AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 524
APPALTI - Tutela della salute pubblica e della sicurezza - Scelta del contraente
in via d’urgenza - Art. 57, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 - Eccezione al principio di
pubblicità e massima concorsualità - Presupposto dell’urgenza - Requisiti.
Il ricorso al sistema di scelta del contraente in via d’urgenza, non
procrastinabile per ragioni di tutela della salute pubblica e della sicurezza,
che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata (art. 57, comma 2
lett. c) d.lg. 12 aprile 2006 n. 163), rappresenta un'eccezione al principio
generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura
aperta; ciò stante, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità
devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di
interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di
provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione
per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o
responsabilità (Consiglio Stato , sez. V, 10 novembre 2010 , n. 8006). Pres.
Ferlisi, Est. Puliatti - impresa E. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune
di Modica (avv. Piccione) e A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a (avv. Sallemi) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 524
APPALTI - Tutela della salute pubblica e della sicurezza - Servizio di gestione
dei rifiuti urbani - Affidamento con provvedimento extra ordinem - Esigenza di
continuità del servizio - Legittimità. E’ legittima l'ordinanza contingibile
ed urgente assunta da un sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000,
al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire
interruzioni (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 09 luglio 2010 , n. 2906 che
ha rilevato come l'affidamento del servizio ad una società per effetto di un
provvedimento extra ordinem, viene assunto sulla base di presupposti di diritto
del tutto diversi da quelli in base ai quali si procede in via ordinaria). Pres.
Ferlisi, Est. Puliatti - impresa E. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune
di Modica (avv. Piccione) e A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a (avv. Sallemi)
- TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 524
www.AmbienteDiritto.it
N. 00524/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02324/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto dall’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano Srl, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Harald Bonura e Dorotea Altobello, con domicilio eletto presso il loro studio,
in Catania, viale XX Settembre, n. 70;
contro
Comune di Modica, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Alessandro Girbino, in Catania, via Asilo Sant'Agata, 19;
A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi, con domicilio eletto presso
lo studio dell’Avv. Maria Grazia Gagliano, in Catania, via G.B. Grassi, 8;
nei confronti di
Impresa Puccia Giorgio, in persona del titolare, rappresentata e difesa
dall'avv. Nino Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mariano
Leonora, in Catania, via Perugia,10;
quanto al ricorso introduttivo:
- della direttiva sindacale prot. n. 49939 del 23.09.2009;
- della lettera d'invito a presentare manifestazione d'interesse per
l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u., di nettezza
urbana e accessori da effettuare presso il Comune di Modica (nota prot. n. 51639
del 29.09.2009, ricevuta dalla ditta Busso a mezzo telefax del 30.09.2009);
- del verbale relativo alla seduta del giorno 05.10.2009, con cui il Dirigente
del IX Settore ha proceduto all'apertura del plico e alla conseguente verifica
della documentazione presentata dalla ditta Puccia Giorgio, unica partecipante
alla trattativa;
- del Foglio Patti e Condizioni, del Capitolato Tecnico e dell'Elenco Prezzi,
tutti rilasciati in copia alla ditta Busso in data 01.10.2009, a seguito di
istanza formulata in pari data;
- di ogni altro verbale di gara, ivi compreso quello di aggiudicazione
provvisoria e/o definitiva che fosse intervenuto, allo stato non conosciuto;
- di ogni altro documento di gara allo stato non conosciuto;
- dell'ordinanza contingibile e urgente che fosse medio tempore adottata al fine
di disporre l'affidamento, come indicato nella lettera d'invito;
- di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6.11.2009:
- dell’ordinanza sindacale n. 1412 del 7.10.2009 con cui è stato disposto
l’affidamento del servizio alla ditta Puccia Giorgio;
- della nota prot. 52724 del 6.10.2009 con cui è stata data esecuzione alla nota
sindacale prot. 49939 del 23.9.2009;
- del verbale del 12.10.2009 del IX settore, ufficio contratti del Comune di
Modica,
- della perizia di variante del 17.1.2008;
- di ogni atto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modica e dell’ A.T.O.
