contingibile e urgente diretta ad
assicurare la continuità del servizio - Affidamento per effetto di provvedimento
extra ordinem - Non costituisce impedimento alla partecipazione ad altre gare.
In tema di servizio raccolta e trasporto rifiuti, allorché in prossimità della
scadenza della proroga il Comune contatti la società attuale affidataria del
servizio al fine di acquisire la disponibilità ad un'ulteriore proroga del
servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche in atto, nelle more
della predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento
mediante pubblica gara del nuovo servizio, e l'affidataria declini la proposta
di ulteriore proroga, alla luce del disposto di cui all'art. 23 bis, d.l. n. 112
del 2008, onde evitare il pregiudizio derivante dall'impedimento alla
partecipazione ad altre gare, è legittima l'ordinanza contingibile ed urgente
assunta dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, al fine di
assicurare comunque la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire
interruzioni; in tal caso l'avvenuto affidamento del servizio alla società per
effetto di un provvedimento extra ordinem, assunto sulla base di presupposti di
diritto del tutto diversi da quelli in base ai quali in via ordinaria si procede
mediante proroga dell'affidamento in corso, non è assimilabile a tale ultima
ipotesi e quindi non può costituire per la società istante impedimento per
l'eventuale partecipazione ad altre gare (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 9 luglio
2010 n. 2906). Pres. f.f. Maggio, Est. Flaim - E. s.r.l. (avv. Pinna) c.
Comune di Siniscola (avv. Murgia)
- TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
APPALTI - Divieto ex art. 23 bis della L. n. 133/2008 - Società private -
Applicabilità. Il divieto previsto all’ art. 23 bis comma 9° L- n. 133/2008
non prevede alcuna delimitazione soggettiva e si presta ad essere applicata in
termini generali, a tutela del principio concorrenziale fra gli operatori del
mercato pubblici e privati. Non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la
norma sarebbe riferibile esclusivamente alle società in house providing e non
anche alle imprese private. Pres. f.f. Maggio, Est. Flaim - E. s.r.l. (avv.
Pinna) c. Comune di Siniscola (avv. Murgia) -
TAR SARDEGNA, Sez. I - 11 giugno 2011, n. 556
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N. 00556/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2011, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
ECOLOGICA di Francesco PODDA e C Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero
N.65;
contro
COMUNE DI SINISCOLA -Commissione Gara -Segretario Generale -, rappresentato e
difeso dall'avv. Maria Giovanna Murgia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Cagliari, piazza del Carmine N.22;
nei confronti di
ATI DERICHEBOURG SAN GERMANO Srl (Capogruppo) costituenda ATI con Tekno Service
Srl, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giancarlo Piredda e Luigi Gili, con
domicilio eletto presso Giancarlo Piredda in Cagliari, via Dante N.85;
per l'annullamento (con il RICORSO PRINCIPALE):
-di tutti i verbali di gara per l'affidamento del "Servizio di Igiene Urbana e
Ambientale e Servizi Complementari" del Comune di Siniscola nella parte in cui
hanno ammesso alla gara la controinteressata Derichebourg San Germano, anziché
escluderla;
- della determina n. 4 del 31.1.2011 del Comune di Siniscola di aggiudicazione
della gara alla controinteressata ATI e della nota prot. 2127 del 4.2.2011 di
comunicazione del aggiudicazione;
-dei consequenziali provvedimenti adottati, compreso l'eventuale stipulato o
stipulando contratto d'appalto con l'aggiudicataria, che dovrà essere annullato
e/o dichiarato inefficace;
-del provvedimento tacito formatosi sul pre- ricorso del 9/2/2011, ex articolo
243 bis, commi 4 e 6, del codice dei contratti;
-e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o comunque connessi con
quel impugnati;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
nonché PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI
-in forma specifica, con aggiudicazione e subentro;
-o, in subordine, per equivalente a seguito della mancata aggiudicazione della
gara di cui trattasi.
E con i MOTIVI AGGIUNTI depositati il 22.3.2011:
- della nota prot. 4512 dell'11.3.2011 emessa dal Comune di Siniscola con cui si
informava la ricorrente dell'adozione della determina n. 161 di aggiudicazione
“definitiva” del servizio novennale all' ATI Derichebourg san Germano srl /Tekno
Service srl.
