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T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Procedimento di autorizzazione unica ex art- 12
d.lgs. n. 387/2003 - Giudizio conclusivo di VIA - Autonoma impugnabilità -
Esclusione - Direttiva 77/01/CE, art. 7 - L.r. Umbria n. 11/98. Nel
procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non
configura un atto impugnabile in via autonoma: ciò si evince anzitutto dal
“rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma
terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie
ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al
rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo
sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la
semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati
membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli
normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure
all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame
costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme
dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro
procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale
sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di
semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. In conformità ai
suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale
Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la
valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura
endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di
competenza della Regione. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv.
Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.)
- TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - VIA- Soprintendenze di settore - Direttori
regionali - Autonomia di attribuzioni - DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi
di VIA - Partecipazione del Direttore regionale - Illegittimità. Nel disegno
organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le
Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle
Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici
di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate
di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali.
L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle
attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega
(prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle
soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio
di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali,
l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o
ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre
funzioni di competenza del direttore regionale. Al Direttore regionale è
pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole
soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA
il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non è pertanto in
grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni
Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità della determina di
compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui
riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad
esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Pres.
ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv.
Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti
e Manuali) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
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N. 00124/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2010, proposto dal Ministero per
i Beni e le Attivita' Culturali in persona del Ministro, dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e dalla
Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale e domiciliati per legge nei suoi Uffici in Perugia, via degli
Offici, n. 14;
contro
Comune di San Giustino, in persona
del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Lietta Calzoni, con domicilio
eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, n. 9;
Regione Umbria, in persona del presidente dalla Giunta regionale rappresentato e
difeso dagli avv.ti Casimiro Iannotti e Paola Manuali, con domicilio eletto
presso l’avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, n. 30;
Provincia di Perugia, in persona del presidente dalla Giunta provinciale;
nei confronti di
A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rivnnovabili, rappresentato e difeso dagli avv.
Marco Nicolini, Mario Rampini, Simona Viola, con domicilio eletto presso Mario
Rampini in Perugia, piazza Piccinino N.9;
per l'annullamento
della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008
indetta dal Comune di San. Giustino ai fini dell’autorizzazione di un parco
eolico pubblicata nel BUR della regione Umbria del 20 aprile 2010;
di ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguente a quello impugnato,
con particolare riferimento all’atto conclusivo del sub procedimento di VIA
adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e
all’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18
dicembre 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giustino e di
Regione Umbria e di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Cesare
Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In esito ad istanza integrata dal progetto definitivo e documentazione a
corredo, presentata di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l., per la
realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico di produzione di 24 Mw di
energia in Località Montaccio, il Comune di San Giustino convocò la conferenza
di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall'art. 12,
D.Lgs. n. 387/2003.
1.1. Alla conferenza furono invitate la Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali e la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Perugia, che non vi
parteciparono.
1.2. Alla seduta del 5 luglio 2006, la Conferenza di Servizi, verificata
l'assenza di condizioni ostative all'ammissibilità per l’inesistenza nel
territorio comunale di San Giustino di vincoli territoriali escludenti
l’installazione di impianti specificati al capoverso 2 della pagina 80 del
documento di Piano Energetico Regionale - P.E.R., sospese il procedimento onde
dar corso alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della
l.r. Umbria n. 11/1998.
1.3. Con nota ricevuta in data 31 luglio 2006, prot. 123945, l’A.T.E.R presentò
alla Regione la richiesta di avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale, unitamente trasmettendo la documentazione richiesta.
1.4. La Regione inviò ai vari soggetti interessati, tra cui la Soprintendenza
Archeologica e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria, la convocazione in uno a progetto definitivo studio di impatto
ambientale (note in data 1/9/2006 prot. 136952 e 15/9/2006 prot. n. 144588) per
la conferenza di servizi che si sarebbe tenuta il giorno 20 settembre 2006.
1.5. Nel corso della predetta seduta, diversi soggetti interessati alla
procedura di VIA avanzarono richieste di approfondimento relative al progetto
presentato.
1.6. La relativa documentazione tecnica (tra cui un progetto e studio di
inserimento paesaggistico), fu trasmessa alla Regione da parte dell'A.T.E.R. con
nota ricevuta il 29 novembre 2007 prot. 185201, con la quale si chiedeva altresì
la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi.
