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T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. III - 28 marzo 2011, n. 737
ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori
ed utenti inserite nell’elenco di cui all’ art. 137 del codice del consumo -
Legittimazione ad agire in giudizio - Indicazioni statutarie - Onere di
produzione dello statuto. La legittimazione riconosciuta dal codice del
consumo alle associazioni di consumatori ed utenti inserite nell’elenco di cui
all’art.137, in correlazione ai diritti di cui all’art.2 del codice medesimo,
per quanto ampia, non può estendersi a qualsiasi attività di tipo pubblicistico
che si rifletta economicamente sui cittadini, e va comunque indagata sulla base
delle indicazioni statutarie, per cui, in presenza di eccezione di controparte,
è onere dell’Associazione (o relativa articolazione territoriale) produrre copia
dell'atto costitutivo ovvero dello statuto, al fine di comprovare sia la
soggettività giuridica e quindi la capacità processuale del Presidente
dell’articolazione regionale che ha sottoscritto il ricorso e conferito il
relativo mandato, sia l'interesse specifico della ricorrente in funzione della
posizione di rappresentatività degli utenti, aspetto che si può desumere solo
dalla verifica dalle finalità statutarie. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - Unione
Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv. Intilisano) c. Comune
di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori
e utenti - Accesso ai documenti amministrativi - Deroga ai principi di cui
all’art. 22 della L. n. 241/1990 - Inconfigurabilità. Le associazioni
esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti non hanno un
diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche
amministrazioni, e ciò in quanto il loro particolare status non autorizza alcuna
deroga ai principi in materia di accesso ai documenti amministrativi scolpiti
negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, segnatamente a quello che
impedisce di configurare l’accesso come un’azione popolare; ne deriva che ,
anche quando esercitato da un ente esponenziale di interessi diffusi
particolarmente qualificato in quanto iscritto nel registro di cui all’art. 137
del Codice del consumo, l’accesso non può prescindere dall’accertamento di un
interesse differenziato e qualificato nonché connotato da attualità e
concretezza (TAR Lazio, sez. II ter, n. 32099/2010). Pres. Ferlisi, Est.
Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv.
Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto di accesso
-Rapporto tra accesso e tutela della privacy - Necessità difensive - Prevalenza
rispetto alle esigenze di riservatezza - Presupposti - Effettiva necessità di
tutela di interessi che si assumano lesi - Dati sensibili - Fattispecie. Il
quadro normativo che risulta a seguito delle modifiche apportate, con d.lgs. n.
15/2005, alla L. n. 241/1990, definisce ormai in maniera compiuta il rapporto
tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza di taluni dati; in
particolare, pur dovendosi ammettere in generale che le necessità difensive,
riconducibili al principi di tutela fissati dall'art. 24 Cost., debbano
ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, è anche vero (ciò
discendendo dal comma 7 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990) che il legislatore ha
chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa genericamente
enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una
effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi; tutela ammessa
solo nei limiti in cui sia la conoscenza di documenti, contenenti "dati
sensibili e giudiziari", sia strettamente indispensabile. (nella specie,
un’associazione di consumatori aveva richiesto al Comune l’ostensione delle
domande di rateizzazione dei debiti relativi alla fornitura idrica: il TAR ne ha
ritenuto la natura riservata, sul presupposto che tali domande possono contenere
il riferimento a dati personali o familiari, anche sensibili, nonché che gli
interessati sono comunque nelle condizioni di esibire all’associazione la
documentazione necessaria per un’eventuale azione in giudizio). Pres. Ferlisi,
Est. Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv.
Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
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N. 00737/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2010, proposto da:
Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina, rappresentato e
difeso dall'avv. Paolo Intilisano, con domicilio ex lege presso la Segreteria di
questo T.A.R. Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Santa Domenica Vittoria, rappresentato e difeso dall'avv. Angela
Vecchio, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R. Catania,
via Milano 42a;
avverso
il diniego all’accesso di atti e rilascio documenti (richiesti con nota datata 8
Settembre 2010 e protocollata il 14.09.2010 al n° 4987) effettuato dal Comune di
Santa Domenica Vittoria, con nota prot. 5546 del 13 Ottobre 2010, ricevuta il 19
Ottobre 2010,
e per la declaratoria del diritto al rilascio di copia:
dei criteri adottati e/o delle direttive impartite per la graduazione delle
sospensioni delle forniture idriche,
dei verbali delle sospensioni delle forniture idriche dal mese di aprile 2010 in
poi ovvero, in mancanza, degli ordini di servizio effettuati al personale
addetto alle sospensioni,
delle domande di rateizzazione presentate dagli utenti nel periodo da gennaio a
settembre 2010,
dei provvedimenti comunali di concessione o diniego della rateizzazione,
dei tabulati inviati da Poste Italiane relativi ai versamenti eseguiti per
canoni idrici o rate degli stessi nel periodo da gennaio a settembre 2010
e del verbale (ovvero relazione di servizio) relativo al taglio delle tubature
di raccordo con il tombino pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Domenica Vittoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Maria
Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente, articolazione
territoriale di associazione per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti
iscritta nel registro di cui all’art. 137 del d. lgs. n. 206 del 2005 nonché nel
registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7
della legge n. 383 del 2000, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del diniego
opposto dal Comune intimato in relazione alla istanza di accesso a documenti
amministrativi di cui alla nota datata 8 Settembre 2010 e protocollata il
14.09.2010.
Al riguardo, la ricorrente premette di sostenere da anni le ragioni giuridiche
di numerosi cittadini destinatari di un’intensa attività, intrapresa dal Comune
intimato, rivolta alla riscossione di canoni per depurazione, con sanzioni a
carico degli inadempienti, fino alla sospensione del servizio idrico.
Con la nota in questione, dopo aver premesso di aver ricevuto diverse
segnalazioni da parte di utenti che lamentavano sia una incongrua rateizzazione,
nonostante il regolamento comunale consenta fino a 12 rate, sia la sospensione
del servizio idrico nonostante richieste di rateizzazione ed addirittura il
pagamento di alcune rate, per di più in assenza di verbali di distacco, fino a
casi di taglio materiale dei tubi dai tombini di derivazione, l’associazione, al
fine di accertare se l’attività del Comune sia incorsa in disparità di
trattamento tra utenti, e, in caso negativo, di tutelare, anche in sede
giurisdizionale, gli interessi degli associati, ha formalizzato richiesta di
accesso alla seguente documentazione amministrativa: a) criteri adottati e/o
direttive impartite per la graduazione delle sospensioni delle forniture
idriche, b) verbali delle sospensioni delle forniture idriche dal mese di aprile
2010 in poi ovvero, in mancanza, ordini di servizio effettuati al personale
addetto alle sospensioni, c) domande di rateizzazione presentate dagli utenti
nel periodo da gennaio a settembre 2010, d) provvedimenti comunali di
concessione o diniego della rateizzazione, e) tabulati inviati da Poste Italiane
relativi ai versamenti eseguiti per canoni idrici o rate degli stessi nel
periodo da gennaio a settembre 2010 , f) verbale (ovvero relazione di servizio)
relativo al taglio delle tubature di raccordo con il tombino pubblico.
Ma con nota prot. 5546 del 13 Ottobre 2010, ricevuta il 19 Ottobre 2010, il
Comune di Santa Domenica Vittoria ha respinto la richiesta, adducendo che
l’associazione mirerebbe ad un indiscriminato e perciò inammissibile controllo
generalizzato sull’attività dell’Amm.ne.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15.11.2010 e depositato in data
15.12.2010, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del diniego per
violazione dell’art. 22 della legge n. 241/90, anche in relazione all’art. 26
della legge n. 383/2000.
Il Comune di Santa Domenica Vittoria si è costituito in giudizio, ed ha eccepito
la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per mancata
rappresentatività della generalità dei cittadini e l’inammissibilità (recte
infondatezza) del ricorso, in quanto la ricorrente avrebbe di mira un controllo
di tipo ispettivo delle modalità di gestione delle morosità da parte del Comune.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti
come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione in rito
formulata dalla Difesa del Comune, ma la ritiene infondata, essendo, al
contrario, ammissibile il ricorso, proposto da un’articolazione territoriale di
associazione rappresentativa dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti
iscritta nel registro di cui all’art. 137 del d. lgs. n. 205 del 2005 (Codice
del consumo), nonché nel registro di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000
delle associazioni di promozione sociale, la quale, in coerenza con gli scopi
statutari, agisce per ottenere l’accesso a documenti amministrativi la cui
conoscenza è necessaria per la tutela, anche giurisdizionale, delle posizioni
giuridiche soggettive di cittadini e consumatori.