**
Nonchè CON RICORSO INCIDENTALE (promosso dall’ATI controinteressata) anche per
l’annullamento:
-degli atti di gara nella parte in cui hanno ammesso alla procedura la
ricorrente Ecologica Podda anziché escluderla, per violazione del divieto di
partecipazione alla gara stante l’affidamento diretto in corso da parte del
Comune di S. Sperate in favore di S.Germano;
- del Disciplinare di gara (art. 1 pagina 11; art. 2 pag. 12 ult. cpv.; pag. 13
1° cpv.) e del Capitolato speciale d'appalto (art. 8 pagg. 9-10; art. 9 pag. 15
cpc, pag. 15 3 cpv.); in materia di obbligo di allegazione/descrizione, fin
dall’offerta, degli “oneri relativi alla gestione delle opere fisse e campagna
di informazione e sensibilizzazione dell'utenza”;
- del Capitolato speciale (art. 21), in materia di realizzazione dell’Ecocentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siniscola e di Ati
Derichebourg San Germano/Srl Tekno Service Srl;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria San
Germano Srl/ Teknoservice Srl ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere dott.
Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Pinna, Fois, in sostituzione, e
Gili;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Siniscola ha avviato una procedura aperta, ex articolo 3 comma 37
del codice dei contratt,i per l'affidamento del "servizio di igiene urbana e
ambientale e servizi complementari" per l'importo complessivo di € 25.750.909,90
riferito a nove anni di gestione (€ 2.861 212 annui), secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. determinazione del segretario
Generale n. 73 dell'1/6/2010).
Alla gara hanno partecipato una pluralità di imprese (cfr. graduatoria scaturita
dal aggiudicazione definitiva del 7 marzo 2011 determinazione n. 16, ove
figurano 6 imprese, che hanno ottenuto un punteggio finale da 84,53 fino a
74,70) tra le quali la ricorrente e la controinteressata, collocate
rispettivamente al secondo e al primo posto.
In particolare:
-Derichebourg/San Germano otteneva il miglior punteggio complessivo di 84,53;
-Ecologica Podda, si collocava al secondo posto con il punteggio complessivo di
80,82.
L'aggiudicazione definitiva è intervenuta con la determinazione del responsabile
del procedimento del 7 marzo 2011.
***
Con ricorso consegnato per la notifica al 4 marzo 2011 e depositato il
successivo 12/3 Ecologica Podda ha impugnato i verbali di gara, la determina n.
4 del 31 gennaio 2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
(per nove anni all'importo di 25.208 722,53 oltre IVA) alla costituenda ATI
Derichebourg San germano/Tekno service con affidamento, nelle more della
verifica ex articolo 48 comma 3 del codice dei contratti, dell'incarico per la
gestione del servizio.
Si contesta inoltre il provvedimento tacito di non luogo a provvedere formatosi
sul pre-ricorso presentato dalla ricorrente, ex art. 243 bis codice contratti .
E’ stato richiesto anche l'annullamento degli atti consequenziali, in
particolare l'eventuale stipulato contratto d'appalto con l'aggiudicataria, con
sua richiesta di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e conseguente
subentro della ricorrente (seconda graduata) nell’ aggiudicazione.
Sono state formulate, da ECOLOGICA PODDA, le seguenti 3 censure, tutte volte a
dimostrare l’illegittimità delle operazioni della Commissione giudicatrice nella
parte in cui non ha proceduto all' <esclusione> della costituenda ATI
Derichebourg San germano/Tekno service, e specificamente per:
1) violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell'articolo 113
comma 6 del decreto legislativo 267/2000 (applicabile ratione temporis alla gara
in contestazione);
violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell'articolo 23 bis,
comma 9, del DL 112 / 2008, conv. in L. 133 / 2008, come modificato
dall'articolo 15, comma 9, della L. 166/2009;
in particolare si sostiene l’applicabilità del divieto di partecipazione alla
gara a causa degli AFFIDAMENTI DIRETTI conferiti alla società San germano dall'
Unione dei Comuni "Metalla e mare" (sia tramite proroghe contrattuali sia
tramite ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Presidente dell' Unione al
fine di assicurare il servizio, nelle more dell'espletamento della gara per il
nuovo appalto); nella specie si sostiene che fino alla data del 30 settembre
2010 la società San germano gestiva il servizio di raccolta rifiuti, in favore
dell'Unione Metalla e Mare, in forza di una proroga dell'appalto affidatole
direttamente e senza gara;
