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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000
INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Veneto - Disturbo della quiete pubblica -
Anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici ex art. 20 l.r.
Veneto n. 29/2007 - Prevalenza della tutela della quiete sugli interessi
economici degli operatori - Verifiche strumentali - Necessità - Esclusione.
Il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico"
che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. Veneto n. 29/2007, giustificano l'
anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una
ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di quanti
costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela della
quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute psicofisica,
prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di pubblici
esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo al riposo
del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi,
riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n.
3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche
strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento
acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può
concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso
sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti
residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio. Pres. Di Nunzio, Est.
Buricelli - F.N. 8avv.ti Biondaro e Giordani) c. Comune di Verona (avv.ti
Caineri, Michelon e Squadroni)
- TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000
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N. 01000/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2009, proposto da
Fattori Nicola, quale titolare del pubblico esercizio Bar Gelateria “Lady Pink”,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Biondaro e Vittorio Giordani, con
domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni,
con domicilio presso la segreteria del Tar ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.
;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.1810 del 29.10.2008 con la quale il Sindaco di Verona ha
ordinato alla ditta ricorrente di provvedere alla chiusura dell’esercizio non
oltre le ore 24.00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica a decorrere dal
giorno immediatamente successivo a quello della notifica dell’ordinanza; e per
la condanna del Comune al risarcimento del danno;
visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, con i relativi
allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 160 del 28 gennaio 2009 di accoglimento della
domanda cautelare;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 19 maggio 2011 il consigliere Marco Buricelli
e udito per la parte ricorrente l’avv. Luigi Biondaro; nessuno comparso per il
Comune di Verona;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente è titolare dell’autorizzazione n. 4591/2002 per l’esercizio e
la somministrazione di alimenti e bevande, in virtù della quale gestisce il bar
–gelateria Lady Pink in Verona, Via Belvedere, 56. Detta autorizzazione
prevedeva, quale orario di apertura, quello compreso tra le 6 e le 2, e la
possibilità di utilizzare impianti musicali e videogiochi. All’esterno del
locale il Lady Pink utilizza, d’estate, una superficie adibita a plateatico. Nel
ricorso si espone che verso la fine del 2007 l’orario di apertura dell’esercizio
era stato ridotto, dalle due alla mezzanotte, per 60 giorni (si veda il
provvedimento del 31.12.2007, avente efficacia dal 4.1.2008, adottato a causa di
una grave situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata a seguito di
verifiche eseguite dal Corpo di Polizia Municipale). A seguito di detta
anticipazione in via temporanea dell’orario di chiusura il Fattori ha adottato
tutte le cautele necessarie a garantire il rispetto della quiete pubblica. A
partire dal giugno del 2008 l’esercizio è stato sottoposto a diversi controlli
da parte della Polizia Municipale (si vedano i rapporti di servizio del 18.6. ,
28.6. , 5.7. , 8.7. , 12.7. , 13.7. e 14.7. –doc. 30 fasc. P. A. ) . Nel ricorso
si rimarca che soltanto una delle annotazioni di servizio depositate in giudizio
fa riferimento a un potenziale disturbo per il riposo del vicinato. In seguito
ai suddetti controlli il Comando della Polizia Municipale, con nota in data
19.7.2008 (doc. 29 fasc. P. A.) ha richiesto al Settore Commercio di valutare
l’opportunità di adottare un provvedimento di riduzione in via definitiva
dell’orario di apertura dell’esercizio, quantomeno nelle serate del fine
settimana, e ciò “indipendentemente dagli esiti altalenanti delle verifiche
effettuate”. In data 2 ottobre 2008 è stato notificato al ricorrente l’avviso di
avvio del procedimento e con l’ordinanza in epigrafe è stata disposta la
chiusura anticipata dell’esercizio non oltre le 24 il venerdì, il sabato e la
domenica, in via definitiva, allo scopo di contenere il fenomeno di molestia nel
periodo notturno. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Sindaco richiama
le risultanze delle annotazioni di servizio relative ai sopralluoghi effettuati
dal Corpo di Polizia Municipale nel periodo estivo 2008, dalle quali si evince
una permanente situazione di disturbo alla quiete pubblica riconducibile al
comportamento degli avventori nelle serate del venerdì, sabato e domenica. Viene
menzionato inoltre un esposto dei residenti pervenuto in Comune il 2.10.2008.
Avverso e per l’annullamento dell’ordinanza sopra riassunta il Fattori ha
formulato due motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto
numerosi profili.
Nel costituirsi, l’Amministrazione comunale ha fatto presente che il
provvedimento impugnato è soltanto l’ultimo di una serie di misure adottate,
negli ultimi anni, a carico del Bar Lady Pink, per ragioni legate al disturbo
per i residenti (v. nota riassuntiva Comune di Verona –Settore Commercio,
12.6.2008 -doc. 29 fasc. P. A.) . Alla luce di tutto questo il Sindaco avrebbe
esercitato in maniera legittima il potere attribuitogli dal legislatore
regionale con l’art. 20 della l. reg. n. 29/07.