In particolare, la ricorrente ha prodotto in copia il Registro Naz.le delle
associazioni di promozione sociale, ove al n.145 risulta iscritta l’Unione
Nazionale Consumatori; ai sensi dell’art. 7 della legge n. 383 del 2000,
l’iscrizione delle associazioni a carattere nazionale comporta l’automatica
iscrizione dei relativi livelli di articolazione territoriale e circoli
affiliati.
La ricorrente ha altresì prodotto in copia lo Statuto del Comitato Locale di
Messina dell’Unione Nazionale Consumatori, della quale è organo periferico, ove
vengono (all’art.2) individuati gli scopi, tra i quali quelli di rappresentare e
tutelare gli interessi dei consumatori, intesi anche come utenti di servizi
pubblici e privati, difendendo anche giudizialmente i loro diritti, assistendoli
nei rapporti con fornitori di beni e servizi, svolgendo altresì attività
connessa a tali scopi, ivi incluso contribuire a riequilibrare la posizione di
debolezza contrattuale ed economica del consumatore.
Pertanto, risultano anzitutto rispettati i criteri individuati da questa Sezione
(cfr, da ultimo, sentenza n. 4325/2010 del 2.11.2010) con specifico riferimento
alla legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori ed utenti
inserite nell’elenco di cui all’art.137 D.L.vo 6.9.2005 n.206 (codice del
consumo).
La Sezione ha infatti reiteratamente affermato che la legittimazione
riconosciuta dal codice in correlazione ai diritti di cui all’art.2 del codice
medesimo, per quanto ampia, non può estendersi a qualsiasi attività di tipo
pubblicistico che si rifletta economicamente sui cittadini, e va comunque
indagata sulla base delle indicazioni statutarie, per cui, in presenza di
eccezione di controparte, è onere dell’Associazione (o relativa articolazione
territoriale) produrre copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto, al fine
di comprovare sia la soggettività giuridica e quindi la capacità processuale del
Presidente dell’articolazione regionale che ha sottoscritto il ricorso e
conferito il relativo mandato, sia l'interesse specifico della ricorrente in
funzione della posizione di rappresentatività degli utenti, aspetto che si può
desumere solo dalla verifica dalle finalità statutarie.
Ebbene, la ricorrente ha, come detto, prodotto lo statuto, dal quale si desumono
sia le finalità sia la legale rappresentanza, attribuita al Presidente
dall’art.10.
Quanto alla capacità processuale del Presidente dell’articolazione regionale che
ha sottoscritto il ricorso e conferito il relativo mandato, quindi, nulla
quaestio.
Quanto all'interesse specifico della ricorrente alla proposizione del presente
ricorso, soccorrono i condivisibili principi recentemente affermati dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, con la
sent. n. 32099/10 del 02/09/2010.
Dopo aver premesso che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato (condiviso,
peraltro, da questa Sezione), le associazioni esponenziali dei diritti ed
interessi dei consumatori e utenti non hanno un diritto ad un controllo
generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni, e ciò in quanto il
loro particolare status non autorizza alcuna deroga ai principi in materia di
accesso ai documenti amministrativi scolpiti negli artt. 22 ss. della legge n.
241 del 1990, segnatamente a quello che impedisce di configurare l’accesso come
un’azione popolare, il Tar Lazio ne trae la conseguenza che, anche quando
esercitato da un ente esponenziale di interessi diffusi particolarmente
qualificato in quanto iscritto nel registro di cui all’art. 137 del Codice del
consumo, l’accesso non può prescindere dall’accertamento di un interesse
differenziato e qualificato nonché connotato da attualità e concretezza .
