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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000


INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Veneto - Disturbo della quiete pubblica - Anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici ex art. 20 l.r. Veneto n. 29/2007 - Prevalenza della tutela della quiete sugli interessi economici degli operatori - Verifiche strumentali - Necessità - Esclusione.
Il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. Veneto n. 29/2007, giustificano l' anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela della quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n. 3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio. Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - F.N. 8avv.ti Biondaro e Giordani) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri, Michelon e Squadroni) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000
 

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N. 01000/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 141 del 2009, proposto da
Fattori Nicola, quale titolare del pubblico esercizio Bar Gelateria “Lady Pink”, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Biondaro e Vittorio Giordani, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;


contro


il Comune di Verona, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio presso la segreteria del Tar ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. ;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.1810 del 29.10.2008 con la quale il Sindaco di Verona ha ordinato alla ditta ricorrente di provvedere alla chiusura dell’esercizio non oltre le ore 24.00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della notifica dell’ordinanza; e per la condanna del Comune al risarcimento del danno;


visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 160 del 28 gennaio 2009 di accoglimento della domanda cautelare;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 19 maggio 2011 il consigliere Marco Buricelli e udito per la parte ricorrente l’avv. Luigi Biondaro; nessuno comparso per il Comune di Verona;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- Il ricorrente è titolare dell’autorizzazione n. 4591/2002 per l’esercizio e la somministrazione di alimenti e bevande, in virtù della quale gestisce il bar –gelateria Lady Pink in Verona, Via Belvedere, 56. Detta autorizzazione prevedeva, quale orario di apertura, quello compreso tra le 6 e le 2, e la possibilità di utilizzare impianti musicali e videogiochi. All’esterno del locale il Lady Pink utilizza, d’estate, una superficie adibita a plateatico. Nel ricorso si espone che verso la fine del 2007 l’orario di apertura dell’esercizio era stato ridotto, dalle due alla mezzanotte, per 60 giorni (si veda il provvedimento del 31.12.2007, avente efficacia dal 4.1.2008, adottato a causa di una grave situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata a seguito di verifiche eseguite dal Corpo di Polizia Municipale). A seguito di detta anticipazione in via temporanea dell’orario di chiusura il Fattori ha adottato tutte le cautele necessarie a garantire il rispetto della quiete pubblica. A partire dal giugno del 2008 l’esercizio è stato sottoposto a diversi controlli da parte della Polizia Municipale (si vedano i rapporti di servizio del 18.6. , 28.6. , 5.7. , 8.7. , 12.7. , 13.7. e 14.7. –doc. 30 fasc. P. A. ) . Nel ricorso si rimarca che soltanto una delle annotazioni di servizio depositate in giudizio fa riferimento a un potenziale disturbo per il riposo del vicinato. In seguito ai suddetti controlli il Comando della Polizia Municipale, con nota in data 19.7.2008 (doc. 29 fasc. P. A.) ha richiesto al Settore Commercio di valutare l’opportunità di adottare un provvedimento di riduzione in via definitiva dell’orario di apertura dell’esercizio, quantomeno nelle serate del fine settimana, e ciò “indipendentemente dagli esiti altalenanti delle verifiche effettuate”. In data 2 ottobre 2008 è stato notificato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento e con l’ordinanza in epigrafe è stata disposta la chiusura anticipata dell’esercizio non oltre le 24 il venerdì, il sabato e la domenica, in via definitiva, allo scopo di contenere il fenomeno di molestia nel periodo notturno. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Sindaco richiama le risultanze delle annotazioni di servizio relative ai sopralluoghi effettuati dal Corpo di Polizia Municipale nel periodo estivo 2008, dalle quali si evince una permanente situazione di disturbo alla quiete pubblica riconducibile al comportamento degli avventori nelle serate del venerdì, sabato e domenica. Viene menzionato inoltre un esposto dei residenti pervenuto in Comune il 2.10.2008. Avverso e per l’annullamento dell’ordinanza sopra riassunta il Fattori ha formulato due motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto numerosi profili.

Nel costituirsi, l’Amministrazione comunale ha fatto presente che il provvedimento impugnato è soltanto l’ultimo di una serie di misure adottate, negli ultimi anni, a carico del Bar Lady Pink, per ragioni legate al disturbo per i residenti (v. nota riassuntiva Comune di Verona –Settore Commercio, 12.6.2008 -doc. 29 fasc. P. A.) . Alla luce di tutto questo il Sindaco avrebbe esercitato in maniera legittima il potere attribuitogli dal legislatore regionale con l’art. 20 della l. reg. n. 29/07.

