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T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Servizio idrico integrato - Organizzazione Autorità d’Ambito - Piano
d’ambito - Tariffa - Artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Metodo normalizzato -
DM 1 agosto 1996. A partire dalla legge 36/1994 (c.d. legge Galli), oggi
sostituita dal d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente), nell’ordinamento
italiano è stato introdotto il servizio idrico integrato, quale sistema di
gestione - secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità - dei
segmenti di servizio riferiti all’adduzione, captazione, distribuzione di acqua
ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue (articolo 141 del
d.lgs. 152/2006). L’organizzazione di detto servizio pubblico è rimessa alla
competenza degli enti locali, che provvedono, nelle forme di Autorità di Ambito
(articolo 148), a svolgere le funzioni di scelta della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento del
servizio e relativo controllo (articolo 142); lo strumento per la programmazione
del servizio è il Piano d’Ambito, costituito dalla ricognizione delle
infrastrutture, dalla ricognizione degli interventi, dal modello gestionale
organizzativo e dal piano economico-finanziario (articolo 149). La gestione del
servizio si basa sulla tariffa, stabilita in applicazione del “Metodo
Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione
della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”, di cui al d.m. 1
agosto 1996, emanato in attuazione dell’articolo 13 della legge 36/1994, che
continua ad applicarsi in base all’articolo 170, comma 3, lettera l), del d.lgs.
152/2006 (nelle more dell’emanazione, ai sensi dell’articolo 154, comma 2, di un
nuovo regolamento in materia). La normativa statale è volta a garantire un unico
metodo tariffario applicabile su tutto il territorio nazionale, a tutela della
concorrenza e della parità di trattamento tra gli utenti del servizio idrico
integrato. Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria
(avv.ti Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale per la Vigilanza
sulle Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Funzioni in materia di tutela delle risorse idriche e relativa gestione
- Attribuzione al Ministero dell’ambiente - Art. 35 d.lgs. n. 300/1999. Le
funzioni in materia di “tutela delle risorse idriche e relativa gestione” sono
state attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
dall’articolo 35 del d.lgs. 300/1999, e con esse la legittimazione passiva nei
riguardi degli atti e regolamenti precedentemente adottati in materia dal
Ministero dei lavori pubblici. Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale
Integrato 4 Umbria (avv.ti Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale
per la Vigilanza sulle Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - L.r. Umbria n. 43/1997 - Disposizioni incompatibili con il d.lgs. n.
152/2006 - Implicita abrogazione. Le disposizioni della l.r. Umbria n.
43/1997, ove discordanti da quelle del d.lgs. 152/2006, devono considerarsi
abrogate per incompatibilità con la normativa statale sopravvenuta in materia
riservata alla potestà legislativa statale (cfr. articolo 1, comma 2, legge
131/2003). Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale Integrato 4
Umbria (avv.ti Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale per la
Vigilanza sulle Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli
enti locali - Affidamento in concessione d’uso gratuita - Art. 153, c. 1 d.lgs.
n. 152/2006 - Applicabilità alle sole concessioni nuove o rinnovate. Secondo
l’articolo 153, comma 1, del d.lgs. 152/2006, “Le infrastrutture idriche di
proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in
concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del
servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini
previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”. Tuttavia, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 246/2009 ha precisato che la norma “si
applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si
applica cioè ai soli “nuovi affidamenti” regolati dal comma 2 dell’articolo 172”
Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria (avv.ti
Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Servizio idrico integrato - Comuni - Concessionari degli impianti e
percettori dei canoni - Componenti dell’ATI competente a determinare le tariffe
- Posizioni differenziate. Deve ritenersi distinta la posizione dei Comuni,
da un lato quali concessionari degli impianti e percettori dei relativi canoni
dal SII, e quali partecipanti al SII, dall’altro, componenti dell’ATI competente
a determinare, nel rispetto dei limiti normativi, la tariffa del servizio
applicabile da parte del SII; nel primo caso, l’attività e le scelte dei Comuni
incidono sulla situazione dei cittadini, nel secondo su quella degli utenti del
servizio. Per evitare che i Comuni beneficino degli effetti di costi impropri o
eccessivi posti a carico degli utenti, la normativa prevede un sistema di
calcolo della tariffa, ma non arrivava (prima dell’introduzione del principio di
gratuità di cui all’articolo 153, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006) a stabilire
che i Comuni dovessero concedere gratuitamente i beni per un servizio da
svolgere a beneficio degli utenti. Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito
Territoriale Integrato 4 Umbria (avv.ti Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione
Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Servizio idrico integrato - Tariffa - Artt. 148, c. 4 e 154, c. 1 d.lgs.
n. 152/2006 - Costi relativi alla struttura operativa - Costi di funzionamento.
Secondo l’articolo 148, comma 4, del d.lgs. 152/2006, “I costi di funzionamento
della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati annualmente, fanno
carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base
alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità d’ambito”; secondo
l’articolo 154, comma 1, “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa
idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità
d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e
secondo il principio "chi inquina paga. Tutte le quote della tariffa del
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. Dunque - a meno di non
ritenere che le due previsioni siano in conflitto - deve concludersi che una
quota dei costi di funzionamento può gravare sulla tariffa del servizio, mentre
quelli relativi alla “struttura operativa” rimangono a carico degli enti locali.
Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria (avv.ti
Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
ACQUA - Servizio idrico integrato - Tariffa - Equilibrio economico finanziario -
Modalità di revisione ordinaria e straordinaria. L’equilibrio economico
finanziario (e con esso la remunerazione della gestione) sono obiettivi da
conseguire, anche mediante una corretta determinazione delle tariffe,
all’interno dei periodi gestionali oggetto del Piano (art. 149, c. 4 d.lgs. .n
152/2006); non invece dei postulati generali, che devono essere comunque
garantiti a posteriori. Se il Piano è basato su ipotesi corrette e lungimiranti,
esse troveranno conferma nella gestione e gli obiettivi verranno conseguiti,
nella misura prevista (o in misura maggiore); altrimenti, qualora nel corso
della gestione i parametri iniziali non trovino riscontro nella realtà e non
garantiscano l’equilibrio, ovvero sopravvengano fattori esterni tali da mettere
in discussione le previsioni, l’ATI ha a disposizione lo strumento della
modifica della tariffa, previsto dall’articolo 8 del Metodo. Ma tale modifica ha
effetto per il futuro. Infatti, il Metodo normalizzato prevede due modalità di
revisione del sistema tariffario da parte dell’ATI. Quella c.d. ordinaria, che
interviene ad ogni periodo regolatorio triennale, e quella c.d. straordinaria,
ai sensi dell’articolo 8, comma 2. Dunque, nella prospettiva di evitare
squilibri di natura economico-finanziaria nella gestione programmata, la norma
prevede che qualora si registrino degli scostamenti, si possa intervenire
prontamente attraverso la revisione straordinaria del piano, comunque
applicabile esclusivamente per il futuro. In particolare, l’articolo 8 prevede
che, in vista di ogni periodo regolatorio, l’ATI proceda alla revisione
tariffaria, verificando che il gestore abbia conseguito solo il livello di
ricavo permesso (tetto sui ricavi ottenibili dalla gestione del servizio,
stabilito all’inizio del periodo ed aggiornato di anno in anno,
indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, che in tal
modo è incentivata ad accrescere l’efficienza produttiva perché ogni riduzione
di costo superiore ai miglioramenti minimi prefissati si tradurrebbe in una
rendita); se questo viene superato, il gestore restituirà i maggiori ricavi a
vantaggio delle tariffe del periodo successivo; viceversa, se ne resta al di
sotto, otterrà il mancato ricavo nelle tariffe degli anni successivi. Il sistema
delineato dal Metodo non pregiudica il principio di remuneratività della
gestione, e consente, a fronte di eventuali errori nella pianificazione e/o di
fattori sopravvenuti e imprevisti, l’attivazione di adeguati meccanismi di
riequilibrio. Pres. Lamberti, Est. Ungari - Ambito Territoriale Integrato 4
Umbria (avv.ti Menaldi e Mariani Marini) c. Commissione Nazionale per la
Vigilanza sulle Risorse Idriche e altro (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126
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N. 00126/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Valerio Menaldi ed Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Alarico
Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
contro
Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche e Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in
Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
* ricorso introduttivo:
- della delibera n. 22 in data 2 febbraio 2010, con la quale Conviri ha
approvato la “Relazione di valutazione sul Piano d’ambito dell’AATO Umbria 2
(ora ATI 4 Umbria)” n. 4405/2010 del 1° febbraio 2010;
- della “Relazione di valutazione sul Piano d’Ambito dell’AATO Umbria 2 (ora ATI
4 Umbria)", prot. n. 4405/2010 del 1° febbraio 2010;
- in parte qua, del D.M. 1 agosto 1996 recante “Metodo Normalizzato per definire
le componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del
servizio idrico integrato”, laddove considerato atto presupposto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
** ricorso per motivi aggiunti:
- della delibera n. 32 in data 23 giugno 2010, con la quale Conviri ha
convalidato la delibera n. 22/2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott.
Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia in esame concerne i contenuti del Piano d’Ambito predisposto
per la gestione del servizio idrico integrato, nel triennio 2009-2011,
dall’Ambito Territoriale Integrato – ATI, n. 4 (già Ambito Territoriale Ottimale
– ATO, n. 2) dell’Umbria (d’ora in poi: ATI), che comprende il territorio dei
Comuni della Provincia di Terni.
2. Può non essere superfluo ricordare, in estrema sintesi, che, a partire dalla
legge 36/1994 (c.d. legge Galli), oggi sostituita dal d.lgs. 152/2006 (c.d.
codice dell’ambiente), nell’ordinamento italiano è stato introdotto il servizio
idrico integrato, quale sistema di gestione - secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità - dei segmenti di servizio riferiti all’adduzione,
captazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle
acque reflue (articolo 141 del d.lgs. 152/2006).
2.1. L’organizzazione di detto servizio pubblico è rimessa alla competenza degli
enti locali, che provvedono, nelle forme di Autorità di Ambito (come oggi
previsto dall’articolo 148), a svolgere le funzioni di scelta della forma di
gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di
affidamento del servizio e relativo controllo (articolo 142); lo strumento per
la programmazione del servizio è il Piano d’Ambito, costituito dalla
ricognizione delle infrastrutture, dalla ricognizione degli interventi, dal
modello gestionale organizzativo e dal piano economico-finanziario (articolo
149).
2.2. La gestione del servizio si basa sulla tariffa, stabilita in applicazione
del “Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la
determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”, di
cui al d.m. 1 agosto 1996, emanato in attuazione dell’articolo 13 della legge
36/1994 (d’ora in poi: Metodo), che continua ad applicarsi in base all’articolo
170, comma 3, lettera l), del d.lgs. 152/2006 (nelle more dell’emanazione, ai
sensi dell’articolo 154, comma 2, di un nuovo regolamento in materia).
La normativa statale è volta a garantire un unico metodo tariffario applicabile
su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza e della parità di
trattamento tra gli utenti del servizio idrico integrato.
2.3. Al fine di garantire l'osservanza dei principi che regolano il servizio
idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione ed
all’adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è
istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
(articolo 161). La Commissione (d’ora in poi: Conviri), in particolare - per
quanto interessa la controversia in esame : verifica la corretta redazione del
piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi
tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in
particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti
(comma 2, lettera b), ed emana direttive per la trasparenza della contabilità
delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni (lettera d).
3. Nell’ATI, odierno ricorrente, il servizio è affidato per trent’anni alla
concessionaria S.I.I. Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. (d’ora in poi: SII), in
base alla Convenzione in data 28 dicembre 2001, modificata dalla deliberazione
dell’Assemblea dei Rappresentanti n. 8 in data 2 luglio 2007.
SII è partecipata per il 51% dai Comuni dell’ATI, per il 18% dall’ASM di Terni
S.p.a., per il 6% dall’AMAN S.p.a. (ex Consorzio Idrico dell’Amerino) e per il
restante 25% dal partner privato Umbriadue Servizi Idrici S.r.l.
3.1. Il Piano d’Ambito dell’ATI è stato approvato con deliberazione n. 2 in data
14 marzo 2003 ed è stato sottoposto al controllo della Conviri.
La prima revisione ordinaria del Piano relativo al triennio 2006-2008 e riferito
ai risultati gestionali del triennio 2003-2005, è stata approvata dall’ATI con
delibera n. 14 in data 17 aprile 2007. La Conviri non ha espresso in tale
occasione (almeno, per quanto interessa gli aspetti che hanno originato la
controversia in esame) particolari rilievi o prescrizioni.
3.2. La seconda revisione ordinaria del Piano relativo al triennio 2009-2011 e
riferito al periodo gestionale 2006-2008, è stata approvata dall’ATI con
deliberazione n. 6 in data 2 aprile 2009. Su di essa, la Conviri ha chiesto, con
nota prot. 3417/RP in data 29 luglio 2009, integrazioni documentali e
chiarimenti, trasmessi dall’ATI con nota prot. 1997/09 in data 18 dicembre 2009.
Riguardo a detta seconda revisione la Conviri, con deliberazione n. 22 in data 2
febbraio 2010, ha approvato la Relazione di valutazione del Piano n. 4405/2010
in data 1 febbraio 2010, formulando tuttavia una serie di osservazioni critiche
e prescrizioni.
4. L’ATI ritiene dette prescrizioni illegittime e, con il ricorso introduttivo,
ha impugnato la deliberazione n. 22/2010, deducendo articolate censure.
Occorre precisare che l’ATI non mette in discussione (tranne che per ciò che
concerne l’incompleto funzionamento del sistema informativo – cfr. infra, punto
9.2.11.) la sussistenza del potere della Conviri di incidere sugli
aspetti/elementi del Piano oggetto delle prescrizioni, o la portata cogente di
dette prescrizioni; di modo che, ai fini della presente decisione, non rileva
(se non, appunto, limitatamente alla prescrizione riguardante il sistema
informativo) il richiamo, operato dall’ATI nella memoria conclusiva, a quanto
affermato al riguardo da una recente pronuncia (TAR Toscana, II, 23 dicembre
2010, n. 6863).