2) violazione della Lex specialis di gara per mancata e/o falsa applicazione del
disciplinare di gara (articolo 1 pagina 11 e articolo 2 pagina 12 ult. cpv. e
pagina 13 1° cpv.) e del capitolato speciale (articolo 8 pagine 9-10; articolo 9
pagine 15 2° e 3°cpv. );
violazione di legge per falsa applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del
decreto legislativo 163/2006;
violazione dei generali principi della par condicio fra concorrenti e di buon
andamento della P.A.;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
in particolare mancata presentazione, in sede di offerta/relazione, dell'analisi
dettagliata degli “oneri” relativi alla gestione delle opere fisse (Ecocentro) e
di quelli relativi alla campagna di informazione e sensibilizzazione dell'utenza
– la parte sarebbe stata successivamente ammessa alla produzione, su richiesta
della Commissione del 28/12/2010, ma con effetto non sanante - carenza di
documentazione essenziale;
3) violazione della Lex specialis di gara: mancata e/o falsa applicazione del
disciplinare di gara (articolo 1 pagina 11; articolo 2 pagina 12 ult. cpv. e
pag. 13 1° cpv.) e del capitolato speciale (art. 8; art. 9 pag. 15, 2° e 3°
cpv.; art. 21); si sostiene in particolare la mancata previsione di
“realizzazione/costruzione” di un nuovo “Ecocentro”;
violazione di legge per mancata applicazione degli articoli 86,87 e 88 del
codice contratti;
violazione dei generali principi della par condicio fra i concorrenti e di buon
andamento della P.A. ;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
In via derivata si sostiene che tutti gli atti di gara sarebbero viziati per
l'ammissione dell'aggiudicataria alla procedura, in violazione del divieto di
partecipazione ai soggetti che godevano di affidamenti diretti da parte di altre
amministrazioni.
A seguito della conclusione della procedura di gara la ricorrente principale
Ecologica Podda ha formulato MOTIVI AGGIUNTI, consegnati per la notifica il 18
marzo 2011 e successivamente depositati il 22/3, impugnando anche
l'aggiudicazione definitiva di cui alla determina 161 del 7 marzo 2011, nel
frattempo intervenuta, per i medesimi vizi già esposti nel ricorso introduttivo.
**
Si sono costituite in giudizio sia l'amministrazione che la controinteressata
ATI Derichebourg San germano/Tekno service, sostenendo la legittimità della
procedura di gara.
In particolare la controinteressata ATI aggiudicataria (composta anche da San
germano) sosteneva la non applicabilità dei divieti di legge alla propria
posizione, in quanto norme legislative volte ad incidere limitativamente ed
esclusivamente sulla partecipazione alle gare delle società pubbliche “in house”
E in ogni caso la norma prevederebbe anche una “deroga” per la “prima gara”.
***
Con RICORSO INCIDENTALE consegnato per la notifica il 30 marzo 2011 e depositato
il successivo 5/4 l'aggiudicataria ha impugnato anch'essa sotto 3 profili di
atti di gara:
A)tenuto conto che l'articolo 86 comma 5 del codice dei contratti è stato
abrogato dall'articolo 4 quater del DL 1 luglio 2009 n. 78 conv. con modif.
nella L. 3.8.2009 n. 102 la San germano impugna in via incidentale le norme del
Disciplinare di gara (art. 1 pagina 11; art. 2 pag. 12 ult. cpv.; pag. 13 1°
cpv.) e del Capitolato speciale d'appalto (art. 8 pagg. 9-10; art. 9 pag. 15 cpc,
pag. 15 3 cpv.) se interpretati nel senso che avrebbero potuto determinare, come
sostenuto dalla ricorrente principale, l’ esclusione automatica dalla gara, cioè
senza il rispetto del principio di “procedimentalizzazione” della verifica
dell'anomalia (per contestata omessa dettagliata descrizione degli oneri
relativi alla gestione delle opere fisse e campagna di informazione e
sensibilizzazione dell'utenza); stante l'abrogazione del 5° comma dell'articolo
86 del codice contratti, correttamente la commissione ha richiesto
l'integrazione documentale;
B) impugnazione in via incidentale del disciplinare di gara e del capitolato
speciale (art. 21) qualora interpretati nel senso di imporre la “ costruzione”
di un nuovo ecocentro comunale, con ammissione dell'utilizzo di una struttura
già realizzata e disponibile;
C) impugnazione in via incidentale di tutti gli atti di gara, per mancata
esclusione della ricorrente ECOLOGICA PODDA, titolare di un affidamento diretto
e/o contrario alle procedure a evidenza pubblica presso il COMUNE DI SAN
SPERATE, in violazione dell'articolo 113 comma 6 del decreto legislativo
267/2000 e dell'articolo 23 bis della legge 133 / 2008, invocati da controparte.
