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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili di interesse storico e artistico -
Interventi di edilizia civile - Competenza dell’architetto - Art. 52 R.D. n.
2537/25. E’ tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del
regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di
architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l.
364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non
la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e
artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto,
ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte
culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli
architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse
storico e artistico».(Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239;
Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari,
sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti
Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA,
Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi su edifici esistenti di interesse
storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici -
Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure
minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti
architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a
preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di
competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni
sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno
specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in
ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della
conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che
acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare
l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e,
quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si
caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II,
28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola
e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez.
III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riserva di competenza degli architetti ex art.
52 R.D. n. 2537/1925 -Attività di restauro e ripristino - Terminologia atecnica
- Corrispondenza con le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 -
Esclusione. La riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può
essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero
intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso
stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da
quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la
norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e
ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi
essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche
categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate
dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi
intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero
di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici
(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi,
Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv.
Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
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N. 00087/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2010, proposto da Giovanna Rita
Elmo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Miracola, Giuseppe Walter L'Abbate,
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bernardo Frosina in Catania,
corso Italia, 171;
contro
il Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in
Catania, via V. Giuffrida, 37;
nei confronti di
Ingthec Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Lucio Orazio Calunniato, con
domicilio eletto in Catania, via Caronda, 207, c/o Ing Tech S.R.L;
per l'annullamento
degli atti della procedura per l’affidamento del progetto preliminare per i
lavori di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo
nebroideo di cui al bando del 19/05/10 e della conseguente aggiudicazione,
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mistretta e di Ingthec
Srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il Consigliere
dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 19.5.2010 veniva pubblicato all’albo pretorio del comune di Mistretta e
dei comuni di Castel di Lucio, Tusa, Motta D’Affermo, Pettineo e Reitano,
l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
progettazione e direzione lavori di “valorizzazione e fruizione del patrimonio
artistico contemporaneo nebrioideo - “Fiumara d’arte”.
Il raggruppamento temporaneo di professionisti facente capo alla ricorrente
presentava regolare istanza di manifestazione di interesse, allegando la
documentazione richiesta.
Con invito a presentare offerta prot. 6537 del 7.6.2010, sia il raggruppamento
ricorrente che altri professionisti, ritenuti in possesso dei requisiti
richiesti, venivano invitati a presentare offerta.
In detto invito venivano previsti 10 giorni, quale tempo massimo per
l’espletamento dell’incarico, e veniva indicato quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella graduatoria definitiva il raggruppamento facente capo alla ricorrente si
collocava al secondo posto; aggiudicataria risultava la contro interessata
IngTech s.r.l..
Nonostante le osservazioni inoltrate alla stazione appaltante, con cui si
chiedeva di sapere nella compagine societaria dell’aggiudicataria fosse presente
la figura dell’architetto, considerato che la progettazione riguardava
soprattutto interveti di restauro di due complessi monumentali, riservati ai
sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 ai professionisti che esplicano la
funzione di architetto, il Comune procedeva all’approvazione degli atti di gara
e all’aggiudicazione definitiva.
In data 29.6.2010 la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti,
consentito in data 6.7.2010.
Con successivo ricorso in via amministrativa la ricorrente contestava
l’intervenuta aggiudicazione e ne chiedeva la revoca e/o l’annullamento,
ottemperando nel contempo all’onere di cui all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006.
Proponeva quindi il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di diritto:
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006. eccesso di potere. Difetto
di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e
falsa applicazione dell’art. 90 D.lgs 163/2006. Eccesso di potere. Difetto di
istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di
potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità
manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e
falsa applicazione dell’art. 52 R.D. 2537/1925. Eccesso di potere. Difetto di
istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e
falsa applicazione dell’art. 52 R.D. 2537/1925. Erroneità nell’attribuzione del
punteggio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di
motivazione. Illogicità manifesta.
(segue) violazione della lex specialis di gara e in particolare dei
criteri di aggiudicazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 D.lgs.
163/2006. mancanza dei requisiti di capacità tecnica. Erroneità
nell’attribuzione del punteggio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
fasi presupposti di fatto e di diritto.
Disparità di trattamento e violazione della par condicio di gara.
La ricorrente chiede, quindi, la condanna del Comune intimato al risarcimento in
forma specifica.
Resiste in giudizio sia il comune di Mistretta che l’aggiudicataria.
All’udienza del 24 novembre il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Appare al Collegio assorbente la fondatezza del quarto motivo di ricorso.
Lamenta la ricorrente che la controinteressata IngTech s.r.l. non poteva essere
ammessa a gara perché il gruppo di progettazione era carente della figura
dell’architetto, indispensabile e fondamentale nella fattispecie, in quanto tra
gli interventi previsti dalla progettazione preliminare vi erano quelli diretti
al recupero-restauro conservativo di due chiese, l’Oratorio di San Filippo Neri,
sito nel Comune di Motta d’Affermo, e la Basilica di San Nicola, sita nel Comune
di Pettineo, entrambe appartenenti al novero dei monumenti d’interesse
storico-artistico ed architettonico.
La progettazione di livello preliminare nell’elaborato “Relazione Tecnica”
comprende interventi di “consolidamento degli stucchi, degli intonaci e della
volta”, nonché “ consolidamento degli elementi strutturali ammalorati”; così
pure nell’elaborato “calcolo sommario della spesa dei lavori a base d’asta” si
definisce la voce “restauro stucchi”.
Poiché si è in presenza di attività di “restauro”, di rilevante interesse
artistico, secondo la tesi della ricorrente è necessaria e pregiudiziale la
presenza della figura professionale dell’architetto, che manca invece nella
compagine dell’aggiudicataria.
