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T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 gennaio 2011, n. 105
ACQUA - Acque pubbliche - Cognizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche - Art. 143, c. 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933. L'art. 143 comma 1
lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante « Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », nella parte in cui
individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo giurisdizionale
al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle
situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi
più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità
delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano
comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che l'attribuzione sussiste
non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della
risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire
sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la
conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale
superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza
diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in
concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i
rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni
necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o
modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti ( Cons. Stato , sez. IV,
12 giugno 2009 , n. 3701). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - C.R. (avv. Greco)
c. Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste e altro (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 gennaio 2011, n. 105
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N. 00105/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2008, proposto da Cammarata
Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo in Palermo, via F.Sco Ferrara, n.8;
contro
Ente Sviluppo Agricolo - Esa, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle
Foreste, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
nei confronti di
Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Santilano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Cesare
Montante in Palermo, via G. Di Giovanni, 14; General Cantieri;
per l'annullamento
della deliberazione n.424 del 28/05/2008 del Consiglio di amministrazione
dell’Ente Sviluppo Agricolo di Palermo, notificata il 6 agosto 2008, nonché
degli atti presupposti, consequenziali e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Sviluppo Agricolo - Esa ,
dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste e di Imprepar -
Impregilo Partecipazioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Cosimo Di
Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
A) L'art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante « Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », nella
parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo
giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti
definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica
anche alle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su
interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla
demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico,
riguardano comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che
l'attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato
allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere
destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle
acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla
cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti
caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel
senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle
opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di
acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere
stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella
loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (
Cons. Stato , sez. IV, 12 giugno 2009 , n. 3701).
B) Nella fattispecie in esame, con la deliberazione impugnata si dispone di
acquisire al patrimonio indisponibile dell’E.S.A., ai sensi dell’art.43 del
D.P.R. 327/2001, beni immobili di proprietà della ricorrente, per la “
utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio ( 3°
lotto) – Adduzione vasca e distribuzione 2° e 3° distretto irriguo “.
C) Di conseguenza l’esame della presente controversia sfugge necessariamente
alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo - come puntualmente eccepito
dalla difesa Erariale - per rientrare in quella del Tribunale Superiore delle
Acque, presso cui, peraltro, ha già fatto valere le proprie ragioni la
ricorrente, nel lungo contenzioso instaurato per altri atti ablativi afferenti
alla realizzazione della medesima opera idraulica pubblica.
Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di
giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al
giudice munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli
effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a
ciò ravvisandosi valide ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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