Ragusa Ambiente S.p.a, nonché dell’ Impresa Puccia Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il Consigliere
dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
FATTO
Col ricorso introduttivo l’Impresa Ecologica di Busso Sebastiano S.r.l. impugna
i provvedimenti con cui il Comune di Modica, per conto dell’A.T.O. Ragusa
Ambiente s.p.a., aveva avviato a mezzo lettera di invito una trattativa privata
volta all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di raccolta dei
r.s.u. nelle more dell’espletamento della gara pubblica.
Lamentava che la procedura seguita violava le norme del codice dei contratti in
materia di pubblicità, di concorrenza, nonché per le modalità di svolgimento
(esiguità del termine assegnato ai partecipanti per la formulazione
dell’offerta, illogicità del criterio selettivo del “minor tempo per l’inizio
del servizio”, incongruità dell’ importo del servizio, etc.); denunciava inoltre
l’inesistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente
per l’affidamento del servizio.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno determinato dalla perdita della
possibilità di partecipare alla selezione.
Con motivi aggiunti depositati il 6.11.2009, impugnava l'ordinanza sindacale n.
1412 del 7.10.2009, medio tempore conosciuta, con cui era stato disposto
l’affidamento del servizio alla ditta Puccia Giorgio, lamentando sia la
violazione delle norme del T.U. sugli Enti locali concernenti l’esercizio del
potere di ordinanza extra ordinem, sia lo sviamento di potere, essendo stato
affidato il servizio a quella stessa ditta Puccia Giorgio che non aveva dato in
passato garanzie di serietà e affidabilità.
Si costituivano in giudizio il Comune di Modica e l’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a,
che eccepivano il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente,
non avendo presentato manifestazione di interesse all’affidamento a seguito
dell’invito rivoltole dal Comune, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso e
dei motivi aggiunti. Resiste in giudizio anche la ditta Puccia Giorgio.
All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
-Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento, pur prescindendo
dalla sollevata eccezione di difetto di interesse al ricorso in capo alla
ricorrente che, a seguito dell’invito del Comune, non ha offerto la propria
disponibilità all’affidamento del servizio, ritenendo non legittima la proposta
formulata dal Comune.
-Si premette una breve ricostruzione in fatto della complessa vicenda, utile a
meglio comprendere la motivazione degli atti adottati dal Comune e la
legittimità degli stessi.
Con contratto del 26.1.2007, veniva affidato all’ATI costituita tra Impresa
Ecologica di Busso Giuseppe, figlio del titolare della Società odierna
ricorrente, ed ECO.SI s.r.l. il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU.
del Comune resistente.
Con sentenza n. 1851/2007, confermata in appello dal C.G.A. con decisione n.
1121 del 19.12.2008, in accoglimento di ricorso proposto da altra ditta ( AGESP
S.p.a.,), questo TAR annullava l’aggiudicazione all’ATI sopra indicata.
In data 3.11.2008, il Comune dichiarava caducato il contratto e convocava per il
25.12.2008 tutte le altre imprese concorrenti alla gara, avviando le procedure
per la nuova aggiudicazione dell’appalto; nelle more dell’espletamento della
nuova gara, con ordinanza contingibile e urgente del 31.12.2008 n. 1629, il
Sindaco aveva affidato nel frattempo all’ ATI Busso Giuseppe –ECO.SI la
prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, ovvero
fino al subentro della gestione comprensoriale a cura dell’A.T.O. Ambiente
Ragusa.
Il procedimento di gara veniva concluso negativamente per l’AGESP S.p.a. per
difformità riscontrate nella documentazione; quindi, valutate le offerte
ricevute, dopo la rinuncia di altra ditta graduata al secondo posto, aggiudicava
la gara alla ditta Puccia Giorgio, e stipulava relativo contratto n. 15517 in
data 17.6.2009.
Senonchè, quest’ultima non intraprendeva mai il servizio, risultando deficitaria
di mezzi e attrezzature di cui pure aveva dichiarato precedentemente la
disponibilità; per cui il Comune perveniva alla risoluzione del contratto in
data 20 agosto 2009.
