AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385


INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Completamento - Certificazione rilasciata dalla provincia competente - Titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie - Possibilità di rilascio di certificazione parziale - esclusione - Normativa di riferimento - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Art. 12 D.M. n. 471/1999 - Art. 248, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/97 prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2, lett. c) - cioè dei progetti di bonifica delle aree inquinate - venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica, per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - T. s.p.a. (avv.ti Vecchio, Breida e Ceccuzzi) c. Provincia di Grosseto (avv. Canuti, Sechi e Sorrenti), Comune di Grosseto (avv. Cruciani) e altro (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385

 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00385/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2008 REG.RIC.
N. 02093/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1804 del 2008, proposto dalla
Total Italia S.p.A., in persona del direttore generale vicario marketing e raffinazione pro tempore, sig. Xavier Dumont de Chassart, e del direttore, sig. Paul Mannes, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vecchio, Maria Cristina Breida e Nicola Ceccuzzi e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via de’ Benci n. 16


contro


Provincia di Grosseto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Canuti, Ivana Sechi e Stefania Sorrenti e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Cruciani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi, in Firenze, lungarno Vespucci n. 20
Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana – A.R.P.A.T., non costituita in giudizio


sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2008, proposto da:
Total Italia S.p.A., in persona del direttore generale vicario marketing e raffinazione pro tempore, sig. Antonio Fedele, e del direttore, sig. Paul Mannes, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come nel precedente ricorso


contro


Comune di Grosseto, in persona del Vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come nel precedente ricorso
Provincia di Grosseto, non costituita in giudizio
Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana – A.R.P.A.T., non costituita in giudizio

A) quanto al ricorso n. 1804 del 2008:

- con il ricorso originario

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Ingegneria Ambientale della Provincia di Grosseto, prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, con cui è stata respinta la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica per l’area del punto vendita Total sita in Grosseto, v.le Michelangelo, presentata dalla Total Italia S.p.A.;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie

e per la condanna

dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni


- con i motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2008

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 (già impugnata con il ricorso originario) e la relazione sull’intervento di bonifica dell’area del punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, redatta dall’A.R.P.A.T. il 20 marzo 2008


B) quanto al ricorso n. 2093 del 2008:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo (già impugnata con il ricorso R.G. n. 1804 del 2008);

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 e la relazione sull’intervento di bonifica dell’area del punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, redatta dall’A.R.P.A.T. il 20 marzo 2008 (già impugnati con il ricorso R.G. n. 1804 del 2008).


Visti il ricorso originario n. 1804/2008 di R.G. ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto (solo nel giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1804/2008) e del Comune di Grosseto;
Visti i motivi aggiunti sul ricorso R.G. n. 1804/2008;
Visti il ricorso R.G. n. 2093/2008, recante riproduzione dei motivi aggiunti, ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1151/2008 del 10 dicembre 2008, con cui sono stati riuniti i ricorsi ed è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 9 novembre 2010 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
 

FATTO


La società ricorrente, Total Italia S.p.A., espone di gestire attività di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale e di avere, a tal fine, acquistato la proprietà del terreno su cui insiste un proprio impianto di carburanti in Grosseto, v.le Michelangelo.

Nel corso del 2004 l’esponente avviava la bonifica del terreno su cui insiste l’impianto e di alcuni terreni con esso confinanti, in conformità al piano di bonifica approvato dalle autorità competenti, dovendo, per poter utilmente eseguire la bonifica, sospendere l’attività dell’impianto.

Con lettera del 3 aprile 2007 la società inviava alle varie P.A. interessate una copia della relazione tecnica di fine lavori, chiedendo alla Provincia di Grosseto la certificazione di avvenuta bonifica per l’area in esame. La Provincia riscontrava la lettera con nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, con la quale, tuttavia, respingeva la richiesta di certificazione, giacché il progetto di bonifica approvato aveva previsto, quale momento conclusivo dell’intervento, quello in cui i valori di concentrazione degli analiti traccianti della contaminazione, rilevati nelle acque sotterranee, sarebbero risultati al di sotto dei limiti previsti dal d.m. n. 471/1999: nel caso di specie, però, tale evenienza non si sarebbe verificata, persistendo la contaminazione dell’acquifero superiore ed essendo ancora in atto i sistemi di trattamento in situ. Per tal ragione, la Provincia di Grosseto negava la certificazione richiesta, pur riconoscendo, nella nota in parola, che gli interventi di bonifica si erano in effetti conclusi nell’area del punto vendita, “trattandosi di bonifica ex situ”.

