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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 14 giugno 2011, n. 171


AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Interventi esterni al perimetro dei siti tutelati - Possibile sottoposizione a valutazione di incidenza - Art. 5 d..P.R. n. 357/1997 - Limiti - Fattispecie.
L’articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997 non limita la valutazione di incidenza ai soli interventi che ricadono all’interno del perimetro dei siti tutelati (cfr. CGE, II, 10 gennaio 2006 n. 98; id., 29 gennaio 2004 n. 209; Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917; TAR Calabria, Catanzaro, I, 1 ottobre 2007, n. 1420). Tuttavia, non può non rilevarsi come ammettere una valutazione di incidenza che prescinda dalla ricaduta in un ambito vincolato delle opere di trasformazione del territorio oggetto di valutazione, rischia di renderne assolutamente incerta la delimitazione, mentre l’esercizio di poteri sostanzialmente vincolistici presuppone una delimitazione certa dell’ambito vincolato, o comunque di quello su cui si applicano gli effetti dell’esercizio del potere; ciò, innanzitutto, per dar conto della sussistenza e delle caratteristiche dell’interesse pubblico che richiede, per rilevanza comunitaria e costituzionale, una valutazione differenziata e prevalente, rispetto a quella che discende dal mero rispetto della disciplina urbanistica del territorio interessato. Ed anche l’interesse pubblico che si concretizza nella “valutazione di incidenza”, finalizzata alla protezione dei siti contemplati dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita in Italia a partire dal 1997, non sfugge a questo presupposto generale. Per ridurre tale inconveniente, occorre pertanto che vengano accertati motivatamente l’incidenza ambientale dell’intervento ed il carattere significativo di essa, in relazione ad un concreto rischio di compromissione dell'integrità del sito protetto. (Fattispecie relativa all’individuazione di un territorio come “corridoio di naturalità”) Pres. Lamberti, Est.Ungari - F. s.r.l. (avv. De Matteis) c. Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e A.R.P.A. Umbria (avv. Tarantini) - TAR UMBRIA, Sez. I - 14 giugno 2011, n. 171
 

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N. 00171/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2006 REG.RIC.
N. 00141/2007 REG.RIC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


* sul ricorso numero di registro generale 224 del 2006, proposto da:
Fontana Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;


contro


- Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
- A.R.P.A. Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso Giovanni Tarantini in Perugia, via Baglioni, 10;

nei confronti di

Comune di Corciano; Ass. Italiana WWF;

e con l'intervento di

Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus/ONG, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Brocchi, con domicilio eletto presso Paolo Brocchi in Perugia, via del Roscetto, 3;


** sul ricorso numero di registro generale 141 del 2007, proposto da:
Fontana Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;


contro


- Comune di Corciano;
- Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;

nei confronti di

- A.R.P.A. Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso Giovanni Tarantini in Perugia, via Baglioni, 10;
- Ass. Italiana WWF;

per l'annullamento

* quanto al ricorso n. 224 del 2006:

- della determinazione dirigenziale della Regione Umbria prot. n. 1636 in data 3 marzo 2006;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente (ivi compresa la nota dell’A.R.P.A. Umbria in data 22 marzo 2006, comunicata in data 17 maggio 2006);

** quanto al ricorso n. 141 del 2007:

- del provvedimento del Comune di Corciano prot. n. 3746 in data 2 febbraio 2007;

nonché, per la condanna

delle Amministrazioni intimate al pagamento dei danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell’A.R.P.A. Umbria;
Visto l’atto di intervento di Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – Onlus/ONG;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. In data 7 aprile 2005, la società ricorrente ha presentato al Comune di Corciano un progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera su di un terreno in località Colle della Trinità (al di sopra dell’albergo della Trinità), in coerenza alla classificazione (zona “Spr”) prevista dal P.R.G. vigente.

L’intervento comporta l’edificazione di circa 20.000 mc, su un’area di sedime di circa 5.000 mq.

Nel corso del procedimento autorizzatorio edilizio, il Comune, ritenendo che l’intervento potesse avere una incidenza significativa sul (vicino) Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Monte Malbe, ha chiesto alla ricorrente la presentazione di uno studio, da sottoporre alla Regione, ai fini della <<valutazione di incidenza>> ambientale di cui all’articolo 6, comma 3, del d.P.R. 357/1997 (novellato dall’articolo 5 del d.P.R. 120/2003), Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La società ricorrente ha presentato la documentazione richiesta.

La Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 1636 in data 3 marzo 2006, ha espresso una <<valutazione di incidenza non favorevole>>.