Tuttavia, anche l’ATI Busso Giuseppe –ECO.SI ( che era stata incaricata con
l’ordinanza n. 1629/OR del 31.12.2008, interinalmente) si rendeva inadempiente
e, a causa dei numerosi disservizi e carenze qualitative del servizio reso,
veniva avviato il procedimento di revoca dell’ordinanza predetta.
Con prot. 49939 del 23.9.2009, il Sindaco impartiva al Dirigente del IX Settore
direttiva di indicare le ditte, con sede nel territorio delle province di Ragusa
e Siracusa, in possesso delle necessarie iscrizioni e dei requisiti per poter
contrarre con la P.A., nonchè della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature
necessarie per l’espletamento del servizio. Il Dirigente invitava a presentare
“manifestazioni di interesse” tre ditte, tra cui la ricorrente, ma solo la Ditta
Puccia rispondeva positivamente, dichiarando con autocertificazione di essere in
possesso dei richiesti requisiti, sicchè ad essa, con ordinanza n. 1412 del
7.10.2009, revocata la precedente ordinanza n. 1629/2008, il Sindaco ordinava lo
svolgimento del servizio per il tempo occorrente all’espletamento delle
procedure di affidamento da parte dell’ATO Ambiente Ragusa s.p.a. dell’appalto
di servizio comprensoriale, cui anche il Comune di Modica aveva scelto di
aderire ( v. nota prot. 68489 del 24.12.2008 indirizzata dal Comune al
Presidente dell’ATO). Disponeva, altresì, che modalità del servizio, mezzi e
attrezzature e ogni altra dotazione fossero quelli già previsti dal progetto
approvato il 14.6.2006 e dal progetto di variante del 16.1.2008 e che ai prezzi
unitari ivi previsti venisse applicato il ribasso ( 8,88%), già praticato dalla
precedente esecutrice del servizio.
La ricorrente, come già detto, non presentava manifestazione di interesse.
Non è trascurabile, infine, che all’epoca dell’adottata ordinanza n. 1412 (come
risulta dal testo della stessa), erano in corso “vicende giudiziarie che avevano
condotto agli arresti dei titolari dell’ Impresa ecologica/ECO.Si e al blocco in
addebito, disposto dall’Autorità Giudiziaria dei fondi depositati sui conti
correnti della ditta, la quale non ha potuto procedere al pagamento delle
spettanze maturate dai dipendenti”.
Alla luce dei fatti sopra riassunti, passando all’esame delle censure proposte
col ricorso introduttivo relativamente alle modalità della selezione attraverso
la quale il Comune è pervenuto all’affidamento del servizio, mediante
l’ordinanza contingibile e urgente da ultimo impugnata, in favore della ditta
Puccia Giorgio, se ne rileva l’infondatezza.
Come osserva il Comune, con la direttiva del 23.9.2009, il Sindaco diede l’avvio
ad una trattativa privata, ovvero alla procedura negoziata per la scelta in via
di urgenza di una ditta cui affidare subito ed in via temporanea il servizio,
avendo aderito il Comune all’appalto di servizio comprensoriale gestito dall’ATO
Ambiente di Ragusa ( il cui progetto era stato nel frattempo inviato al
Presidente del Consiglio Comunale per farne oggetto di proposta al Consiglio con
nota del 7.10.2009 n. 53078), ma i cui tempi di espletamento non erano certo
compatibili con lo stato di “emergenza” venutosi a creare a causa della
interruzione del servizio, in dipendenza delle revoche dei precedenti
affidamenti, di cui si è detto.
Trattandosi non di gara aperta per l’affidamento dell’appalto, ma di
individuazione di un contraente in via d’urgenza, non procrastinabile per
ragioni di tutela sia della salute pubblica che della sicurezza (è dato atto
nell’ordinanza, tra l’altro, dell’intervento della polizia municipale per le
proteste dei cittadini), non trovano applicazione le norme sull’evidenza
pubblica nella scelta dei contraenti, ma piuttosto l’art. 57, comma 2 lett. c)
d.lg. 12 aprile 2006 n. 163.
Ai sensi della citata norma, la procedura negoziata, senza pubblicazione del
bando, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini
dell'affidamento di un appalto, quando ricorre l'estrema urgenza, risultante da
eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e contingibili, non compatibili
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, previa
pubblicazione di un bando di gara.