1.7. Con determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 (pubblicata nel
B.U.R. n. 33 del 16/7/2008), la Regione Umbria - acquisiti i contributi
istruttori ed i pareri delle Amministrazioni invitate a partecipare alla
Conferenza e l’ulteriore documentazione richiesta al soggetto proponente, tra
cui una relazione riguardante l'impatto visuale sul territorio della Regione
Marche - esprimeva giudizio positivo, con prescrizioni di compatibilità
ambientale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 11/1998 e valutazione di
incidenza ambientale positiva, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 357/1997 sul
progetto di parco eolico presentato da A.T.E.R., trasmettendo il provvedimento
ai vari soggetti interessati.
1.8. Nella determinazione dirigenziale erano contenute specifiche prescrizioni
in ordine all'ambiente idrico, alla vegetazione, alla flora e fauna, al suolo,
sottosuolo e alla gestione rifiuti, al paesaggio, ai monitoraggi da effettuare,
ai controlli, alle autorizzazioni e all’allaccio dalla sottostazione alla linea
di alta tensione Terna.
1.9. La società A.T.E.R., in data 22 novembre 2008, trasmetteva al comune di San
Giustino il progetto esecutivo delle opere redatto ex lege n. 109/1994 per le
opere di interesse pubblico, corredato da tutte le autorizzazioni inerenti la
cantierabilità delle opere previste.
2. Il Comune - verificata la rispondenza del progetto esecutivo a quello
definitivo e la sua conformità alle prescrizioni di VIA ed accertata
l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale per la
qualità architettonica e il paesaggio con provvedimento in data 30 novembre
2007, emesso nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica ed acquisito a procedura di VIA - convocò, con nota in data 24
novembre 2008, prot. 17169 la seconda seduta della conferenza di servizi, ex
D.Lgs. n. 387/2003, per il giorno 18 dicembre 2008.
2.1. L'invito fu inviato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici e alla
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, che riceveva in pari data il fax
recante la relativa nota.
2.2. Nell'invito era dato atto dell’intervenuta determinazione dirigenziale
della Regione n. 5166 del 16 giugno 2008, relativa al giudizio di compatibilità
ambientale art. 7, l.r. n. 11/98 e valutazione di incidenza ex art. 5, d.P.R. n.
357/1997". Insieme alla nota venne trasmessa a tutti i soggetti interessati la
documentazione tecnica (progetto esecutivo) presentata su supporto informatico,
rappresentandosi che il progetto medesimo risultava redatto secondo le
indicazioni e prescrizioni della determina dirigenziale.
2.3. Anche la Direzione regionale per i beni e le attività culturali fu invitata
a partecipare alla seduta del 18 dicembre 2008, con nota del 12 dicembre 2008
prot. 17169, ricevuta in pari data: nella nota era dato atto dell’intervenuta
determinazione dirigenziale regionale n. 5166/2008, era allegata copia degli
inviti già trasmessi alle Soprintendenze ed era fatto presente che detti organi
erano già in possesso del progetto esecutivo presentato su supporto informatico
nonché allegata copia dei pareri e della corrispondenza già trasmessi.
2.4. Alla riunione della Conferenza del giorno 18 dicembre 2008 è intervenuto un
funzionario della Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali, la
quale ha depositato il parere di competenza, di contenuto negativo.
2.5. Il Responsabile del procedimento, in esito alla seduta del 18 dicembre
2008, preso atto dei pareri positivi acquisiti e rilevato che il parere espresso
e verbalizzato in data odierna dal rappresentante della Direzione Regionale per
i Beni e le Attività Culturali dell'Umbria appariva intempestivo e quindi
ininfluente, irrilevante e comunque in contrasto con precedenti pareri espressi
dalla medesima Autorità che appariva peraltro incompetente all’odierno
pronunciamento, ha dichiarato chiusa la conferenza in senso positivo con
riguardo all'autorizzazione unica di che trattasi, visti e fatti propri i pareri
degli altri intervenuti nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla
Determina Dirigenziale n. 5166 del 5.6.2008, pubblicata nel BUR del 16.7.2008.