Ciò, sottolineando in particolare, nelle premesse, che: <<il sito di Monte Malbe, nonostante i fenomeni di antropizzazione risalenti agli anni ’50, vede una ricca presenza di fauna di interesse comunitario e conservazionistico tale da rappresentare una delle entità più interessanti dell’Umbria, anche in considerazione della prossimità del capoluogo regionale>>, che <<in località ‘La Trinità’, nonostante la lottizzazione esistente abbia modificato nel complesso il paesaggio locale, si rileva una prevalenza della matrice forestale con abbondanza di lecci e corbezzoli secolari, tanto da offrire un habitat favorevole alla gran parte di micro e meso vertebrati della comunità animale presente>>, che <<l’area di intervento si colloca a ridosso di un corridoio di collegamento ecologico, funzionale per diverse specie selvatiche, presenti nell’area del limitrofo SIC, come individuato nella RERU (Rete Ecologica Regionale Umbra) >> e quindi, come affermato nel dispositivo, <<gli interventi previsti operano una importante sostituzione di habitat con conseguenti fenomeni di frammentazione e modificazioni irreversibili della biodiversità esistente, tali da minacciare i delicati equilibri ecosistemici presenti nell’area>>.

Anche i VV.FF. hanno espresso parere negativo; su tale base, l’A.R.P.A. Umbria, con nota prot. 10161 in data 10 maggio 2006, ha espresso a sua volta parere negativo in relazione alle sistemazioni fognarie dell’intervento.

2. La ricorrente ha quindi richiesto che lo Sportello unico comunale indicesse un’apposita conferenza di servizi, ai sensi del d.P.R. 447/1998. Ma il Comune di Corciano, alla luce della predetta determinazione regionale negativa, ha preannunciato il rigetto della domanda di permesso di costruire.

Perciò, la società ricorrente – oltre a controdedurre sul preavviso di rigetto - con un primo ricorso (n. 224/2006) ha impugnato la determinazione n. 1636/2006 e la nota A.R.P.A. succitata (pur identificandola nel ricorso con una data diversa), chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni conseguenti, e deducendo a tal fine le censure appresso sintetizzate.

2.1. Vi è difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, in quanto non sussiste il pericolo di soppressione di specie vegetali di pregio. Infatti (come evidenziato dalla “relazione vegetazionale” versata in atti dalla ricorrente): gli unici alberi presenti nell’area di intervento sono i cipressi impiantati negli anni ‘40, mentre non ci sono corbezzoli secolari e di lecci ne sono stati riscontrati “pochi individui”; peraltro, la ricorrente aveva chiarito di voler impiantare le specie (oggi non esistenti) considerate dalla Regione.

2.2. Altro profilo di difetto di motivazione e di eccesso di potere, per travisamento, illogicità manifesta e sviamento, deriva dal fatto che la (mera) vicinanza dell’area al corridoio di collegamento al SIC non può giustificare il diniego, posto che se l’area in questione fosse stata munita di quelle caratteristiche ambientali, tanto da risultare dimora della fauna locale, sarebbe stata inserita nel SIC, ma così non è stato.

Inoltre, l’area è edificabile dal 1980, e la Regione, pur non avendo avversato in alcun modo la destinazione edificatoria dell’area in sede di ricognizione delle aree SIC ai fini dell’approvazione del PUT (l.r. 27/2000), o in occasione delle successive varianti urbanistiche, lo fa oggi surrettiziamente.

2.3. Risultano violati i principi di speditezza dell’azione amministrativa e di leale collaborazione con il privato, non avendo la Regione indicato le reali ragioni ostative alla realizzazione del progetto, né tanto meno le correzioni che avrebbero potuto condurre all’adozione di un parere positivo.

2.4. Nei confronti della nota dell’A.R.P.A. prot. 10161/2006, la ricorrente (in modo dichiaratamente tuzioristico) deduce invece la carenza di potere in materia di scarichi non sfocianti in pubblica fognatura, essendo ogni valutazione di competenza della Provincia, ai sensi degli articoli 45, comma 6 e 124, del d.lgs. 152/2006; nonché il travisamento dei presupposti, in relazione al rilievo preclusivo dato dall’A.R.P.A. ad un “pronunciamento negativo” del Comune di Corciano, in realtà ancora non adottato.

3. Con atto prot. 3746 in data 5 febbraio 2007, il Comune di Corciano ha respinto le controdeduzioni presentate dalla ricorrente al preavviso di diniego, e, sulla base dell’avviso negativo della Regione, ha denegato/archiviato l’istanza di permesso di costruire.