Di conseguenza, il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si
sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al
principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della
procedura aperta, fermo restando che i presupposti fissati dalla legge per la
sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono
suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda
l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo
all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione
ovvero per sua inerzia o responsabilità, circostanze queste che si ritiene non
ricorrano nella fattispecie, alla luce dei fatti sopra riassunti. (Consiglio
Stato , sez. V, 10 novembre 2010 , n. 8006). E’ palese infatti, nella specie,
che nessuna responsabilità può farsi risalire al Comune per i disservizi causati
dalle deficienze organizzative e di mezzi della ditte incaricate; né i medesimi
disservizi e difficoltà esecutive del servizio potevano essere previste ed
evitate, nè prevenute dall’Amministrazione, essendo imputabili piuttosto a
comportamenti inadempienti dei contraenti ed ai tempi lunghi della gara da
esperirsi da parte dell'ATO Ambiente di Ragusa.
In ogni caso, ritiene il Collegio infondate le censure per violazione delle
norme del D. Lvo 163/2006 mosse col ricorso introduttivo, ed in particolare
osserva che:
-Non sussiste il vizio di cui al primo motivo, ovvero la violazione dell’art. 70
del D. L.vo 163, nonché la violazione dei principi comunitari e nazionali in
tema di concorrenza, per l’asserita esiguità del termine assegnato dalla lettera
invito per formulare l’offerta, in quanto il termine assegnato non era di due
giorni utili, come afferma la ricorrente, ma di cinque (dal 30.9. al 5.10.
2009), compresi anche il sabato e la domenica, giorni tutti sicuramente
utilizzabili, in una sana logica imprenditoriale, per la preparazione di una
dichiarazione di interesse all’affidamento del servizio de quo. D’altra parte,
il termine così contenuto è ragionevole, se si tiene nel dovuto conto
dell’urgenza di provvedere in cui si ritrovava il Comune, costretto a
fronteggiare l’emergenza in un settore così delicato quale quello della raccolta
dei rifiuti.
-Neppure sussiste la denunciata violazione dell’art. 57 del D.L.vo n. 163/2006,
in combinato disposto con l’art. 3 della l. 241/1990, e dei principi della par
condicio; né il difetto di motivazione sulle ragioni che hanno indotto a
ricorrere alla trattativa privata, senza previa pubblicazione di un bando.
La direttiva sindacale prot. 49939 del 23.9.2009 chiariva l’urgenza di
provvedere a seguito delle carenze e dei disservizi imputabili alla ditta in
quel momento incaricata del servizio (proprio la odierna ricorrente) e dunque il
configurarsi di una situazione di fatto non ascrivibile a responsabilità del
Comune; esponeva, inoltre, la necessità di disporre con immediatezza
l’affidamento ad altra ditta in possesso dei requisiti e delle attrezzature, per
la comprensibile ragione sottintesa di non procrastinabilità del servizio, di
interesse per la salute pubblica. La motivazione del provvedimento appare dunque
sufficiente con riferimento ai presupposti della procedura straordinaria di cui
all’art. 57 cit..
-Quanto all’illogicità del criterio selettivo indicato (minor tempo occorrente
per l’effettivo inizio del servizio) si osserva che il criterio di scelta non
appare irragionevole, visto il tipo di servizio e l’urgenza di provvedere;
inoltre, non è l’unico criterio indicato, perché, nella lettera di invito si
precisa che in caso di manifestazioni d’interesse equivalenti in ordine al dato
temporale, si preferirà la ditta la cui dotazione di attrezzature, mezzi e
locali sarà valutata maggiormente corrispondente alle caratteristiche tecniche
di cui all’elenco prezzi del progetto. In ogni caso, la ricorrente, non avendo
partecipato all'invito, non ha titolo a censurare il criterio di cui sopra.
-Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, con cui si afferma l’
“antieconomicità” della “base d’asta”, insufficiente a coprire i costi minimi
del servizio, si osserva che non si tratta di base d’asta (soggetta a ribasso)
ma della stima dell'importo annuo del servizio in relazione alla situazione
peculiare prima delineata; il che giustifica l’apparente antinomia rispetto
all’importo (maggiore) assunto a base d’asta nella gara bandita nel 2006.