Avverso il succitato diniego della certificazione di avvenuta bonifica è insorta la società esponente, impugnandolo con il ricorso rubricato al n. 1804/2008 del R.G. e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.

A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le censure di: violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242 e segg. e 249 del d.lgs. n. 152/2006; contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

In sintesi, la ricorrente lamenta che, a causa del mancato rilascio della certificazione, non potrebbe eseguire interventi edilizi sull’impianto, finalizzati alla riapertura del medesimo e che, atteso che le opere di bonifica, per quanto riguarda l’area su cui insiste il punto vendita, sono state completate, la Provincia avrebbe dovuto procedere al rilascio della certificazione richiesta con riferimento all’area de qua, vincolando la Total Italia S.p.A. alla prosecuzione delle opere nelle aree per cui l’attività di bonifica risulta ancora non completata.

La società ha proposto, altresì, domanda di risarcimento dei danni, riservandosi di quantificarli nel corso del giudizio.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, depositando memoria, con la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione, con reiezione, altresì, dell’istanza di sospensione.

Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di Grosseto, mentre non si è costituita l’A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana.

Con motivi aggiunti depositati in data 2 dicembre 2008 – presentati anche quale ricorso autonomo, rubricato al n. 2093/2008 di R.G. – la società ha impugnato la nota del Comune di Grosseto, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, recante parere negativo sull’intervento di manutenzione straordinaria del punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, di cui alla D.I.A. presentata in data 17 luglio 2006 dalla società stessa, nonché gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, compresa la relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008. La suddetta nota del Comune di Grosseto si fonda sull’avviso negativo della Provincia sul rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a seguito del persistere di una contaminazione dell’acquifero e nonostante la conclusione della bonifica per quanto riguarda l’area del punto vendita.

A supporto dei motivi aggiunti e del ricorso autonomo n. 2093/2008 di R.G., la società ha dedotto le censure di:

- violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997, degli artt. 10 e 12 del d.m. n. 471/1999, nonché delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 240, 242 e segg., 248 e 249 del d.lgs. n. 152/2006, contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in quanto il Comune avrebbe indebitamente sovrapposto i due procedimenti di bonifica dell’area inquinata e di rilascio del titolo abilitativo per i lavori di riattivazione del punto vendita. In realtà il Comune avrebbe indicato, quali condizioni alternative per autorizzare i lavori, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica o la compatibilità degli interventi da eseguire con l’eventuale bonifica ancora in corso: condizioni che sarebbero ambedue sussistenti, come dimostrerebbe la documentazione depositata in atti, in specie perché le residue attività di bonifica riguarderebbero un’area esterna a quella su cui insiste il punto vendita e priva di correlazioni con quest’ultimo;

- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, violazione del principio di proporzionalità, per essersi il Comune di Grosseto limitato a giustificare il diniego richiamandosi al mancato rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia, pur avendo dato atto della conclusione della bonifica dell’area su cui insiste il punto vendita;

- violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per non avere indicato l’atto impugnato l’Autorità cui è possibile ricorrere ed il termine entro cui ricorrere.

Il Comune di Grosseto, già costituitosi, ha depositato una memoria sui motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1804/2008, (nonché una di identico tenore sul ricorso R.G. n. 2093/2008), eccependo in via preliminare l’inammissibilità dei citati motivi aggiunti, non avendo la società ricorrente impugnato la nota comunale del 31 marzo 2008, recante invito alla società stessa a produrre la certificazione di avvenuta bonifica, o in alternativa l’attestazione di compatibilità delle opere con la prosecuzione dei lavori di bonifica. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza delle doglianze formulate con i motivi aggiunti e con il ricorso R.G. n. 2093/2008, concludendo per il loro integrale rigetto, previo rigetto, altresì, dell’istanza cautelare.

