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T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 917
RIFIUTI - F.O.S. - Natura di rifiuto urbano - Esclusione - Ragioni -
Classificazione tra i rifiuti speciali ex art. 184, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 -
Abrogazione dell’art. 184, c. 1, lett. n) ad opera del d.lgs. n. 4/2008 -
Conseguenze. La natura di rifiuto speciale ex art. 184, comma 3, lett. g),
del d.lgs. n. 152/2006, da riconoscere alla F.O.S., deriva dal diritto positivo
e precisamente dal medesimo d.lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo, infatti, tra gli
Allegati alla Parte IV contiene l’Allegato D, il quale reca l’elenco delle
diverse categorie di rifiuti, classificati in base ad un codice a sei cifre. E
mentre i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - quale la
F.O.S. - risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 e b) 19.12.12,. la
categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie
tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre,
tutti recanti come prime due cifre il codice 20. Ne segue che, per esplicita
previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei
rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani, Ciò, d’altro lato, è
confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. - e,
più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti - non
sono compresi nell’elenco dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2, del
d.lgs. n. 152/2006. E’, invece, indubbiamente corretta la classificazione della
F.O.S. - e, più in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei
rifiuti - tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g), del d.lgs. n.
152/2006: tale disposizione vi comprende, infatti, i rifiuti derivanti
dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Detta conclusione non è in
alcun modo infirmata dall’intervenuta abrogazione della lett. n) dell’art. 184,
comma 3, del d.lgs. n. 152 cit. operata dal d.lgs. n. 4/2008. A tale abrogazione
non può, infatti, attribuirsi l’inserimento della F.O.S. tra i rifiuti urbani,
quanto, invece, il significato di un riconoscimento legislativo dell’inutilità
della succitata lett. n), dovendo, per quanto esposto, i rifiuti derivati dal
trattamento meccanico dei rifiuti considerarsi rifiuti speciali già ai sensi
dell’art. 184, comma 3, lett. g), di cui la lett. n) costituiva (in parte qua)
un’inutile duplicazione. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - CISPEL
Toscana Confservizi e altri (avv. Grazzini) c. Regione Toscana (avv.ti Bora) e
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 917
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N. 00917/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2009, proposto dalla
CISPEL Toscana Confservizi – Associazione regionale Toscana delle imprese e
degli enti di gestione dei servizi pubblici locali, in persona del Presidente
pro tempore, sig. Alfredo De Girolamo Vitolo, e dall’A.I.S.A. – Arezzo Impianti
e Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
sig. Valter Rossi, ambedue rappresentate e difese dall’avv. Andrea Grazzini e
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Villari, n.
39
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Lucia Bora e Barbara Mancino ed elettivamente domiciliata presso
l’Avvocatura Regionale, in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, n. 1
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato presso gli Uffici di questa,
in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4
Provincia di Firenze, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 643 del 27 luglio
2009, avente ad oggetto “Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi: determinazione termini per adempimento anno 2008”, pubblicata
sul B.U.R.T. n. 31 del 5 agosto 2009, nella parte in cui ha qualificato la
F.O.S. come rifiuto urbano ed ha incluso i volumi di F.O.S. conferiti in
discarica nel montante di rifiuti urbani, sui quali calcolare il tributo
speciale per il conferimento in discarica;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o altrimenti connessi ed in
particolare:
- della circolare della Regione Toscana – Direzione Generale Bilancio e Finanze
– Settore tributi, prot. n. 168044/B.90.10 del 18 giugno 2008;
- della circolare della Regione Toscana – Direzione Generale Bilancio e Finanze
– Settore tributi, prot. n. 205211/B.90.10 del 28 luglio 2009;
- del parere reso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare con nota prot. n. 11912/QdV/DI dell’8 giugno 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati,
presentata in via incidentale dalle ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti la memoria ed i documenti depositati dalla Regione Toscana in prossimità
della discussione dell’istanza cautelare;
Vista l’ordinanza n. 955/09 del 4 dicembre 2009, con cui è stata respinta
l’istanza cautelare;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il dott. Pietro De
Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, CISPEL Toscana Confservizi ed A.I.S.A. S.p.A., espongono che
con deliberazione n. 643 del 27 luglio 2009 la Giunta Regionale della Toscana,
nel fissare il termine per il versamento del tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti, dovuto per l’anno d’imposta 2008, ha
qualificato la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dei
rifiuti urbani (d’ora in poi: F.O.S.) quale rifiuto urbano e non quale rifiuto
speciale, con conseguente suo assoggettamento alla (più alta) aliquota prevista
per i rifiuti urbani in relazione al tributo in questione, istituito dall’art.