Alla Camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Collegio ha disposto l’urgente
fissazione della causa nel merito all'udienza pubblica all'8 giugno 2011, in
applicazione dell'articolo119 comma 3° comma –rito appalti- del Codice del
processo amministrativo, considerato che la tematica degli affidamenti diretti
(profilo proposto sia con ricorso principale che con ricorso incidentale)
richiedeva l’approfondimento tipico della fase di merito.
All'udienza dell'8 giugno 2011 la causa è stata spedita in decisione.
La difesa dell’Amministrazione ha chiesto, in particolare, il deposito del
dispositivo della decisione.
DIRITTO
RITO
Preliminarmente va respinta
l’eccezione della difesa della controinteressata che ha richiesto l’integrazione
del contraddittorio nei confronti dell’Unione Metalla e Mare. Tale
Amministrazione non è parte necessaria nel presente giudizio, non essendo stati
impugnati atti e/o provvedimenti emessi da tale Amministrazione. Gli
atti/contratti/ordinanze emesse dall’ Unione rappresentano solo un presupposto
fattuale (con analisi dei correlati e conseguenti effetti giuridici) ai fini
della verifica della legittima o meno partecipazione dell’ATI Derichebourg San
germano/Tekno service alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di
Siniscola.
Anche la contestata (sempre da parte della difesa dell'aggiudicataria, sollevata
nella memoria depositata il 21 marzo 2011) omessa impugnazione
dell'aggiudicazione definitiva è superata dall’avvenuta successiva formulazione
dei Motivi Aggiunti, depositati in giudizio dalla difesa di Ecologica Podda il
21 marzo 2011, con estensione dell'impugnazione anche all'atto finale della
procedura di gara (aggiudicazione definitiva).
**
MERITO.
La procedura posta in essere dal Comune di Siniscola era diretta
all’individuazione dell'aggiudicataria per l’affidamento del servizio, per nove
anni, di raccolta/smaltimento rifiuti.
Il bando di gara individuava il termine per la presentazione delle offerte nel 6
agosto 2010.
La costituenda ATI Derichebourg San germano/Tekno service ha presentato la
propria offerta il 5 agosto 2010.
Ecologica Podda ha presentato la propria offerta il 4.8.2010
L’ aggiudicazione definitiva è intervenuta con provvedimento dirigenziale del 7
marzo 2011.
Non risulta agli atti che il contratto sia stato, poi, effettivamente stipulato,
in quanto parrebbe che l’Amministrazione abbia deciso di attendere la pronunzia
di merito di questo giudice.
Il primo motivo del ricorso principale risulta fondato in quanto dalla
documentazione prodotta in giudizio è dimostrato che a quella data (5 agosto
2010 data di presentazione dell'offerta) San germano godeva effettivamente di
affidamenti diretti da parte dell'Unione dei comuni “Metalla e mare” (in regime
di “pseudo-proroga” di un precedente contratto quinquennale che era stato
stipulato il 19/12/2002 fra i Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore e Waste
Italia spa, poi modificatasi in Aspica srl). E S. Germano era divenuta parte del
rapporto contrattuale a seguito del contratto di cessione di ramo d’azienda (Aspica,
nel maggio 2008).
Per la verità il contratto stipulato il 3.7.2009 (per 6 mesi) fra Unione e S.
Germano (che richiama il contratto del 2002, per giustificare la scelta
dell’operatore) integra indubbiamente un nuovo contratto, in affidamento
diretto:
-diverso sia soggettivamente (non più parti i 2 Comuni, ma l’Unione),
-diverso sia oggettivamente essendosi il servizio strutturalmente modificatosi
(da raccolta tramite cassonetto a raccolta differenziata porta a porta), con
innovative condizioni contrattuali, anche in termini di corrispettivo (195.000
euro per 6 mesi; a fronte del contratto del 2002 che prevedeva 167.800 per 1
anno).
In particolare (al momento della presentazione dell'offerta) risulta che San
germano svolgesse il servizio di raccolta rifiuti in favore dell' Unione
“Metalla e Mare” -nuovo soggetto giuridico pubblico neocostituito nel 2008- (ed
in particolare per conto dei Comuni di Buggerru e Fluminimaggiore, che avevano
conferito la gestione del servizio all' Unione) per il trimestre
luglio-agosto-settembre 2010, per l'importo di € 97.500. Ciò in forza di
determinazione dirigenziale di "proroga", datata 30 giugno 2010, di altri due
precedenti analoghi provvedimenti, con i quali era stata affidata, in modo
diretto, a San germano la gestione del servizio nei due Comuni (raccolta
differenziata).
