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T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Complesso monumentale - Territorio adiacente -
Dichiarazione di interesse storico artistico. E’ legittimo il provvedimento
che dichiara l'interesse storico artistico del territorio adiacente un complesso
monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in
sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee
misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere
d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni
circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza"
(T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289). Pres. Monteleone, Est.
Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa.
e P.I. e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011,
n. 28
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Apposizione di vincolo indiretto - Consistenza
globale della “cornice ambientale” - Terreni sottoposti a vincolo - Assenza di
pregio storico-artistico - Irrilevanza. La legittimità delle misure
apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un vincolo indiretto
va stabilita con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice
ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non
contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, che sia con questo
in tale relazione che la sua manomissione sia idonea, secondo una valutazione
ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il complesso delle
caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante
(cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò in quanto occorre
preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che
circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla
circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e
siano in stato di abbandono. Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo
e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28
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N. 00028/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01521/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 1998, proposto da:
Aula Leonarda, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Campo e Massimo
Piacentino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Roberto Vilardo sito
in Palermo, via Mariano Stabile 136/B;
contro
Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I., Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di
Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
Preso i cui uffici siti in via A. De Gasperi n.81 sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
-del Decreto n.6060 del 5/5/1997 di apposizione di vincolo storico diretto ed
indiretto sulla proprietà della ricorrente;
-per quanto occorrer possa, della relazione della Soprintendenza BB.CC.AA di
Trapani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa.
e P.I. e di Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Roberto
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 4 maggio 1998 e depositato il successivo 18 maggio, la
ricorrente premette di essere proprietaria del complesso immobiliare denominato
Villa Rosina, e dei relativi terreni, insistente in agro Comune di Trapani.
Insorge avverso gli atti in epigrafe indicati con i quali, su parere della
Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, è stato imposto un vincolo storico-artistico
diretto ed indiretto.
Nel ricorso si articolano due censure riconducibili all’eccesso di potere e alla
violazione di legge per carenza ed insufficienza della motivazione, nonché per
difetto dei presupposti.
Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato articolando difese e chiedendo il
rigetto del gravame, siccome infondato, anche alla stregua dell’art.21octies
L.241/90.
Con memoria del 10/6/2010 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del
gravame.
All’udienza del 20 ottobre 2010, presenti le parti, come da verbale, il ricorso
è stato tratto in decisione.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità degli atti impugnati con i quali
l’Amministrazione regionale, sulla scorta di quanto rappresentato dalla
competente Soprintendenza BB.CC.AA., ha apposto un vincolo diretto ed indiretto
sui beni in proprietà. Il ricorso è affidato a due censure con le quali di
lamenta l’illegittimità dell’impugnato D.A. sia per carenza di motivazione
(circa la sussistenza dei pregi artistici o storici per l’apposizione del
vincolo di che trattasi), nonché il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso
di potere per sviamento quanto al vincolo indiretto sul fondo.
Entrambe le censure risultano prive di pregio.
Quanto alla prima doglianza, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente
motivato quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni di opportunità/necessità
che depongono per l’apposizione del vincolo di tutela, anche con riferimento ob
relationem alla proposta articolata dall’organo tutorio. L’immobile di che
trattasi, sul quale in assenza di vincolo erano in corso lavori di restauro non
sottoposti al vaglio della Soprintendenza, è infatti chiaramente individuato per
il suo chiaro valore storico, artistico ed architettonico quale esempio di
sintesi tra edificio residenziale e organismo di produzione tipico della classe
nobiliare nel territorio trapanese del IXI secolo. Dalla relazione tecnica
predisposta dall’organo tutorio si ricavano ulteriori elementi a supporto
dell’impianto motivazionale del provvedimento impositivo del vincolo: la “Villa
Rosina” è infatti dimora nobiliare estiva, edificata nella prima metà del secolo
diciannovesimo come testimoniato dall’incisione riportata sopra il portale
d’ingresso. Si caratterizza, per come inconfutabilmente attestato dalla
Soprintendenza, da una sua configurazione architettonica derivante da modelli
francesi, tipiche del XIX secolo pur adottandosi nella sua costruzione anche
regole dell’arte edificatoria tipiche locali. Tutta la relazione della
Soprintendenza si dilunga altresì nel tratteggiare gli elementi salienti e
caratterizzanti dell’impianto architettonico, sia in relazione al corpo di
fabbrica principale, nelle sue varie elevazioni, nei corpi scala e nel
susseguirsi di saloni, ambienti destinati a servizi e terrazze; sia nella
descrizione dei corpi limitrofi, tra cui spicca la cappella privata ed i
fabbricati rurali, nonché la vasca per l’irrigazione.
Per ciò che attiene al corpo principale, la Soprintendenza evidenzia come nel
suo insieme i prospetti della villa si presentano del tutto simmetrici, di gusto
rigorosamente neoclassico, con tre ordini di aperture incorniciate in lesene a
modanature, fasce marcapiano, conci angolari e ringhiere in ferro. L’orditura
del prospetto risulta inoltre impreziosita dalla volumetria del timpano
triangolare nel mezzo del quale è inserito lo stemma della famiglia D’Alì-Monroy.
Altrettanto dettagliata anche sul piano del pregio artistico-architettonico è
altresì la descrizione dell’annessa cappella privata.