3, commi 24-42, della l. n. 549/1995.
1.1. Le esponenti ricordano che, nel vigore del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto
Ronchi), la F.O.S. era inquadrata tra i rifiuti speciali, in quanto rifiuti
derivanti da attività di smaltimento ex art. 7, comma 3, lett. g), del decreto
legislativo. Il d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), dal canto suo, ha
istituito all’art. 184, comma 3, lett. n), una nuova categoria di rifiuti
speciali, comprensiva di quelli (come appunto la F.O.S.) derivanti da un
processo di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ma tale
disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n. 4/2008. Ciò ha comportato, secondo
le ricorrenti, la riconduzione della F.O.S. ai rifiuti speciali ex art. 184,
comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, mentre, secondo la P.A., la suddetta
abrogazione ha fatto sì che la F.O.S. rientri ora nella categoria dei rifiuti
urbani e sia assoggettata alle aliquote previste per tale categoria.
1.2. Le esponenti lamentano che la menzionata deliberazione n. 643/2009 è lesiva
dei loro diritti ed interessi, nella parte in cui qualifica la F.O.S. come un
rifiuto urbano: infatti, la CISPEL, tra l’altro, rappresenta gli interessi dei
gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, mentre la
A.I.S.A. S.p.A. è società partecipata dal Comune di Arezzo e da altri dieci
Comuni della Provincia di Arezzo, costituita per la gestione dei servizi
comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di
spazzamento stradale. Con il ricorso in epigrafe, perciò, le due società
impugnano la suddetta deliberazione n. 643/2009, unitamente agli altri atti
specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
1.3. A supporto del gravame, deducono le censure di:
- incompetenza assoluta, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies
della l. n. 241/1990, in quanto soltanto lo Stato avrebbe il potere di definire
i confini della categoria giuridica del “rifiuto”, mentre non spetterebbe alle
Regioni imporre in via amministrativa una data qualificazione giuridica della
F.O.S.;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 184, commi 1 e 3, del d.lgs. n.
152/2006, eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di motivazione
e contraddittorietà tra atti della P.A., giacché la F.O.S. sarebbe il prodotto
di una fase intermedia del processo di smaltimento dei rifiuti, derivando essa
da operazioni di trattamento qualificato riconducibili al cd. ricondizionamento:
come tale, la si dovrebbe comprendere tra “i rifiuti derivanti da attività di
recupero e smaltimento rifiuti”, che l’art. 184, comma 3, lett. g), del d.lgs.
n. 152 cit. include tra i rifiuti speciali. Il contrario avviso espresso dal
Ministero dell’Ambiente non rileverebbe, sia perché dubitativo, sia perché
contraddetto da altro precedente parere reso dal Ministero all’Agenzia delle
Entrate sulla stessa questione.
2. Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, con atto di costituzione formale.
2.1. Si è costituita la Regione Toscana, depositando una memoria, con
documentazione allegata, e chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare.
2.2. Nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2009 il Collegio, considerato
carente il requisito del periculum in mora, con ordinanza n. 955/09 ha respinto
l’istanza incidentale di sospensione.
2.3. In vista dell’udienza di merito, le ricorrenti e la Regione Toscana hanno
depositato memorie. In particolare, la Regione ha chiesto la reiezione del
ricorso mentre le ricorrenti, dopo aver insistito per il suo accoglimento, con
successiva memoria hanno replicato alle difese della Regione.
2.4. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in
decisione.