Con un secondo ricorso (n. 141/2007 – <<da valere anche quale atto di motivi aggiunti>> al ricorso pendente), la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento negativo, riproponendo a titolo di invalidità derivata le censure già dedotte avverso l’atto regionale presupposto, ed ha reiterato la domanda risarcitoria.

Ha prospettato inoltre ulteriori censure di violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 447/1998 e dei precetti di imparzialità e buon andamento, sottolineando che, avendo il Comune stesso segnalato alla ricorrente (mediante atto prot. 9070/2006) la possibilità di superare il parere contrario dei VV.FF. mediante una conferenza di servizi, ricevuta la relativa richiesta avrebbe comunque dovuto indire la conferenza, al fine di: concordare un nuovo progetto anticendi e sottoporre alla Regione il riesame della valutazione di incidenza negativa, ovvero concordare con essa modalità attuative alternative.

4. In entrambi i ricorsi si sono costituiti la Regione Umbria e l’A.R.P.A. Umbria, e controdeducono puntualmente.

Nel ricorso n. 224/2006, è intervenuta “ad opponendum” l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – ONLUS/ONG, altresì controdeducendo puntualmente.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Corciano.

5. Il Collegio ritiene anzitutto di disporre la riunione dei ricorsi, stante l’evidente connessione oggettiva, oltre che soggettiva.

6. Non occorre soffermarsi troppo sull’eccezione di inammissibilità del ricorso n. 141/2007, basata sul rilievo che esso riproduce pedissequamente i motivi aggiunti, essendo l’impugnazione degli atti connessi intervenuti in corso di causa incontestatamente rituale e risultando quindi irrilevante in concreto la duplice valenza attribuita dalla ricorrente alla seconda impugnazione.

7. Nel merito, deve anzitutto puntualizzarsi come, dagli atti, risulti certo che l’area oggetto dell’intervento denegato (censita al foglio 30, particelle 227 e 447 del Catasto Terreni) sia esterna al perimetro del sito ‘Natura 2000’ di Monte Malbe, SIC IT 5210021, ancorché posto <<in adiacenza>> al SIC (come affermato nel provvedimento regionale), o comunque (secondo le diverse argomentazioni degli atti difensivi) ubicato <<a ridosso>>, o <<in prossimità del sito>> o quanto meno <<di un corridoio di collegamento ecologico>>, facenti parte del progetto di Rete Ecologica della Regione Umbria (R.E.R.U.) approvato con d.G.R. n. 2003 in data 30 novembre 2005, che comprende anche i <<corridoi>> di collegamento ecologico, tipizzati dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 27/2000 (modificata dalla l.r. 11/2005) di approvazione del PUT.

Vero è che la Regione ha precisato di avere adottato, nelle more (con d.G.R. n. 161 in data 8 febbraio 2010), i Piani di gestione dei siti regionali ‘Natura 2000’ e di aver promosso anche la revisione del perimetro del SIC di Monte Malbe, così da ricomprendervi anche l’area (o parte dell’area) di proprietà della ricorrente. Ma ciò non incide sulle impugnazioni in esame, alla luce del principio del “tempus regit actum”; si tratterebbe, altrimenti, di valutare la rilevanza di detto procedimento “in itinere” (in attesa delle decisioni del Ministero dell’ambiente e della UE), dato che la disciplina della valutazione di incidenza di cui al d.P.R. 357/1997, come modificato dal d.P.R. 120/2003, si applica anche ai siti di interesse comunitario ancora soltanto “proposti” (pSIC).

Le parti resistenti ammettono, infine, la non ricomprensione dell’area tra quelle vincolate, ma sostengono che la circostanza avrebbe uno scarso rilievo, in quanto la realizzazione dell’intervento progettato sarebbe certamente in grado di spiegare incidenza negativa anche sul sito di interesse comunitario.

7.1. Il Collegio osserva che, secondo l’articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997 <<I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi >>.

La norma, dunque, non sembra limitare la valutazione di incidenza agli interventi che ricadono all’interno del perimetro dei siti tutelati.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, riguardo a quanto previsto dalla direttiva 92/43/CE, ha precisato che requisito di base della valutazione di incidenza è la circostanza che il piano o progetto sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che, in considerazione del principio di precauzione, tale pregiudizio sussiste in tutti i casi in cui non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (CGE, II, 10 gennaio 2006 n. 98; id., 29 gennaio 2004 n. 209). Anche la giurisprudenza nazionale, pur affermando che anche la semplice probabilità di un pregiudizio per l'integrità e la conservazione del sito è sufficiente a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza, ha rilevato che le incidenze sul sito, per essere giuridicamente rilevanti, devono essere significative (Cons. Stato, IV, 22 luglio 2005, n. 3917), precisando che deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito d'interesse comunitario, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (TAR Calabria, Catanzaro, I, 1 ottobre 2007, n. 1420).