Gli affidamenti diretti, in favore di San germano, risalivano dunque all'anno
precedente (2009), quando con determinazione n. 11 del 1/7/2009 veniva affidato
-nell'attesa dello svolgimento della gara da parte dell'Unione- il servizio per
6 mesi sostanzialmente a nuove condizioni contrattuali (€ 195.000 per un
semestre, come emerge dal contratto e dal capitolato depositato in giudizio
–cfr. doc. N.44 della produzione Ecologica Podda del 4 aprile 2011),
successivamente rinnovato per altri 4 mesi il 31/12/2009 (per l'importo di €
130.000).
Complessivamente gli affidamenti si sono susseguiti per 13 mesi (6+4+3) dal
1.7.2009 al 30.9.2010.
Successivamente (all'affidamento trimestrale, che qui rileva, del 30 giugno
2010) l'Unione Metalla e Mare” conferiva ( non più tramite “proroghe”
contrattuali, bensì) tramite “ordinanze contingibili ed urgenti” emesse dal
Presidente dell'Unione la gestione dello stesso servizio a San germano (cfr.
ordinanza n. 1 del 27 settembre 2010 per la gestione del servizio nell'ultimo
trimestre 2010;” e ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2010 per la gestione del
servizio nel primo quadrimestre 2011).
Per quanto qui interessa assumono rilevanza in particolare gli affidamenti
diretti sussistenti (e operativi) al momento della partecipazione alla gara
conferiti, in regime contrattuale (di affidamento/proroga) e non di
provvedimento autoritativo, dall'Unione dei comuni.
Tale elemento (svolgimento del servizio di raccolta rifiuti ottenuto senza gara
e con contratto provvisorio) vizia la partecipazione alla gara dell’ATI
aggiudicataria (composta anche da San germano), in quanto le 2 disposizioni di
legge richiamate nel primo vizio del ricorso principale formulato da Ecologica
Podda pongono effettivamente un generale divieto di partecipazione alle gare e
di affidamento dei contratti nei confronti di coloro che beneficiano -in palese
violazione dei principi di concorrenza e di evidenza pubblica-, di “affidamenti
diretti”.
I divieti sono quelli contemplati dall'articolo 113 comma 6 del testo unico
267/2000 e dall'articolo 23 bis comma 9 del DL 112/2008 conv. nella L. 133/2008
s.m.166 /2009.
L’art. 113 6° comma del TU ee.ll., applicabile e vigente al momento della
presentazione dell’offerta del 5.8.2010 (poi abrogato dall’art. dall'articolo
12, comma 1, lettera a, del D.P.R. 7.9. 2010, n. 168 recante il “Regolamento in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo
23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”) prevedeva espressamente il
seguente divieto:
“Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in
Italia o all'estero, <gestiscono> a qualunque titolo servizi pubblici locali <in
virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica>, o a
seguito dei <relativi rinnovi>; tale divieto si estende alle società controllate
o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.”
L’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in
L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria”, come sostituiro dall'articolo 15, comma 1, lettera
d), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv, in L. 20 novembre 2009, n. 166,
prevede il seguente, analogo, divieto di partecipazione:
“Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima
controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, <gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto
amministrativo o per contratto> servizi pubblici locali in virtu' di
<affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica> ovvero ai sensi
del comma 2, lettera b, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, <non possono
acquisire la gestione> di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali
diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne'
direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi
controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo <opera per tutta la durata della gestione> e non si applica alle
societa' quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
lettera b del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
<possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio>, svolta mediante procedura competitiva
ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”.
La “coesistenza” di una gestione (in affidamento diretto e consensuale) in
riferimento al medesimo servizio (raccolta rifiuti nei Comuni di Buggerru e
Fluminimaggiore), conferito dall’ “Unione Metalle e Mare” in favore di S.
Germano, rappresenta un elemento ostativo alla partecipazione di S. Germano alla
gara pubblica indetta dal Comune di Siniscola (di cui S. Germano non era
precedente affidataria diretta).
Infatti “all’affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato
il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime
di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le
proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab
origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada
e si proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i
limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare d un affidamento senza
gara”. (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2010 , n. 850).