3. In via preliminare va affrontata la questione dell’ammissibilità del gravame,
alla luce di quanto affermato dalla Regione Toscana in sede di replica al primo
motivo di ricorso. Sostiene, infatti, la Regione che, dopo aver ricevuto dal
Ministero dell’Ambiente il parere in ordine all’inclusione della F.O.S. tra i
rifiuti urbani (anziché tra i rifiuti speciali), non ha fatto altro che dargli
applicazione: il che sta a significare che la deliberazione impugnata nulla
aggiungerebbe rispetto alla qualificazione del tributo in oggetto e della sua
sfera applicativa, chiarite dal parere ministeriale, di cui la Regione stessa si
sarebbe limitata a riportare il contenuto. Le ricorrenti, pertanto, non
avrebbero interesse ad impugnare la deliberazione regionale n. 643/2009, la
quale non stabilirebbe l’assoggettamento della F.O.S. al tributo de quo secondo
una data aliquota, essendo quest’ultimo un effetto che deriverebbe direttamente
dalla legge, una volta precisato a livello ministeriale il senso
dell’abrogazione dell’art. 184, comma 3, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006. In
realtà, la deliberazione impugnata, nella sua parte prescrittiva, conterrebbe
solo una dilazione dei termini per il pagamento del tributo ex art. 3 della l.
n. 549/1995 e quindi cagionerebbe un effetto positivo per le ricorrenti, sicché
queste non avrebbero interesse a contestare un atto, dal cui annullamento
riceverebbero uno svantaggio.
3.1. La suddetta eccezione (che va qualificata come vera e propria eccezione di
inammissibilità del ricorso nel suo complesso considerato) deve essere respinta.
Vero è che la deliberazione impugnata, nel suo dispositivo, si limita a
stabilire: a) il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione a
rettifica della dichiarazione annuale per il 2008; b) il termine ultimo per il
pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti
dovuto per l’anno di imposta 2008. Tuttavia, in tanto la deliberazione stessa
prevede tali termini, posti a rettifica delle dichiarazioni già rese e per il
pagamento degli eventuali conguagli a debito discendenti da detta rettifica, in
quanto la Regione ha recepito il parere del Ministero dell’Ambiente circa la
qualificazione dei rifiuti derivanti dall’attività di selezione meccanica dei
rifiuti solidi urbani (quindi anche della F.O.S.) come rifiuti urbani e non come
rifiuti speciali, con conseguente loro assoggettamento alla (più elevata)
aliquota prevista per i rifiuti urbani: donde la necessità della predetta
rettifica e dei versamenti a conguaglio a carico degli operatori interessati,
che, perciò, – contrariamente alle tesi della Regione – non costituiscono
effetti positivi per gli operatori stessi. Ne deriva l’infondatezza
dell’eccezione ora in esame.
3.2. In altre parole, nella deliberazione impugnata si legge che, in conseguenza
del ricordato parere del Ministero dell’Ambiente, ai rifiuti derivanti
dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani sono applicabili
“dal 13 febbraio 2008 le aliquote previste per i rifiuti urbani dall’art. 30 bis
della L.R. 25/1998”, secondo le indicazioni di una circolare sospesa in attesa
del parere ministeriale. Poiché, però, relativamente all’anno 2008, i termini
per la presentazione della dichiarazione annuale e per il versamento del tributo
de quo erano già scaduti, e tenendo conto del fatto che l’applicazione delle
aliquote ora citate avrebbe potuto determinare, per i soggetti passivi del
tributo, la necessità di effettuare conguagli a debito, al fine di adeguare il
tributo versato nel 2008 a quello effettivamente dovuto, il provvedimento
impugnato ha imposto ai soggetti passivi: a) una dichiarazione di rettifica
della dichiarazione annuale per il 2008; b) il pagamento degli eventuali
conguagli. La dilazione nei termini della rettifica e del pagamento dei
conguagli, pertanto, non è l’unica prescrizione contenuta nella deliberazione
gravata, ma, in realtà, è un effetto dell’imposizione del pagamento del tributo
in esame nell’aliquota maggiore prevista per i rifiuti urbani: imposizione che
comunque discende dalla deliberazione in esame, come dimostra il fatto che per
le annualità successive al 2008 il pagamento del tributo sarà dovuto ugualmente
nell’aliquota prevista per i rifiuti urbani, proprio a seguito delle
determinazioni assunte dalla Regione con la deliberazione n. 643/2009 e,
stavolta, senza dilazione dei relativi termini. La predetta dilazione, quindi,
non solo non è una conseguenza favorevole per le ricorrenti, ma, a ben guardare,
dipende dalla qualificazione della F.O.S. come rifiuto urbano, che la Regione ha
fatto propria con la deliberazione de qua e che varrà anche per le annualità
successive al 2008: ed è indiscutibile l’incidenza negativa di tale
qualificazione sugli interessi delle ricorrenti, in quanto le obbliga a pagare
un tributo in misura superiore a quella che esse ritengono dovuta. Donde
l’ammissibilità del gravame.
