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T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 396
DIRITTO URBANISTICO - Determinazione degli oneri concessori - Motivazione -
Necessità - Esclusione - Fondamento. I provvedimenti relativi alla
determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine
alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da
effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito
residui un margine di discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico
dell’amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un
onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato
può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso,
Tar Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21
luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez.
I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983). Pres. ed Est.
Monteleone - G.M. e altro (avv.ti Dell'Utri e Giglia) c. Comune di Serradifalco
(avv. Cocilovo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 396
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N. 00396/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02769/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2005, proposto da Geraci
Domenico e Schifano Maria Concetta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo
Dell'Utri e Giovanna Giglia, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Maria
Caronia in Palermo, piazza Edison 2;
contro
-il Comune di Serradifalco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campione,
con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Cocilovo in Palermo, via R. Settimo
n. 73;
per l'annullamento
-della la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 n. 3505 del
30 agosto 2005 (rilasciata dal Comune di Serradifalco), nella parte in cui
prevede il pagamento degli oneri concessori pari a € 4.023,97;
-delle note comunali del 24 e 30 agosto 2005 concernenti il pagamento di detti
oneri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serradifalco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2011 il Presidente dott.
Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14/11/2005 e depositato il giorno 25 successivo, i
sig.ri Geraci Domenico e Schifano Maria Concetta hanno impugnato la concessione
edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 n. 3505 del 30 agosto 2005
(rilasciata dal Comune di Serradifalco), nella parte in cui prevede il pagamento
degli oneri concessori pari a € 4.023,97; hanno impugnato, altresì, le due note
comunali del 24 e 30 agosto 2005 concernenti il pagamento di detti oneri.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa
sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 lettera D della L. n. 10/1977 –
eccesso di potere per errore nei prespposti, travisamento dei fatti, sviamento
della causa tipica e violazione dei precetti di logica;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 47/1985 – eccesso
di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento della
causa tipica e violazione dei precetti di logica;
3) mancata e/o falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 70/1971 – eccesso di
potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei
fatti;
4) mancata applicazione degli artt. dell'art. 3 e 5 della L. n. 10/1077 -
eccesso di potere per errore nei prespposti, travisamento dei fatti, difetto di
motivazione e violazione dei precetti di logica;
5) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 3 della L.R. n.
10/1991 – violazione del principio di logica e di buon andamento.
Il Comune di Serradifalco, costituitosi in giudizio, con memoria nei termini, ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza
e chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Con ordinanza n. 1344 del 14 dicembre 2005, è stata respinta la domanda
incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Con memoria depositata il 24 settembre 2010, i ricorrenti hanno ulteriormente
illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2010, presenti le parti, come da verbale,
il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso,
sollevata dal resistente Comune di Serradifalco, attesa la sua infondatezza nel
merito.
Privi di giuridico pregio sono i primi due motivi d’impugnazione (che, per la
loro intrinseca omogeneità, possono esaminarsi congiuntamente), in quanto, se è
vero che i ricorrenti si sono limitati a chiedere, con l’istanza del 30 aprile
2055, il rilascio di concessione edilizia in variante, è altrettanto vero che
dalla relazione allegata alla stessa istanza risulta che la variante attiene in
buona parte ad opere già eseguite senza titolo concessorio, e cioè la
demolizione totale dell’edificio, in difformità a quanto previsto dalla
concessione edilizia n. 6012 del 23 agosto 2004 (in atti), che riguardava
soltanto il autorizzato il recupero dell'edificio e la ricostruzione del solo
suo corpo centrale.
Trattandosi, quindi, di lavori abusivi, il Comune, nel rilasciare la contestata
concessione edilizia n. 3505 del 30 agosto 2004, ha fatto corretta applicazione
dell’art. 13 della L. n. 47/1985 (c.d. “accertamento di conformità” per opere
eseguite in assenza di concessione o in difformità o con varianti essenziali
ovvero in assenza di autorizzazione).
Dall’esame dell’ordinanza n. 186 dell’1 aprile 2005 (in atti), risulta in modo
evidente come il Comune abbia ingiunto l’esecuzione dei “lavori necessari per
eliminare le condizioni di pericolo riguardanti i fabbricati confinanti” e non
già per la demolizione dell’edificio, peraltro già avvenuta secondo quanto
constatato dal Comando di Polizia Municipale con verbale n. 1285 del 17 febbraio
2005 (in atti).
Parimenti infondato si appalesa il terzo motivo (mancata e/o falsa applicazione
dell'art. 14 della L.r. n. 70/1971 – eccesso di potere per carenza di
motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti).
Osserva, invero, il Collegio che la riduzione degli oneri concessori, prevista
dall’art. 14 della L.r. n. 70/1981, riguarda i “fabbricati destinati a residenza
stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia
economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri
immobili”; nel caso di specie, era il fabbricato preesistente ad essere
classificato di tipo economico e non già quello oggetto della concessione
edilizia in questione e sulle cui caratteristiche i ricorrenti non forniscono
alcun principio di prova.
Non meno infondato è il quarto motivo di ricorso (mancata applicazione degli
artt. dell'art. 3 e 5 della L. n. 10/1077 - eccesso di potere per errore nei
presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei
precetti di logica), in quanto legittimo appare l’operato del Comune che, prima
del rilascio della concessione in sanatoria, pretende il pagamento degli oneri
concessori, come si può agevolmente desumere dall’art. 37, comma 1, della L. n.
47/1985 nonchè dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 3802001, secondo cui “la
quota dio contributo relativa gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all’atto del rilascio del permesso di costruire”.
Va disatteso, infine, il quinto motivo d’impugnazione (violazione dell’art. 3
della L. n. 241/1990 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 – violazione del
principio di logica e di buon andamento), stante che, secondo costante
giurisprudenza, i provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri
concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in
quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di
puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di
discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione,
nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare
le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare
l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso, Tar Toscana, sez.
III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911;
T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania Napoli,
sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi
correlati alla particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, respinge
il ricorso in epigrafe indicato (n. 2769/2005).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011, con
l'intervento dei signori magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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