7.2. Nella prospettiva di assicurare effettività alla tutela di interessi primari come quelli in gioco, non poteva dunque escludersi nel caso in esame la valutazione di incidenza.

Tuttavia, non può non rilevarsi come ammettere una valutazione di incidenza che prescinda dalla ricaduta in un ambito vincolato delle opere di trasformazione del territorio oggetto di valutazione, rischia di estendere la portata della valutazione a tutto il territorio, o quanto meno a renderne assolutamente incerta la delimitazione (si pensi alla tutela dell’avifauna, finalità dell’analogo istituto di derivazione comunitaria delle ZPS -zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, anch’esse comprese nella ‘Rete Natura 2000’, ed alla rilevanza indiretta che potrebbero avere trasformazioni ubicate anche a forte distanza dalla ZPS; ma il discorso, con un’evidenza minore, vale anche ai fini della protezione dell’habitat entro il quale si spostano i piccoli mammiferi, specificamente considerati riguardo al SIC in questione).

Mentre l’esercizio di poteri sostanzialmente vincolistici, in quanto comportanti una forte limitazione delle facoltà di godimento e di utilizzazione delle aree qualificate di interesse pubblico, presuppone una delimitazione certa dell’ambito vincolato, o comunque di quello su cui si applicano gli effetti dell’esercizio del potere; ciò, innanzitutto, per dar conto della sussistenza e delle caratteristiche dell’interesse pubblico (nella controversia, viene precipuamente in rilievo quello naturalistico-ambientale) che richiede, per rilevanza comunitaria e costituzionale, una valutazione differenziata e prevalente, rispetto a quella che discende dal mero rispetto della disciplina urbanistica del territorio interessato. Ed anche l’interesse pubblico che si concretizza nella “valutazione di incidenza”, finalizzata alla protezione dei siti contemplati dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita in Italia a partire dal 1997, non sfugge a questo presupposto generale.

7.3. Per ridurre gli inconvenienti segnalati, occorre che vengano accertati motivatamente l’incidenza ambientale dell’intervento ed il carattere significativo di essa, in relazione ad un concreto rischio di compromissione dell'integrità del sito protetto.

Ora, nel caso in esame, la Regione ha esposto argomentazioni a difesa dell’integrità dell’area che il P.R.G. di Corciano destina alla edificazione, valorizzandone per contro la valenza intrinseca di corridoio naturale, alla luce delle presenze arboree idonee ad ospitare numerose specie animali. Si è cioè preoccupata del territorio vicino al SIC ed alle altre aree oggetto di tutela, ma non ha invece considerato l’incidenza su questi ultimi, diretta o indiretta, riconducibile alla realizzazione dell’intervento progettato (ad esempio, per evidenziare un sovrappopolamento faunistico, o comunque il venir meno di un equilibrio ecologico, nelle zone vicine, quali effetti indiretti derivanti dal taglio degli alberi e dall’edificazione del Colle della Trinità).

Senonché, la individuazione di una parte del territorio non ancora (almeno, non significativamente) antropizzata o urbanizzata, come (mero) “corridoio di naturalità”, descrive una situazione di fatto, ma non sembra possa esprimere anche una qualificazione giuridicamente rilevante, ai fini che qui interessano. Ciò risulta evidente se si considera l’articolazione del sistema di tutela naturalistica di riferimento. Secondo quanto stabilito nel citato progetto della R.E.R.U., per rete ecologica si intende <<una rete di ecosistemi di importanza locale e globale. La rete è costituita da corridoi quali: zone umide, aree boscate, prati, pascoli, parchi di ville, corsi d’acqua naturali e artificiali, siepi, filari e viali alberati che connettono aree naturali di maggiore estensione, che sono di fatto serbatoi di biodiversità>> I <<corridoi>> sono <<connessioni vegetazionali>> che <<favoriscono la biopermeabilità collegando tra loro i nodi rappresentati dalle aree naturali protette e dai siti di Natura 2000>> e sono volti ad evitare il fenomeno della <<frammentazione>> (cfr. d.G.R. n. 2003/2005, cit.).

