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T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di
lottizzazione - Esecuzione di obbligazioni - Controversia - Giurisdizione del
giudice amministrativo - Art. 11 L. n. 241/1990 - Art. 34 d.lgs. n. 80/1998 -
Art. 133 cod. proc. amm. Appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia attinente all'esecuzione di obbligazioni
derivanti da una convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e
segg., della legge n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di
pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore, e rientra tra gli accordi
sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo,
in particolare, al comma 5 devolve al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall’amministrazione con i
soggetti privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U.,
25.5. 2007, n. 10186). Inoltre, coinvolgendo la controversia atti e
provvedimenti in materia urbanistica, essa rientra nella giurisdizione esclusiva
del TAR anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998 (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010,
n. 6321; TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). Tali principi valgono anche con
riferimento al nuovo art. 133 del cod. proc. amm., relativo alle materie di
giurisdizione esclusiva, che ha sostituito le rammentate disposizioni.
TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Esecuzione delle
obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione - Richiesta di sentenza
costitutiva ex art. 2932 c.c. al giudice amministrativo - Ammissibilità. Non
si ravvisano ostacoli alla pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., da parte del giudice amministrativo,in tema di obbligazioni derivanti da
convenzione di lottizzazione, considerato che la convenzione ha natura
tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21
ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle
obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un
provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente
efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo
comunque l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione
soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in
termini TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). D’altro canto, il citato art. 11
della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice
amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi
conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame ( cfr. TAR Liguria,
19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 2773). Pres. Urbano,
Est. Perrelli - Comune di Gambellara (avv.ti Baciga e Sartori) c. C. s.r.l. (n.c.)
- TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
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N. 01219/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2005, proposto dal Comune di
Gambellara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Stefano Baciga e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
la Conterno s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la dichiarazione
a) dell’obbligo della società Conterno a r.l. , con sede legale in Gambellara,
via Canova n. 18/19, P.IVA 02013180241, a trasferire gratuitamente al Comune di
Gambellara, C.F. 80005710241, P.IVA 00482640240, la piena proprietà degli
immobili individuati dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11
del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq.
4.169, con sentenza che tenga luogo e vede dell’atto notarile non stipulata, ai
sensi dell’art. 2932 c.c.;
b) e, conseguentemente, del trasferimento al Comune di Gambellara le aree
individuate dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11 del
Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq.
4.169, con ordine all’Ufficio del Territorio competente di trascrivere la
sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2011 il referendario Marina
Perrelli e uditi l’avvocato Cafiero, in sostituzione dell’avvocato Baciga, per
il Comune ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Gambellara, con il ricorso in esame, chiede al giudice
amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.,
una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti della
società Conterno a r.l..
1.2. Tale società, infatti, non ha ceduto determinate aree, con le relative
opere di urbanizzazione, in violazione delle obbligazioni assunte nella
convenzione di lottizzazione, approvata dal Comune resistente con delibera
consiliare n. 13 del 17.2.1992 e rogata per scrittura privata dal notaio
Colasanto di Arzignano, nonché successivamente modificata a seguito del
recepimento della variante al piano di lottizzazione di cui alla delibera
consiliare n. 54 dell’8.11.1994.
1.3. In forza della predetta convenzione la società Eco Service di Frison
Loretta e C. s.a.s., la società Canova Costruzioni a r.l. e la società Nuova
Plastic Metal a r.l. si assunsero l’obbligo di realizzare a propria cura e spese
le opere di urbanizzazione primaria (cfr. art. 3), le opere di urbanizzazione
secondaria (cfr. art. 4), nonché di trasferire gratuitamente all’Amministrazione
comunale le aree e le opere di cui agli artt. 3 e 4.
1.4. Quindi il 5.11.1997 veniva depositato il certificato di collaudo definitivo
delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione con il quale si dava
atto della regolare esecuzione delle stesse.
1.5. Il 13.9.2004 le società Plastic Metal s.p.a. e Crestani Costruzioni s.r.l.,
subentrate negli obblighi dedotti in convenzione rispettivamente alla Nuova
Plastic Metal s.r.l. e alla Canova Costruzioni s.r.l., cedevano gratuitamente al
Comune di Gambellara le aree promesse in convenzione: la prima per una
superficie di 4.170 mq., la seconda per una superficie di 6.712 mq..
