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T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n. 75
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria -
Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con
l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta
di autorizzazione. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico
non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni
circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con
l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti
prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di
autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto;
in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente,
che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti,
atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale
inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo
2010 n. 625 e n.626). Pres. Radesi, Est. Di Santo - S.F.M.G. (avv. Pozzi) c.
Comune di Fiesole (avv. Falorni). TAR TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n.
75
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N. 00075/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02172/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 1996, proposto da:
Scarselli Ferretti Maria Grazia, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze,
lungarno A. Vespucci N. 20;
contro
Comune di Fiesole, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze,
via dell'Oriuolo N. 20;
per l'annullamento
del provvedimento sindacale di diniego (parziale) di condono edilizio del 1°
aprile 1996 (prot. n. 10318), ricevuto dalla ricorrente in data 19 aprile 1996,
relativamente ad un box di lamiera ad uso agricolo; nonché per l’annullamento di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare del
parere n. 22 espresso dalla C.E.I. nella seduta del 22 giugno 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiesole;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Eleonora Di
Santo e uditi per le parti i difensori F. Gesses delegato da F. M. Pozzi e I.
Michi delegato da F. Falorni.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Scarselli Ferretti, odierna ricorrente, riferisce di essere
proprietaria di un’unità immobiliare posta in Fiesole, Via delle Fontanelle n.
30 con annesso terreno coltivato.
La proprietà in questione ricade all’interno di un’area su cui insiste il
vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939.
Su detto terreno la ricorrente ha costruito un manufatto abusivo (m. 3.0 x 7,5 x
2,20), destinato al deposito di attrezzi ed al ricovero di un trattore, nonché
una tettoia destinata a creare un’area coperta per il parcheggio delle auto.
Per tali opere l’interessata in data 6 ottobre 1986 ha presentato domanda di
sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.
E’ stata, quindi, chiamata ad esprimersi sull’istanza, ai sensi della L.R. n. 52
del 1979 e della L.R. n. 24 del 1993, la Commissione Edilizia Integrata, la cui
convocazione è stata comunicata ai singoli componenti con nota prot. n. 13992
del 16 giugno 1995.
In data 22 giugno 1995 si è riunita, dunque, la Commissione Edilizia Integrata
la quale, come risulta dal verbale della seduta, dando atto del “previo invito
prot. n. 13992 del 16.6.1995”, così si è pronunciata sull’istanza della Sig.ra
Scarselli Ferretti:
“all’unanimità parere favorevole per la struttura della tettoia, parere
contrario per il box in lamiera in quanto l’intervento comporta danno
ambientale”.
Sulla base di tale parere della C.E.I., il Sindaco, in data 1° aprile 1996, con
provvedimento prot. n. 10318, dopo aver integralmente richiamato il parere in
questione, ha respinto “in parte l’istanza di condono edilizio n. 1754/86
presentata in data 6.10.1986, prot. Gen. 18247, modello 47/85 A n. 0524755501/2
dalla Sig.ra Ferretti Scarselli Maria Grazia, relativa alla posa in opera
costruzione di un box lamiera prefabbricato, nel terreno posto in prossimità del
numero civico 30 di Via delle Fontanelle a Fiesole, in quanto la Commissione
Edilizia Integrata ha espresso parere contrario”.
Avverso tale provvedimento la Sig.ra Scarselli Ferretti ha, quindi, proposto il
ricorso in esame.
Con il primo e il quinto motivo la ricorrente lamenta che il suddetto parere
della C.E.I. e il conseguente diniego di sanatoria sarebbero carenti di
motivazione e di istruttoria, e che sarebbe stata omessa la comunicazione di
avvio del procedimento.
Le censure non possono essere condivise.
La motivazione del parere contrario per il box in lamiera, per quanto
estremamente sintetica, non può definirsi stereotipa, e la condivisione del
richiamato parere della C.E.I. è chiaramente espressa ed è incentrata sulla
valutazione tecnico-discrezionale che l’intervento attualmente considerato
“costituisce danno ambientale”; valutazione che, considerata in relazione alla
documentazione anche fotografica acclusa all’istanza di sanatoria, non evidenzia
profili di travisamento o palese illogicità.
