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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Complesso monumentale - Territorio adiacente - Dichiarazione di interesse storico artistico. E’ legittimo il provvedimento che dichiara l'interesse storico artistico del territorio adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289). Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Apposizione di vincolo indiretto - Consistenza globale della “cornice ambientale” - Terreni sottoposti a vincolo - Assenza di pregio storico-artistico - Irrilevanza. La legittimità delle misure apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un vincolo indiretto va stabilita con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il complesso delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante (cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò in quanto occorre preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e siano in stato di abbandono. Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28


 

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N.  00028/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01521/1998 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1521 del 1998, proposto da:
Aula Leonarda, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Campo e Massimo Piacentino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Roberto Vilardo sito in Palermo, via Mariano Stabile 136/B;
contro
Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I., Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Preso i cui uffici siti in via A. De Gasperi n.81 sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
-del Decreto n.6060 del 5/5/1997 di apposizione di vincolo storico diretto ed indiretto sulla proprietà della ricorrente;
-per quanto occorrer possa, della relazione della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e di Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 4 maggio 1998 e depositato il successivo 18 maggio, la ricorrente premette di essere proprietaria del complesso immobiliare denominato Villa Rosina, e dei relativi terreni, insistente in agro Comune di Trapani. Insorge avverso gli atti in epigrafe indicati con i quali, su parere della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, è stato imposto un vincolo storico-artistico diretto ed indiretto.


Nel ricorso si articolano due censure riconducibili all’eccesso di potere e alla violazione di legge per carenza ed insufficienza della motivazione, nonché per difetto dei presupposti.


Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato articolando difese e chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, anche alla stregua dell’art.21octies L.241/90.


Con memoria del 10/6/2010 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.


All’udienza del 20 ottobre 2010, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione.


DIRITTO


Si controverte sulla legittimità degli atti impugnati con i quali l’Amministrazione regionale, sulla scorta di quanto rappresentato dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA., ha apposto un vincolo diretto ed indiretto sui beni in proprietà. Il ricorso è affidato a due censure con le quali di lamenta l’illegittimità dell’impugnato D.A. sia per carenza di motivazione (circa la sussistenza dei pregi artistici o storici per l’apposizione del vincolo di che trattasi), nonché il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento quanto al vincolo indiretto sul fondo.
Entrambe le censure risultano prive di pregio.


Quanto alla prima doglianza, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni di opportunità/necessità che depongono per l’apposizione del vincolo di tutela, anche con riferimento ob relationem alla proposta articolata dall’organo tutorio. L’immobile di che trattasi, sul quale in assenza di vincolo erano in corso lavori di restauro non sottoposti al vaglio della Soprintendenza, è infatti chiaramente individuato per il suo chiaro valore storico, artistico ed architettonico quale esempio di sintesi tra edificio residenziale e organismo di produzione tipico della classe nobiliare nel territorio trapanese del IXI secolo. Dalla relazione tecnica predisposta dall’organo tutorio si ricavano ulteriori elementi a supporto dell’impianto motivazionale del provvedimento impositivo del vincolo: la “Villa Rosina” è infatti dimora nobiliare estiva, edificata nella prima metà del secolo diciannovesimo come testimoniato dall’incisione riportata sopra il portale d’ingresso. Si caratterizza, per come inconfutabilmente attestato dalla Soprintendenza, da una sua configurazione architettonica derivante da modelli francesi, tipiche del XIX secolo pur adottandosi nella sua costruzione anche regole dell’arte edificatoria tipiche locali. Tutta la relazione della Soprintendenza si dilunga altresì nel tratteggiare gli elementi salienti e caratterizzanti dell’impianto architettonico, sia in relazione al corpo di fabbrica principale, nelle sue varie elevazioni, nei corpi scala e nel susseguirsi di saloni, ambienti destinati a servizi e terrazze; sia nella descrizione dei corpi limitrofi, tra cui spicca la cappella privata ed i fabbricati rurali, nonché la vasca per l’irrigazione.


Per ciò che attiene al corpo principale, la Soprintendenza evidenzia come nel suo insieme i prospetti della villa si presentano del tutto simmetrici, di gusto rigorosamente neoclassico, con tre ordini di aperture incorniciate in lesene a modanature, fasce marcapiano, conci angolari e ringhiere in ferro. L’orditura del prospetto risulta inoltre impreziosita dalla volumetria del timpano triangolare nel mezzo del quale è inserito lo stemma della famiglia D’Alì-Monroy. Altrettanto dettagliata anche sul piano del pregio artistico-architettonico è altresì la descrizione dell’annessa cappella privata.


