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T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Diniego -
Motivazione succinta - Legittimità. In tema di diniego di autorizzazione
paesaggistica, è legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere
motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva,
di caratteristiche che ne impediscono il corretto inserimento nella zona
tutelata (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, VI,
4/8/2008, n. 9718). Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini) c.
Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Diniego -
Obbligo di indicare le prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile
con il paesaggio - Insussistenza. Il legislatore non impone all’Ente
pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere l’intervento
compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052;
Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n. 6142). Non sussiste cioè a carico del
Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento
dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, dovendo
l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è, ed essendo semmai
compito del privato interessato proporre con l’istanza di condono misure
funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa. Pres. Radesi,
Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e
Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
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N. 00535/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01610/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 1996, proposto da Mattei Arturo
(ora Boccalini Franco) quale Amministratore Giudiziale dei beni di proprietà dei
signori Francesco Fraschetti e Carlo Fraschetti, rappresentato e difeso
dall'avvocato Flavia Pozzolini, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via XX Settembre n. 60;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Annalisa Minucci e Marco Selvaggi, con domicilio eletto in
Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio) presso l’Ufficio del Sindaco;
per l'annullamento
- del diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della
legge 724 del 1994, disposto con provvedimento di cui alla nota a firma
dell'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata del 26-2-1996 n. 10647/96;
nonchè, occorrendo, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e,
in particolare:
a- del provvedimento del Sindaco di Firenze, di incognito numero e data, di
delega delle relative competenze all'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia
Privata;
b- dell'art. 31, lettere l e p, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Gianluca
Bellucci e uditi per le parti i difensori F. Pozzolini e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori Fraschetti sono proprietari di un appezzamento di circa 6 ettari posto
nel Comune di Firenze, coltivato ad ulivi, vigneti e ortaggi. Il dottor Mattei,
in qualità di amministratore giudiziale dei beni degli stessi, ha presentato
domanda di condono edilizio ai sensi della legge n.724/1994, in relazione alle
seguenti opere, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico:
a) manufatto in muratura rivestito con materiale eterogeneo e coperto con
ondulato in fibrocemento;
b) manufatto in parte in muratura e in parte in materiale eterogeneo;
c) locale interrato con pareti in cemento armato e copertura in fibrocemento,
dotato di tettoia a copertura della rampa di accesso.
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata del Comune di Firenze, con nota
del 26/2/1996, ha espresso il proprio diniego comunicando il parere contrario
della commissione edilizia integrata, secondo cui “i materiali e le
caratteristiche costruttive, aventi natura di temporaneità e prive di ogni
intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici
tradizionali del luogo”.
Avverso la suddetta determinazione il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione di legge (art.32 della legge n.47/1985; art.7 della legge
n.1497/1939; art.39 della legge n.724/1994; principi in tema di provvedimenti
negativi); eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto dei presupposti
e di istruttoria; travisamento dei fatti;
2) violazione di legge (art.4 della L.R. n.52/1979; art.12 della L.R. n.41/1984;
legge n.142/1990; art.31 dello Statuto comunale e principi desumibili; principi
in tema di delega di funzioni); incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
All’udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisone.
DIRITTO
Con la prima censura il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l’omessa
specificazione, da parte del Comune, dei requisiti necessari ad assicurare il
corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare il deducente
osserva che il locale interrato in cemento armato, contrariamente a quanto
sostiene l’amministrazione, non ha carattere temporaneo e non può contrastare
col vincolo paesaggistico, e che i manufatti in oggetto sono espressione
consueta della campagna toscana ed esistono sin dagli anni cinquanta.
Il rilievo è infondato.
L’atto impugnato, con il quale il Comune di Firenze, comunicando il parere
contrario della commissione edilizia integrata, oppone un sostanziale diniego al
rilascio del titolo edilizio richiesto, specifica la motivazione espressa dalla
commissione stessa (“i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura
di temporaneità e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la
tutela dei valori estetici tradizionali del luogo”).
Pertanto, sia pure in modo sintetico, l’amministrazione ha indicato gli elementi
in base ai quali il manufatto è stato ritenuto incompatibile con il vincolo
paesaggistico. La motivazione dell’impugnato provvedimento è innanzitutto
incentrata sulla natura dei materiali, la cui caratteristica di scarso pregio,
adatta ad un uso temporaneo, li rende avulsi dal contesto paesaggistico
tutelato. Analoga valutazione è stata espressa dall’Ente in relazione alle
riscontrate caratteristiche costruttive.
Trattasi di valutazione non illogica, che dà contezza dell’iter logico seguito
ai fini della decisione di rigetto dell’istanza, e che non trova una smentita
nella documentazione fotografica relativa all’abuso edilizio in questione,
depositata in giudizio dal Comune di Firenze (Tar Toscana, III, 6/3/2006, n.
793).
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte statuito che è
legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere motivazionale può
essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva, di caratteristiche
che ne impediscono il corretto inserimento nella zona tutelata (Tar Toscana, III,
27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, VI, 4/8/2008, n. 9718).
Inoltre il legislatore non impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le
prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato
(Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n.
6142). Non sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee
ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto
paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare
l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato proporre
con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo
dell’opera stessa.
Né rileva l’epoca remota di realizzazione dell’abuso, in quanto l’interesse del
privato è necessariamente recessivo rispetto all’interesse sotteso
all’apposizione del vincolo paesaggistico, valorizzato dall’art.9 della
Costituzione.
Quanto al locale interrato, occorre considerare che il medesimo è composto da
parti visibili esternamente, atte a renderlo fruibile: la richiesta di condono
fa riferimento al locale de quo con antistante tettoia a copertura di rampa di
accesso al locale (si veda la fotografia identificata come A/3 depositata in
giudizio dal Comune).
Con il secondo motivo il ricorrente, rilevato che il gravato diniego è stato
adottato dall’Assessore all’Urbanistica, osserva che è di competenza del Sindaco
la determinazione sulle istanze di autorizzazione paesaggistica e di sanatoria
edilizia, e che né la L.R. n.52/1979, né la normativa urbanistica, né la legge
n.142/1990 prevede un potere generale di delega da parte del sindaco agli
assessori; aggiunge che l’art.31 dello Statuto comunale ammette la delega per
singoli atti.
La censura non è condivisibile.
L’art.31, lettera l, dello Statuto comunale prevede che il Sindaco possa
delegare ai singoli assessori atti di sua competenza con potere di avocazione e
riassunzione (pagina 7 del ricorso).
In attuazione della norma statutaria il Sindaco, con ordinanza n.3122 del
2/5/1995, ha delegato all’Assessore all’Urbanistica l’adozione dei provvedimenti
in materia di edilizia privata, comprendenti la gravata determinazione di
diniego.
Tale assetto di competenze, nell’ambito del quale il Sindaco mantiene un potere
di direttiva e controllo sugli atti assessorili, non contrasta con la legge
n.142/1990 ed appare in linea con l’art.4, comma 2, della stessa.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro
3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il
ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro 3.000 (tremila)
oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari
difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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