Con ordinanza n. 160/08 la Sezione ha accolto la domanda di misure cautelari
rilevando l’esistenza del “fumus boni juris” con riferimento alla censura di
eccesso di potere per insufficiente istruttoria e incongruenza tra le verifiche
effettuate dalla Polizia municipale e le valutazioni delle stesse operate dal
Sindaco. In particolare –ha aggiunto il Collegio- , il riferimento, contenuto
nelle premesse dell’ordinanza, a una “permanente situazione di disturbo alla
quiete pubblica riconducibile al comportamento degli avventori nelle serate del
venerdì, sabato e domenica”, e ricavabile dai rapporti di servizio redatti dalla
Polizia municipale con riferimento ai sopralluoghi eseguiti tra il 17 giugno e
il 14 luglio 2008, appare erroneo … sussiste infatti incoerenza tra le
risultanze dei sopralluoghi fatti dalla Polizia municipale e il provvedimento
finale del Sindaco giacchè, delle sette annotazioni di servizio depositate in
giudizio e relative al periodo suddetto una sola, vale a dire quella che
riguarda il sopralluogo effettuato tra l’1.50 e le 2.10 del 13.7.2008, fa
riferimento a un potenziale disturbo per il riposo del vicinato”. Nella
pronuncia cautelare sono stati fatti però “salvi ulteriori interventi di
controllo degli organi competenti diretti ad accertare l’eventuale esistenza di
situazioni di disturbo alla quiete pubblica”.
A quanto consta dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare non sono stati
effettuati sopralluoghi ulteriori. All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
2.-E’ fondato e va accolto il profilo di censura di eccesso di potere per
incongruenza tra le verifiche eseguite e la valutazione delle stesse, messo in
rilievo con il motivo sub I) e ribadito con la seconda censura. Merita perciò di
essere confermato l’orientamento seguito dalla Sezione nella fase cautelare del
giudizio.
Va premesso che l’art. 20 della l. reg. n. 29 del 2007 prevede che il Sindaco
possa disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via
permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di
interesse pubblico. La costante giurisprudenza ritiene che il disturbo alla
quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che giustificano
l' anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di
una ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di
quanti costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela
della quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute
psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di
pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo
al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i
proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto,
III; n. 3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche
strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento
acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può
concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso
sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti
residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio.
Con riferimento al caso di specie, l’istruttoria svolta dalla Polizia
Municipale, mediante ripetuti sopralluoghi, a distanze ravvicinate, a partire
dal 18.6.2008, a riscontro delle lagnanze dei residenti, diversamente da ciò che
si afferma nella proposta al Sindaco di riduzione dell’orario di apertura –v.
nota Comando Polizia Muncipale del 19.7.2008, in atti- non ha dato luogo a
risultati “altalenanti”, come si afferma nella nota citata. In realtà, come
rilevato nel ricorso, là dove vengono sintetizzati i contenuti delle annotazioni
di servizio riassuntive degli esiti dei sopralluoghi, in uno solo dei sette
controlli, vale a dire quello del 13 luglio –ore 1.50, risulta accertata una
situazione di potenziale disturbo, il che è chiaramente insufficiente per
giustificare la disposta limitazione di orario, ampia, definitiva ed estesa
all’intero fine settimana, oltre a testimoniare, come la Sezione ha osservato
nella sede cautelare, l’incongruenza tra le risultanze delle verifiche
effettuate e le valutazioni delle stesse svolte nel provvedimento finale.
La difesa del Comune ha depositato in giudizio alcuni esposti di residenti
riguardanti il perdurare di una situazione di disturbo causata dalla attività
notturna del pubblico esercizio (v. e-mail del 9.6.2008, 13.9.2008, 15.9.2008 e
la nota del 2.10.2008 –doc. da 10 a 14 fasc. P. A. ). Ora, a parte il fatto che
in alcune delle e-mail di rimostranza prodotte in giudizio si fa riferimento a
interventi di volanti della Polizia di Stato, chiamate dagli abitanti della zona
senza che in atti risultino depositate le annotazioni di servizio degli
equipaggi delle volanti stesse (annotazioni che il Comune ben avrebbe potuto
richiedere alla Questura anche sotto forma di relazioni riassuntive di attività
rilevanti ai fini per cui è causa, nel rispetto del d. m. 415/94); a parte
questo, dopo la metà di luglio non risultano essere stati fatti, dalla Polizia
Municipale, sopralluoghi aggiuntivi a scopo di conferma delle lagnanze dei
residenti, e questo sia prima dell’emanazione dell’ordinanza –datata 20 ottobre
2008 e quindi successiva all’esposto giunto in Comune il 2 ottobre, il che
avrebbe consentito di eseguire riscontri ulteriori; e sia dopo l’adozione del
provvedimento finale, tenuto conto del carattere “dinamico” della situazione e
di quanto stabilito nell’ordinanza cautelare n. 160/08 sulla salvezza di
“ulteriori interventi di controllo degli organi competenti diretti ad accertare
l’eventuale esistenza di situazioni di disturbo alla quiete pubblica”.
Né il fatto che l’esercizio fosse stato sanzionato negli anni precedenti al 2008
poteva costituire argomento valorizzabile in maniera risolutiva per giustificare
la disposta anticipazione dell’orario di chiusura del bar, considerando che il
disturbo alla quiete pubblica deve avere carattere di attualità.
In conclusione il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va annullata. Resta
però salvo il potere degli organi comunali di vigilanza di eseguire controlli
ulteriori.
La richiesta di risarcimento del danno formulata a pag. 13 ric. è completamente
immotivata e va respinta, in disparte il rilievo che la pretesa sostanziale del
Fattori è stata prontamente tutelata con l’ordinanza di accoglimento della
domanda di misure cautelari.
Sussistono giusti motivi per compensare per la metà tra le parti le spese e gli
onorari di lite, considerate le peculiarità della controversia.
Per la restante metà spese e onorari seguono la soccombenza e si liquidano nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così
provvede:
accoglie il ricorso impugnatorio e, per l’effetto, annulla l’ordinanza
impugnata;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa per la metà tra le parti le spese e gli onorari della controversia. Per
la restante metà condanna il Comune di Verona a rimborsare al ricorrente le
spese di lite che si liquidano nella complessiva misura di € 1.200,00 (euro
milleduecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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