Anche la Provincia di Grosseto – costituitasi unicamente nel giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1804/2008 – ha depositato una memoria, eccependo la tardività dei motivi aggiunti relativamente all’impugnazione della nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, e, comunque, la loro infondatezza e chiedendone la reiezione, con reiezione dell’istanza cautelare.

Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2008 il Collegio, riuniti preliminarmente i due ricorsi in epigrafe e considerate: a) la nota dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento di Grosseto del 20 luglio 2007, in cui era precisata l’incompatibilità degli interventi di bonifica con l’esercizio dell’attività del punto vendita carburanti; b) la nota della Provincia di Grosseto del 10 luglio 2008, che aveva escluso che la bonifica fosse conclusa, vista la persistenza della contaminazione della falda acquifera superiore, con ordinanza n. 1151/2008 ha respinto l’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva unitaria e dei documenti nei ricorsi riuniti, insistendo per il loro integrale accoglimento.

Anche il Comune di Grosseto ha depositato una memoria, con documentazione allegata, insistendo nelle eccezioni già sollevate ed in particolare in quella di inammissibilità dei motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2010 ambedue i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.


DIRITTO
 

Con il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G. viene impugnato il provvedimento della Provincia di Grosseto recante il diniego di rilascio della certificazione di intervenuta bonifica per i lavori eseguiti dalla Total Italia S.p.A. nell’area dov’è posto il punto vendita carburanti di Grosseto, v.le Michelangelo, appartenente alla predetta società.

Con i motivi aggiunti – riproposti con ricorso autonomo rubricato al n. 2093/2008 di R.G. – viene, poi, impugnato l’avviso negativo del Comune sull’intervento di manutenzione straordinaria di cui alla D.I.A. presentata dalla società in relazione al predetto punto vendita, basato sull’insussistenza delle condizioni per il rilascio, da parte della Provincia, della certificazione di avvenuta bonifica in relazione all’area in esame.

Il Collegio prende preliminarmente atto dell’intervenuta riunione dei ricorsi, disposta con ordinanza cautelare n. 1151/2008, confermandola ai fini della decisione del merito.

Il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G. è infondato.

Invero, con l’unico motivo di gravame la ricorrente sostiene che la Provincia di Grosseto le avrebbe dovuto rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica in relazione all’area su cui insiste l’impianto di distribuzione dei carburanti, avendo riconosciuto essa stessa per tale area il completamento delle opere di bonifica, salvo vincolarla alla prosecuzione di dette opere nelle aree – esterne all’impianto – per le quali l’attività di bonifica non risultava ancora completata.

La tesi non può essere condivisa.

Il contesto normativo di riferimento, già costituito dagli artt. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) e 12 del d.m. n. 471/1999, è ora costituito dall’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambiente), il cui testo, peraltro, riproduce in gran parte quello dell’art. 12 cit., elevandone il rango nella gerarchia delle fonti (da fonte secondaria a fonte primaria).

L’art. 17, comma 8, cit., prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2, lett. c) – cioè dei progetti di bonifica delle aree inquinate – venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica, per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.

Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale, attestante il completamento di una parte soltanto dell’intervento di bonifica, come, invece, pretenderebbe di ottenere la ricorrente. Vero è che, come sottolinea il Comune di Grosseto, l’art. 11 del d.m. n. 471/1999 consente una progettazione per fasi distinte dell’intervento di bonifica, tra l’altro per rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree: tuttavia, dagli atti non risulta che la ricorrente si sia avvalsa di tale procedura (per ottenere le certificazioni relative alle singole fasi), avendo invece presentato – come osserva ancora la difesa del Comune – sempre progettazioni unitarie, comprensive della bonifica sia del terreno, sia delle acque sotterranee.

