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T.A.R. VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 175
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete di telecomunicazione - Esigenze di
distribuzione capillare - Prescrizioni di piano e di regolamento - Limiti alla
localizzazione - Illegittimità. Muovendo dalla nozione di rete di
telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei
diversi punti del territorio ( art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono
ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono
in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di
più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti
alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni
d’ uso possano essere qualificati come sensibili (C.d.S., VI, n. 8380/2009, n.
5258/2009). Pres. De Zotti, Est.Gabbricci - V.n.v. (avv. Mantovan) c. Comune di
Candiana (avv.ti Acerboni e Ceruti) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 175
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Comune - Individuazione di
beni o siti specifici inidonei alle installazioni - Possibilità. Il Comune,
pur non potendo limitare irragionevolmente sul proprio territorio gli ambiti
destinati a s.r.b. , può tuttavia, sotto il profilo urbanistico, introdurre
regole a tutela di specifici beni, individuando determinati siti che, per
destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati inidonei
alle installazioni degli impianti in esame (C.d.S., VI, 17 febbraio 2010, n.
898). Pres. De Zotti, Est.Gabbricci - V.n.v. (avv. Mantovan) c. Comune di
Candiana (avv.ti Acerboni e Ceruti) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 175
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N. 00175/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 151/10, proposto da Vodafone Omnitel N.V.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. P. Mantovan, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San
Marco 4255;
contro
il Comune di Candiana, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. ti Acerboni e Ceruti, con domicilio eletto lo studio del primo
in Venezia Mestre, via Torino 125;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale,
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento 12 novembre 2009, n. 5665, del responsabile della III area
urbanistica edilizia privata del Comune di Candiana, con cui si rigetta la
domanda di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile;
b) del relativo preavviso di rigetto 21 ottobre 2009, n. 5206;
c) della variante parziale n. 8 al P.R.G. di Candiana, rispettivamente adottata
e approvata con deliberazioni 31 gennaio 2005, n. 3, e 1 aprile 2005, n. 10, del
consiglio comunale, con riferimento all'art. 16 delle n.t.a., nella parte in cui
consente l'installazione delle stazioni radio base esclusivamente nei siti
individuati dal piano;
d) del regolamento per l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti
per la telefonia mobile, introdotto con la variante sub c), limitatamente agli
artt. 3 e 4;
e) della variante parziale n. 10 al P.R.G., rispettivamente adottata e approvata
con deliberazioni 28 febbraio 2005, n. 7, del consiglio comunale di Candiana, e
7 ottobre 2005, n. 2846, della giunta regionale, limitatamente all'art. 15
N.T.A., alla scheda normativa concernente l'attività da trasferire n. 7, ed alla
relativa cartografia di piano;
f) della valutazione tecnica regionale, che recepisce il parere 10 luglio 2008
n. 259 del comitato di cui all'art. 27 della l.r. 11/04.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Candiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il cons. avv.
Gabbricci e uditi l’avv. Mantovan per la parte ricorrente e l’avv. Stoppa, in
sostituzione dell’avv. Acerboni, per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Nel luglio 2009 Vodafone
Omnitel N.V. chiese al Comune di Candiana l’autorizzazione ex art. 87 d. lgs. 1
agosto 2003, n. 259, per installare in coubicazione (cositting) una stazione
radio base (s.r.b.) per telefonia mobile, su di un traliccio già eretto in via
Borgo 2, dove già si trova l’analogo impianto di Telecom Italia S.p.A.: sarebbe
stata così trasferito il preesistente impianto GSM di via Fossaragna,
permettendo, per l’ubicazione più centrale, l’utilizzo della più recente
tecnologia UMTS – HSPA.
1.2. La domanda è stata definitivamente respinta con il provvedimento 12
novembre 2009, n. 5665, del responsabile della III area urbanistica edilizia
privata del Comune di Candiana, con una motivazione articolata che può essere
così sintetizzata:
a) l’area interessata dall’intervento non era stata individuata con apposita
grafia tra le tavole di zonizzazione del P.R.G., e tanto l’art. 16 delle norme
tecniche quanto l’art. 3 dell’apposito regolamento escludono l’installazione di
tali impianti in aree diverse;
b) la variante n. 10 prevedeva la delocalizzazione dell’impianto TIM, presso cui
si progettava il trasferimento dell’impianto Vodafone di via Fossaragna e
comunque l’art. 15 N.T.A. consentiva soltanto interventi di manutenzione
ordinaria;
c) non erano salvaguardati i coni ottici aperti verso il complesso residenziale
“Il Borgo”, come richiesto dall’art. 8.3.4.4 delle N.T.A. del P.A.T.I. adottato
e, in ogni caso, l’intervento deturpava il contesto paesaggistico del centro
storico del paese.