3.3. In definitiva, l’ammissibilità del ricorso dipende dal fatto che il
provvedimento impugnato, pur palesando in apparenza un contenuto interpretativo
e senza avere valenza regolamentare, si riempie, in effetti, di contenuto
precettivo, vincolando anche le conseguenti attività dell’Esattore.
4. Nel merito, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del primo
motivo di ricorso, attesa la fondatezza del secondo.
4.1. Invero, in base al parere ministeriale recepito dal provvedimento gravato,
una volta intervenuta l’abrogazione dell’art. 184, comma 3, lett. n), del d.lgs.
n. 152/2006, i rifiuti derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti
solidi urbani (tra i quali rientra la F.O.S.) non possono essere inclusi tra i
rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g), cit., ma devono essere
ricondotti, in via residuale, alla categoria dei rifiuti urbani. Ciò, giacché
l’art. 184, comma 3, lett. g), cit. comprende tra i rifiuti speciali quelli
derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Al contrario, la fase
di selezione meccanica dei rifiuti si distinguerebbe dallo smaltimento e dal
recupero, essendo solo prodromica e preliminare rispetto a tali attività e priva
di quella continuità con le stesse necessaria per farla pienamente assimilare
alle attività di smaltimento e recupero. Nella memoria difensiva, la Regione
precisa che la selezione meccanica (da cui si ricava la F.O.S.) consiste nella
separazione, effettuata meccanicamente da appositi impianti, dei differenti
componenti della miscela di rifiuti multimateriale in entrata. Per es., vi sono
impianti che ricevono rifiuti urbani misti e con un separatore provvedono a
separare la frazione secca da quella umida; ve ne sono altri che con
un’elettrocalamita provvedono a prelevare la frazione ferrosa, che è inviata in
un cassone di raccolta sottostante: si tratterebbe, perciò, di un’attività di
separazione preliminare ed automatica rispetto alle attività successive, di
riutilizzo o di smaltimento (in dipendenza del tipo di materiale omogeneamente
raggruppato). Donde la correttezza del parere ministeriale, dal momento che la
selezione meccanica non coinciderebbe automaticamente con le attività di
smaltimento o di recupero dei rifiuti. Nella memoria conclusiva la Regione torna
sulla questione (in replica alle altrui controdeduzioni), sottolineando come la
procedura di selezione da cui trae origine la F.O.S. sia più complessa della
separazione e si divida in più fasi, peraltro tutte consistenti in operazioni di
natura prettamente meccanica. In particolare, dapprima vengono separate le
diverse tipologie di materiali rinvenibili nei rifiuti solidi urbani (avviando
ogni elemento ad un dato trattamento), poi la matrice umida viene sottoposta ad
un’insufflazione di aria e ad una periodica movimentazione meccanica, onde far
perdere al materiale le sue esalazioni odorose e la componente umida della sua
struttura, in maniera che il materiale sia reso stabile ed adatto al
conferimento in discarica. Non solo, dunque, si tratterebbe di operazioni
meccaniche, estranee, per quanto sopra detto, all’attività di smaltimento o
recupero dei rifiuti, consistendo le operazioni stesse in un mero pretrattamento
dei rifiuti, ma, per di più, nel caso di specie mancherebbe la produzione di un
rifiuto derivante dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti (secondo la
nozione, poc’anzi ricordata, che dei rifiuti speciali detta l’art. 184, comma 3,
lett. g), cit.), poiché la F.O.S. rappresenta una frazione dell’originario
rifiuto urbano: essa non costituirebbe, cioè, il prodotto di un’attività di
smaltimento o recupero, ma l’oggetto stesso del trattamento lato sensu di
selezione.