Tanto premesso, nel caso di specie è indubbio che l’intervento unitario di bonifica non si sia ancora concluso. Ciò è ammesso dalla stessa Total Italia S.p.a., nel ricorso e nella documentazione versata in atti. In particolare, si legge nell’introduzione della “relazione tecnica di fine lavori” del 21 marzo 2007 – presentata dalla società in allegato alla lettera del 3 aprile 2007 con cui era stata richiesta la certificazione di avvenuta bonifica – che “alla data attuale è terminato nelle 2 aree (cioè le due aree oggetto della bonifica: l’area del punto vendita carburanti, sita in v.le Michelangelo, e quella di via Masaccio) l’intervento di bonifica tramite scavo e rimozione selettiva; perdura ancora il sistema di Biosparging e l’utilizzo degli ORC per il risanamento dell’acqua sotterranea”. Successivamente, la relazione descrive le attività di bonifica svolte ed i relativi risultati tecnici, riferendosi soltanto alla bonifica dei terreni ed anche le conclusioni cui perviene si riferiscono esclusivamente alla bonifica dei terreni. Tuttavia, come ricorda l’introduzione della citata relazione, nel 2002 sul sito de quo era stato constatato il superamento dei limiti di concentrazione accettabile nelle matrici ambientali del sottosuolo (tanto il terreno, quanto le acque sotterranee). E le più versioni del progetto definitivo di bonifica – quella originaria, allegata alla lettera della società del 19 marzo 2003 (all. 7 al ricorso) e quelle nascenti dalle integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi (v., in specie, all. 9 al ricorso) – hanno ad oggetto sempre, oltre al terreno nell’area dei serbatoi interrati ed al terreno sottostante a via Masaccio, le acque sotterranee della falda superiore e della falda inferiore. Né va trascurato che, secondo la relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008 – impugnata con i motivi aggiunti e con il ricorso R.G. n. 2093/2008, ma non contestata sul punto dalla ricorrente – al momento i monitoraggi dimostravano “uno stato di qualità dell’acquifero superiore fortemente interessato dalla presenza di contaminazione” ed erano ancora in atto i sistemi di trattamento in situ.

Da quanto detto si desume che, del tutto correttamente, l’A.R.P.A.T., nella suddetta relazione del 20 marzo 2008, ha sostenuto l’insussistenza delle condizioni per la certificazione di avvenuta bonifica, rimarcando la differenza dell’iter procedimentale seguito dalla ricorrente rispetto a quello (previsto, come esposto più sopra, dall’art. 11 del d.m. n. 471/1999) della certificazione per fasi distinte, che, nel caso di specie, si sarebbe potuta articolare nella certificazione in tempi distinti per il terreno del punto vendita e per l’area di via Masaccio, ovvero nella certificazione dei suoli, distinta rispetto a quella della falda. Atteso, invece, il carattere unitario dell’intervento e, prima ancora, della relativa progettazione, legittimamente la Provincia di Grosseto ha preso atto del mancato completamento, al momento, dell’intervento di bonifica e, per conseguenza, ha respinto con la nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 la richiesta di certificazione. Donde l’infondatezza del ricorso originario, nonché del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, nella parte in cui (par. 1.2) è rivolto a contestare la legittimità del diniego del certificato di avvenuta bonifica.

A conclusioni completamente opposte deve, invece, pervenirsi in riferimento alle doglianze dedotte con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, nonché con il primo motivo, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo è rivolto a contestare la valutazione, da parte del Comune di Grosseto, dell’incompatibilità tra la bonifica e l’intervento di ristrutturazione e riattivazione del punto vendita, per il quale era stata presentata apposita D.I.A. dalla ricorrente il 17 luglio 2006. Tali doglianze debbono, infatti, essere condivise.