Dunque, è soltanto ai <<corridoi>> espressamente qualificati e perimetrali in attuazione dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 27/2000, vale a dire quelli facenti parte della rete ecologica regionale, che si applica la previsione dell’articolo 10, comma 4 (come sostituito dall’articolo 47, della l.r. 11/2005) secondo cui in tali aree possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatorie, solo se <<non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità>>. Tale previsione sembra costituire il livello minimo del sistema di tutela, al di là del quale riacquista efficacia la disciplina urbanistico territoriale generale. Ed è solo rispetto a tali aree, espressamente protette per il loro valore ambientale, che potrebbe avere rilievo la <<frammentazione>> pregiudizievole lamentata dalla Regione, perché la stessa esistenza di una rete ecologica puntualmente delimitata nei suoi componenti implica la sua sufficienza ad assicurare un’adeguato livello di tutela delle residue condizioni di naturalità del territorio.

La valutazione regionale impugnata, al contrario, implica che venga qualificata “corridoio naturale”, e come tale sottoposta a tutela di per sé e non come semplice strumento di difesa indiretta delle aree protette, anche un’area alla quale la disciplina di settore non ha attribuito una simile qualificazione; e conduce quindi ad estendere l’ambito della valutazione di incidenza oltre quello che sembra consentito alla luce della sopra ricordata interpretazione del d.P.R. 357/1997.

Se davvero la realizzazione dell’intervento edificatorio in questione costituirà una barriera tale da impedire il passaggio (biopermeabilità) della fauna dall’uno all’altro degli habitat (serbatoi) ad esso limitrofi, come sostiene la Regione, tale deprecabile accadimento sarà dovuto alla non perspicua (o, quanto meno, alla non tempestiva) perimetrazione delle aree qualificate di interesse naturalistico, e dei corridoi in particolare, che avrebbero dovuto includere anche il lotto edificabile all’origine della presente controversia.

8. Per quanto esposto, deve ritenersi che il provvedimento regionale prot. 1636/2003 e, in via derivata, il provvedimento comunale prot. 3746/2007 che nel primo trova il suo presupposto determinante, siano inficiati da difetto di motivazione e sviamento.

La fondatezza dell’ordine di censure esaminato, esime il Collegio dall’approfondire attraverso istruttoria gli aspetti legati alla presenza ed alla densità nell’area di determinate specie arboree, pure contestata dalla ricorrente (che mettono in discussione la stessa sussistenza in fatto dei presupposti individuati dal provvedimento regionale impugnato).

L’accoglimento dei ricorsi determina l’annullamento dei provvedimenti predetti.

9. Il Collegio ritiene di aggiungere che la nota dell’A.R.P.A. prot. 10161/2006, pure impugnata, non comporta un illegittimo esercizio dei poteri provvedimentali spettanti alla Provincia di Perugia, ma rappresenta il parere preventivo previsto nell’ambito del procedimento stabilito dalla Provincia stessa (cfr. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi, di cui alla d.G.P. n. 716 in data 20 dicembre 2004); inoltre, il parere scaturisce dalla mancata presentazione da parte della ricorrente, entro il termine di trenta giorni all’uopo assegnatole, della documentazione richiesta dall’A.R.P.A. (cfr. nota prot. 1860 in data 31 gennaio 2006); ed il richiamo al dissenso in ordine all’intervento espresso dai VV.FF. evidenzia un ulteriore elemento preclusivo al prosieguo dell’istruttoria, forse non rilevante ai fini della valutazione demandata all’A.R.P.A., ma che comunque non può di per sé comportare l’illegittimità dell’atto.

Per questa parte, pertanto, il ricorso non può essere accolto.

10. La società ricorrente ha dichiarato, nella seconda memoria unica, di non insistere nella domanda risarcitoria, riservandosi di riproporla ai sensi dell’articolo 30, comma 5, cod. proc. amm.

Il Collegio, tenendo conto del fatto che, al momento dell’adozione del diniego impugnato, non risultava comunque superato l’elemento (autonomamente) preclusivo derivante dalla mancanza del parere favorevole dei VV.FF. (da quanto esposto nel ricorso, la ricorrente non aveva ancora presentato le integrazioni progettuali, ripromettendosi di sottoporle alla conferenza di servizi), ed anche in considerazione del tenore del tutto generico della domanda risarcitoria, ritiene di non dover pronunciare al riguardo alcuna condanna.

11. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie parzialmente, come indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento regionale ed il provvedimento comunale impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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