AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 14 gennaio 2011, n. 35
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti alimentati da
fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della
Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità
per incompetenza assoluta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da
fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,
578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i
pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le
valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di
vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza
di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica
compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo
conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di
servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le
Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi
compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare
alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono
investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori
della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un
atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S.,
ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est.
Barone - A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c.
Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
www.AmbienteDiritto.it
N. 00035/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02979/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione staccata di Catania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2979 del 2008, proposto da:
Actelios Solar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Consoli, Giuseppina Incorvaia,
Piergiuseppe Torrani, Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso Giuseppe
Consoli in Catania, viale XX Settembre, 45;
contro
Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, Assessorato Regionale
Bb.Cc.Aa. e P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Regione
Sicilia in Persona del Presidente P.T., in persona del legale rappresentante pro
tempore, Assessorato Regionale All'Industria Regione Siciliana, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Assessorato Regionale al Territorio ed
Ambiente Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via
Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 897/08/cc del 28/07/2008 con il quale la
Soprintendenza di Messina ha emesso la declaratoria di non luogo a pronunciarsi
nel merito del progetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1°,
lett. a) della l.r. 78/1976 e dell’art. 2 della l.r. 15/1991 essendo l’area
interessata soggetta a vincolo di inedificabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Ai Beni Culturali
ed Ambientali di Messina e di Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e P.I. e di
Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T. e di Assessorato Regionale
All'Industria Regione Siciliana e di Assessorato Regionale al Territorio ed
Ambiente Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Agnese Anna
Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la società Actelios Solar s.p.a. - premesso
di essere una società che opera nel settore della progettazione, realizzazione e
gestione d’impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di aver
presentato istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Naso - ha impugnato il
provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni
culturali e ambientali di Messina ha emesso una declaratoria di “non luogo a
pronunciarsi su merito del progetto” del predetto impianto fotovoltaico.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 142 del D.Lgs. n. 42/2002 e 15
della l.r. 78/1976 e dell’art. 10 della l.r. 16/1996; eccesso di potere per
travisamento dei fatti ed errore sui presupposti: diversamente da quanto
ritenuto dalla Soprintendenza, l’impianto non ricade in alcuna fascia di
rispetto e non determina alcuna ipotesi d’inedificabilità assoluta (primo e
secondo motivo di ricorso);
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387,
anche in combinato con l’art. 10 della l.r. 16/1996. Eccesso di potere per
sviamento rispetto agli obiettivi posti dalle norme di riferimento: le
amministrazioni competenti ad esprimere il rispettivo parere sono tenute a
pronunziarsi esclusivamente all’interno del modulo procedimentale della
conferenza di servizi. Pertanto, il provvedimento di diniego opposto dalla
Soprintendenza di Messina al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo.
(terzo motivo di ricorso)
- violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di
motivazione, carenza d’istruttoria, contraddittorietà e violazione del giusto
procedimento (quarto e quinto motivo di ricorso);
- violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004, e
10 l.r. 16/1996; eccesso di potere per travisamento dei fatti e errore sui
presupposti: la Soprintendenza ha omesso la qualsiasi valutazione comparativa e
conseguente bilanciamento d’interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e
altri interessi parimenti tutelati (sesto motivo di ricorso).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, senza depositare
memorie.
Con ordinanza n. 1841 del 29/12/2008, l’istanza cautelare è stata accolta
ritenuto che “a prescindere dai motivi di censura relativi alla sussistenza dei
requisiti in fatto che hanno determinato il parere impugnato, detto
provvedimento va reso in seno all’apposita conferenza dei servizi di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003”.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della dedotta violazione
dell'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
Come rilevato anche in sede cautelare, la norma citata - adottata dal
legislatore nazionale in attuazione di direttiva comunitaria e ispirato a
principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla
realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica - prevede che la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da
fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,
578 del 20.1.2010, n. 578 ). E’ stata, quindi, prevista un’autorizzazione unica,
che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in
cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle
relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il
meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al
rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti
gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai
partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio
2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di
realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del
paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in
tale sede i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche
collaborative e dialettiche proprie dello strumento di semplificazione
procedimentale voluto dal legislatore nel settore della realizzazione di
impianti di energia da fonti rinnovabili. Qualora, invece - come nella
fattispecie in esame - il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza
esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da
un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14
ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297).
Per quanto sopra e assorbiti gli altri motivi di ricorso, il ricorso è fondato e
va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in
dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna l’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia a
rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00
(euro millecinquecento/00) oltre I.V.A e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente FF
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it