Sul punto, va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa del Comune di Grosseto sul rilievo della mancata impugnazione, ad opera della società ricorrente, della nota comunale del 31 marzo 2008, prot. n. 39819: con questa sono stati interrotti, a fini istruttori, i termini del procedimento di manutenzione straordinaria del punto vendita, essendosi richiesta la produzione di un atto della Provincia attestante la conclusione dei lavori di bonifica o la compatibilità degli stessi con la prosecuzione (rectius, riattivazione) dell’attività di distribuzione dei carburanti. Si tratta, pertanto, di una richiesta istruttoria, avente natura di atto endoprocedimentale, come tale, per giurisprudenza costante, privo di carattere lesivo e non immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 2922). Né potrebbe obiettarsi che si tratta di atto soprassessorio, perché l’immediata lesività e, quindi, la diretta impugnabilità di tali atti sono riconosciute dalla giurisprudenza solo laddove dall’atto soprassessorio derivi un vero e proprio arresto a tempo indeterminato del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 giugno 2007, n. 1259): circostanza, questa, del tutto assente nel caso di specie, considerato che la citata nota comunale del 31 marzo 2008 assegnava alla società un termine ben preciso di sessanta giorni dal suo ricevimento per produrre la documentazione richiesta. Donde l’infondatezza, anche per tal verso, dell’eccezione di inammissibilità ora analizzata. Resta invece assorbita l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti formulata dalla difesa della Provincia di Grosseto, attesa la suesposta infondatezza delle doglianze (sia di quelle contenute nel ricorso originario, sia di quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e riprodotte nel distinto ricorso R.G. n. 2093/2008) avanzate dalla ricorrente nei confronti della nota provinciale prot. n. 108034 del 10 luglio 2008.

Nel merito dei motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, per la parte ora in esame, il Collegio sottolinea il difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorso il Comune nell’esprimersi, con la nota del 9 settembre 2008, n. 108088, negativamente sull’intervento di manutenzione straordinaria oggetto della D.I.A. della ricorrente. Detta nota è basata sul diniego di certificazione espresso dalla Provincia di Grosseto tramite il provvedimento gravato con il ricorso originario, tanto che la difesa comunale configura la risposta negativa del Comune di Grosseto quale atto conseguente al diniego della Provincia. E tuttavia, la documentazione versata in atti è tutt’altro che univoca sul problema – determinante per le decisioni da assumere sulla D.I.A. – della compatibilità dell’intervento proposto con le residue opere di bonifica.

Ed invero, come correttamente osservato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, la nota comunale del 31 marzo 2008 aveva condizionato il proseguimento dell’istruttoria sull’intervento di manutenzione straordinaria all’acquisizione di un parere della Provincia dal quale si evincesse, in alternativa:

a) o la conclusione dei lavori di bonifica;

b) ovvero la compatibilità di tali lavori con la prosecuzione dell’attività nel punto vendita.

Se ne deduce che, ai fini della decisione negativa sull’intervento edilizio de quo, non era sufficiente accertare l’assenza della certificazione di avvenuta bonifica, ma sarebbe stato necessario verificare, altresì, la compatibilità tra l’intervento edilizio e la riattivazione dell’impianto di distribuzione dei carburanti, da un lato, ed il completamento delle opere di bonifica, dall’altro. Invece, il Comune di Grosseto si è limitato ad effettuare la prima verifica, senza nulla dire sulla seconda, così incorrendo nei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione del diniego gravato. Ciò, considerato che l’esigenza di svolgere sul punto un approfondimento istruttorio emergeva con netta evidenza dal carattere non univoco – come accennato – della documentazione a disposizione del Comune di Grosseto, di fonte A.R.P.A.T.: si fa riferimento, in specie, alla relazione dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento di Grosseto del 1° giugno 2007, trasmessa al Comune con nota prot. n. 3341/1.23.12/4 del 18 luglio 2007, dove si concludeva nel senso della non interferenza tra gli interventi di bonifica in atto e la prosecuzione dell’attività del punto vendita carburanti, ed al supplemento di relazione dell’identico Dipartimento dell’A.R.P.AT., datato 19 giugno 2007 ed inviato al Comune con nota prot. n. 3384/1.23.12/47 del 20 luglio 2007, dove si perviene, invece, alla conclusione opposta, senza peraltro illustrare in alcun modo le motivazioni che spingevano a capovolgere il precedente giudizio. E va aggiunto che le due relazioni sono sottoscritte dalla medesima persona fisica, il che rende ancor più incomprensibile, in assenza di ulteriori indicazioni esplicative, il suindicato ripensamento.