Di conseguenza, da un lato, nega in capo alle associazioni dei consumatori
iscritte nel registro di cui all’art. 137 del codice del consumo un potere di
vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all’acquisizione
conoscitiva di atti e documenti che consentano preliminari verifiche in ordine
al corretto esercizio di una funzione amministrativa, dall’altro, coniugando la
disciplina contenuta nel predetto codice con quella degli artt. 22 ss. della
legge n. 241 del 1990, afferma l’ostensione in favore delle associazioni dei
consumatori e utenti dei documenti amministrativi relativi a pubbliche funzioni
o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono, in via diretta
ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi ,
precisando altresì che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 383 del 2000, alle
associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai
documenti amministrativi disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge n. 241
del 1990, con la espressa previsione che “ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”.
Applicando i superiori, condivisibili, principi al ricorso in esame, da un
canto, poiché l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990
attribuisce la qualifica di “interessati” all’accesso ai soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso,
deve concludersi per la piena ammissibilità del gravame, in quanto proposto da
articolazione territoriale di un’associazione portatrice degli interessi diffusi
dei consumatori ed utenti, tra i cui scopi statutari vi è la tutela di posizioni
giuridiche soggettive degli stessi consumatori e utenti, di guisa che non può
negarsi vi sia l’interesse, diretto, concreto ed attuale, suscettibile di azione
in sede giurisdizionale anche in forma collettiva, “alla inibizione di
specifiche condotte adottate contra legem in spregio dei diritti degli utenti
….. o al ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti (così TAR Lazio, sent.
n. 32099/10 cit.)” .
Nel caso specifico, a conferma dell’attualità e concretezza dell’interesse, si
deve rilevare che, come comprovato dalla documentazione prodotta dallo stesso
Comune, l’associazione ricorrente ha formalizzato domanda di accesso come ultima
di una lunga serie di attività poste in essere a tutela degli utenti del Comune
intimato e rivolte alla contestazione della legittimità di avvisi di pagamento
relativi a forniture idriche per annualità ormai prescritte, inclusivi di canone
di depurazione non dovuto in mancanza di impianti di depurazione, per effetto
della pronuncia della Corte Costituzionale n.335/2008, avvisi seguiti dapprima
dalla minaccia di distacco del contatore, e , successivamente, dalla sospensione
dell’erogazione idrica ad alcuni utenti.
Peraltro, l’ammissibilità del gravame emerge anche dalla previsione dell’art. 2
dello statuto dell’associazione ricorrente che, come detto, ed in linea con
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 383 del 2000, individua tra
gli scopi dell’associazione quello di tutelare i diritti di consumatori ed
utenti di servizi pubblici e privati, con la specifica finalità di riequilibrio
delle posizioni di debolezza economica degli utenti.
Poiché l’art. 26 della legge n. 383 del 2000 considera situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari, ne discende
l’ammissibilità dell’odierno gravame proposto per l’attuazione del diritto di
accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la
promozione di iniziative ed azioni a tutela degli interessi dell’associazione e
di quelli collettivi di cui l’associazione è esponenziale (cfr. TAR Lazio, sent.
n. 32099/10 cit.).
II. Accertata la legittimazione processuale e l'interesse a ricorrere in capo
alla ricorrente, nel merito il ricorso si palesa in parte fondato, nei termini e
limiti di seguito precisati.
La ricorrente ha formalizzato richiesta di accesso alla seguente documentazione
amministrativa: a) criteri adottati e/o direttive impartite per la graduazione
delle sospensioni delle forniture idriche, b) verbali delle sospensioni delle
forniture idriche dal mese di aprile 2010 in poi ovvero, in mancanza, ordini di
servizio effettuati al personale addetto alle sospensioni, c) domande di
rateizzazione presentate dagli utenti nel periodo da gennaio a settembre 2010,
d) provvedimenti comunali di concessione o diniego della rateizzazione, e)
tabulati inviati da Poste Italiane relativi ai versamenti eseguiti per canoni
idrici o rate degli stessi nel periodo da gennaio a settembre 2010 , f) verbale
(ovvero relazione di servizio) relativo al taglio delle tubature di raccordo con
il tombino pubblico.
Nell’ambito della medesima istanza sono state precisate la natura di ente
esponenziale dell’associazione istante, nonché le finalità della richiesta di
ostensione.
Al fine di dirimere la controversia, che vede il Comune opporre il divieto di
controllo generalizzato dell’attività amministrativa, il Collegio ritiene di far
uso degli stessi argomenti già vagliati al fine di accertare la legittimazione
processuale in capo alla ricorrente stessa.
La ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di
utenti in ordine a molteplici violazioni della disciplina vigente in tema di
servizio idrico, e precisamente: sarebbero stati inoltrati avvisi di pagamento
relativi a forniture idriche per annualità ormai prescritte, inclusivi di canone
di depurazione non dovuto in mancanza di impianti di depurazione, per effetto
della pronuncia della Corte Costituzionale n.335/2008, avvisi seguiti dapprima
dalla minaccia di distacco del contatore, e , successivamente, dalla sospensione
dell’erogazione idrica ad alcuni utenti.
L’attività di sospensione evidenzierebbe a sua volta numerosi profili di
criticità, in funzione dei criteri (arbitrari o meno) seguiti nella scelta dei
cittadini penalizzati, delle modalità di distacco, della sospensione delle
forniture idriche nonostante l’intervenuto pagamento di parte del debito
rateizzato, della incompletezza dei verbali relativi alle operazioni di
distacco.
L’accesso è stato esercitato dalla ricorrente nella qualità di ente esponenziale
di interessi diffusi regolarmente iscritta nel registro di cui all’art. 137 del
codice del consumo nonché in quello di cui all’art. 7 della legge n. 383 del
2000, interessata, in specifica attuazione degli scopi statutari, a verificare
la sussistenza delle condizioni per la proposizione di iniziative, anche
giudiziali, tese ad opporsi ad eventuali condotte contra legem da parte
dell’Amministrazione.
Per gli argomenti già sopra favorevolmente delibati circa l’ammissibilità del
ricorso, il diniego dell’accesso si appalesa illegittimo, in quanto la
ricorrente non mira ad un controllo indifferenziato sull’attività del Comune,
bensì ad acquisire specifiche mirate informazioni volte a verificare il
comportamento del Comune, fornitore del servizio idrico, nella fase patologica
del rapporto, ed in particolare, se l’Amm.ne abbia fatto ricorso a strumenti
coercitivi (quali la sospensione della fornitura idrica) nonostante la
inesigibilità, totale o parziale, dei crediti.
III. Circa l’ambito di ostensibilità della documentazione relativa ai rapporti
tra utenti e gestore del servizio idrico, occorre tuttavia effettuare alcune
precisazioni.
Nell’ambito della documentazione richiesta, nessuna obiezione può essere fatta
circa i “criteri adottati e/o direttive impartite per la graduazione delle
sospensioni delle forniture idriche” nonché circa i “ tabulati inviati da Poste
Italiane relativi ai versamenti eseguiti per canoni idrici o rate degli stessi
nel periodo da gennaio a settembre 2010”, documentazione di carattere generale,
necessaria all’Associazione per valutare la correttezza ed imparzialità nel
comportamento dell’Amm.ne.
Pertanto, il ricorso è fondato, in parte qua, ed il diniego illegittimo, dovendo
il Comune consentire l’accesso alla citata documentazione, a meno che non
dichiari espressamente di non aver provveduto a redigere i "criteri" (ossia
precisando che non esiste un documento incorporante gli stessi e del quale
quindi non possa, a priori, postularsi di accessibilità).
Qualche precisazione è invece necessaria con riferimento alla restante
documentazione, vale a dire “verbali delle sospensioni delle forniture idriche
dal mese di aprile 2010 in poi ovvero, in mancanza, ordini di servizio
effettuati al personale addetto alle sospensioni; domande di rateizzazione
presentate dagli utenti nel periodo da gennaio a settembre 2010; provvedimenti
comunali di concessione o diniego della rateizzazione; “ nonché al “verbale
(ovvero relazione di servizio) relativo al taglio delle tubature di raccordo con
il tombino pubblico”.
Trattasi, infatti, di documentazione strettamente attinente ai rapporti di
fornitura idrica con singoli utenti, i quali potrebbero non essere iscritti
all’Associazione, ed il cui contenuto potrebbe rientrare –anche in parte- nel
novero degli atti sottratti al diritto di accesso per ragioni di riservatezza.