Con riguardo all’articolazione delle voci di costo, si fa notare in ricorso che
il costo per il personale, previsto nel CSA nel 2006 era maggiore rispetto a
quello indicato nella lettera di invito e che il costo stesso, maggiorato a
seguito dei rinnovi contrattuali del 2008, sarebbe comunque non remunerato.
Valgano le considerazioni già svolte, ovvero che si tratta di importo su cui non
vanno operati ribassi, perché non afferente a gara, e che i dati delle tabelle
ministeriali concernenti il costo del lavoro, non rappresentano parametri
assoluti e inderogabili, e non si può escludere a priori che siano suscettibili
di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali.
La giurisprudenza ha ritenuto per es. che offerte che si discostino dalle
tabelle, purchè siano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, non siano
anomale, in quanto le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno introdotto
un parametro certo cui riferire la valutazione dell'anomalia delle offerte, ma
non nel senso di autorizzare l'esclusione automatica di quelle che contengono
valori inferiori a quelli minimi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio
2010 , n. 16568). Per le stesse ragioni, un costo del servizio che si discosti
dalle tabelle non è di per sé incongruo.
Non è poi ammissibile un sindacato di merito sulla valutazione
tecnico-discrezionale di congruità compiuta dall’Amministrazione (specie in una
situazione come quella prima descritta), se non nei limiti di una evidente
illogicità. Il divario però rappresentato dalla ricorrente, mediante i calcoli
svolti, attraverso cui perviene ad un totale per costo del lavoro di euro
3.872.829, a fronte dell’importo annuo del servizio di cui alla lettera di
invito pari a 4.032.057,77 (a parte i costi per la sicurezza quantificati a
25.938,32), non appare tale da far ritenere evidente l’insufficienza
dell’importo indicato dall’Amministrazione a coprire il costo della manodopera.
Anche per quanto concerne il costo degli automezzi e delle attrezzature, si
osserva che la perizia di parte, depositata il 5 gennaio 2011, non evidenzia in
merito illogicità macroscopiche negli atti posti in essere dal Comune.
- Quanto ai motivi aggiunti, coi quali si impugna l’ordinanza sindacale n. 1412
del 7.10.2009 che dispone l’affidamento, in via con tingibile e urgente, alla
ditta Puccia, il Collegio rileva che:
- Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs n.
267/2000 (testo unico degli enti locali), né la violazione e falsa applicazione
della legge n. 225 del 1992 per insussistenza dei presupposti di legge per
l’esercizio dei poteri emergenziali. Secondo la ricorrente, infatti, la
fattispecie concreta non integra situazione di rischio per l’incolumità pubblica
o per la sicurezza urbana, così come tali ipotesi sono specificate nel D.M. 5
agosto 2008 dal Ministero dell’Interno.
Si osserva che l’Autorità emanante ha chiaramente indicato i presupposti di
fatto del potere esercitato, ovvero la situazione di emergenza per la salute e
l’incolumità pubblica, a causa dell’interruzione del servizio di raccolta dei
rifiuti; poco rileva che possa avere errato nell’indicare la norma (art. 54 del
T.U.E.L. anzicchè art. 50, 5° comma, dello stesso testo normativo, che fa
riferimento alle emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale),
dato che:
- l’errata indicazione di una disposizione normativa non può condurre, in altri
termini, che ad una mera irregolarità;
- in ogni caso la previsione di cui al comma 5° dell'art. 50 appare del tutto
sinergica con la previsione di cui all'art. 54, comma 2 (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868).
Ed in materia la giurisprudenza ha già ritenuto legittima l'ordinanza
contingibile ed urgente assunta da un sindaco ai sensi dell'art. 50, d.lg. n.
267 del 2000, proprio al fine di assicurare comunque la continuità del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della qualità di servizio
essenziale, non suscettibile di subire interruzioni, cfr. T.A.R. Veneto Venezia,
sez. I, 09 luglio 2010 , n. 2906 (ed anche il T.A.R. Veneto ha rilevato come
l'affidamento del servizio ad una società per effetto di un provvedimento extra
ordinem, viene assunto sulla base di presupposti di diritto del tutto diversi da
quelli in base ai quali si procede in via ordinaria).