5. La Conviri, considerato che la predetta deliberazione era stata assunta
dall’organo collegiale in una composizione (d.m. 24 settembre 2009) nella quale
non figurava, in violazione della legge 77/2009, alcun rappresentante del genere
femminile, e che in pendenza del giudizio erano stati nominati (d.m. n. 99 in
data 18 giugno 2010) i componenti designati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e province autonome (tra i quali, una donna), con deliberazione n.
32 in data 23 giugno 2010 ha convalidato la deliberazione n. 22/2010.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, che riproducono le censure già prospettate,
l’ATI ha esteso l’impugnazione al provvedimento di convalida n. 32/2010.
7. Si è costituito in giudizio per il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (presso il quale opera la Conviri) l’Avvocatura dello
Stato, ed ha controdedotto puntualmente.
8. Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate
dall’Amministrazione.
L’impugnazione, nella parte rivolta direttamente nei confronti del d.m. 1 agosto
1996 (pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 1996), non è tardiva, in quanto le
censure dedotte (come appresso esposto) concernono le interpretazioni date al
Metodo dalla Conviri mediante il provvedimento applicativo impugnato, e quindi
il Metodo ha manifestato la sua concreta lesività soltanto in occasione
dell’atto applicativo.
Né l’impugnazione del Metodo deve ritenersi inammissibile a causa dell’omessa
notificazione del ricorso al Ministero dei lavori pubblici. Infatti, le funzioni
in materia di “tutela delle risorse idriche e relativa gestione” sono state
attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
dall’articolo 35 del d.lgs. 300/1999 (oggi, l’articolo 161, comma 4, lettera a),
del d.lgs. 152/2006, considera specificamente quella di adottare il metodo
tariffario per il s.i.i.), e con esse la legittimazione passiva nei riguardi
degli atti e regolamenti precedentemente adottati in materia dal Ministero dei
lavori pubblici.
9. Ciò premesso, il Collegio esamina le singole censure prospettate dall’ATI.
9.1. L’ATI lamenta, in generale, che la Conviri, nella sua attività di vigilanza
e controllo sulla corretta redazione del Piano, non abbia proceduto a richiedere
ulteriormente chiarimenti ed integrazioni documentali in ordine agli aspetti che
riteneva non sufficientemente approfonditi in esito alla prima richiesta
istruttoria, ed abbia quindi concluso intempestivamente il procedimento sulla
base di un’istruttoria ancora carente.
Il Collegio osserva tuttavia che la richiesta di chiarimenti (nel caso in esame,
come esposto, utilmente effettuata) è rimessa alla discrezionalità
dell’Amministrazione, ma non si traduce in un obbligo procedimentale la cui
violazione sia di per sé censurabile; ciò che rileva è l’obbligo di esternare
una motivazione adeguata, la cui mancanza può viziare il provvedimento (anche)
sotto i profili del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria.
9.2. Soprattutto, contesta le singole prescrizioni, con argomentazioni che
vengono di seguito esaminate (seguendo l’ordine di elencazione seguito nel
provvedimento e nel ricorso).
9.2.1. Conviri prescrive di eliminare dai costi operativi inseriti in tariffa i
canoni corrisposti per l’uso dei beni di proprietà dei Comuni compresi nell’ATI.
A detta della Conviri, la previsione di canoni di concessione non sarebbe
ammissibile in quanto l’articolo 153 del d.lgs. 152/2006 prevede la gratuità
dell’uso dei beni in questione; e comunque la considerazione di detti canoni era
illegittima anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, non
rientrando tra le voci di costo (tassativamente) elencate nel Metodo (punto
3.1.).
L’ATI ricorrente, al contrario, sostiene che:
- l’articolo 12, comma 1, della legge 36/1994, nello stabilire, “salvo diverse
disposizioni della convenzione”, l’affidamento in concessione al gestore del
servizio idrico integrato degli impianti di proprietà degli enti locali, non
disponeva nulla riguardo alla corrispettività di detta concessione; e comunque,
anche a voler ritenere che la disposizione sottintendesse una presunzione di
gratuità della concessione, essa faceva salva una diversa pattuizione
convenzionale;
- l’articolo 7 della l.r. 43/1997, stabilisce che “Il bilancio dell’Autorità di
ambito, in coerenza con gli strumenti di programmazione del servizio idrico
integrato (…) determina la quota delle entrate derivante dal canone di
concessione del servizio idrico integrato. Il canone costituisce una componente
ai fini della determinazione della tariffa applicata e riscossa dal gestore (…)”
– comma 6. “La convenzione (…) regola le modalità di versamento da parte del
soggetto gestore del canone di concessione d’uso per le dotazioni affidategli” –
comma 7;
- in dichiarata applicazione di dette disposizioni regionali, la Convenzione in
essere tra ATI e SII prevede (articolo 10) che “Per l’uso delle dotazioni
affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente all’Autorità il canone
che la stessa stabilirà. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione
della tariffa”; ed il relativo Disciplinare stabilisce (articolo 3) che “A
compenso della concessione in uso delle dotazioni e attività (…) il Gestore
verserà all’Autorità per ogni anno di esercizio la somma stabilita da apposita
deliberazione della stessa Autorità da corrispondere in due rate di pari importo
entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno. Il canone sarà aggiornato
all’inizio di ogni triennio”;
- le predette previsioni sull’onerosità della concessione sopravvivono
all’articolo 153 del d.lgs. 152/2006, come interpretato (nel senso della non
retroattività del principio di gratuità della concessione) dalla sentenza della
Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 246.
Tale ricostruzione della disciplina sembra al Collegio condivisibile.
Il Collegio osserva che le disposizioni della l.r. 43/1997, ove discordanti da
quelle del d.lgs. 152/2006, devono considerarsi abrogate per incompatibilità con
la normativa statale sopravvenuta in materia riservata alla potestà legislativa
statale (cfr. articolo 1, comma 2, legge 131/2003). E che, secondo l’articolo
153, comma 1, del d.lgs. 152/2006, “Le infrastrutture idriche di proprietà degli
enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso
gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 246/2009, proprio per
respingere una censura di incostituzionalità della retroattività della gratuità
della concessione rispetto agli affidamenti già in essere, ha precisato che la
norma “si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in
essere; si applica cioè ai soli “nuovi affidamenti” regolati dal comma 2
dell’articolo 172”. Detta disposizione richiede alle Autorità d’ambito di
disporre i nuovi affidamenti a partire dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000. A sua volta, quest’ultima
disposizione, nel sottoporre a termine fisso di scadenza “le concessioni
rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica”, esclude dalla
cessazione (anticipata) “le concessioni affidate a società a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza (…)”. Ora, sembra non
controverso che la concessione a SII rientri in detta ultima ipotesi; e che,
pertanto, al servizio in corso non si applichi il principio della gratuità
sancito dall’articolo 153, ma possano continuare ad applicarsi le pattuizioni
convenzionali stabilite sulla base della normativa previgente. D’altra parte,
riguardo all’incidenza sostanziale del principio, l’ATI sottolinea che gli enti
locali, sulla base delle previsioni della legge regionale, hanno assunto impegni
vincolanti per l’intera durata della Convenzione, e con il canone di concessione
coprono il rateo annuo del mutuo acceso per capitalizzare la società
(concessionaria) cui partecipano.