2.6. Il Comune di San Giustino, richiamato il parere favorevole espresso dalla
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22 novembre
2007 (30 novembre 2007), già acquisito alla procedura di VIA, ha rilasciato
l'autorizzazione paesaggistica in data 13 novembre 2008, sul progetto definitivo
dell'impianto eolico e ne ha curato la trasmissione alla Soprintendenza per Beni
Architettonici ed il Paesaggio di Perugia ed alla Provincia con nota in data 13
novembre 2008, ricevuta il 17 novembre successivo 2008, ove si precisava che la
documentazione originale relativa al provvedimento era depositata presso il
servizio comunale competente.
2.7. Al Comune di San Giustino, è pervenuta in data 19 dicembre 2008 la
richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici di Perugia formulata con nota 9586 del 18
dicembre 2008, relativa all'autorizzazione paesaggistica n. 2/2008.
2.8. La documentazione inerente all’intervento è stata trasmessa dal Comune con
nota prot. n. 155 del 7 gennaio 2009, ricevuta dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici il giorno successivo. In particolare, il Comune di San Giustino
ha trasmesso in forma cartacea il documento istruttorio relativo al parere
favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio, gli elaborati più direttamente connessi alla autorizzazione
paesaggistica, la determinazione dirigenziale di VIA n. 5166 del 16/6/2008,
nonché, supporto informatico, l'intera progettazione preliminare e valutazione
di impatto ambientale da cui i documenti cartacei erano stati estrapolati e la
progettazione definitiva connessa al positivo giudizio di compatibilità
ambientale ex art. 7 l.r. n. 11/ 1995 di cui alla DGR n. 5166/2008.
2.9 Nella nota è stata evidenziata l’importanza dell’intervento ed è stato
richiesto un incontro sulla questione tra le due Amministrazioni e la
valutazione della possibilità eventuale sopralluogo.
3. Con decreto n. 4343, in data 5 marzo 2009 la Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici di Perugia ha disposto l'annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di San Giustino.
3.1. Il decreto della Soprintendenza è stato impugnato al Tribunale
amministrativo regionale dell’Umbria dalla A.T.E.R. (con ricorso n. 206/2009) e
dal Comune di San Giustino (con ricorso n. 215/2009). Nel giudizio promosso
dall’A.T.E.R. si è costituita ad adiuvandum anche la Regione Umbria, chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
3.2. Con separato ricorso n. 317/2009 del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria è stata impugnata la determinazione conclusiva della conferenza di
servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune San Giustino ai sensi dell'art.
12, D.Lgs. n. 387/2003, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenti,
con particolare riferimento all'atto conclusivo del procedimento di VIA adottato
con provvedimento regionale n. 5166/2008 e l'eventuale provvedimento conclusivo
della conferenza 18 dicembre 2008 nelle more adottato.
3.3. Con sentenza n. 59/2010, in data 9 febbraio 2010, il Tribunale
amministrativo regionale dell’Umbria, riuniti i ricorsi, ha annullato il
provvedimento della Soprintendenza, in accoglimento dei ricorsi proposti da
A.T.E.R. e dal comune di San Giustino ed ha dichiarato inammissibile per carenza
di interesse il ricorso del Ministero e delle Amministrazioni periferiche, in
quanto rivolto avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi
e avverso l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003,
peraltro non ancora adottata.
3.4. La sentenza è stata impugnata dal Ministero e dai suoi organi periferici al
Consiglio di Stato con appello n. 5335/2010.
3.5. Successivamente alla emanazione della sentenza n. 59/2010, il Comune di San
Giustino, in esito alla conferenza di servizi del 18 dicembre 2008, ha
rilasciato all’A.T.E.R. l’autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n.
387/2003 pubblicata nel B.U.R.U. del 20 aprile 2010.
4. Con il presente ricorso n. 227/2010, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria, è impugnata la determinazione conclusiva della conferenza dei
servizi del 18 dicembre 2008 ai fini dell’autorizzazione al parco eolico
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 20 aprile 2010. Sono inoltre impugnati
l’atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione
dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e l’eventuale provvedimento
conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008
4.1. Nel ricorso, l’interesse ad adire il giudice è esplicitato nell’anomalia
procedimentale cui avrebbe dato causa lo stesso Comune di San Giustino,
individuata nella contestualità fra la notificazione della sentenza del TAR n.