Orbene, l’impianto motivazionale dell’atto impugnato trae linfa dall’ampia
descrizione del manufatto di cui alla predetta relazione dell’organo tecnico. La
villa, impreziosita altresì dal una torretta cilindrica addossata al lato sud
che dal piano terra, con scala elicoidale interna in pietra, emerge quindi nel
suo complesso quale bene meritorio di apposizione di vincolo storico/artistico:
lo stato di grave abbandono in cui la stessa versa, per come attestato dalla
Soprintendenza, lungi dal costituire un ostacolo o contraddizione alla
apposizione del vincolo ne corrobora vieppiù la necessità ai fini della
salvaguardia quale complesso monumentale espressione di un particolare periodo
storico in cui si è assistito al sorgere delle dimore residenziali di
villeggiatura della nobiltà locale.
Su un caso del tutto simile a quello qui in esame, la giurisprudenza
amministrativa ha affermato di recente che <La Soprintendenza tutela anche i
beni minori e, quindi, non è illegittimo il decreto di vincolo posto anche se la
relazione non riporta notizie certe sulla storia dell’edificio, ma dalla stessa
emerge come l’edificio vincolato costituisce un significativo esempio di
architettura di villa d’inizio del 900 e che, pur in presenza della sola
presunzione del fatto che il suo impianto originario risalga al XVI-XVII sec.,
il valore storico artistico deriva dalla presenza di “elementi decorativi” sulla
“facciata” con rilevanza non solo estetica, ma anche di “testimonianza storica
della tradizione artistico costruttiva locale”. L’interesse tutelato dalla
Soprintendenza è chiaramente quello di preservare una architettura “minore”, ma
che è testimonianza di una precisa e apprezzata tecnica costruttiva locale, in
cui gli edifici venivano impreziositi con decorazioni effettuate con materiali
“poveri” (intonaco, pitture murali), ad imitazione di materiali più pregiati,
quali la pietra> (Consiglio Stato , sez. VI, 14 ottobre 2009 , n. 6282).
Anche la seconda censura, con cui la ricorrente contesta l’apposizione del
vincolo indiretto sui terreni, risulta priva di pregio.
Può sul punto richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo
di cui alla sentenza della Sezione prima, 3 marzo 2007 n.724.
L’apposizione di un vincolo indiretto costituisce infatti, secondo la
giurisprudenza amministrativa, apprezzamento tecnico discrezionale
dell’Amministrazione, insindacabile oltre i limiti del difetto di motivazione,
dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto (cfr. T.A.R. Lazio. Sez.II, 5
marzo 2003 n.1711 e C.G.A. 22 marzo 2006 n.104). Detto vincolo “non ha un
contenuto prescrittivo tipico, essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale
dell'amministrazione e potendo variare in funzione della protezione del bene, ed
è legittimo anche se comporta l'inedificabilità assoluta dell'area cui si
riferisce” (T.A.R. Toscana, 17 luglio 2000, n. 1693).
Sul punto questo Tribunale ha avuto modo di precisare che è legittimo il
provvedimento che dichiara l'interesse storico artistico del territorio
adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo
il bene monumentale in sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico,
ma anche, con idonee misure di salvaguardia, l'habitat circostante in
considerazione del carattere d'insieme inscindibile che assume la struttura nel
rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato
"cornice e pertinenza" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289).
Tanto premesso in ordine ai limiti del sindacato esperibile in subiecta materia,
occorre evidenziare come dall’ampia istruttoria posta in essere dalla
Soprintendenza emerge che i terreni circostanti il corpo di fabbrica della Villa
Rosina, caratterizzati da coltivazioni ad uliveto, da palme poste ad ogni angolo
della cinta muraria e dal altre essenze arboree, riveste notevole interesse
storico in quanto elemento unitario a corredo del corpo di fabbrica. Per quanto
attiene all’aspetto che qui rileva del vincolo indiretto, il provvedimento
gravato evidenzia che l’impianto a verde ed i terreni circostanti qualificano
unitariamente il complesso monumentale, in modo inscindibile.
Come chiarito da questo Tribunale con la sentenza n.724/2007 cit., la
legittimità delle misure apprestate dalla Soprintendenza ai fini
dell’apposizione di un vincolo indiretto va stabilita “con riguardo alla globale
consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale si estende fino a
ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del
bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione
sia idonea, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, ad
alterare il complesso delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo
spazio e quello circostante (cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del
09/06/1993).Ciò in quanto occorre preservare una continuità storico ed artistica
con gli insediamenti che circondano l’oggetto del vincolo diretto,
indipendentemente, quindi, dalla circostanza – pur addotta dai ricorrenti – che
i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e siano in stato di
abbandono”.
Anche nel caso in esame, i terreni di pertinenza del bene monumentale si
presentano come beni inscindibilmente connessi alla tutela del corpo
monumentale, siccome espressione di un rapporto pertinenziale sintomatico di una
peculiare “cornice ambientale” nel cui contesto e si sono sviluppate le ville
residenziali nobiliari.
Anche sotto questo profilo, quindi, ritiene il Collegio che il provvedimento
gravato sia adeguatamente motivato in ordine alla necessità di tutelare i
terreni attorno al bene monumentale sottoposto a vincolo diretto.
Alla stregua delle considerazioni svolte i provvedimenti resistono alle censure
articolate dalla ricorrente, risultando quindi legittimi.
In conclusione il ricorso in esame va respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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