La tesi è condivisa dal Collegio.
In forza dell’art. 52 del RD 23/10/1925 n. 2537, “le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e
le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”.
Come afferma la giurisprudenza anche più recente, “è tuttora vigente la
limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che
riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli
edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Resta fermo che,
alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi
concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata
alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento
di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore
preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e
risanamento degli immobili di interesse storico e artistico».(Consiglio Stato ,
sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006
, n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).
Sia il Comune che la controinteressata sostengono, di contro, che la
progettazione dei lavori oggetto di appalto “lungi dall’essere diretta al
recupero-restauro conservativo dell’Oratorio San Filippo Neri e della Basilica
di San Nicola, è invece volta alla rifunzionalizzazione dei due immobili, per
finalità connesse alla “valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico
contemporaneo nebroideo-Fiumara d’arte”. Osservano, in particolare, che nel
quadro economico della relazione tecnica del progetto preliminare i c.d. lavori
di restauro non sarebbero “numerosi e importanti” e gli interventi per restauro
stucchi previsti soltanto nell’Oratorio avrebbero un’incidenza pari solo al 4%
del totale complessivo dei lavori e pari al 9,09% delle opere da realizzarsi sia
nell’Oratorio che nella Basilica.
Dall’esame della relazione tecnica al progetto preliminare, nonché del quadro
economico, questo Collegio giunge invece a conclusioni opposte.
La descrizione degli interventi concernenti l’Oratorio San Filippo Neri e locali
annessi comprende: - revisione delle coperture e dei sistemi di raccolta e
deflusso delle acque meteoriche; - consolidamento degli stucchi, degli intonaci
e delle volte; - adeguamento impiantistico.
I lavori in progetto per la Basilica di San Nicola a Pettineo comprendono:
-revisione delle coperture e dei sistemi di raccolta e deflusso delle acque
meteoriche, - consolidamento degli elementi strutturali ammalorati; -
adeguamento impiantistico; - abbattimento delle barriere architettoniche. Nel
quadro economico, il calcolo sommario della spesa dei lavori a base d’asta per
l’Oratorio ammonta ad euro 310.000; mentre per la Basilica ad euro 129.852,00.
Tenuto conto che in totale i lavori a base d’asta ammontano ad euro
1.000.000,00, ne risulta che, percentualmente, gli interventi sui due monumenti
considerati superano il 40% della spesa per i lavori.
Né può scindersi, all’interno degli interventi, una tipologia di lavori
dall’altra (come sembrano fare nei propri scritti difensivi le parti
resistenti), poiché il carattere monumentale delle opere esige, da un punto di
vista logico, che gli interventi vengano unitariamente progettati e condotti con
un’unica sensibilità artistica, volta a tutelarne l’effetto estetico d’insieme.
La stessa espressione utilizzata nella relazione tecnica (“restauro”
dell’oratorio ) fa ritenere che trattasi non di meri lavori edili di carattere
manutentivo, ma di lavori a carattere conservativo e di recupero che comunque
incidono, o possono incidere, sul carattere artistico del bene.
Seppure non ignora il Collegio che la valutazione di merito circa il valore
“artistico” dell’intervento spetta, caso per caso, all’Amministrazione, tuttavia
tale valutazione non è esente da sindacato giurisdizionale in caso di manifesta
illogicità (Consiglio Stato , sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303); e siffatta
illogicità ricorrerebbe, ad avviso del Collegio, ove la lex di gara venisse
interpretata nel senso voluto dai controinteressati.
Inoltre, la giurisprudenza è stata sempre piuttosto restrittiva, affermando cioè
che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei
particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze
tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche
architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, addirittura non solo
in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non
oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse
storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098)
Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono
tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità)
artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli
ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni
artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino
degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R.
Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).
In linea generale, la giurisprudenza ha ritenuto che la riserva di competenza ex
art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori
da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione
straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per
escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli
architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera
generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal
legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può
essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio
esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi
recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo,
come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che
presenti peculiari caratteri storico-artistici (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez.
I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).
Per quanto riguarda poi l’eccezione sollevata dalle parti resistenti, secondo
cui la censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso la lex specialis di gara
(invito a presentare manifestazione d’interesse e lettera invito), nei
rispettivi termini di decadenza, si osserva che gli atti che avviavano la
procedura selettiva non richiedevano espressamente il possesso di un titolo
professionale specifico, ma riservavano all’Amministrazione la scelta tra le
manifestazioni di disponibilità, in base alle competenze professionali attestate
nel curriculum vitae, dei soggetti da invitare.
Non era dunque immediatamente lesiva la disposizione dell’avviso o dell’invito
che richiedeva semplicemente la dichiarazione “dei dati relativi ad iscrizione
ad albo professionale”, rimettendosi alla successiva fase valutativa della
documentazione prodotta, l’ammissione o meno di ciascun candidato. In fase di
valutazione del curriculum l’Amministrazione era tenuta a fare applicazione del
richiamato art. 52 DPR 2537/1925.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti
impugnati.
Essendo stata concessa misura cautelare con ordinanza n. 1103/2010 (ed in
assenza di specifiche deduzioni, sul punto, da parte della ricorrente), non
ricorrono i presupposti per far luogo all’esame della domanda di risarcimento in
forma specifica, essendo stati sospesi gli effetti dell’aggiudicazione disposta
dalla stazione appaltante e, conseguentemente, la stipula del contratto.
Le spese si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
secondo quanto rilevato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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