Come è palese dalla precedente ricostruzione in fatto, poiché le procedure
ordinarie di affidamento dell’appalto erano affidate all’ATO Ambiente di Ragusa,
nelle more dell’espletamento della gara , l’unico strumento utilizzabile era
l’ordinanza contingibile e urgente, di cui sussistono i presupposti, come già
sopra chiarito, stante la assoluta necessità di provvedere alla raccolta dei
rifiuti nell’interesse della salute dei cittadini, e non essendo gestibile in
via ordinaria l’imprevedibile situazione determinatasi. Infondata, di
conseguenza, anche la censura con riguardo al mancato inoltro di preventiva
comunicazione al Prefetto, che si riferisce ad altra fattispecie, quella
disciplinata dall’art. 54 T.U.E.L.
- Neppure ha pregio il motivo relativo al mancato verificarsi di un evento
inatteso, di carattere eccezionale e non imputabile a responsabilità
dell’Amministrazione.. Sostiene, infatti, la ricorrente che il Comune avrebbe
dovuto programmare la propria attività in modo da fronteggiare la necessità di
raccolta dei rifiuti non come fenomeno imprevedibile e/o occasionale, ma come
esigenza di routine; invece, la catena di eventi amministrativi che ha condotto
al presunto stato di emergenza sarebbe legata alla volontà e agli atti
dell’Amministrazione. Inoltre, non sarebbe stato dichiarato lo stato di
emergenza dal Governo, ex art. 5 della l. 225/1992, sicchè non poteva farsi
ricorso al potere di ordinanza sindacale. In ogni caso, neppure lo stato di
emergenza consentirebbe di derogare ai principi comunitari in materia di
procedure di appalto.
La prospettazione di parte ricorrente è del tutto fuorviante.
Per quanto esposto in punto di fatto, è evidente che l’amministrazione comunale
non è responsabile dei malfunzionamenti del servizio, verificatisi in passato,
addebitabili solo alle affidatarie, né delle vicende giudiziarie che hanno
investito sia le gare di appalto che (anche sul piano penale) le ditte
affidatarie. Neppure era prevedibile la situazione di revoca degli affidamenti,
che ha condotto allo stato emergenziale ed alla necessità di provvedere in via
di urgenza per evitare interruzione del servizio, nelle more dell’espletamento
della gara.
D’altra parte, non essendo gli atti impugnati afferenti all’espletamento di una
gara, secondo quanto già sopra illustrato, nessuna violazione di principi
comunitari è riscontrabile.
- Infine, la ricorrente si duole del comportamento contraddittorio del Comune
che, in spregio ai principi di buona amministrazione, imparzialità e
trasparenza, ha affidato il servizio alla stessa impresa Puccia, che, per
mancanza di attrezzature, non aveva assicurato il servizio in passato, con
conseguente risoluzione del contratto in data 20 agosto 2009.
- Innanzitutto, come precisa il Comune, la ditta Puccia non si era resa in
passato responsabile di false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti, in
quanto le dichiarazioni non confermate dai successivi riscontri riguardavano il
possesso di mezzi e attrezzature con le qualità e nel numero prescritti dal
bando, e non i requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara. La ditta aveva successivamente adeguato le attrezzature,
tanto che alla verifica poi effettuata, è risultata, a dire del Comune, in
possesso dei mezzi e delle attrezzature sufficienti. Ma, inoltre, è determinante
la circostanza che solo la ditta Puccia ha risposto affermativamente all’invito
del Comune, con la conseguenza che solo ad essa il Comune ha potuto affidare il
servizio in via d’urgenza.
- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati, anche nella
parte relativa alla proposta domanda di risarcimento dei danni, non sussistendo
i presupposti per il suo accoglimento.
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000 complessive, di
cui euro 1.000 in favore di ciascuna parte resistente, oltre iva e cpa..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e connessi motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna l’impresa ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 3.000
complessive, di cui euro 1.000 in favore di ciascuna parte resistente, oltre iva
e cpa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it