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T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 299
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potere regolamentare comunale - Introduzione di
limiti generalizzati di esposizione a campi magnetici diversi da quelli previsti
dallo Stato - Illegittimità. Il potere regolamentare comunale non può
spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai
campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire
deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di
generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita
l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità
al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed
approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere
scientifico (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n.
8103). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - T. s.p.a. (avv.ti De Vergottini, Grassi e
Mazzoni) c. Comune di Fucecchio (avv. Cucurachi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 299
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilazione
alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86 d.lgs. n. 259/03. L’art. 86
del D.Lgs. n. 259/03 ha assimilato gli impianti di telecomunicazione alle opere
di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni destinazione di zona
prevista dalla pianificazione urbanistica. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - T.
s.p.a. (avv.ti De Vergottini, Grassi e Mazzoni) c. Comune di Fucecchio (avv.
Cucurachi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 299
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N. 00299/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2008, proposto da:
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini, Stefano Grassi e
Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze,
corso Italia 2;
contro
Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppina Cucurachi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Firenze, via Fra' Domenico Buonvicini 17;
Regione Toscana;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 5027 del 13.2.2008 (notificato alla ricorrente il
successivo 22.2.2008) con cui il Comune di Fucecchio - Settore Assetto del
Territorio e Ambiente ha disposto il rigetto dell'istanza presentata da Telecom
Italia s.p.a. in data 31.10.2007 per l'autorizzazione alla realizzazione
dell'impianto denominato "Fucecchio 3" nel territorio comunale di Fucecchio in
Via Trento 31/33 - Foglio 61, particella 312, motivando il diniego sui
presupposti che:
- "l'impianto proposto risulta localizzato in area classificata come 'sensibile
di tipob)' dal vigente Piano di Localizzazione degli impianti di
radiocomunicazione (....) e, quindi, non idonea alla installazione dello stesso;
- (....) l'intervento risulta in contrasto con il vigente Piano Regolatore
Generale che prescrive, per l'area oggetto dell'intervento di installazione
dell'impianto, l'adozione di un preventivo Piano di Recupero. Detto Piano di
Recupero, in particolare, prevede la demolizione degli edifici esistenti e la
realizzazione di nuovi edifici con destinazione d'uso residenziale;
- nonché di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o
comunque connesso al provvedimento in questione e in particolare:
- del Piano di Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Fucecchio n. 85 del 25.10.2002;
- della norma tecnica di attuazione della pianificazione in materia di impianti
di radiocomunicazione di cui alla delibera consiliare n. 65 del 24.7.2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22 aprile e depositato il 6 maggio 2008, la Telecom
Italia S.p.a. proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 13 febbraio
2008, in epigrafe, mediante il quale il Comune di Fucecchio aveva respinto la
sua istanza del 31 ottobre 2007, volta al rilascio dell’autorizzazione relativa
alla installazione di un impianto di telefonia cellulare su di un immobile
ubicato nel territorio di quel Comune alla via Trento 31/33: le ragioni del
diniego erano state indicate nella incompatibilità urbanistica dell’impianto,
localizzato in area classificata come “sensibile di tipo b” dal Piano comunale
di localizzazione degli impianti di radiodiffusione, ed inoltre contemplata dal
vigente Piano regolatore fra quelle necessitanti dell’approvazione di un
preventivo piano di recupero. La società Telecom, intimati dinanzi a questo
tribunale l’amministrazione procedente e la Regione Toscana, si affidava a sei
motivi in diritto, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa
sospensiva, e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il Comune di Fucecchio, che resisteva alle domande
avversarie, con ordinanza dell’11 – 12 giugno 2008 il collegio accordava la
misura cautelare richiesta.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella
pubblica udienza del 10 dicembre 2010, preceduta dal deposito di documenti e
memorie difensive.
DIRITTO
La controversia nasce dall’impugnazione proposta dalla ricorrente Telecom Italia
S.p.a. avverso il diniego dell’autorizzazione avente ad oggetto la realizzazione
dell’impianto di telefonia mobile denominato “Fucecchio 3”, pronunciato con atto
del 13 febbraio 2008 dal Comune di Fucecchio e motivato con riferimento alla
ritenuta incompatibilità dell’impianto sia con le previsioni del Piano comunale
di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione, sia con quelle del P.R.G..