4.2. Sotto altro e concorrente profilo, la Regione afferma che la natura di
rifiuto urbano della F.O.S. discende dalla lettura sistematica della normativa
di settore. Infatti, l’art. 184, comma 3, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006
avrebbe avuto la sua ragion d’essere proprio nell’impossibilità di ricomprendere
i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica nel concetto di rifiuti
speciali di cui alla lett. g) del medesimo art. 184, comma 3. Di conseguenza,
l’abrogazione della lett. n) non potrebbe significare altro che l’intento del
Legislatore di espungere la categoria di rifiuti contenuta nella norma abrogata
dal novero dei rifiuti speciali, con conseguente attrazione di tale categoria
tra i rifiuti urbani, in base al criterio della “origine” dettato dal comma 1
dell’art. 184. In questo modo, sostiene la Regione, si sarebbe tornati alla
definizione del cd. decreto Ronchi, secondo cui i rifiuti urbani restano tali
finché non sono trasformati in materie secondarie tramite il recupero o
riutilizzo, ovvero finché, in seguito ai trattamenti ed alle lavorazioni subite,
sono ridotti in frazioni non ulteriormente recuperabili, come tali da smaltire:
ciò, perché la modifica in questione dovrebbe essere letta in stretta
correlazione con la riscrittura degli artt. 181 e 182 del Codice dell’ambiente
in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché con l’art. 181-bis, di
nuova introduzione, che esclude esplicitamente dal concetto di “rifiuto” le
materie, le sostanze ed i prodotti secondari derivanti da un’operazione di
riutilizzo, di riciclo e di recupero dei rifiuti, a condizione che abbiano un
effettivo valore economico di scambio sul mercato. Non si potrebbe, invece,
accedere alla tesi dei ricorrenti, secondo cui, non rientrando la F.O.S.
nell’elenco dei rifiuti urbani, essa sarebbe ricompresa tra i rifiuti speciali,
atteso che l’elenco dei rifiuti speciali non ha portata residuale e, pertanto,
non ricomprende tutti i rifiuti non altrimenti classificabili, laddove invece,
come detto, il criterio dell’origine condurrebbe a qualificare la F.O.S. come
rifiuto urbano (derivando essa da rifiuti solidi urbani).
5. Nessuna delle suesposte argomentazioni risulta, tuttavia, convincente.
5.1. Ed invero, la natura di rifiuto speciale ex art. 184, comma 3, lett. g),
del d.lgs. n. 152/2006, da riconoscere alla F.O.S., deriva dal diritto positivo
e precisamente dal medesimo d.lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo, infatti, tra gli
Allegati alla Parte IV contiene l’Allegato D, il quale reca l’elenco delle
diverse categorie di rifiuti, classificati in base ad un codice a sei cifre.
Orbene, i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti – quale la P.A.
sostiene essere la F.O.S. – risultano classificati con i codici: a) 19.12.11
(relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose); b) 19.12.12 (relativo ai
rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11). Ambedue le voci rientrano
quindi nella categoria (identificata con il codice 19) dei rifiuti prodotti da
impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue
fuori sito, dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale. La categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il
codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da
codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20 (per es., il
vetro ha il codice 20.01.02). Ne segue che, per esplicita previsione di diritto
positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non
appartengono alla categoria dei rifiuti urbani, Ciò, d’altro lato, è confermato,
sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. – e, più in
generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – non sono
compresi nell’elenco dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2, del d.lgs.
n. 152/2006. Né si può sostenere che il criterio della “origine” abbia il valore
che pretende di riconnettervi la P.A., ai fini della (pretesa) classificazione
della F.O.S. come rifiuto urbano. A tal riguardo, infatti, basta evidenziare che
il comma 1 dell’art. 184 cit. si limita a distinguere i rifiuti, in base alla
loro origine, in urbani e speciali, dopo di ché sono i commi 2 e 3 del medesimo
art. 184 a specificare quando un rifiuto, secondo la sua origine, rientra tra
quelli urbani, o tra quelli speciali. Il fatto che i rifiuti derivati da
trattamento meccanico di rifiuti (e quindi la F.O.S.) non siano compresi
nell’elenco dei rifiuti urbani ex art. 184, comma 2, cit., è dunque anch’esso un
elemento decisivo, in quanto sta a significare che il Legislatore, procedendo in
base al criterio dell’origine, ha ritenuto che la F.O.S. non sia rifiuto urbano
(non inserendola nel relativo elenco).