1.3. In sintesi, dunque, da una parte l’Amministrazione ha negato
l’autorizzazione - oltre che per valutazioni di carattere
paesaggistico-ambientale - perché a Candiana, secondo le vigenti norme di piano,
gli impianti s.r.b. possono essere installati soltanto in pochi siti
predeterminati; dall’altra, ha separatamente opposto che, comunque, le stesse
norme di piano prevedono di delocalizzare l’impianto TIM esistente ed eliminare
il traliccio già installato.
2.1. L’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso per la parte in cui
esso censura gli atti generali presupposti, ma basterà opporvi la condivisibile
giurisprudenza, per cui, “nei confronti del piano regolatore generale, al pari
di tutti gli atti a contenuto generale, il termine per impugnare decorre dal
momento in cui si verifica la lesione dell'interesse sostanziale e
dall'effettiva conoscenza del provvedimento e della sua concreta lesività
secondo i principi generali in tema di impugnazione dei provvedimenti
amministrativi. La lesione, dunque, non può che verificarsi a seguito
dell'emanazione del provvedimento applicativo di quello generale; cosicché il
termine per impugnare, contestando le prescrizioni generali in concreto
applicate, decorre dalla conoscenza del provvedimento che ne fa applicazione;
quest'ultimo, infatti, è quello che comporta l'attualità e la concretezza della
lesione della situazione soggettiva protetta (nel caso di specie, trattavasi di
una norma regolamentare, di carattere generale ed astratto, destinata a
disciplinare, su tutto il territorio comunale, la futura installazione degli
impianti di telecomunicazione, con la quale sono stati posti limiti astratti
all'istallazione di detti impianti; dal che il Collegio ha desunto che il
termine per ricorrere avverso siffatta disciplina non poteva che decorrere dal
momento in cui la disciplina ha ricevuto applicazione concreta, ossia dal
provvedimento di diniego dell'autorizzazione a detta installazione)” (così
C.d.S., VI, 8 settembre 2009, n. 5258, che conferma T.A.R. Veneto, II, 13
settembre 2004, n. 3278).
2.2. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che, ad aver immediatamente
cagionato la lesione, è stato il provvedimento di diniego 12 novembre 2009: ed è
dalla conoscenza di quest’ultimo che è dunque iniziato a decorrere il termine
per l’impugnazione degli atti generali presupposti del diniego, inclusi quelli
che hanno approvato le due successive varianti parziali.
3.1. Per quanto riguarda il profilo della motivazione, relativo al numero
limitato di siti prestabiliti, questo Collegio condivide quanto recentemente
affermato dal giudice d’appello, confermando T.A.R. Veneto, II, n. 5583/2003,
emessa proprio nei confronti del Comune di Candiana, e relativa al predetto
impianto Telecom, e cioè che la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato,
muovendo “dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione,
richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio (nozione
che ha poi condotto all’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di
reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste
al servizio dell’insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo: art.
86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003) - ha riconosciuto illegittime, con
indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono
in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di
più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti
alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni
d’ uso possano essere qualificati come sensibili ( in tal senso cfr. per tutte
sez. VI, n. 5258 del 2009)” (C.d.S., VI, 18 dicembre 2009, n. 8380).
3.2. Non si può dunque che riconoscere con Vodafone l’illegittimità (così in
particolare il secondo ed il terzo motivo) delle previsioni di piano che hanno
stabilito limiti così rigorosi ed ingiustificati all’installazione di s.r.b.,
approvando solo quattro siti sull’intero territorio comunale: l’Amministrazione
ha individuato tali siti senza valutare le esigenze specifiche dei diversi
operatori, privilegiando un astratto principio di precauzione, così per di più
sovrapponendosi alla relativa competenza statale, ex art. 3 segg. d. lgs. 36/01.
4.1. Ciò detto sul primo profilo del rigetto comunale della domanda, va ora
portata l’attenzione sul secondo, ricordando, anzitutto, che l’art. 15 delle
n.t.a., invocate dall’ente locale, prevede che “Nel territorio comunale si sono
individuate delle aree con edifici in cui si svolgono attività: ritenute
incompatibili con le zone territoriali omogenee in cui insistono; ritenute
incompatibili con le zone territoriali omogenee limitrofe previste dal P.R.G.;
inadeguate per la loro collocazione urbana o ambientale. Si ritiene opportuno
trasferire o eliminare le attività in essere in tali aree e recuperare o
riqualificare queste ultime. Il recupero e la riqualificazione delle
superfici/volumi esistenti si attua con le modalità indicate nelle specifiche
schede normative allegate alle presenti norme. (…) In assenza di interventi di
riconversione e riqualificazione, così come definiti dal presente articolo,
negli edifici ricadenti nelle aree in oggetto sono ammessi i soli interventi di
manutenzione ordinaria, ad esclusione degli edifici residenziali, nei quali è
ammessa anche la manutenzione straordinaria”.