Quanto all’altro profilo di non ammissibilità della voce di costo invocato dalla
Conviri, non sembra escluso che i canoni in questione vengano ricondotti alla
voce “Costi per godimento di beni di terzi”, essendo i Comuni proprietari dei
beni soggetti “terzi” rispetto all’ATI che contribuiscono a comporre.
Non è condivisibile che l’insieme dei rapporti si risolverebbe così in danno
degli utenti, costretti a subire una sorta di doppia imposizione: i Comuni danno
in concessione i propri impianti alla SII di cui (insieme al socio tecnico di
minoranza, individuato in esito a procedura ad evidenza pubblica) fanno parte,
percependo i relativi canoni ed includendoli nei costi della SII ai fini della
determinazione della tariffa, così (sostiene la difesa della Conviri) da far
pagare agli utenti del servizio idrico l’utilizzo di beni che sono già loro in
quanto cittadini dei Comuni stessi. Sembra infatti distinta la posizione dei
Comuni, da un lato quali concessionari degli impianti e percettori dei relativi
canoni dal SII, e quali partecipanti al SII (e quindi, a seconda dell’andamento
della gestione del servizio, pro-quota beneficiari di profitti oppure tenuti al
ripianamento delle perdite), dall’altro, componenti dell’ATI competente a
determinare, nel rispetto dei limiti normativi, la tariffa del servizio
applicabile da parte del SII; nel primo caso, l’attività e le scelte dei Comuni
incidono sulla situazione dei cittadini (nonché contribuenti ed elettori), nel
secondo su quella degli utenti del servizio (che, anche se di regola coincide
con la prima, è però eventuale e comunque assume rilevanza in relazione ai
comportamenti – consumi - individuali). Per evitare che i Comuni (e quindi tutti
i cittadini che necessariamente ne fanno parte) beneficino degli effetti di
costi impropri o eccessivi posti a carico degli utenti, la normativa prevede un
sistema di calcolo della tariffa, ma non arriva (non arrivava, prima
dell’introduzione del principio di gratuità di cui all’articolo 153, comma 1) a
stabilire che i Comuni (tutti i cittadini) dovessero concedere gratuitamente i
beni per un servizio da svolgere a beneficio degli utenti.
La difesa della Conviri sottolinea anche che la Corte Costituzionale ha
affermato la tassatività delle componenti di costo considerate dal Metodo
(sentenza 4 febbraio 2010, n. 29, con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, Cost., di
disposizioni regionali dell’Emilia Romagna che, ai fini del calcolo della
tariffa, prevedevano una specifica componente di costo che prescindeva da quanto
stabilito dal regolamento statale). Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta
di dare rilevanza ad una previsione regionale preesistente alla modifica del
Titolo V e contrastante con il Metodo, bensì di interpretare la portata
precettiva della stessa disposizione statale.
La censura si dimostra perciò fondata.
9.2.2. Conviri prescrive di eliminare le spese di funzionamento dell’ATI
ricomprese nel canone di concessione per l’uso dei beni dei Comuni, in quanto
non ammissibili ai sensi dell’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Infatti, il
Piano (pag. 57) comprende le spese di funzionamento dell’ATI nel canone di
concessione per l’uso dei beni degli enti locali.
L’ATI ricorrente invoca l’articolo 7, comma 6, della l.r. 43/1997, che, a suo
dire, consentirebbe che una quota del canone di concessione vada a coprire le
spese di funzionamento dell’ATI.
Il Collegio osserva però che la disposizione (a proposito della quale, peraltro,
valgono le considerazioni suesposte circa la prevalenza della normativa statale
sopravvenuta in materia) prevede la determinazione della quota di entrate
derivante dal canone di concessione, non anche che le spese di funzionamento
vengano coperte da detta componente attiva del bilancio. Inoltre:
- secondo l’articolo 148, comma 4, del d.lgs. 152/2006, “I costi di
funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati
annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale
ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità
d’ambito”;
- secondo l’articolo 154, comma 1, “La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità
d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e
secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.
Dunque - a meno di non ritenere che le due previsioni siano in conflitto – deve
concludersi che una quota dei costi di funzionamento può gravare sulla tariffa
del servizio, mentre quelli relativi alla “struttura operativa” rimangono a
carico degli enti locali.
L’ATI ricorrente richiama la deliberazione della Conviri n. 13/2009, in cui
viene precisato che restano a carico degli enti locali (articolo 2) “le spese di
funzionamento della struttura operativa dell’ATO” da individuarsi in “quelle
complessive per il personale, le spese legali, la sede, il mobilio, la
cancelleria, l’attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, il materiale
informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa
medesima” (mentre la tariffa potrebbe coprire “ogni altra spesa, non di
struttura, relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione,
dell’assemblea dei soci e di altri eventuali organi”).
Appare quindi convincente il rilievo dell’ATI, secondo il quale la Conviri
avrebbe dovuto chiedere una indicazione analitica e considerare distintamente le
voci di costo comprese nelle spese di funzionamento, e non limitarsi a
prescriverne semplicemente l’integrale esclusione.
Ne discende la illegittimità (per insufficiente motivazione) della prescrizione
in esame.
Può aggiungersi che l’ATI sostiene pure che, comunque, essendo legittima la
previsione del canone di concessione d’uso delle dotazioni tra i costi operativi
rilevanti ai fini della determinazione della tariffa (al riguardo, si veda il
punto precedente), non assumerebbe rilievo alcuno la destinazione contabile che
l’ATI attribuisce a tale somma, poiché l’entità del canone resterebbe il
medesimo. Il Collegio sottolinea, in contrario, che tale approccio implica la
disapplicazione dell’articolo 148, comma 4.
9.2.3. Conviri prescrive di eliminare la voce “perdite su crediti”, in quanto
non ammissibile in base al punto 3.1. del Metodo.
L’ATI si limita al riguardo a sottolineare che tale voce non concorre, in
concreto, a determinare i costi operativi rilevanti ai fini della tariffa, posto
che il piano economico finanziario, in corrispondenza della voce “perdite su
crediti” è sempre pari a zero; traendone la conseguenza che la prescrizione
sarebbe viziata da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Sembra al Collegio che la prescrizione assuma rilievo come affermazione di
principio, a prescindere dalle attuali implicazioni concrete. La stessa difesa
dell’Amministrazione precisa che il principio è stato affermato “onde evitare
che si creasse nel gestore l’erronea aspettativa del riconoscimento della
perdita all’eventuale manifestarsi della stessa”.
Ciò stante, la censura risulta inammissibile per mancanza di un interesse
attuale all’annullamento della prescrizione (in quanto avente significato di
monito, il cui contenuto potrà essere censurato in futuro, qualora venisse
riproposto sotto forma di rilievo concretamente cogente).
9.2.4. Conviri prescrive di applicare il tasso di inflazione programmata alla
TRM (Tariffa Reale Media, derivante dal rapporto tra “Totale costi a tariffa” e
“Mc erogati”) e non anche alle voci di costo che concorrono a determinare il
primo elemento (costi operativi, ammortamenti, remunerazione o rendimento del
capitale investito, miglioramento dell’efficienza, etc.), in quanto è così
previsto dal Metodo al fine di evitare una doppia rivalutazione.
Conviri sostiene infatti che il Piano contenga una doppia applicazione del tasso
di inflazione programmata.