Con ordinanza n. 160/08 la Sezione ha accolto la domanda di misure cautelari rilevando l’esistenza del “fumus boni juris” con riferimento alla censura di eccesso di potere per insufficiente istruttoria e incongruenza tra le verifiche effettuate dalla Polizia municipale e le valutazioni delle stesse operate dal Sindaco. In particolare –ha aggiunto il Collegio- , il riferimento, contenuto nelle premesse dell’ordinanza, a una “permanente situazione di disturbo alla quiete pubblica riconducibile al comportamento degli avventori nelle serate del venerdì, sabato e domenica”, e ricavabile dai rapporti di servizio redatti dalla Polizia municipale con riferimento ai sopralluoghi eseguiti tra il 17 giugno e il 14 luglio 2008, appare erroneo … sussiste infatti incoerenza tra le risultanze dei sopralluoghi fatti dalla Polizia municipale e il provvedimento finale del Sindaco giacchè, delle sette annotazioni di servizio depositate in giudizio e relative al periodo suddetto una sola, vale a dire quella che riguarda il sopralluogo effettuato tra l’1.50 e le 2.10 del 13.7.2008, fa riferimento a un potenziale disturbo per il riposo del vicinato”. Nella pronuncia cautelare sono stati fatti però “salvi ulteriori interventi di controllo degli organi competenti diretti ad accertare l’eventuale esistenza di situazioni di disturbo alla quiete pubblica”.

A quanto consta dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare non sono stati effettuati sopralluoghi ulteriori. All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.-E’ fondato e va accolto il profilo di censura di eccesso di potere per incongruenza tra le verifiche eseguite e la valutazione delle stesse, messo in rilievo con il motivo sub I) e ribadito con la seconda censura. Merita perciò di essere confermato l’orientamento seguito dalla Sezione nella fase cautelare del giudizio.

Va premesso che l’art. 20 della l. reg. n. 29 del 2007 prevede che il Sindaco possa disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di interesse pubblico. La costante giurisprudenza ritiene che il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che giustificano l' anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela della quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n. 3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio.

Con riferimento al caso di specie, l’istruttoria svolta dalla Polizia Municipale, mediante ripetuti sopralluoghi, a distanze ravvicinate, a partire dal 18.6.2008, a riscontro delle lagnanze dei residenti, diversamente da ciò che si afferma nella proposta al Sindaco di riduzione dell’orario di apertura –v. nota Comando Polizia Muncipale del 19.7.2008, in atti- non ha dato luogo a risultati “altalenanti”, come si afferma nella nota citata. In realtà, come rilevato nel ricorso, là dove vengono sintetizzati i contenuti delle annotazioni di servizio riassuntive degli esiti dei sopralluoghi, in uno solo dei sette controlli, vale a dire quello del 13 luglio –ore 1.50, risulta accertata una situazione di potenziale disturbo, il che è chiaramente insufficiente per giustificare la disposta limitazione di orario, ampia, definitiva ed estesa all’intero fine settimana, oltre a testimoniare, come la Sezione ha osservato nella sede cautelare, l’incongruenza tra le risultanze delle verifiche effettuate e le valutazioni delle stesse svolte nel provvedimento finale.

La difesa del Comune ha depositato in giudizio alcuni esposti di residenti riguardanti il perdurare di una situazione di disturbo causata dalla attività notturna del pubblico esercizio (v. e-mail del 9.6.2008, 13.9.2008, 15.9.2008 e la nota del 2.10.2008 –doc. da 10 a 14 fasc. P. A. ). Ora, a parte il fatto che in alcune delle e-mail di rimostranza prodotte in giudizio si fa riferimento a interventi di volanti della Polizia di Stato, chiamate dagli abitanti della zona senza che in atti risultino depositate le annotazioni di servizio degli equipaggi delle volanti stesse (annotazioni che il Comune ben avrebbe potuto richiedere alla Questura anche sotto forma di relazioni riassuntive di attività rilevanti ai fini per cui è causa, nel rispetto del d. m. 415/94); a parte questo, dopo la metà di luglio non risultano essere stati fatti, dalla Polizia Municipale, sopralluoghi aggiuntivi a scopo di conferma delle lagnanze dei residenti, e questo sia prima dell’emanazione dell’ordinanza –datata 20 ottobre 2008 e quindi successiva all’esposto giunto in Comune il 2 ottobre, il che avrebbe consentito di eseguire riscontri ulteriori; e sia dopo l’adozione del provvedimento finale, tenuto conto del carattere “dinamico” della situazione e di quanto stabilito nell’ordinanza cautelare n. 160/08 sulla salvezza di “ulteriori interventi di controllo degli organi competenti diretti ad accertare l’eventuale esistenza di situazioni di disturbo alla quiete pubblica”.

Né il fatto che l’esercizio fosse stato sanzionato negli anni precedenti al 2008 poteva costituire argomento valorizzabile in maniera risolutiva per giustificare la disposta anticipazione dell’orario di chiusura del bar, considerando che il disturbo alla quiete pubblica deve avere carattere di attualità.

In conclusione il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va annullata. Resta però salvo il potere degli organi comunali di vigilanza di eseguire controlli ulteriori.

La richiesta di risarcimento del danno formulata a pag. 13 ric. è completamente immotivata e va respinta, in disparte il rilievo che la pretesa sostanziale del Fattori è stata prontamente tutelata con l’ordinanza di accoglimento della domanda di misure cautelari.

Sussistono giusti motivi per compensare per la metà tra le parti le spese e gli onorari di lite, considerate le peculiarità della controversia.

Per la restante metà spese e onorari seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il ricorso impugnatorio e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata;

rigetta la domanda di risarcimento del danno;

compensa per la metà tra le parti le spese e gli onorari della controversia. Per la restante metà condanna il Comune di Verona a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano nella complessiva misura di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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