5.2. È, invece, indubbiamente corretta la classificazione della F.O.S. – e, più
in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – tra i
rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006: tale
disposizione vi comprende, infatti, i rifiuti derivanti dall’attività di
recupero e smaltimento dei rifiuti. Sostenere, come fa la P.A., l’autonomia
della fase di selezione meccanica, la quale costituirebbe un’attività di
pretrattamento dei rifiuti preliminare e prodromica rispetto allo smaltimento ed
al recupero e, pertanto, distinta da queste ultime, significa – ad avviso del
Collegio – introdurre una distinzione inesatta sul piano tecnico e comunque
artificiosa e del tutto illegittima sul piano giuridico. L’inesattezza sul piano
tecnico discende dal fatto che il cd. compostaggio, cui è sottoposta la frazione
organica separata dal rifiuto indifferenziato al fine di ottenerne la F.O.S.,
per come descritto nella relazione tecnica depositata dalle ricorrenti (cfr.
all. 25) – non contestata dalla Regione per quanto riguarda la descrizione delle
varie fasi in cui esso è articolato – è un processo di vero e proprio
trattamento dei rifiuti e non di pretrattamento degli stessi. Si devono
condividere, sul punto, le osservazioni delle ricorrenti, per cui l’aggettivo
“stabilizzata” nell’acronimo F.O.S. sta ad indicare che non si è in presenza di
una mera frazione di rifiuti urbani, ma di una porzione di rifiuti assoggettata
ad un processo industriale di trattamento in impianti (o linee) cd. di
biostabilizzazione. Sul piano logico, l’artificiosità della distinzione tra il
cd. pretrattamento (selezione meccanica) ed il vero e proprio trattamento dei
rifiuti appare evidente ove si consideri che, per espressa ammissione della
Regione, anche l’attività che sfocia nella produzione della F.O.S. è, comunque,
preordinata al recupero o smaltimento dei rifiuti: all’interno di un complesso
procedimento industriale, distinto in più fasi e finalizzato al recupero o
smaltimento dei rifiuti (anche tramite conferimento in discarica), è, così,
illegittimo distinguere una fase che si pone pur sempre in rapporto di
preordinazione rispetto all’obiettivo finale del predetto procedimento. Del
resto, l’autorizzazione integrata ambientale che la Provincia di Arezzo ha
rilasciato alla ricorrente A.I.S.A. S.p.A. (all.ti 26 e 27 al ricorso)
classifica espressamente il tipo di trattamento (biostabilizzazione), effettuato
dalla società in riferimento alla F.O.S., con i codici D8 e R3: codici che, ai
sensi degli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152 cit., designano
rispettivamente le operazioni di smaltimento e quelle di recupero. Se, dunque,
quella di recupero e/o smaltimento dei rifiuti è un’attività complessa,
articolata al proprio interno in varie fasi (tra cui la fase della selezione
meccanica), tutte preordinate all’obiettivo finale del recupero e/o smaltimento,
se ne desume che ci si trova all’interno della nozione di “rifiuti speciali” di
cui all’art. 184, comma 3, lett. g), cit., lì dove quest’ultimo vi include i
rifiuti derivanti dall’attività di recupero o smaltimento dei rifiuti: la F.O.S.,
pertanto, rientra in tale nozione.
5.3. La conclusione ora vista non è in alcun modo infirmata dall’intervenuta
abrogazione della lett. n) dell’art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152 cit.
operata dal d.lgs. n. 4/2008. A tale abrogazione non può, infatti, attribuirsi
il significato che pretende di riconnettervi la P.A. (l’inserimento della F.O.S.
tra i rifiuti urbani), quanto, invece, il significato di un riconoscimento
legislativo dell’inutilità della succitata lett. n), dovendo, per quanto
esposto, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti considerarsi
rifiuti speciali già ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g), di cui la lett.
n) costituiva (in parte qua) un’inutile duplicazione. Nessun elemento di segno
diverso può desumersi dagli artt. 181, 181-bis, 182 del d.lgs. n. 152/2006,
senza trascurare, peraltro, che l’art. 181-bis cit. risulta abrogato dall’art.
39 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
10 dicembre 2010, n. 288).
6. In definitiva, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del secondo motivo
e con assorbimento del primo, e va accolto. Per conseguenza, va disposto
l’annullamento del provvedimento gravato, nella parte in cui, ai fini del
calcolo del tributo speciale per il conferimento in discarica, ha equiparato la
cd. F.O.S. ai rifiuti urbani ed ha, così, previsto il pagamento di detto tributo
nella maggiore aliquota stabilita per i rifiuti urbani.
7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese, in base al vigente testo dell’art. 92 c.p.c., attesa la complessità delle
questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per conseguenza annulla la deliberazione regionale gravata secondo quanto
specificato in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011,
con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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