L’ATI eccepisce che il rilievo è frutto di difetto di istruttoria e
travisamento, posto che, applicato il tasso di inflazione alle prime tre voci di
costo (costi operativi, ammortamenti, remunerazione o rendimento del capitale
investito), la TRM non è stata poi sottoposta ad ulteriore rivalutazione; ed
evidenzia, a supporto di ciò, i dati risultanti dalle tabelle relative al Piano
Tariffario allegato al Piano d’Ambito.
Il Collegio, anche in assenza di specifiche controdeduzioni sul punto (in
sostanza, sembra che anche la difesa dell’Amministrazione ribadisca esservi
stata una doppia rivalutazione, unicamente dalla definizione della “Tariffa
applicata” contenuta nella tabella riassuntiva), ritiene fondate le censure
dedotte.
9.2.5. Conviri prescrive di scomputare dai costi operativi, i costi o i ricavi
relativi ad attività non regolate svolte dal gestore con l’utilizzo di beni e
mezzi strumentali al S.I.I., al fine di evitare che il servizio idrico integrato
vada a sussidiare altre attività del gestore.
L’ATI ricorrente sostiene che ciò non è avvenuto, e che del resto il
provvedimento impugnato non indica in quali parti del Piano e da quali voci si
possa evincere quanto affermato dalla Conviri.
In particolare, sottolinea che il Piano (part. pag. 59, che si riferisce alle
Tabelle economico finanziarie dell’Allegato 1)) ha considerato i ricavi
extratariffari a meri fini di “simulazione”, ossia per verificarne la maggiore
sostenibilità e valutarne la bancabilità, essendo peraltro evidente come detti
ricavi (il cui reperimento è un compito esclusivo del Gestore) non siano stati
considerati ai fini del calcolo della tariffa applicabile.
Del resto, anche la difesa dell’Amministrazione si limita a ribadire il
(condivisibile) principio secondo il quale, per evitare che il gestore operante
in regime di monopolio naturale utilizzi beni del S.I.I. per svolgere attività
extratariffarie che generano ricavi, occorre istituire una contabilità separata
o decurtare detti ricavi dai costi operativi imputati a tariffa.
Ciò stante, devono ritenersi fondate le censure di travisamento dei fatti e
difetto di motivazione.
9.2.6. Conviri prescrive di procedere alla revisione triennale verificando il
miglioramento di efficienza, la corrispondenza della tariffa media rispetto alla
tariffa articolata, il raggiungimento dei traguardi di servizio ovvero
l’effettuazione degli investimenti.
L’ATI ricorrente lamenta che si tratti di prescrizioni che indicano adempimenti,
sì doverosi, ma già realizzati, e che pertanto, atteggiandosi a monito, non è in
grado di comprenderne il contenuto e le ragioni.
Sottolinea, in particolare, di aver adeguatamente verificato il miglioramento di
efficienza (pagg. 48-50 della Relazione), la corrispondenza tra la tariffa media
e quella articolata, nonché il livello di servizio e gli investimenti
effettuati.
Precisa che il Piano prevede, a partire dal 2009, l’adozione della tariffa di
riferimento che è inferiore alla tariffa reale media (quella derivante dal piano
economico finanziario), in considerazione del piano degli investimenti e dei
livelli di servizio previsti, e che tiene conto dello scostamento complessivo
verificatosi nel periodo precedente; nella determinazione del disequilibrio
complessivo, il Piano valuta lo scostamento dalle previsioni del piano economico
finanziario in termini di investimenti, di costi operativi e di ricavi
tariffati.
In corso di causa, l’Amministrazione ha chiarito di aver inteso richiedere
all’ATI quanto previsto dall’articolo 8, lettera h), del Metodo; e che, pur a
seguito della richiesta di chiarimenti in tal senso, di cui alla nota prot.
3417/RP in data 29 luglio 2009, l’ATI avrebbe risposto, con nota prot. 1997/09
in data 18 dicembre 2009, in maniera parziale. Infatti, la verifica esposta
dall’ATI sarebbe quella a preventivo prevista dagli articoli 4, comma 2, punto
1, e 6, del Metodo, e non già quella a consuntivo, prevista dall’articolo 8,
(verifica dell’effettivo livello di efficienza raggiunto dal gestore, della
corrispondenza dei ricavi garantiti come da piano e quelli effettivamente
conseguiti, per effetto sia dei volumi erogati che della tariffa applicata), su
cui si incentra la prescrizione.
Sembra al Collegio che l’ATI, con la nota citata, abbia trasmesso una relazione
che considera gli interventi programmati e gli interventi realizzati dal gestore
nel periodo 2006-2008, evidenziandone gli scostamenti, nonché la documentazione
relativa al procedimento arbitrale in corso, sottolineando che da essa “sono
facilmente individuabili i contenuti delle diseconomie registrate nella gestione
2006-2008 e la relativa posizione assunta da questa Autorità”. Poiché le
pretese, anche sanzionatorie, dell’ATI (insieme a quelle del gestore), sono
confluite nel procedimento arbitrale ed è convenzionalmente previsto che vengano
definite in quella sede, non sembra al Collegio – in assenza di ulteriori
specifiche deduzioni dell’Amministrazione - che gli atti confermino il rilievo
secondo cui l’ATI non avrebbe effettuato le verifiche necessarie e posto in
essere le conseguenti azioni correttive.
Ciò stante, anche in questo caso devono ritenersi fondate le censure di
travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
9.2.7. Conviri prescrive di riallineare le voci di costo relative
all’ammortamento e alla remunerazione del capitale in ragione degli investimenti
effettivamente realizzati e calcolarli sul valore degli investimenti non
rivalutati.
Conviri, in sostanza, ha stigmatizzato che, nonostante il Gestore abbia
realizzato (soltanto) il 95% degli investimenti programmati nel triennio
2006-2008, non siano state comminate sanzioni, né si sia proceduto al
riallineamento predetto.
L’ATI sostiene di aver fatto esattamente quanto indicato nella prescrizione,
così che essa risulta viziata da difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti.
Infatti, sottolinea che (in tutte le revisioni ordinarie effettuate) la
remunerazione del capitale è stata effettuata esclusivamente con riferimento
all’effettivo capitale investito ed ha tenuto conto del reale costo sostenuto. E
che, in particolare, nella determinazione della tariffa reale media futura ha
proceduto a ridurre la componente ammortamento e remunerazione per un valore
corrispondente a quello degli investimenti non realizzati nel triennio
precedente; nella definizione della situazione di partenza ha proceduto ad un
riallineamento del pregresso sulla base degli investimenti realizzati.
L’Amministrazione, nelle memorie difensive, circoscrive il rilievo,
sottolineando che l’ATI non ha provveduto a recuperare le quote di ammortamento
e remunerazione incassate dal gestore anticipatamente perché inserite nella
tariffa del periodo pregresso (2006-2008) e commisurate ad un monte investimenti
che non si è tradotto nella realtà.
Ma, rispetto a ciò, sembra condivisibile quanto ribadisce l’ATI, nel senso che i
“correttivi” relativi al periodo 2006-2008 sono oggetto della domanda di
arbitrato; per cui, la produzione degli atti arbitrali, come esposto in
relazione alla prescrizione precedente, soddisfa l’obbligo di chiarimenti e
documentazione gravante sull’ATI.
