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T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
BENI CULTURALI - Qualità dei materiali utilizzati e caratteristiche esteriori
del manufatto - Pregiudizio per i valori estetici protetti - Motivazione
succinta incentrata sulle caratteristiche costruttive che impediscono il
corretto inserimento nell’area tutelata - Legittimità. Elementi come la
qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del manufatto e le sue
caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la comune
esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori estetici protetti;
tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi, sicchè non
rileva che la motivazione addotta dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo
si presenti pressoché identica per un gran numero di casi (TAR Toscana, III,
26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del resto la giurisprudenza ha
ribadito la legittimità della motivazione succinta incentrata su caratteristiche
della costruzione che ne impediscono il corretto inserimento nella zona (TAR
Toscana, III, 27/11/2006, n.6052). Pres. Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti
De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi)
-
TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
BENI CULTURALI - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Mancata indicazione
delle prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile con il vincolo -
Illegittimità - Esclusione. L’amministrazione non è tenuta a dettare o
suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori
paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la
possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non
inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell’interesse
pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente
rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica del resto un
approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a
manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43). Pres.
Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune
di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
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N. 00271/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01860/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 1996, proposto da Campolmi
Parenti Anna, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella De Donno Pecchioli
e Paolo Pecchioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Firenze, Borgo Santa Croce n. 7;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Annalisa Minucci e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso
l’ufficio del Sindaco in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;
per l'annullamento
dell'atto con cui l'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata del Comune
di Firenze, in data 26.2.1996, ha negato alla ricorrente il condono edilizio di
cui all'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 (provvedimento di diniego n. 264),
relativamente ad annesso agricolo e suo ampliamento realizzato nell'anno 1987, a
seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella
seduta del 9.11.1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il dott. Gianluca
Bellucci e uditi per le parti i difensori N. Pecchioli delegato da P. Pecchioli
e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, proprietaria di terreno agricolo sottoposto a vincolo
paesaggistico, con accesso dal numero civico 74 della via San Leonardo in
Firenze, ha realizzato alcuni manufatti occorrenti per il ricovero di macchine e
di scorte. La stessa ha presentato domanda di condono, ex art.39 della legge
n.724/1994, in relazione all’annesso agricolo costruito nel dicembre 1965 e al
relativo ampliamento risalente al dicembre 1987.
E’ seguito il parere contrario della commissione edilizia integrata,
sull’assunto che “i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di
temporaneità e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela
dei valori estetici tradizionali del luogo”; pertanto l’Assessore
all’Urbanistica del Comune di Firenze, con atto del 26/2/1996, ha comunicato il
predetto parere, esprimendo così il proprio diniego sull’istanza.
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L.R. n.52/1979, come
modificati e sostituiti dalla L.R. n.24/1993, in relazione all’art.32 della
legge n.47/1985 e all’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;
2) eccesso di potere per insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.1497/1939,
dell’art.82 del D.P.R. n. 616/1977, integrato e modificato dal d.l. n.312/1985,
convertito in legge n.431/1985, e dell’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’assessore all’urbanistica, con
l’atto impugnato, si è limitato a dare atto del parere della commissione
edilizia integrata, ignorando che l’esercizio del potere di tutela paesaggistica
spetta al Sindaco, e non alla predetta commissione, ai sensi della L.R.
n.52/1979; aggiunge che il Sindaco avrebbe potuto disattendere il parere di
questa e rivolgersi alla giunta regionale, ex art.4, comma 3, della L.R. n.
52/1979.
La censura è infondata.
Il Sindaco di Firenze, con atto del 2/5/1995, ha delegato a ciascun assessore
l’adozione di provvedimenti rientranti nelle sue attribuzioni (TAR Toscana, III,
18/1/2010, n.43).
Solo in casi di particolare rilevanza, e sulla base di idonea motivazione,
l’organo politico può disattendere il parere della commissione edilizia
integrata richiedendo la valutazione della giunta regionale ex art.4, comma 3,
della L.R.n.52/1979.
Trattasi di ipotesi eccezionali, in quanto difficilmente ricorrono condizioni
tali da indurre il Sindaco o l’Assessore delegato a discostarsi dal giudizio
della commissione edilizia integrata, rilevando, ai fini della verifica di
compatibilità paesaggistica, non l’esercizio di discrezionalità amministrativa o
politica, ma valutazioni tecniche che trovano nelle attribuzioni della
commissione stessa la sede appropriata.
Orbene, la circostanza che l’Assessore abbia recepito il parere dell’organo
consultivo significa che il primo, secondo quanto avviene normalmente, ha
ritenuto che la fattispecie in esame non fosse di particolare rilevanza e che
non vi fossero ragioni per chiedere alla Regione l’eccezionale formulazione di
un giudizio sostitutivo di quello già espresso in ambito comunale.
Con la seconda doglianza la ricorrente deduce che la motivazione del contestato
parere contrario è identica a quella espressa in numerosi altri casi,
risolvendosi in un’argomentazione stereotipata e nell’insufficienza di
motivazione, rilevante in quanto nella zona in questione esistono altre opere,
molto invasive, che hanno ottenuto la sanatoria edilizia.
Il rilievo non può essere accolto.
La contestata valutazione di incompatibilità paesaggistica fa riferimento ai
materiali e alle caratteristiche costruttive dell’abuso edilizio, qualificate
come temporanee e prive di ogni intento di decoro.
Invero elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del
manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche
secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori
estetici protetti. Inoltre, tali connotazioni accomunano una vasta gamma di
interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità
preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran
numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del
resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta
incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto
inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052).
Con il terzo mezzo di gravame la deducente, rilevato che l’atto impugnato e il
presupposto parere costituiscono espressioni della potestà autorizzatoria ex
art.7 della legge n.1497/1939, richiedente una puntuale motivazione, osserva che
l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve valutare anche la possibilità
che il manufatto esistente sia reso conforme all’interesse pubblico tutelato,
ovvero di rilasciare autorizzazione condizionata alla sostituzione di materiali
con elementi dotati di maggiore solidità e decoro.
L’assunto non ha alcun pregio.
L’amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a
rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che
la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica
della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare
pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo,
costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica
del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in
relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010,
n.43).
In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio, inclusi gli
onorari difensivi, sono determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da
porre a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro
2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio inclusive di
onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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