Diverso sarebbe stato se lo svolgimento del servizio fosse stato svolto in forza
di provvedimento autoritativo (ordinanza contingibile ed urgente, per il periodo
strettamente necessario all'espletamento della gara a regime), in quanto "in
tema di servizio raccolta e trasporto rifiuti, allorché in prossimità della
scadenza della proroga il Comune contatti la società attuale affidataria del
servizio al fine di acquisire la disponibilità ad un'ulteriore proroga del
servizio (nella specie: per altri sei mesi), alle medesime condizioni economiche
e tecniche in atto, nelle more della predisposizione degli atti e degli
adempimenti necessari per l'affidamento mediante pubblica gara del nuovo
servizio, e l'affidataria declini la proposta di ulteriore proroga, alla luce
del disposto di cui all'art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, onde evitare il
pregiudizio derivante (attese le interpretazioni giurisprudenziali rese sul
punto) dall'impedimento alla partecipazione ad altre gare, è legittima
l'ordinanza contingibile ed urgente assunta dal Sindaco ai sensi dell'art. 50,
d.lg. n. 267 del 2000, al fine di assicurare comunque la continuità del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della qualità di servizio
essenziale, non suscettibile di subire interruzioni; in tal caso l'avvenuto
affidamento del servizio alla società per effetto di un provvedimento extra
ordinem, assunto sulla base di presupposti di diritto del tutto diversi da
quelli in base ai quali in via ordinaria si procede mediante proroga
dell'affidamento in corso, non è assimilabile a tale ultima ipotesi e quindi non
può costituire per la società istante impedimento per l'eventuale partecipazione
ad altre gare” (cfr.
T.A.R. Veneto, sez. I, 9 luglio 2010 n. 2906).
Evidentemente nel caso (diverso dalla proroga, che implica il preventivo accordo
con l’imprenditore) di ordinanza contingibile, non sussistendo l'elemento
“consensuale” dell'impresa, la sanzione non sarebbe stata applicabile.
La difesa della controinteressata sostiene poi, che il primo divieto,
contemplato dall’art. 113 6° TU ee.ll. sarebbe già venuto meno non solo in forza
della successiva abrogazione formale (confermativa) da parte dell’ art. 12 comma
1 del DPR 168 del 7.9.2010, ma fin dal precedente D.L. 112 del 25.6. 2008, il
cui art. 23 bis comma 11 disponeva l’abrogazione delle parti “incompatibili”
dell’art. 113 del TU ee.ll. con il nuovo art. 23 bis del 112/2008.
Pur riscontrando la vigenza anche dell’art. 113 6° comma TU ee.ll. al momento
della gara, si ritiene non rilevante la questione essendo comunque applicabile
il secondo divieto (quello contemplato dall’art. 23 bis 9° comma del DL 133/2008
conv. In L. 133/2008).
Non si condivide la tesi sostenuta dalla difesa dell’aggiudicataria che il
divieto previsto all’ 23 bis comma 9° 133/2008 sarebbe riferibile esclusivamente
alle società "in house providing" e quindi non anche alle imprese private –come
sono le parti qui in causa-, ma unicamente alle “imprese pubbliche” operanti in
mercati “protetti”.
Ritiene il Collegio che la norma tale specifica delimitazione soggettiva non
pone e si presta ad essere applicata in termini generali, a tutela del principio
concorrenziale fra gli operatori del mercato (pubblici e privati).
Innanzitutto, sotto il profilo letterale, va evidenziato che quando il
legislatore ha voluto restringere soggettivamente la nozione (ad es. si veda
l’art.. 13 comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006 n.
248) lo ha fatto espressamente, indicando:
“le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività”.
Mentre in questo caso tale specificazione è assente.
Sotto il profilo sostanziale va rilevato che le imprese che possono beneficiare
di “affidamenti diretti” si trovano in una posizione di oggettivo vantaggio
economico e organizzativo nella propria attività, con concrete agevolazioni nel
competere all'affidamento di nuove commesse ad evidenza pubblica. Infatti va
considerato che i requisiti speciali (economici soggettivi) beneficiano e
contemplano indubbiamente anche i detti servizi, svolti in regime di affidamento
diretto, che vengono a far parte del “curriculum” dell'impresa (sia in termini
di “fatturato” che di specifica “tipologia” del servizio prestato). Si ricorda
infatti che il bando di Siniscola (procedura aperta) dell’1.6.2010 prevedeva
quali requisiti minimi per la partecipazione (al punto11.4) un fatturato negli
ultimi 3 esercizi finanziari pari ad almeno 9 milioni di euro e un fatturato per
servizi di igiene urbana e ambientale di almeno 6 milioni di euro, con
indicazione dei servizi prestati negli ultimi 3 anni. E nelle dichiarazioni
delle imprese figurano anche i servizi svolti in affidamento diretto (cfr. ad
es. doc. 4 del 4.4.2001 produzione controinteressata per Ecologica Podda per il
triennio 2007-2009 sono indicati gli importi dei corrispettivi percepiti dal
Comune di S. Sperate, di oltre 400.000 euro per ciascun anno).
