AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Formale utilizzo degli strumenti di
natura urbanistica - Adozione di misure derogatorie rispetto ai limiti di
esposizione fissati dallo Stato - Illegittimità. Il Comune non può, mediante
il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare
misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il
divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare
in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse
da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza
prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti,
funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi
dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela
della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n.
36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con
D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno
2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6
aprile 2009, n. 661). Pres. ed Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e
Macaluso) c. Comune di Cinisi (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2
febbraio 2011, n. 194
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Natura di opere di
urbanizzazione - Realizzabilità sull’intero territorio comunale. Le stazioni
radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere
installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le
specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che,
quali quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che
dia uniforme copertura al territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514) Pres. ed
Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di Cinisi (n.c.)
- TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base - Unicità
del titolo abilitativo - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Regioni a statuto speciale
- Principio vincolante. L’installazione di stazioni radio base è soggetta al
rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato
dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le
valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo
abilitativo edilizio (Corte Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno
2010 n. 4135; Cons. Stato, sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto
2005, n. 4159; Cons. Stato, 26 luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005,
n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2005, n. 100). Il principio di unicità
del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante
anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia,
trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n°
259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale”
della tutela della concorrenza. Pertanto, le norme di legge della Regione
siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere
interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni
urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento
preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni
radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
Pres. ed Est. Monteleone - V.n.v. (avv.ti Macaluso e Macaluso) c. Comune di
Cinisi (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 2 febbraio 2011, n. 194
www.AmbienteDiritto.it
N. 00194/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02519/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2008, proposto da Vodafone
Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Macaluso e Daniela
Macaluso, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Macaluso in Palermo, via
G. Ventura n. 1;
contro
-il Comune di Cinisi, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
- della nota prot. n. 18280 del 22.9.06, di diniego di rilascio autorizzazione
per la realizzazione di una stazione radio base in terreno sito nel Comune di
Cinisi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale compreso il verbale
n. 1 dell'11.9.08 della Commissione edilizia;
nonchè per l'accertamento
e la declaratoria della formazione per silentium del titolo abilitativo sulla
dichiarazione di inizio attività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Presidente
dott. Nicolo' Monteleone e udito il difensore della ricorrente, come specificato
nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso merita accoglimento.
Come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoghe alla
presente (fra le tante, 21 luglio 2006, n. 1743; 12 marzo 2008, n. 340; 6 aprile
2009, n. 661, 27 ottobre 2010, n. 13720), va rilevato che il Comune non possa,
mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica,
adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali,
esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base
per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la
introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi
destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali
disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla
tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una
misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche,
che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso
l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed
obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le
tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre
2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).
Anche recentemente è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro
natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero
territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni
di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quli quello di telefonia
mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al
territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514)
Va, ancora, osservato che, per giurisprudenza consolidata costituzionale e
amministrativa, l’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di
un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del
d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di
natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte
Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2010 n. 4135; Cons. Stato,
sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto 2005, n. 4159; Cons. Stato, 26
luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005, n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI,
11 gennaio 2005, n. 100).
Come ha avuto recentemente occasione di precisare questa Sezione in fattispecie
analoga alla presente (v. sentenza n. 11086 del 28 settembre 2010), il principio
di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è
vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione
Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs.
n° 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale”
della tutela della concorrenza. Pertanto, le norme di legge della Regione
siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere
interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni
urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento
preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni
radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
La nota impugnata è, altresì, illegittima per violazione dell’art. 87 del d.lgs.
n°259/2003, per l’improprio esercizio del potere inibitorio comunale, attivato
tardivamente rispetto al termine di legge.
Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto e,
per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 2519/2008) e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2011, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it