4.2. La scheda n. 7, approvata con la variante 10, stabilisce specificatamente
la dismissione e delocalizzazione della s.r.b. esistente presso il sito Telecom
Italia S.p.a. di Via Borgo 2, con recupero e riqualificazione delle relative
aree.
Prevede, inoltre, in assenza di interventi di riconversione e riqualificazione,
la possibilità di effettuare solo opere di manutenzione ordinaria, tra le quali,
secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
380/2001, non rientra l’intervento in oggetto, prevedendo, piuttosto,
quest’ultimo un ampliamento e potenziamento della struttura esistente.
4.3. Nell’ottavo motivo vengono impugnate le previsioni, contenute nella
variante n. 10, relative alle attività produttive in zona impropria da
trasferire.
Il Comune di Candiana, con la variante n. 8, ha reso vincolante, per le stazioni
radio base, le localizzazioni predefinite, vietandole in qualsiasi altro sito ed
imponendo così la delocalizzazione della s.r.b. Telecom, disposta con la
successiva variante n. 10.
Il presupposto di tale inserimento, è, pertanto, la pretesa inidoneità, sotto il
profilo localizzativo, dell’area in cui viene svolta l’attività produttiva, e
ciò discenderebbe esclusivamente dal fatto che il sito de quo non è stato
incluso tra quelli idonei per installarvi un impianto per la telefonia mobile:
ma la previsione di un numero così limitato di siti idonei è illegittima.
4.4. Il motivo è fondato.
È invero opportuno rilevare che, se il Comune non è certamente legittimato a
limitare irragionevolmente sul proprio territori gli ambiti destinati a s.r.b.,
il Comune può, sotto il profilo urbanistico, introdurre regole a tutela di
specifici beni, individuando determinati siti che, per destinazione d'uso e
qualità degli utenti, possano essere considerati inidonei alle installazioni
degli impianti in esame (C.d.S., VI, 17 febbraio 2010, n. 898).
4.5. In specie, tuttavia, la decisione di trasferire l’impianto Telecom trova
nella scheda n. 7, come unica giustificazione, tra quelle possibili, la
necessità di riposizionarlo in “idoneo sito”, attuando la scelta di limitare a
quattro il numero dei siti ammessi, che si è più sopra giudicata illegittima: lo
è dunque anche quella di delocalizzazione e così, per conseguenza, il secondo
profilo del diniego opposto a Vodafone.
5.1. Infine, il provvedimento impugnato introduce una motivazione di carattere
paesaggistico, riproducendo quella, analoga, contenuta nel diniego a suo tempo
già opposto all’impianto Telecom.
5.2. Per dimostrare l’inadeguatezza di tale capo di motivazione, sembra
sufficiente richiamare quanto già osservato sul punto sia da questa Sezione (la
citata 5583/03) sia dal Consiglio di Stato, confermando la prima decisione
(8380/09, pure citata), e cioè che le esigenze di tutela del contesto edilizio –
comunque non assoggettato a vincolo ai sensi del TU n. 490 del 1999- non sono
suffragate da una puntuale e concreta verifica circa l’effettività della lesione
che l’intervento produrrebbe, tenuto presente che la domanda di autorizzazione
concerne l’aggiunta di una nuova struttura in un traliccio già esistente in
loco, e che è, semmai quest’ultimo a costituire la struttura rimarchevole nel
particolare contesto urbanistico.
5.3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento delle restanti
censure, e vanno annullati sia il provvedimento di diniego 12 novembre 2009, n.
5665, sia le varianti 8 e 10/2005 e l’art. 3 del regolamento per
l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti per la telefonia
mobile, questi ultimi nei limiti dell’interesse della ricorrente.
6. Le spese di lite, peraltro, attesa la perdurante incertezza nella materia,
possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla il provvedimento di diniego 12 novembre 2009, n. 5665, le
varianti 8 e 10/2005, e l’art. 3 del vigente regolamento per gli impianti di
telefonia mobile, questi ultimi nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 16 dicembre 2010 con
l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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