Del resto il 1° comma dell’art. 23 bis del DL 112/2008 fornisce quale chiave di
lettura generale il seguente principio:
“Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della
disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale”.
Ed in tale ottica va interpretato anche il successivo sostanziale 9° comma
disciplinante il “divieto di partecipazione” per coloro che godono di
affidamenti diretti in quanto “gestiscono di fatto o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica”. Con
precisazione che “il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione” e che “i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva
ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”.
Quest’ultima parte della norma (qualificabile come “deroga” al divieto generale)
implica, in sostanza che la società che è affidataria diretta del servizio possa
partecipare alla “prima gara” ad evidenza pubblica indetta dal medesimo ente.
La norma prevede quindi, in via generale, il divieto di acquisire affidamenti di
servizi in capo ai soggetti titolari della gestione affidata in via diretta e
non tramite gara; in termini di “eccezione al divieto” la disposizione consente
però la possibilità per i suddetti affidatari diretti di partecipare alla <prima
gara >da svolgersi per l'affidamento del medesimo servizio.
Tale “eccezione” trova il proprio fondamento nella necessità di dettare <regole
transitorie> nonché di garantire la certezza del diritto e la tutela
dell'affidamento ingenerato dai precedenti affidamenti e va intesa in termini
letterali, senza interpretazioni estensive o analogiche. Pertanto “va
circoscritta e limitata l'eccezione alla possibilità di partecipare alla prima
gara successiva per chi svolgeva in affidamento diretto il medesimo servizio”
(cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 21 ottobre 2009 , n. 2897).
Nel caso di specie la deroga non è quindi applicabile (non essendo il precedente
rapporto contrattuale, per la raccolta rifiuti, del Comune di Siniscola in
affidamento diretto).
In definitiva la società S. Germano non prestava –come si è visto- il servizio
di raccolta rifiuti in favore dell’Unione “Metalla e Mare” (per conto dei 2
Comuni Buggerru e Fluminimaggiore) in regime concorrenziale, avendo fruito di
specifiche “pseudo-proroghe contrattuali” (ancora vigenti al momento della
partecipazione –agosto 2010- della gara qui in esame indetta dal Comune di
Siniscola), grazie all’ affidamento del relativo servizio tramite procedura
“non” ad evidenza pubblica conferito dall’Unione al soggetto che era subentrato
nel contratto quinquennale del 2002.
Ricadendo quindi nel divieto “de quo”.
**
Peraltro, in ordine alla partecipazione di ECOLOGICA PODDA , occorre considerare
ed esaminare l’analoga censura, proposta con RICORSO INCIDENTALE (terzo motivo)
dalla controinteressata aggiudicataria ATI Derichebourg San germano-Tekno
service, in relazione alla posizione della ricorrente principale Ecologica
Podda, e specificamente in considerazione dei suoi rapporti contrattuali vigenti
con il COMUNE DI SAN SPERATE.
Trattasi in particolare, per quanto qui interessa sotto il profilo temporale,
della determinazione dirigenziale n. 162 del 28 giugno 2010 (cfr. doc. n. 11 del
deposito del 16 maggio 2011 da parte della difesa dell'aggiudicataria
Derichebourg San germano) con la quale è stato attribuito dal Comune di San
Sperate il servizio di raccolta rifiuti, per il secondo semestre 2010 (per
l'importo di € 249.899).
In questo caso il Comune di San Sperate faceva riferimento al precedente
contratto “annuale” stipulato il 6 novembre 2007 con Ecologica Podda (dopo
l'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per
l'importo di € 425.000 valevole per 1 anno, con consegna del servizio l'1 luglio
2007), ove all'articolo 5 si prevedeva a carico dell'impresa anche l'obbligo di
garantire il servizio anche successivamente al 30 giugno 2008, se non ancora
espletata/determinata la nuova gara.
In sostanza il contratto originario annuale ha avuto, dopo l'anno, plurime
proroghe (per la precisione ben sette proroghe, v. doc. 11 della produzione del
16.5.2011: determinazioni dirigenziali di proroga temporanea del servizio dal
1.7.2008 al 31.12.2010), con il permanere dei suoi effetti–scaduti il 30.6.2008-
in modo continuativo sino al 31 dicembre 2010. Ecologica ha in sostanza fruito
anch’essa di un regime “anomalo e/o abnorme” di proroga, con tempi non
compatibili con lo svolgimento della procedura di selezione del nuovo gestore.