Orbene, l’impianto motivazionale dell’atto impugnato trae linfa dall’ampia descrizione del manufatto di cui alla predetta relazione dell’organo tecnico. La villa, impreziosita altresì dal una torretta cilindrica addossata al lato sud che dal piano terra, con scala elicoidale interna in pietra, emerge quindi nel suo complesso quale bene meritorio di apposizione di vincolo storico/artistico: lo stato di grave abbandono in cui la stessa versa, per come attestato dalla Soprintendenza, lungi dal costituire un ostacolo o contraddizione alla apposizione del vincolo ne corrobora vieppiù la necessità ai fini della salvaguardia quale complesso monumentale espressione di un particolare periodo storico in cui si è assistito al sorgere delle dimore residenziali di villeggiatura della nobiltà locale.


Su un caso del tutto simile a quello qui in esame, la giurisprudenza amministrativa ha affermato di recente che <La Soprintendenza tutela anche i beni minori e, quindi, non è illegittimo il decreto di vincolo posto anche se la relazione non riporta notizie certe sulla storia dell’edificio, ma dalla stessa emerge come l’edificio vincolato costituisce un significativo esempio di architettura di villa d’inizio del 900 e che, pur in presenza della sola presunzione del fatto che il suo impianto originario risalga al XVI-XVII sec., il valore storico artistico deriva dalla presenza di “elementi decorativi” sulla “facciata” con rilevanza non solo estetica, ma anche di “testimonianza storica della tradizione artistico costruttiva locale”. L’interesse tutelato dalla Soprintendenza è chiaramente quello di preservare una architettura “minore”, ma che è testimonianza di una precisa e apprezzata tecnica costruttiva locale, in cui gli edifici venivano impreziositi con decorazioni effettuate con materiali “poveri” (intonaco, pitture murali), ad imitazione di materiali più pregiati, quali la pietra> (Consiglio Stato , sez. VI, 14 ottobre 2009 , n. 6282).


Anche la seconda censura, con cui la ricorrente contesta l’apposizione del vincolo indiretto sui terreni, risulta priva di pregio.


Può sul punto richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale Amministrativo di cui alla sentenza della Sezione prima, 3 marzo 2007 n.724.


L’apposizione di un vincolo indiretto costituisce infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, apprezzamento tecnico discrezionale dell’Amministrazione, insindacabile oltre i limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto (cfr. T.A.R. Lazio. Sez.II, 5 marzo 2003 n.1711 e C.G.A. 22 marzo 2006 n.104). Detto vincolo “non ha un contenuto prescrittivo tipico, essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e potendo variare in funzione della protezione del bene, ed è legittimo anche se comporta l'inedificabilità assoluta dell'area cui si riferisce” (T.A.R. Toscana, 17 luglio 2000, n. 1693).


Sul punto questo Tribunale ha avuto modo di precisare che è legittimo il provvedimento che dichiara l'interesse storico artistico del territorio adiacente un complesso monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289).
Tanto premesso in ordine ai limiti del sindacato esperibile in subiecta materia, occorre evidenziare come dall’ampia istruttoria posta in essere dalla Soprintendenza emerge che i terreni circostanti il corpo di fabbrica della Villa Rosina, caratterizzati da coltivazioni ad uliveto, da palme poste ad ogni angolo della cinta muraria e dal altre essenze arboree, riveste notevole interesse storico in quanto elemento unitario a corredo del corpo di fabbrica. Per quanto attiene all’aspetto che qui rileva del vincolo indiretto, il provvedimento gravato evidenzia che l’impianto a verde ed i terreni circostanti qualificano unitariamente il complesso monumentale, in modo inscindibile.


Come chiarito da questo Tribunale con la sentenza n.724/2007 cit., la legittimità delle misure apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un vincolo indiretto va stabilita “con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea, secondo una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il complesso delle caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante (cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò in quanto occorre preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla circostanza – pur addotta dai ricorrenti – che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e siano in stato di abbandono”.


Anche nel caso in esame, i terreni di pertinenza del bene monumentale si presentano come beni inscindibilmente connessi alla tutela del corpo monumentale, siccome espressione di un rapporto pertinenziale sintomatico di una peculiare “cornice ambientale” nel cui contesto e si sono sviluppate le ville residenziali nobiliari.


Anche sotto questo profilo, quindi, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato sia adeguatamente motivato in ordine alla necessità di tutelare i terreni attorno al bene monumentale sottoposto a vincolo diretto.


Alla stregua delle considerazioni svolte i provvedimenti resistono alle censure articolate dalla ricorrente, risultando quindi legittimi.


In conclusione il ricorso in esame va respinto in quanto infondato.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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