A tal fine, occorre ricordare brevemente i principi affermati da questa Sezione
con recente sentenza del 22 ottobre 2010 , n. 4228, con la quale si è ricordato
che il legislatore è intervenuto sulla legge n. 241/1990 apportandovi le
necessarie integrazioni e modifiche con ulteriore L. n. 15/2005, per cui il
quadro normativo che ne risulta rappresenta l'ultima tappa di una evoluzione
legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale, che, partendo dalla originaria
formulazione della L. 241, e dalla originaria L. 675/1996 sulla privacy,
definisce ormai in maniera compiuta il delicato rapporto tra diritto di accesso
e diritto alla riservatezza di taluni dati; in particolare, secondo la
giurisprudenza, pur dovendosi ammettere in generale che le necessità difensive,
riconducibili al principi di tutela fissati dall'art. 24 Cost., debbano
ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, è anche vero (ciò
discendendo dal comma 7 dell'art. 24, l. n. 241 del 1990, secondo cui "deve
comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici" e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile") che
il legislatore ha chiaramente specificato come non bastino esigenze di difesa
genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo
corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano
lesi; tutela ammessa solo nei limiti in cui sia la conoscenza di documenti,
contenenti "dati sensibili e giudiziari", sia strettamente indispensabile .
Occorre, in proposito, ricordare che l'art. 24, l. n. 241 del 1990, come
sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, individua
alcuni casi di possibile sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, e,
tra gli altri (lett. d), quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono, precisando al successivo comma 7 che deve
comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi
(nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari) nei limiti in cui
sia strettamente indispensabile.
Ora, le domande di rateizzazione dei debiti ed i connessi provvedimenti di
accoglimento o diniego da parte del Comune creditori ben potrebbero contenere il
riferimento a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di
dati sensibili (quali, ad esempio, difficoltà economiche derivanti da stato di
disoccupazione ovvero da presenza di altri debiti, cessioni dello stipendio,
esistenza di situazioni di disagio sociale ovvero stato di salute dei
richiedenti o loro familiari) i quali pertanto debbono essere mantenuti
riservati.
Peraltro, non può ritenersi che tali documenti siano assolutamente
indispensabili per la tutela in giudizio degli iscritti, i quali sono in
possesso di tali documenti (ciascuno individualmente): quindi, ove la doglianza
afferisca, ad esempio, al distacco dell’utenza nonostante la proposizione (ed
eventuale accoglimento) di un piano di rientro del debito (onorato o meno), gli
interessati sono nelle condizioni di esibire all’Associazione la documentazione
necessaria ad agire in giudizio (domande di rateizzazione, provvedimenti del
Comune, bollettini di pagamento, verbali di distacco, se rilasciati agli
stessi); e in ogni caso, ben possono conferire delega all’Associazione ad
accedere agli atti di loro pertinenza in possesso del Comune.
Viceversa, per quanto attiene ai verbali relativi al distacco delle singole
utenze, le esigenze di tutela della privacy –sussistenti, qualora nei verbali
siano nominativamente individuati i destinatari della sospensione della
fornitura a causa della propria morosità- possono essere tutelate senza
compromettere quelle di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa,
volte alla conoscenza dei criteri di scelta delle utenze da distaccare, facendo
applicazione del condivisibile orientamento espresso da T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 27 dicembre 2010 , n. 38731, secondo il quale, qualora la documentazione
relativa a terzi contenga dati sensibili, se ne può comunque consentire
l'accesso previo annerimento dei dati anagrafici dei titolari, così da rendere
conoscibile la sola vicenda di interesse del richiedente l’accesso,
oggettivamente considerata.
Anche limitatamente a tali aspetti il ricorso deve, dunque, essere accolto con
conseguente ordine all'amministrazione di consentire l'accesso con le richiamate
modalità.
IV. Conclusivamente, il provvedimento di diniego deve essere annullato, e deve
conseguentemente essere ordinato al Comune di Santa Domenica Vittoria di
permettere l’accesso ai documenti amministrativi di cui in parte motiva, con le
modalità ivi prescritte, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se
antecedente, della presente decisione.
In attuazione del principio di soccombenza, il Comune di Santa Domenica Vittoria
deve essere condannato a rifondere in favore della associazione ricorrente le
spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania, Sez. III^, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie nei termini meglio precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Santa Domenica Vittoria a rifondere in favore della
associazione ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi
euro 1.500 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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