Il Comune di Grosseto, autovincolatosi a verificare, altresì, la compatibilità tra intervento edilizio e bonifica, avrebbe, quindi, dovuto rilevare la contraddizione in cui era incorsa l’A.R.P.A.T. nelle due relazioni ora viste e chiedere i necessari chiarimenti in proposito, prima di esprimersi negativamente sull’intervento edilizio proposto: ciò, tanto più – si ribadisce – in presenza di un ripensamento privo di motivazione, mentre nella relazione del 1° giugno 2007 la valutazione positiva dell’A.R.P.A.T. si presentava quale sintesi conclusiva della compiuta descrizione delle attività di bonifica effettuate e tuttora da eseguire (in particolare per la falda acquifera superiore, ancora contaminata). L’omissione del suddetto approfondimento istruttorio da parte del Comune di Grosseto risulta tanto più grave, in virtù del fatto che la stessa Provincia, pur negando il completamento dell’intervento di bonifica, ha, comunque, riconosciuto, nell’impugnata nota del 10 luglio 2008, la conclusione della bonifica per il terreno su cui insiste il punto vendita. Donde, anche per questo profilo, l’esigenza di approfondire le ragioni su cui si fonderebbe l’incompatibilità tra i lavori di completamento della bonifica e l’attività di riattivazione e rimessa in esercizio dell’impianto, sostenuta dall’A.R.P.A.T. nella relazione del 19 giugno 2007. Il non aver provveduto al descritto approfondimento vizia irrimediabilmente l’operato del Comune e porta all’accoglimento delle doglianze più sopra riportate (il primo, in parte qua, ed il secondo dei motivi aggiunti e motivi autonomi del ricorso R.G. n. 2093/2008).

Prive di pregio si rivelano le obiezioni avanzate dalla difesa comunale sul rilievo del lungo periodo di chiusura dell’impianto di distribuzione dei carburanti di cui si discute, e della presentazione della richiesta di ripristino a distanza di oltre tre anni dal dissequestro del sito: infatti, è agevole replicare, sul punto, che era necessario provvedere prima alla bonifica del terreno su cui insiste l’impianto (la quale bonifica, secondo la ricorrente, non era compatibile con la prosecuzione dell’attività, giacché presupponeva la rimozione dell’impianto stesso). Ed è ragionevole ritenere che la società ricorrente abbia richiesto il ripristino una volta terminata la bonifica di siffatto terreno – come attesta anche la più volte ricordata nota della Provincia di Grosseto del 10 luglio 2008 – sebbene i lavori di bonifica non fossero ancora conclusi per la parte residua.

Va, invece, respinto il terzo ed ultimo motivo aggiunto (e motivo del ricorso R.G. n. 2093/2008), in quanto, per giurisprudenza oramai consolidata, la mancata indicazione, nel provvedimento gravato, dell’autorità amministrativa e di quella giudiziaria davanti alla quale proporre l’impugnazione e del relativo termine di decadenza, non vizia il provvedimento stesso, trattandosi di mera irregolarità che al più, e nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo alla rimessione in termini (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 giugno 2010, n. 15532).

In definitiva, mentre il ricorso originario R.G. n. 1804/2008 deve essere respinto, i motivi aggiunti su tale ricorso e l’autonomo ricorso R.G. n. 2093/2008, che li ha riprodotti integralmente, debbono, al contrario, essere accolti nei sensi indicati, attesa la fondatezza delle doglianze sopra illustrate. Per conseguenza, deve essere annullato il diniego sull’intervento edilizio di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006, formulato dal Comune di Grosseto con la nota prot. n. 108088 del 9 settembre 2008.

Deve essere respinta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni, presentata dalla ricorrente con il ricorso originario R.G. n. 1804/2008, ma di seguito non sviluppata né supportata dall’indispensabile apparato probatorio, essendosi, anzi, la Total Italia S.p.A. riservata nei motivi aggiunti e nel ricorso R.G. n. 2093/2008 di azionare le eventuali pretese risarcitorie in separato giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità e della peculiarità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione, respinge il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G., respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno ivi contenuta, ed accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, nonché il ricorso n. 2093/2008 di R.G., riproduttivo dei motivi aggiunti, per l’effetto annullando il provvedimento del Comune di Grosseto con gli stessi impugnato, come specificato in motivazione.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it