In particolare il contratto annuale del 2007 ha esplicato la propria
“ultrattività” con 7 successive proroghe, trasformando un contratto di 12 mesi
in un contratto di complessivi 42 mesi. (tramite plurimi provvedimenti
dirigenziali di proroghe per complessivi 30 mesi).
Successivamente il Sindaco di San Sperate ricorreva al (diverso) strumento
dell'ordinanza contingibile ed urgente per poter garantire il servizio
(v.ordinanza n. 28 del 29 dicembre 2010 per l'espletamento del servizio nei
primi 5 mesi 2011 per l'importo di € 40.000 mensili; doc. n. 8 della produzione
del 4 aprile 2011 dell'aggiudicataria atti San germano Derichebourg).
Emerge quindi che, nella gara indetta dal Comune di Siniscola, anche la
partecipazione della ricorrente principale Ecologica Podda si pone in espresso
contrasto con le norme dalla stessa invocate il ricorso, riferite al divieto di
partecipazione per le società che godono di “affidamenti diretti”, senza gara,
per la medesima tipologia di servizi.
Non si ravvisano fondate le considerazioni sviluppate, dalla difesa della
ricorrente principale, in ordine al “distinguo” fra le due posizioni S.
Germano-Ecologica Podda, in quanto non si può riconoscere all’art. 5 del
contratto annuale del 2007 la capacità/idoneità di offrire una “copertura”
indefinita nel tempo di proroghe rispetto alla pattuizione iniziale (annuale).
Tale riscontrato elemento (fondatezza, sotto tale profilo, anche del ricorso
incidentale, per omessa esclusione della ricorrente principale Ecologica Podda,
seconda graduata, che ha partecipato alla gara pur godendo del beneficio di
affidamenti diretti in regime di proroga da parte del Comune di San Sperate)
rende privo di interesse il ricorso principale promosso dalla Ecologica Podda,
la quale non potrebbe ottenere alcun concreto risultato, in proprio favore,
dall’eventuale pronuncia di annullamento dell'aggiudicazione all’ATI
Derichebourg San germano/Tekno service, dovendo essa stessa essere esclusa dalla
gara per il medesimo motivo (riscontrato il divieto di partecipazione per la
ricorrente principale Ecologica Podda).
La pretesa sostanziale (petitum) vantata si caratterizzava infatti nella volontà
di ottenere l’aggiudicazione in proprio favore (risarcimento in forma specifica)
–quale seconda graduata-, previo annullamento dell’aggiudicazione disposta in
favore della ATI conntrointeressata, con inefficacia del contratto e subentro
nella posizione di nuova aggiudicataria e nel contratto (in subordine, il
risarcimento per equivalente).
Riscontrata la mancanza del presupposto essenziale, essendo stato acclarato che
la ricorrente principale Ecologica Podda non può ottenere l'aggiudicazione
richiesta, ricadendo nel divieto di partecipazione, il ricorso principale va
dichiarato improcedibile per carenza di interesse, coerentemente ai principi
generali ridefiniti anche dall’A.P. del C.S. 7.4.2011 n. 4.
Neppure sussiste un profilo di interesse a livello di interesse “strumentale”
(volto al rifacimento/rinnovamento della gara), in quanto alla procedura ad
evidenza pubblica hanno partecipato una pluralità di imprese, che si sono
collocate in graduatoria finale (4, oltre le odierne società contrapposte, e
precisamente EGEA; COSIR-SITEC; ASA; GESENU-CAMP. AMBIENTE).
In definitiva il Collegio:
-accoglie il ricorso incidentale (terzo motivo, in relazione al divieto di
partecipazione di Ecologica Podda);
-dichiara improcedibile il ricorso principale, per difetto di interesse, stante
la fondatezza del ricorso incidentale.
Assorbiti gli altri profili di censura, attinenti l’ammissione/esclusione di ATI
Derichebourg S. Germano -Tekno service, che non consentirebbero di modificare la
posizione della ricorrente principale (esclusa).
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti
delle spese di lite in considerazione del fatto che le due concorrenti
ricadevano, ambedue, nel divieto di legge e che all’Amministrazione era stata
specificamente proposta la questione (quanto meno in riferimento
all’aggiudicataria, tramite l’esposto Ecologica Podda del 21.1.2011 doc. n. 17
fascicolo ricorrente) in via endoprocedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-accoglie il ricorso incidentale;
-dichiara improcedibile il ricorso principale.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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1974-9562
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