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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili di interesse storico e artistico - Interventi di edilizia civile - Competenza dell’architetto - Art. 52 R.D. n. 2537/25.
E’ tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico».(Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici - Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riserva di competenza degli architetti ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 -Attività di restauro e ripristino - Terminologia atecnica - Corrispondenza con le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione. La riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
 

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N. 00087/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02109/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2010, proposto da Giovanna Rita Elmo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Miracola, Giuseppe Walter L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bernardo Frosina in Catania, corso Italia, 171;
contro
il Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
nei confronti di
Ingthec Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Lucio Orazio Calunniato, con domicilio eletto in Catania, via Caronda, 207, c/o Ing Tech S.R.L;
per l'annullamento
degli atti della procedura per l’affidamento del progetto preliminare per i lavori di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo di cui al bando del 19/05/10 e della conseguente aggiudicazione, nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mistretta e di Ingthec Srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


In data 19.5.2010 veniva pubblicato all’albo pretorio del comune di Mistretta e dei comuni di Castel di Lucio, Tusa, Motta D’Affermo, Pettineo e Reitano, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori di “valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebrioideo - “Fiumara d’arte”.


Il raggruppamento temporaneo di professionisti facente capo alla ricorrente presentava regolare istanza di manifestazione di interesse, allegando la documentazione richiesta.


Con invito a presentare offerta prot. 6537 del 7.6.2010, sia il raggruppamento ricorrente che altri professionisti, ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, venivano invitati a presentare offerta.


In detto invito venivano previsti 10 giorni, quale tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, e veniva indicato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Nella graduatoria definitiva il raggruppamento facente capo alla ricorrente si collocava al secondo posto; aggiudicataria risultava la contro interessata IngTech s.r.l..


Nonostante le osservazioni inoltrate alla stazione appaltante, con cui si chiedeva di sapere nella compagine societaria dell’aggiudicataria fosse presente la figura dell’architetto, considerato che la progettazione riguardava soprattutto interveti di restauro di due complessi monumentali, riservati ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 ai professionisti che esplicano la funzione di architetto, il Comune procedeva all’approvazione degli atti di gara e all’aggiudicazione definitiva.


In data 29.6.2010 la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti, consentito in data 6.7.2010.


Con successivo ricorso in via amministrativa la ricorrente contestava l’intervenuta aggiudicazione e ne chiedeva la revoca e/o l’annullamento, ottemperando nel contempo all’onere di cui all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006.


Proponeva quindi il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di diritto:
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006. eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e falsa applicazione dell’art. 90 D.lgs 163/2006. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e falsa applicazione dell’art. 52 R.D. 2537/1925. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. violazione e falsa applicazione dell’art. 52 R.D. 2537/1925. Erroneità nell’attribuzione del punteggio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta.
(segue) violazione della lex specialis di gara e in particolare dei criteri di aggiudicazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 D.lgs. 163/2006. mancanza dei requisiti di capacità tecnica. Erroneità nell’attribuzione del punteggio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, fasi presupposti di fatto e di diritto.

 

Disparità di trattamento e violazione della par condicio di gara.


La ricorrente chiede, quindi, la condanna del Comune intimato al risarcimento in forma specifica.


Resiste in giudizio sia il comune di Mistretta che l’aggiudicataria.


All’udienza del 24 novembre il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso merita accoglimento.


Appare al Collegio assorbente la fondatezza del quarto motivo di ricorso.


Lamenta la ricorrente che la controinteressata IngTech s.r.l. non poteva essere ammessa a gara perché il gruppo di progettazione era carente della figura dell’architetto, indispensabile e fondamentale nella fattispecie, in quanto tra gli interventi previsti dalla progettazione preliminare vi erano quelli diretti al recupero-restauro conservativo di due chiese, l’Oratorio di San Filippo Neri, sito nel Comune di Motta d’Affermo, e la Basilica di San Nicola, sita nel Comune di Pettineo, entrambe appartenenti al novero dei monumenti d’interesse storico-artistico ed architettonico.


La progettazione di livello preliminare nell’elaborato “Relazione Tecnica” comprende interventi di “consolidamento degli stucchi, degli intonaci e della volta”, nonché “ consolidamento degli elementi strutturali ammalorati”; così pure nell’elaborato “calcolo sommario della spesa dei lavori a base d’asta” si definisce la voce “restauro stucchi”.


Poiché si è in presenza di attività di “restauro”, di rilevante interesse artistico, secondo la tesi della ricorrente è necessaria e pregiudiziale la presenza della figura professionale dell’architetto, che manca invece nella compagine dell’aggiudicataria.


La tesi è condivisa dal Collegio.