Il Collegio ritiene quindi che la censura sia fondata.
9.2.8. Conviri prescrive di inserire tra i costi operativi le voci di costo :
“oneri relativi ai consorzi di bonifica”, “oneri Tosap”, “canoni per utilizzo
dei beni del demanio idrico, con attraversamenti”, “canoni per la derivazione di
acqua pubblica per uso potabile”, “canoni di concessione ex ANAS” e “canoni di
concessione ferrovie ed ANAS”; per sottoporre anch’esse al miglioramento di
efficienza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del Metodo.
L’ATI precisa che dette voci di costo sono state inserite tra i costi operativi,
anche se non sono state sottoposte al miglioramento previsto dall’articolo 6 del
Metodo.
A ben vedere, la disposizione impone al gestore di ridurre progressivamente ed
annualmente i costi operativi nel rispetto del coefficiente deliberato dall’ATI
(il quale, a sua volta, lo determina in relazione all’ammontare dei costi
operativi individuati con la tariffa); ma, sostiene l’ATI, detta disposizione
non può trovare applicazione con riferimento a quei costi che, seppur gravanti
sul gestore e inerenti l’esercizio d’impresa, rappresentano sostanzialmente
tributi imposti da Amministrazioni, e sui quali il gestore non può intervenire
per ridurne l’ammontare.
Per l’ipotesi in cui non venga condivisa detta interpretazione dell’articolo 6,
l’ATI ne censura l’illegittimità per irragionevolezza ed illogicità, in quanto
l’interpretazione data dalla Conviri falserebbe la capacità del gestore di
ridurre i costi operativi.
Il Collegio ritiene condivisibile la suddetta impostazione.
La ratio del Metodo, sul punto in questione, è quella di richiedere una
riduzione tariffaria attraverso una riduzione dei costi operativi connessi alla
gestione, che dipendono dalla capacità imprenditoriale del concessionario; altri
costi (quelli in questione), sebbene legati a servizi indispensabili per lo
svolgimento del servizio, e pertanto da recuperare nell’ambito della tariffa,
rappresentano componenti che esulano dalle possibilità di intervento del
concessionario.
Ne deriva che sarebbe irragionevole sottoporre al miglioramento
(efficientamento) tali costi.
La difesa dell’Amministrazione obietta che il gestore del SII opera in regime di
monopolio naturale, usufruisce di un tasso di remunerazione del capitale pari al
7%, di un aggiornamento delle tariffe che tiene conto della svalutazione; per
cui, non avendo necessità di ridurre i costi per mancanza di concorrenti, se non
vi fosse una disciplina sul miglioramento dell’efficienza, tenderebbe a
mantenere o ad espandere i profitti a scapito dell’utenza.
Il Collegio rileva che tale argomentazione non può però condurre a ritenere
necessariamente esteso il miglioramento di efficienza alla somma dei costi,
anche esogeni. La remunerazione forfettaria è infatti stabilita con riferimento
al capitale investito e prescinde dalla consistenza dei costi, ed in particolare
di quelli in esame, che può variare significativamente a seconda delle
caratteristiche dell’ambito del servizio; per cui l’estensione dell’obbligo di
miglioramento a tutte, indistintamente, le voci di costo comporterebbe una
differenziazione casuale della reale remuneratività dello svolgimento del
servizio.
Sembra dunque al Collegio fondata anche la censura in esame.
9.2.9. Conviri prescrive di eliminare dai costi imputabili a tariffa la quota
relativa al “conguaglio 2006-2008”, in quanto il Metodo esclude il recupero dei
maggiori costi di gestione relativi a periodi pregressi. L’ATI ha infatti
inserito in tariffa, in via preventiva, i maggiori costi operativi sostenuti da
SII nel periodo 2006-2008 ed oggetto di procedimento arbitrale ai sensi
dell’articolo 50 della Convenzione.
Va sottolineato che già con riferimento ai minori ricavi e maggiori costi
registrati rispetto alle previsioni del Piano d’ambito nel periodo 2003-2005, in
sede arbitrale SII aveva ottenuto la condanna dell’ATI al pagamento di circa
11.761.000 euro; e che, per far fronte a tale onere, l’ATI aveva contratto un
finanziamento ventennale, il cui costo era stato inserito in tariffa nel Piano
2006-2008, senza che Conviri, in occasione del relativo controllo, eccepisse
nulla al riguardo.
Anche nel periodo 2006-2008 sono stati sostenuti maggiori costi rispetto a
quelli coperti dalla tariffa, e SII ha presentato domanda di arbitrato in data 3
marzo 2009.
L’ATI ha perciò ritenuto di seguire la stessa strada, caricando sulla tariffa
del triennio successivo il costo di un ulteriore mutuo ventennale per la
copertura delle diseconomie registrate nella gestione pregressa (stimate in
circa 6 milioni di euro, con una rata annuale pari a circa 523 mila euro).
Ora, per comprendere le motivazioni della prescrizione in esame, è opportuno
riportare parte delle argomentazioni esternate dalla Conviri.
L’organo di controllo, dopo aver eccepito che si tratta di un costo eventuale
non ancora accertato, ed aver ricordato quali voci, secondo il Metodo, sono
rilevanti ai fini della determinazione della tariffa, ha affermato che “ (…) il
contratto insito nel metodo normalizzato è quello del price cap dove il prezzo è
prefissato con un vincolo di crescita stabilito e l’impresa può raggiungere il
massimo profitto soltanto minimizzando i costi attraverso l’efficienza della
gestione. In altre parole, i costi operativi di gestione sono predeterminati
sulla base di previsioni, salvo apportare, solo per il futuro, possibili
correttivi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 8
del metodo stesso, in aumento o in diminuzione dei costi operativi futuri da
inserire in tariffa. L’eventuale riconoscimento dei maggiori costi operativi
sostenuti dal gestore nel periodo pregresso stravolgerebbe il tipo di contratto
trasformandolo in un contratto “costo di servizio”, che prevede la copertura dei
costi a consuntivo, azzerando il rischio di impresa di un soggetto che opera,
peraltro, in un mercato di monopolio naturale qual’è quello del servizio idrico
integrato”. Precisando inoltre che “Per quanto attiene il rispetto
dell’equilibrio economico finanziario, previsto dal co. 4 art. 140, D.Lgs.
152/2006 (…), si tratta di una caratteristica che deve essere intrinseca alla
progettazione del piano, il quale deve risultare sostenibile ed attuabile sia
dal punto di vista economico che da quello finanziario poiché sarà lo strumento
sul quale il gestore industriale effettuerà la propria offerta (con gara o
comunque con la sottoscrizione volontaria della convenzione per il servizio),
con assunzione dei rischi connessi alla gestione “reale”. Cosa ben diversa è
l’equilibrio economico finanziario che riguarda l’impresa del gestore che,
valutata e accettata la validità del piano con la sottoscrizione della
convenzione, dovrà “attuare” una gestione industriale con proprie strategie che
consenta la sua conservazione e capacità di creare utile da una corretta
gestione del servizio, adottando autonomamente le scelte industriali e
finanziarie appropriate nel rispetto delle condizioni sancite dalla convenzione
di servizio”. E concludendo nel senso che “Pertanto, nel rilevare che già i
maggiori costi operativi sostenuti dal gestore nel periodo regolatorio 2003-2005
e ad esso riconosciuti a seguito del lodo arbitrale non dovevano gravare in
tariffa, si evidenzia che in nessun caso i maggiori costi sostenuti dal gestore
nel periodo 2006-2008 potranno essere imputati a tariffa”.