59/2010 e la pubblicazione nel BURU dell’atto conclusivo della conferenza di
servizi: ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti, il Comune cercherebbe di
precostituire comunque un provvedimento positivo sull’autorizzazione
paesaggistica da esso stesso rilasciata in data anteriore alla conclusione della
conferenza di servizi. Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza del TAR
Umbria n. 59/2010, il Comune potrebbe desumere l’esistenza della legittima
autorizzazione paesaggistica dall’iter procedimentale e dalla conferma della
sentenza del TAR Umbria, avendo il comune stesso già esercitato il potere nella
forme ordinarie previste dal D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di impugnazione della
predetta sentenza, il comune potrebbe comunque sostenere che l’autorizzazione
paesaggistica oggetto dei giudizi è comunque surrogata dalla determinazione
conclusiva della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008 con la conseguente
improcedibilità del ricorso pendente per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Avverso i provvedimenti sono formulate sei distinte censure, precisamente:
1) violazione del DPR 15 aprile 1996, e della legge regionale n. 11/1998: in
sede di convocazione della conferenza dei servizi per la VIA è stata invitata la
sola Soprintendenza ai Beni Archeologici e non anche la Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e ciò ha indotto la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria parimenti convocata
per la conferenza di servizi per la VIA, a rappresentare alla Regione di non
essere legittimata a partecipare alla conferenza dei servizi per la VIA in forza
dei mancato coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici. L’omessa
convocazione avrebbe impedito a quest’ultima di conoscere l’esito della
procedura di VIA;
2) illogicità e difetto d’istruttoria: il procedimento è stato strutturato in
modo da escludere la necessaria considerazione dell’interesse paesaggistico la
cui preponderanza è evidenziata dall’art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003, in
quanto la mancata convocazione della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici per la
procedura di VIA e la mancata allegazione all’autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal comune di San Giustino della necessaria documentazione hanno
impedito all’organo competente di esprimere parere sull’interferenza
dell’impianto eolico con l’interesse paesaggistico;
2.1) l’adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte del
comune è poi contraddittoria rispetto alla valenza dell’atto conclusivo della
conferenza anche di autorizzazione paesaggistica, sicché la sua emanazione da
parte del comune si spiega solo con l’intento di consolidare tramite il decorso
del termine per l’annullamento un provvedimento positivo che non si poteva
formare in sede di conferenza di servizi, stante il parere contrario della
competente amministrazione;
3) violazione dell’art. 14-ter l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n.
15/2005: il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi è intervenuto
oltre il termine massimo dei centottanta giorni;
4) eccesso di potere per violazione dell’art. 14-ter l. n. 241/1990 come
modificato dalla l. n. 15/2005: l’amministrazione procedente, nell’affermare la
sostanziale unanimità dei consensi della amministrazioni coinvolte nella
conferenza, durante la seduta conclusiva del 18 dicembre 2008, non ha dato atto
del parere contrario motivatamente espresso dal rappresentante delle
amministrazioni;
5) violazione dell’art. 14-quater l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n.
15/2005: non è stato dato corso al procedimento previsto per il dissenso
dell’amministrazione statale preposta alla tutela paesaggistico territoriale
come prescritto dall’art. 14-quater l. n. 241/1990;
6) difetto di motivazione per violazione dell’art. 14-ter co. 6-bis, l. n.
241/1990: sono state comunque violate le regole sulla gestione dei dissensi
nella conferenza di servizi come modificate dalla l. n. 15/2005 che ha
introdotto il diverso criterio delle posizioni prevalenti in luogo di quello
maggioritario.
5. Nel giudizio si sono costituiti la regione Umbria e l’A.T.E.R. Alto Tevere
Energie Rinnovabili depositando documenti. Si è inoltre costituito il Comune di
San Giustino
5.1. Nella memoria di costituzione il Comune di San Giustino ha eccepito la
tardività del ricorso in relazione alla determinazione dirigenziale della
regione n. 5166 del 16 giugno 2008 perché pubblicata nel BUR Umbria n. 33 del 16
luglio 2008 e in quanto comunicata in uno ai contenuti provvedimentale alla
Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali ed a quella ai beni archeologici
sia tramite fax che tramite nota raccomandata. Ha poi controdedotto e chiesto il
rigetto del ricorso.