In forza dell’art. 52 del RD 23/10/1925 n. 2537, “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”.


Come afferma la giurisprudenza anche più recente, “è tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Resta fermo che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico».(Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).


Sia il Comune che la controinteressata sostengono, di contro, che la progettazione dei lavori oggetto di appalto “lungi dall’essere diretta al recupero-restauro conservativo dell’Oratorio San Filippo Neri e della Basilica di San Nicola, è invece volta alla rifunzionalizzazione dei due immobili, per finalità connesse alla “valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo-Fiumara d’arte”. Osservano, in particolare, che nel quadro economico della relazione tecnica del progetto preliminare i c.d. lavori di restauro non sarebbero “numerosi e importanti” e gli interventi per restauro stucchi previsti soltanto nell’Oratorio avrebbero un’incidenza pari solo al 4% del totale complessivo dei lavori e pari al 9,09% delle opere da realizzarsi sia nell’Oratorio che nella Basilica.


Dall’esame della relazione tecnica al progetto preliminare, nonché del quadro economico, questo Collegio giunge invece a conclusioni opposte.


La descrizione degli interventi concernenti l’Oratorio San Filippo Neri e locali annessi comprende: - revisione delle coperture e dei sistemi di raccolta e deflusso delle acque meteoriche; - consolidamento degli stucchi, degli intonaci e delle volte; - adeguamento impiantistico.


I lavori in progetto per la Basilica di San Nicola a Pettineo comprendono: -revisione delle coperture e dei sistemi di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, - consolidamento degli elementi strutturali ammalorati; - adeguamento impiantistico; - abbattimento delle barriere architettoniche. Nel quadro economico, il calcolo sommario della spesa dei lavori a base d’asta per l’Oratorio ammonta ad euro 310.000; mentre per la Basilica ad euro 129.852,00.


Tenuto conto che in totale i lavori a base d’asta ammontano ad euro 1.000.000,00, ne risulta che, percentualmente, gli interventi sui due monumenti considerati superano il 40% della spesa per i lavori.


Né può scindersi, all’interno degli interventi, una tipologia di lavori dall’altra (come sembrano fare nei propri scritti difensivi le parti resistenti), poiché il carattere monumentale delle opere esige, da un punto di vista logico, che gli interventi vengano unitariamente progettati e condotti con un’unica sensibilità artistica, volta a tutelarne l’effetto estetico d’insieme. La stessa espressione utilizzata nella relazione tecnica (“restauro” dell’oratorio ) fa ritenere che trattasi non di meri lavori edili di carattere manutentivo, ma di lavori a carattere conservativo e di recupero che comunque incidono, o possono incidere, sul carattere artistico del bene.


Seppure non ignora il Collegio che la valutazione di merito circa il valore “artistico” dell’intervento spetta, caso per caso, all’Amministrazione, tuttavia tale valutazione non è esente da sindacato giurisdizionale in caso di manifesta illogicità (Consiglio Stato , sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303); e siffatta illogicità ricorrerebbe, ad avviso del Collegio, ove la lex di gara venisse interpretata nel senso voluto dai controinteressati.


Inoltre, la giurisprudenza è stata sempre piuttosto restrittiva, affermando cioè che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, addirittura non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098)


Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).


In linea generale, la giurisprudenza ha ritenuto che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).


Per quanto riguarda poi l’eccezione sollevata dalle parti resistenti, secondo cui la censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso la lex specialis di gara (invito a presentare manifestazione d’interesse e lettera invito), nei rispettivi termini di decadenza, si osserva che gli atti che avviavano la procedura selettiva non richiedevano espressamente il possesso di un titolo professionale specifico, ma riservavano all’Amministrazione la scelta tra le manifestazioni di disponibilità, in base alle competenze professionali attestate nel curriculum vitae, dei soggetti da invitare.


Non era dunque immediatamente lesiva la disposizione dell’avviso o dell’invito che richiedeva semplicemente la dichiarazione “dei dati relativi ad iscrizione ad albo professionale”, rimettendosi alla successiva fase valutativa della documentazione prodotta, l’ammissione o meno di ciascun candidato. In fase di valutazione del curriculum l’Amministrazione era tenuta a fare applicazione del richiamato art. 52 DPR 2537/1925.


In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.


Essendo stata concessa misura cautelare con ordinanza n. 1103/2010 (ed in assenza di specifiche deduzioni, sul punto, da parte della ricorrente), non ricorrono i presupposti per far luogo all’esame della domanda di risarcimento in forma specifica, essendo stati sospesi gli effetti dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante e, conseguentemente, la stipula del contratto.


Le spese si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto rilevato in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.


Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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