Invece la società Eco Service s.r.l. – ora Conterno s.r.l. -, subentrata alla
Eco Service di Frison Loretta & C. s.a.s. negli obblighi dedotti in convenzione
a seguito di atto di mutamento di denominazione sociale del 29.12.2003, si
rifiutava di provvedere alla cessione gratuita delle aree, nonostante l’espressa
diffida inviata dal Comune resistente con nota prot. n. 4910 del 4.5.2004.
2. La Conterno s.r.l., nonostante la regolarità della notifica, non si è
costituita in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 30.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia sottoposta alla
cognizione del Collegio appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
4.1. Essa riguarda, infatti, l'esecuzione di obbligazioni derivanti da una
convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e segg., della legge
n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di pianificazione di tipo attuativo
del piano regolatore, e rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento ex
art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, in particolare, al comma 5
devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie
relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel
pubblico interesse, dall’amministrazione con i soggetti privati (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 25.5. 2007, n. 10186).
4.2. Inoltre, non v'è dubbio che la controversia coinvolga atti e provvedimenti
in materia urbanistica, e rientri dunque nella giurisdizione esclusiva di questo
giudice anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7
della legge n. 205/2000, e pur dopo le pronunce di parziale incostituzionalità,
di cui alle sentenze 6.7.2004, n. 204 e 28.7.2004, n. 281, della Corte
costituzionale (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010, n. 6321; TAR Veneto, II,
11.6.2009, n. 1731).
4.3. Tali principi valgono anche per quanto riguarda il nuovo art. 133 del cod.
proc. amm., relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, che ha sostituito
le rammentate disposizioni.
5. Tanto premesso il Comune ricorrente chiede al T.A.R. la pronuncia di una
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ai sensi del quale, «se colui che è
obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte,
qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza
che produca gli effetti del contratto non concluso»: tale sentenza può
riguardare anche i contratti «che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un
altro diritto», purché la parte che ha proposto la domanda esegua la sua
prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge.
5.1. Ora, non si ravvisano ostacoli all’applicazione dell’istituto in subiecta
materia, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non
ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter della legge n. 241/90: in
altri termini, per dare forzata attuazione alle obbligazioni patrimoniali,
assunte con la convenzione, è comunque necessario un provvedimento
giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente efficacia
costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque
l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive
paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in termini
TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731).
D’altro canto, il citato art. 11 della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna
limitazione, al giudice amministrativo la decisione delle controversie per
l’esecuzione degli accordi conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame
( cfr. TAR Liguria, 19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n.
2773).
6. E’, quindi, necessario verificare se nel caso di specie sussistano in
concreto i presupposti per l’accoglimento della domanda di una pronuncia
costitutiva ex art. 2932 c.c..
6.1. Invero dall’esame della documentazione allegata e, segnatamente, dagli atti
di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione, come stabilito
nella convenzione sottoscritta inter partes, emerge che il Comune resistente ha
adempiuto a tutte le obbligazioni assunte.
6.2. Invero, il Comune ha rilasciato i permessi di costruire nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 11 di tale intesa ed ha così eseguito la propria
prestazione, acquistando la legittima pretesa a che anche la società resistente,
come hanno già fatto le altre società lottizzanti, gli trasferisca la proprietà
delle aree interessate all’intervento.
7. In conclusione, sussistono tutte le condizioni per accogliere la domanda del
Comune.
7.1. Alla luce delle suesposte considerazioni , dunque:
1) va accertato, in favore del Comune di Gambellara, ed a carico della società
Conterno a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle aree individuate dai mappali
n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di
Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169 e delle relative opere di
urbanizzazione ivi esistenti;
2) va disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del
Comune di Gambellara della proprietà delle aree e delle opere predette,
ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle
relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto:
a) accerta l’inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree
individuate dai mappali n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del
Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq.
4.169 e delle relative opere di urbanizzazione ivi esistenti;
b) ne dispone il trasferimento gratuito della proprietà, ex art. 2932 c.c., in
favore del Comune di Gambellara, in esecuzione degli obblighi dedotti in
convenzione, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di
procedere alle relative trascrizioni.
Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole
in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) per diritti, onorari e spese generali,
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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