5.1.1.Analoga eccezione ha proposto la regione Umbria che ha chiesto il rigetto
del ricorso. L’A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili ha contestato il
fondamento delle censure.
5.2. Tutte le parti hanno depositato documenti
6. La causa viene in decisione all’udienza del 12 gennaio 2001
DIRITTO
1. Sono impugnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e dalla
Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune
di San Giustino ai fini dell’autorizzazione di un parco eolico in uno all’atto
conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale
regionale n. 5166 del 16 giugno 2008.
1.1. Di ambedue i provvedimenti è menzione nel BUR della regione Umbria n. 33
del 20 aprile 2010, dove è pubblicata, per estratto, la determinazione n. 3 del
1° aprile 2010 recante autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n.
387/2003 in favore della società “Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l.” alla
realizzazione e all’esercizio in località “Montaccio” del comune di San
Giustino, di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori della potenza
nominale di 25 Mw e connesse infrastrutture.
1.2. Nella predetta autorizzazione sono, infatti, richiamate la determinazione
dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008, con la quale è stato espresso
giudizio di compatibilità ambientale accompagnato da prescrizioni ai sensi
dell’art. 7, l.r. n. 11/1998 e valutazione positiva di incidenza ex art. 5, DPR
n. 357/1997 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 2008
oltre all’istruttoria svoltasi sul progetto sfociata nel provvedimento
conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008.
2. Precede l’esame del merito la disamina dell’eccezione di tardività
dell’impugnazione nella parte in cui è rivolta avverso la determina dirigenziale
della regione n. 5166 del 16 giugno 2008, di compatibilità ambientale e
valutazione favorevole in ordine all’incidenza ambientale del progetto per la
realizzazione del parco eolico.
2.1. Detta determina sarebbe divenuta inoppugnabile ancora prima della
proposizione sia del presente che del precedente ricorso n. 317 del 2009, del
Ministero BB.AA.CC., Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Umbria avverso il verbale della seduta del 18 dicembre 2008 della
conferenza dei servizi, deciso da questo TAR con la sentenza n. 59/2010, in data
9 febbraio 2010, congiuntamente ai ricorsi nn. 206 e 215 del 2009, proposti da
A.T.E.R. e dal Comune di San Giustino avverso il decreto (prot. n. 4343 del 5
marzo 2009 del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Umbria) di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n.2 del 13
novembre 2008, rilasciata dal Comune per la realizzazione dell’impianto eolico.
2.2. Infatti la determina di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008
è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33, del
16.07.2008 ed è stata conosciuta dalla Soprintendenza del BB.AA.CC. con la nota
n. 17169 del 24.11.2008, dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività
culturali con la nota n. 17169 del 12.12.2008. La stessa determinazione era
stata trasmessa in copia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio dell’Umbria con la nota prot. n. 155 del 7.1.2009, ricevuta il giorno
successivo unitamente ad altra documentazione integrativa rilasciata dal comune
di San Giustino.
2.3. Nella replica dell’Avvocatura dello Stato del 21 dicembre 2010 non si
contesta però la piena conoscenza del provvedimento regionale ma si afferma che
il giudizio che scaturisce dal sub procedimento di VIA, qual è la determina n.
5166 del 16 giugno 2008, non darebbe luogo ad un provvedimento impugnabile
autonomamente ma solo al momento del rilascio dell’autorizzazione unica di cui
all’art. 12, D.Lgs. 387/2003.
2.4. Sul presupposto, sorretto da conforme giurisprudenza, che il procedimento
di VIA rappresenti una fase interna al procedimento di rilascio
dell’autorizzazione unica, le amministrazioni ricorrenti sostengono
l’irrilevanza della piena conoscenza dell’atto maturata aliunde ai fini del
termine d’impugnazione che inizierebbe decorrere non prima del rilascio
dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto prevista dall’art. 12, D.Lgs.
387/2003, analogamente alla determina conclusiva della conferenza dei servizi.
3. L’assunto delle amministrazioni ricorrenti è fondato e va respinta
l’eccezione di tardività della regione Umbria e del comune di San Giustino.
3.1. Che nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio
conclusivo di VIA non configuri un atto impugnabile in via autonoma si evince
anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di
cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui
conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata
dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali.