Il Collegio ritiene pienamente condivisibile detta impostazione.
L’ATI lamenta il difetto di istruttoria, alla luce del fatto che i maggiori
costi richiesti da SII in sede arbitrale (energia elettrica, acquisto acqua
potabile, trasporto acqua, maggiori mutui pagati ai Comuni, personale, etc.)
sono riconducibili a voci di costi operativi tariffabili.
Ma l’aspetto critico, come chiaramente esposto da Conviri, non è la natura dei
costi, bensì la loro riferibilità al periodo gestionale pregresso rispetto a
quello oggetto del Piano e della relativa revisione tariffaria.
Né, possono legittimare la scelta operata, le disposizioni che attribuiscono
alla tariffa (anche) la finalità di assicurare l’equilibrio economico
finanziario della gestione ed un’adeguata remunerazione del capitale investito.
L’ATI, in questa prospettiva, invoca:
- l’articolo 117 (sulle tariffe dei servizi pubblici), comma 1, del d.lgs.
267/2000, secondo il quale “Gli enti interessati approvano le tariffe dei
servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della
tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra
costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi
compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato
rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei
costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della
qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”;
- l’articolo 149 (sul piano d’ambito del servizio idrico integrato), comma 4,
del d.lgs. 152/2006, secondo il quale “Il piano economico finanziario,
articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto
finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e
di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto.
Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a
tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi come redatto, dovrà garantire il
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione,
anche in relazione agli investimenti programmati”;
- il successivo articolo 154 (sulla tariffa del servizio idrico integrato),
comma 1, già sopra riportato, secondo il quale “La tariffa costituisce il
corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata (…) in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina
paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura
di corrispettivo”;
- l’articolo 1, comma terzo, del d.m. 1 agosto 1996, secondo il quale “La
tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello
organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica
e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione
del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto
conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza
e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni”.
Al Collegio sembra tuttavia evidente che dette disposizioni considerano il
rapporto tra tariffa e risultato gestionale nella (esclusiva) prospettiva della
previsione e programmazione delle attività da svolgere, e che l’equilibrio
economico da conseguire e la remunerazione del capitale da assicurare, anche
mediante la tariffa, siano quelli del periodo di gestione futuro cui si
riferisce il Piano.
Altrimenti, come puntualmente sottolineato da Conviri, verrebbe stravolta la
struttura del contratto con il concessionario prevista dal Metodo, che da price
cap diverrebbe contratto con copertura dei costi a consuntivo, così azzerando il
rischio di impresa ed eliminando con esso anche l’incentivazione del gestore a
conseguire progressive riduzioni dei costi per massimizzare il profitto.
In altri termini, l’equilibrio economico finanziario (e con esso la
remunerazione della gestione) sono obiettivi da conseguire, anche mediante una
corretta determinazione delle tariffe, all’interno dei periodi gestionali
oggetto del Piano; non invece dei postulati generali, che devono essere comunque
garantiti a posteriori. Se il Piano è basato su ipotesi corrette e lungimiranti,
esse troveranno conferma nella gestione e gli obiettivi verranno conseguiti,
nella misura prevista (o addirittura in misura maggiore); altrimenti, qualora
nel corso della gestione i parametri iniziali non trovino riscontro nella realtà
e non garantiscano l’equilibrio, ovvero sopravvengano fattori esterni tali da
mettere in discussione le previsioni, l’ATI ha a disposizione lo strumento della
modifica della tariffa, previsto dall’articolo 8 del Metodo. Ma tale modifica ha
effetto per il futuro.
Infatti, il Metodo prevede due modalità di revisione del sistema tariffario da
parte dell’ATI. Quella c.d. ordinaria, che interviene ad ogni periodo
regolatorio triennale:
- ai sensi dell’articolo 8, comma 1, punto 8, nella convenzione per la
concessione della gestione del servizio, deve essere stabilita “la revisione
triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della
corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la
verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero
dell'effettuazione degli investimenti”;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 7, “La tariffa reale media può subire
variazioni per effetto di: - disposizioni legislative o regolamentari che
modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del
servizio, previa deliberazione dell'Ambito; - verifiche periodiche sul
funzionamento delle gestioni; - variazioni al metodo normalizzato disposte dal
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
E quella c.d. straordinaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, secondo cui
“L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa,
può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle
previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: a) raggiungimento dei
livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi
investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le
penalizzazioni e i rimborsi , secondo quanto previsto nella convenzione di
gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del
capitale" sulla tariffa; b) corrispondenza tra l'incasso derivante
dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto
della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di
apportare le conseguenti variazioni; c) rispondenza dei costi operativi alle
variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle
conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6. “.
Dunque, nella prospettiva di evitare squilibri di natura economico-finanziaria
nella gestione programmata, la norma prevede che qualora si registrino degli
scostamenti, si possa (debba) intervenire prontamente attraverso la revisione
straordinaria del piano, comunque applicabile esclusivamente per il futuro. In
particolare, l’articolo 8 prevede che, in vista di ogni periodo regolatorio,
l’ATI proceda alla revisione tariffaria, verificando che il gestore abbia
conseguito solo il livello di ricavo permesso (tetto sui ricavi ottenibili dalla
gestione del servizio, stabilito all’inizio del periodo ed aggiornato di anno in
anno, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, che in
tal modo è incentivata ad accrescere l’efficienza produttiva perché ogni
riduzione di costo superiore ai miglioramenti minimi prefissati si tradurrebbe
in una rendita); se questo viene superato, il gestore restituirà i maggiori
ricavi a vantaggio delle tariffe del periodo successivo; viceversa, se ne resta
al di sotto, otterrà il mancato ricavo nelle tariffe degli anni successivi.
Il sistema delineato dal Metodo non pregiudica il principio di remuneratività
della gestione (come più volte sopra ricordato, il Metodo, in base all’articolo
3.3., garantisce una remunerazione “secca” del 7% sul capitale investito), e
consente, a fronte di eventuali errori nella pianificazione e/o di fattori
sopravvenuti e imprevisti, l’attivazione di adeguati meccanismi di riequilibrio
(che, peraltro, risulterebbero inutili, qualora – come sostiene l’ATI – la
tariffa potesse essere determinata a consuntivo).
Il ritardo nell’attivazione di detti meccanismi di riequilibrio è imputabile
esclusivamente all’ATI e al gestore, dovendo rimanere estraneo l’utente, al
quale non può essere richiesta una tariffa maggiorata retroattiva.
Non sussiste quindi (come sostiene in via subordinata l’ATI ricorrente) nemmeno
l’illegittimità del Metodo per contrasto con le riportate disposizioni
normative, rispetto alle quali appare invece coerente.