Quanto, poi, alla comunicazione di avvio del procedimento, la stessa non era
nella specie necessaria, trattandosi di procedimento iniziato ad istanza di
parte.
Né l’organo preposto alla tutela del vincolo è tenuto, in sede di esame di
istanze di sanatoria, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di
ricorso, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a
rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare
prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi
di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della
valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già
realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano,
d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il
decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo
(cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626).
Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono, quindi, infondati.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione
della legge reg. n. 52/1979 come modificata dalla legge reg. n. 24/1993, in
particolare artt. 4, 5, 6 e 7; eccesso di potere per irregolare convocazione e
composizione della commissione edilizia integrata, violazione del giusto
procedimento, lamentando che a) non sarebbe stato ottemperato all’obbligo di
affissione all’albo pretorio, con specificazione del titolare e della zona; b)
il Sindaco non si sarebbe pronunciato prima sul vincolo, recependo o meno il
parere della C.E.I., e poi sul condono ma l’abbia fatto contestualmente; c) la
Commissione Edilizia Integrata non avrebbe espresso il proprio parere in modo
distinto dall’ordinario parere della commissione edilizia, con presenza di
almeno due membri aggregati e menzionando i voti espressi da questi ultimi e le
relative motivazioni; d) la C.E.I. non sarebbe stata regolarmente convocata, per
mancata iscrizione della pratica all’ordine del giorno.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
In particolare, quanto alla omessa affissione del parere della C.E.I. ed del
provvedimento sindacale di diniego di sanatoria “all’Albo Pretorio con la
specificazione del titolare e della località interessata”, la doglianza non ha
pregio, tenuto conto che le modalità di pubblicazione non rilevano ai fini della
legittimità o meno degli atti amministrativi, ma tutt’al più ai fini della
tempestività dell’impugnazione degli stessi.
Ugualmente infondato è, poi, il rilievo che il Sindaco avrebbe dovuto
pronunciarsi sul vincolo paesaggistico con autonomo e distino provvedimento.
Dagli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 4 della L.R. n. 52/1979 emerge, infatti,
chiaramente che, ai fini dell’esame del condono edilizio, deve essere
innanzitutto acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata; e, il
recepimento di esso da parte del Sindaco comporta (oltre che il definitivo
pronunciamento negativo sotto il profilo paesaggistico) anche, necessariamente,
il diniego di condono edilizio, poiché il diniego medesimo costituisce
conseguenza automatica del parere negativo dal punto di vista paesaggistico.
Pertanto, non sembra rispondere ad alcuna logica l’asserita necessità che le due
determinazioni (la seconda necessariamente conseguente alla prima) siano
contenute in due atti distinti.
Quanto, poi, agli ulteriori profili dedotti con il medesimo motivo di ricorso,
gli stessi risultano, sulla scorta della documentazione versata in atti,
destituiti di fondamento in punto di fatto.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di
sanatoria per non essere stato preventivamente acquisito il parere della
Commissione Edilizia.
La doglianza non ha pregio.
Il diniego di sanatoria, infatti, è stato preceduto dal parere reso dalla C.E.I.
e ciò è ragione sufficiente per ritenere regolare l’attività istruttoria
procedimentale posta in essere dal Comune.
Invero, come specificato in giurisprudenza (cfr., Cons. di Stato, sez. II, 19
ottobre 2005), il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone il
parere della Commissione Edilizia nell’ipotesi di valutazioni squisitamente
tecniche, per cui, allorchè, come nella fattispecie, i profili giuridici
dell’abuso, legati agli aspetti di tutela del paesaggio, sono prevalenti, deve
ragionevolmente dedursi che il solo parere della C.E.I. sia sufficiente a
soddisfare gli adempimenti procedurali richiesti dalla normativa per la
definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria (cfr., TAR
Toscana, sez. III, 16 marzo 2009 n. 418).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e
vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione III, respinge il
ricorso indicato in epigrafe
.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di
giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre
IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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