3.2. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta
contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna,
imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a
“ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le
procedure all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame
costituisce attuazione.
3.3. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo
comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale,
sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito
dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e
velocizzazione imposti dalla Comunità.
3.4. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7
della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero
“giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la
natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA
di competenza della Regione.
3.5. E’, infine, del tutto assiomatico che il rispetto delle esigenze
ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico-artistico
impongano di considerare gli esiti delle relative valutazioni come atti di un
sub procedimento autonomo ed immediatamente lesivo e non come acquisizioni
proprie del “procedimento unico”, disciplinato al comma quarto dell’art. 12,
D.Lgs. n. 387/2003, nel quale confluiscono gli atti necessari all’autorizzazione
e gestione dell’impianto.
3.6. In quest’ultima direzione sembra propendere anche l’art. 14-ter della legge
n. 241/1990, laddove prevede la pubblicazione del solo provvedimento finale
delle opere sottoposte a VIA, unitamente all’estratto della predetta VIA a cura
dell’autorità proponente (co. 10) coerentemente con la possibilità
dell’amministrazione competente di esprimersi nell’ambito della stessa
conferenza dei servizi, se la VIA non interviene nel termine previsto per la
conclusione del procedimento (co. 6).
3.7. L’eccezione di tardività deve in conclusione essere respinta e deve essere
esaminato il merito del ricorso, nel quale si afferma l’illegittimità della
conferenza di VIA perché svoltasi in assenza dell’unico organo periferico
titolare dell’interesse coinvolto nella valutazione d’impatto ambientale, quali
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e la
Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria.
4. In relazione all’esito della seduta conclusiva del 18 dicembre 2007, si
afferma nei primi due motivi che la conferenza dei servizi preordinata al
rilascio della VIA si sarebbe illegittimamente svolta in assenza della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, perché parte necessaria
ai sensi dell’art. 5, DPR 12 aprile 1996 e dell’art. 6, l.r. n. 11/1998.
4.1. Il procedimento, così come condotto, oltre a indurre la Direzione Regionale
sulla propria legittimazione a partecipare alla conferenza, avrebbe poi
obliterato l’interesse paesaggistico in difformità dalla prescrizione dell’art.
12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003 che esclude dalla composizione degli interessi le
ipotesi in cui il dissenso promani da un’amministrazione statale preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico territoriale e avrebbe impedito all’organo
periferico competente di esprimere il parere sull’interferenza dell’impianto,
non essendo allegata la necessaria documentazione all’autorizzazione
paesaggistica emanata dal comune di San Giustino al momento della sua
trasmissione alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
4.2. Le censure sono meritevoli di positiva considerazione, anche se nei termini
che si dirà.
5. Si afferma in particolare, nel primo motivo, che il mancato invito della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza dei
servizi per la VIA tenutasi il 20 settembre 2006, avrebbe, per un verso
ingenerato l’equivoco da parte della Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici di non essere legittimata a partecipare alla riunione e, per altro
verso, determinato l’illegittimità dell’esito della conferenza stessa e della
determinazione conclusiva del 18 dicembre 2008 in quanto l’omessa convocazione
avrebbe impedito alla Soprintendenza di conoscere l’esito della procedura di
VIA.
5.1. Va precisato, in punto di fatto, che alla conferenza dei servizi del 5
luglio 2006, indetta dal comune di San Giustino per rilascio dell’autorizzazione
all’impianto, era stata comunque convocata -giusta la nota n. 9839 del
14.06.2006- la Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria oltre
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nessuna delle quali ritenne di
intervenire.
5.2. Alla conferenza dei servizi del 20 settembre 2006, di rilascio della VIA,
l’invito fu diramato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota n.
136952 del 1° settembre 2006 e, con apposita nota n. 144588 del 15 settembre
2006, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. In tale
sede si avvertiva del deposito della documentazione presso la regione Umbria e
che “i pareri e le valutazioni … avrebbero dovuto … essere espressi sulla base
del quadro della competenza sia di natura programmatoria che di controllo e
vigilanza effettivamente svolte in materia di beni archeologici dell’Umbria”.