Come osservato dalla ricorrente e, nella sostanza, confermato
dall’amministrazione resistente (si vedano le memorie difensive del 25 giugno
2010), a seguito dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare
contenuta nel ricorso introduttivo, l’impianto in questione è stato peraltro
ultimato e posto in funzione, né il Comune, successivamente alla comunicazione
di ultimazione dei lavori, ha formalizzato altri rilievi o contestazioni. Ma vi
è di più. Dalla documentazione prodotta si ricava infatti come, all’indomani
della sospensiva, il Comune abbia inteso adeguarsi in via definitiva al dictum
del tribunale, espressamente riconoscendo – senza attendere la decisione di
merito – l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di
autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 co. 9 del D.Lgs. n. 259/03: in tal senso,
è inequivocabile il tenore della nota n. 16702 del 22 maggio 2009, nella parte
in cui, “preso atto dell’ordinanza del TAR Toscana n. 536/08”, si richiede a
Telecom di ottemperare alle prescrizioni impartite dalla A.S.L. n. 11 e dall’A.R.P.A.T.,
da “intendersi ad ogni effetto integrative del provvedimento implicito di
assenso”, inciso che presuppone, appunto, non il semplice intento di dare
esecuzione al provvedimento interinale del giudice, ma la volontà
incondizionata, ancorché implicita, di accettarne gli effetti e di ritenere
perciò formato il tacito assenso.
L’esistenza di una siffatta volontà è altresì confermata dalla nota n. 16753, in
pari data, con cui viene richiesta dal Comune la verifica dell’efficienza
statica dell’edificio, ancora una volta sul presupposto dell’avvenuta formazione
del titolo autorizzativo, sulla base del quale si dà per acquisita la
legittimazione di Telecom a dare inizio ai lavori; ed, infine, dalla nota n.
22395 del 13 luglio 2009, con cui è richiesta l’effettuazione di una verifica
antincendio dello stabile ove l’impianto si trova installato, senza osservazioni
o riserve in merito all’autorizzazione.
In definitiva, gli atti e comportamenti posti in essere dal Comune di Fucecchio,
non esaurendosi nella mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, appaiono
incompatibili con la volontà di contrastare ulteriormente l’aspirazione della
ricorrente al rilascio dell’autorizzazione, configurando vera e propria
acquiescenza. Deve perciò convenirsi con la ricorrente medesima laddove afferma
di reputare essere venuto meno l’interesse alla decisione della causa;
affermazione che, come detto, viene formulata dallo stesso Comune in termini
differenti, ma che pur sempre presuppongono il sopravvenuto consolidamento
dell’autorizzazione (affermare che, oramai, nessuna utilità potrebbe derivare
alla ricorrente dall’annullamento del Piano di localizzazione e dell’art. 60
delle N.T.A. del P.R.G., poiché l’impianto è stato realizzato, equivale a
riconoscere che il diniego impugnato è definitivamente privo di ogni efficacia).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata
l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Del pari
deve presumersi venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare la domanda
accessoria di risarcimento danni, il pregiudizio paventato essendo stato
scongiurato dalla tempestiva sospensione cautelare dell’efficacia del
provvedimento impugnato.
Ai fini, invece, del regolamento delle spese processuali, merita di essere qui
integralmente confermata la delibazione di fondatezza del gravame già espressa
in sede cautelare.
In particolare, va ribadita l’adesione del collegio all’indirizzo
interpretativo, secondo cui il potere regolamentare comunale non può spingersi
fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi
magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe
pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di
generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita
l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità
al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed
approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere
scientifico (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n.
8103). E, nella specie, la scelta pianificatoria del Comune di Fucecchio, di
inibire l’installazione di impianti per la radiocomunicazione all’interno delle
aree qualificate “sensibili” (di tipo “a” e di tipo “b”), presenta, appunto,
quel carattere di generalità che, svincolato da puntuali e specifiche esigenze
di protezione, la rende viziata.
Per altro verso, è noto che l’art. 86 del D.Lgs. n. 259/03 ha assimilato gli
impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali
compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione
urbanistica, di talché deve escludersi che essi ricadano fra le opere edilizie
per le quali occorre la preventiva approvazione del piano di recupero richiesto
dall’art. 60 N.T.A. del P.R.G. di Fucecchio (fermo restando che la realizzazione
dell’impianto non preclude, di per sé, il futuro recupero dell’area, come
pianificato dal Comune).
La rilevata illegittimità del provvedimento impugnato giustifica la condanna
dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate
come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza “virtuale”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando,
dichiara le domande proposte dalla società ricorrente improcedibili nei sensi di
cui in motivazione.
Condanna il Comune di Fucecchio alla rifusione delle spese processuali, che
liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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