Le possibili conseguenze pratiche di detta ricostruzione, sottolineate dall’ATI
come prova della sua illogicità - quali l’abbandono del servizio da parte del
gestore e la necessità di indire una nuova gara, sulla base di un piano
economico finanziario che dovrà tener conto di una tariffa calcolata in
considerazione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore uscente – appaiono
compatibili con un sistema di mercato nel quale l’operatore economico paga le
conseguenze di previsioni e calcoli rivelatisi erronei (senza contare che, se si
sono verificati maggiori costi operativi che il gestore ha diritto di recuperare
dall’ATI, sarà quest’ultimo a pagarne le conseguenze). In ultima analisi, i
costi non tariffati, per errore del Piano o per fatti sopravvenuti, graveranno
sul bilancio delle Amministrazioni che partecipano all’ATI, anziché gravare
(tramite le tariffe) sugli utenti del servizio idrico. Ed entreranno tra gli
elementi in base ai quali l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte
degli enti locali verrà valutato dai cittadini, ai fini dell’attivazione di
quella che si definisce comunemente responsabilità politica.
E la conseguenza appare logica, in quanto derivante da una imperfetta previsione
(o tempestivo adeguamento) dei costi e delle conseguenti tariffe del servizio –
previsione che spetta all’ATI, attraverso il confronto con il gestore.
Può aggiungersi che l’inserimento in tariffa nel Piano d’Ambito 2006-2008 delle
somme dovute in base al precedente lodo arbitrale, senza rilievi da parte della
Conviri, non poteva suscitare alcun legittimo affidamento; e che, quanto al
relativo profilo di contraddittorietà della prescrizione impugnata, la Conviri
si è data carico di spiegarne puntualmente le ragioni, che dimostrano come
dovrebbe semmai ritenersi censurabile l’omissione di rilievi in occasione del
Piano precedente.
In conclusione la censura deve ritenersi infondata.
9.2.10. Conviri prescrive di escludere dal computo dei costi operativi il
“management fee” gli accantonamenti per svalutazioni crediti e le perdite su
crediti, in quanto non compresi nelle categorie di costi operativi ammissibili
in tariffa tassativamente indicate al punto 3.1. del Metodo;
Quanto al primo aspetto, il Collegio osserva che, secondo l’articolo 3.1. del
Metodo, tra i costi operativi che compongono la tariffa, oltre alle categorie “B
6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi,abbuoni e sconti); B
7 - Costi per servizi; B 8 - Costi per godimento di beni di terzi; B 9 - Costo
del personale; B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci; B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima
ammessa dalle leggi e prassi fiscali; B 13 - Altri accantonamenti” è compresa un
ultima categoria (residuale) “B 14 - Oneri diversi di gestione”. Precisa la
disposizione che “In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della
produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione
di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura
finanziaria, straordinaria o fiscale”.
L’ATI ha chiarito che:
- il “management fee” è una voce di costo derivante dall’offerta aggiudicataria
della gara indetta per l’individuazione del socio privato della SII. E’ infatti
accaduto che l’odierno socio privato, a fronte di obblighi assunti nell’offerta
(tra i quali, il reperimento risorse extra tariffa per garantire la
sostenibilità economica finanziaria del Piano d’Ambito), abbia chiesto di
vedersi corrisposto un compenso, stabilito come percentuale del fatturato
globale. Pertanto, detta previsione costituisce un obbligo contrattuale assunto
dall’ATI che il Piano ha conseguentemente dovuto considerare ai fini della
determinazione della tariffa.
Non sembra quindi corretto ritenere, come fa la difesa dell’Amministrazione, che
rappresenti un’immobilizzazione immateriale, come tale destinata ad essere
remunerata all’interno del 7% forfettario fissato dal Metodo, essendo
inammissibile ogni altra modalità.
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti (inserito con riferimento ai
crediti verso gli utenti nella misura dello 0,5%, pari al limite massimo
consentito dalla normativa fiscale) consente di valutare un costo reale, qual è
quello fisiologico legato alla svalutazione di somme di cui, data la dinamicità
delle utenze, non è certa l’esigibilità concreta, né è dato conoscere il tempo
dell’introito.
Il Collegio osserva che entrambi dette voci di costo erano contenute nel Piano
del periodo precedente e non erano stati oggetto di rilievi da parte della
Conviri; ma tale circostanza, come sopra esposto riguardo ad altre prescrizioni,
non appare di per sé dirimente.
Piuttosto, la previsione dei costi ammissibili contenuta nell’articolo 3.1., pur
essendo tassativa per ciò che concerne l’articolazione nelle categorie
considerate, non configura in realtà un elenco chiuso di costi tipizzati, posto
che la voce B 14 è suscettibile di comprendere tutti quei costi che non abbiano
natura finanziaria, straordinaria e fiscale.
Occorre quindi valutare se la considerazione, ai fini della composizione della
tariffa, di costi astrattamente riconducibili a detta voce – come sembrano
essere quelli in questione – contrasti con altre specifiche esigenze tutelate
dalla normativa.
Pertanto, escluso che risulti di per sé preclusivo il principio di tassatività
dei costi, nel senso suindicato, una valutazione in termini di ammissibilità
avrebbe richiesto una puntuale motivazione di detti eventuali motivi di
contrasto.
Risulta quindi fondata la censura di difetto di motivazione prospettata, in via
subordinata, dall’ATI ricorrente.
9.2.11. Conviri prescrive di avviare il sistema informativo (SIG) di rilevazione
dei dati del s.i.i. e provvedere al conseguente aggiornamento dei dati della
ricognizione.
L’ATI sostiene che un simile rilievo, nella misura in cui non concerne la
correttezza della revisione del Piano d’ambito, esuli dalle competenze della
Conviri, stabilite dall’articolo 161, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
Il Collegio ritiene invece che, essendo la disponibilità di un sistema
informativo efficiente, elemento strategico ai fini del rilevamento e della
disponibilità, in modo ordinato e tempestivo, dei dati della gestione, la
prescrizione si connoti come strumentale alla gran parte delle altre
prescrizioni, direttamente concernenti la correttezza della revisione.
L’ATI, pur ammettendo che il ritardo nell’avvio del SIG impedisce la
registrazione dei dati su un supporto informativo (in questo senso, del resto, è
esplicito il riconoscimento contenuto nella Relazione al Piano), sottolinea che
ciò non significa indisponibilità dei dati, né incide sulla capacità dell’ATI di
“effettuare una corretta e puntuale pianificazione e di avere una perfetta
conoscenza delle dinamiche gestionali”.
Il Collegio, sottolineando la natura strumentale e sollecitatoria della
prescrizione in esame, non la ritiene viziata, tenendo conto che, in base alla
comune esperienza, l’attivazione di meccanismi di riequilibrio come quelli
previsti dagli articoli 8 e 4 del Metodo, sopradescritti, presuppone non
soltanto una conoscenza rapida e continuamente aggiornata dei dati, ma anche che
ciò avvenga in forma elaborabile attraverso procedure gestionali computerizzate:
risultati che è ragionevole attendersi soltanto a seguito di una piena
attuazione del SIG.
10. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente
annullamento delle prescrizioni che risultano viziate, nei sensi e limiti sopra
indicati.
11. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando
sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, e, per
l’effetto, annulla parzialmente i provvedimenti impugnati, nei sensi e limiti
indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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