5.3. Pur non partecipando alla conferenza del 20 settembre 2006, la
Soprintendenza per i Beni Archeologici rappresentò, nel parere positivo inviato
il 22 settembre 2006, l’impossibilità di intervenire nel procedimento,
esprimendo la necessità del controllo delle opere di scavo ad opera di un
archeologo di fiducia della Soprintendenza, essendo l’area interessata ai lavori
“indiziata archeologicamente”, così integrando il proprio interesse al
coinvolgimento procedimentale.
5.4. Nella nota n. 6684 del 22.11.2006, la Direzione Regionale, pur
rappresentando la propria legittimazione ad esprimere il parere di competenza in
sede di conferenza di servizi per i soli interventi, in ambito regionale, che
riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, aveva tuttavia
manifestato ”… ad ogni buon conto e nello spirito di leale collaborazione che
contraddistingue il rapporto tre Enti pubblici …. “perplessità”… in ordine a
quanto dichiarato da codesta regione, visto anche il DPR 12 aprile 1996 e visti
gli aspetti di intervisibilità che contraddistinguono in ogni caso i parchi
eolici”.
6. Nel disegno organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004
n.173, le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio
costituiscono organi periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali, al pari delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste
ultime, dall’essere uffici di livello dirigenziale non generale, di cui
rappresentano articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle
delle direzioni regionali.
6.1. L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a
quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della
delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari
delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per
l’esercizio di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni
culturali, l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche
o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre
funzioni di competenza del direttore regionale.
6.2. Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni
proprie dei titolari delle singole soprintendenze di settore, come dimostra il
limite ad “esprimere il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza
di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze
di più soprintendenze di settore”, prevista nell’art. 1, lett. b) del citato
art. 20, DPR n.173/2004, all’epoca vigente.
6.3. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA del 20 settembre 2006
(con la nota n. 144588 del 15 settembre 2006) il Direttore regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici non era in grado di surrogare il titolare della locale
Soprintendenza di settore ai Beni Culturali e Paesaggistici che, in assenza di
invito formale, non era,a sua volta, in grado di interloquire e di introdurre
interessi procedimentali alla conferenza di VIA.
7. Consegue l’illegittimità della determina di compatibilità ambientale n. 5166
del 16 giugno 2008, perché assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui
riunioni, svoltesi il 26 settembre 2006 e il 18 dicembre 2007 si sono svolte in
assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà
dell'amministrazione di appartenenza” come stabilito dall’art. 5, co. 6, d.P.R.
12 aprile 1996.
7.1. D’altra parte lo stesso art. 7 co. 3 della l.r. n. 11/1998 fa obbligo di
invitare alla conferenza di servizi preordinata al rilascio della VIA … “gli
enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento
…” così espressamente precisando la necessità della presenza sono solo della
Direzione regionale ma anche della Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio, anch’essa organo periferico del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n. 173.
7.2. La censura deve per ciò solo accogliersi, non senza rilevare che nello
stesso spirito di “leale collaborazione”, la stessa Direzione regionale ben
avrebbe potuto dare esplicito avviso alla regione Umbria della necessità che
l’invito fosse diramato anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali e
Paesaggistici o delegare quest’ultima a partecipare legittimamente alla
conferenza dei servizi onde consentire le relative riunioni potessero svolgersi
alla presenza di tutte parti necessarie.
8. Dall’accoglimento delle censure in esame, contenute nei primi due motivi del
ricorso dell’Avvocatura dello Stato e dal conseguente annullamento della
determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, discende, per un verso
l’illegittimità della connessa determinazione conclusiva della conferenza di
servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San Giustino ai sensi
dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, formalmente impugnate nell’epigrafe del ricorso
in esame.
8.1. Le ulteriori censure di difetto d’istruttoria e di sviamento procedimentale
devono ritenersi assorbite dal carattere del presente accoglimento che investe
gli atti della procedura successivi alla conferenza dei servizi di VIA del 20
settembre 2006 svoltasi in assenza di una parte necessaria.
8.2. Le spese di giudizio devono tuttavia compensarsi, in ragione sia del
comportamento serbato dalle amministrazioni ricorrenti che della novità e
peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Annulla, per l’effetto, la determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 e
la determina del 18 dicembre 2008, come riportate all’epigrafe.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
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