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T.A.R. VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo storico-culturale su siti espressione di
archeologia industriale - Esistenza di edifici privi di pregio architettonico -
Irrilevanza - Ragioni. La tutela imposta sui siti espressione di archeologia
industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca bellezza,
quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale alla
conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli aggregati
urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione con
determinate attività di carattere economico - produttivo. Ne deriva
l’irrilevanza dell’esistenza, tra i beni vincolati, di edifici privi di pregio
architettonico, non dovendo il vincolo storico-culturale trovare la propria
giustificazione nel valore dei singoli elementi componenti l'insieme. Pres. De
Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)
- TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni relative al pregio storico , culturale
o artistico di un’area - Discrezionalità tecnica - Limiti del sindacato
giurisdizionale. Le valutazioni relative al pregio storico, culturale o
artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione vincolistica
(diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n.
42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili, come tali,
solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione e non
per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di valore. Pres. De
Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)
- TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
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N. 00235/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2007, proposto da Immobiliare
Summano Zanella s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Lamberto Lambertini, Daniele Maccarrone e
Dora Venturi, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia, San Marco,
941;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, anche
domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, notificato in
data 16.4.2007, che ha dichiarato di «…particolare interesse storico artistico
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi
contenuti nella relazione storico artistica …» l’immobile denominato Birreria
Real Summano, sito in Provincia di Vicenza, Comune di Piovene Rocchette,
distinto al N.C.T. al foglio 1, mappali 64 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71,
confinante con la strada e con i mappali 41 – 58 – 57 – 187 – 72 – 73 – 74 – 75
e con altro foglio catastale, come da allegata planimetrica catastale;
- di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto e connesso, e in
particolare, della nota del 17.7.2006 (prot. n. 9755) con la quale la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di
Verona, Vicenza e Rovigo, ha proposto alla Direzione Regionale per i Beni
culturali e paesaggistici del Veneto la dichiarazione di interesse culturale, ai
sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 42/2004, relativa
all’immobile sopra descritto, dando comunicazione agli interessati dell’avvio
del procedimento; della nota del 19.2.2007, contenente le controdeduzioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona in
risposta alle osservazioni presentate dalla Immobiliare Sommano Zanella s.a.s
con nota del 7.12.2006, pervenuta alla Soprintendenza il 12.12.2006 (prot. n.
18146); della Relazione storico – artistica realizzata dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona e allegata al Decreto
Ministeriale impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il referendarioMarina
Perrelli e uditi l’avvocato Venturi per la parte ricorrente e l’avvocato
Brunetti per il Ministero intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il 17.7.2006 la società ricorrente riceveva comunicazione di avvio del
procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato
Birreria Real Summano in quanto «costituisce un’importante testimonianza di
archeologia industriale, edificato nel 1873, rimaneggiato e ampliato nel primo
dopoguerra, secondo tipologie architettoniche e decorative della vicina Baviera
di sapore alpino».
B. Il 7.12.2006 l’Immobiliare Summano Zanella presentava le proprie osservazioni
alla Soprintendenza dirette a limitare l’imposizione del vincolo, atteso che,
secondo la prospettazione della ricorrente, l’interesse archeologico avrebbe
dovuto essere rinvenuto con riguardo soltanto ad una parte del complesso
immobiliare di sua proprietà, avendo lo stesso subito profonde innovazioni e
ristrutturazioni nei primi anni sessanta.
C. Il 19.12.2007 la Soprintendenza rendeva note alla società ricorrente le
proprie controdeduzioni nelle quali veniva ribadita la necessità di conservare
la valenza storico - artistica e documentaria dell’intero complesso immobiliare
e successivamente veniva emesso il decreto impugnato.
D. La società ricorrente ne deduce l’illegittimità:
1) per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, e 10, comma 3
lettera a), del D.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché
per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di
presupposto, illogicità e travisamento in quanto la motivazione del decreto
impugnato richiama per relationem la relazione storico – artistica redatta dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, nella
quale, però, non sono stati compiutamente valutati i presupposti per
l’imposizione del vincolo, atteso che si tratta per larga parte del pedissequo
recepimento di un articolo pubblicato sulla Rivista edita dalla Provincia di
Vicenza nel dicembre 1994 in un numero speciale dedicato all’Archeologia
industriale vicentina;
2) per violazione e falsa applicazione – sotto altro profilo - degli artt. 13,
comma 1, e 10, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 42/2004, dell’art.3 della
legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per travisamento, carenza di
presupposto e motivazione, illogicità e sviamento in quanto l’erronea percezione
degli elementi fattuali giustificativi dell’interesse che legittima
l’imposizione del vincolo fa si che questo investa anche parti del complesso del
tutto prive di pregio storico/artistico/archeologico. E, infatti, il complesso
immobiliare è costituito da più corpi di fabbrica, di cui solo due risalenti al
1873 e profondamente rimaneggiati nel 1923 a seguito dei bombardamenti della
prima guerra mondiale. Entrambi i volumi di fabbrica sono stati poi rimaneggiati
nel 1961/1965, a causa della diversa destinazione di utilizzo e della necessità
di installare l’impianto di riscaldamento, con conseguente modificazione dei
pavimenti, degli infissi e degli arredi, pur preservando l’assetto originario.
L’imposizione del vincolo su tutto il complesso è, quindi, ultronea e
sovrabbondante, con compromissione dell’interesse privato ben oltre il limite
necessario al perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela e conservazione
dei beni di interesse artistico/storico. Infine la relazione è quasi tutta
incentrata sul processo produttivo della birra e sulla presenza di una sorgente
di acqua purissima e non tiene in considerazione il fatto che il complesso
ricade in una zona agricola di montagna sottoposta a tutela ambientale (zona
E1), come tale riconducibile al concetto di bene paesaggistico;
3) per violazione e falsa applicazione – sotto altro profilo - degli artt. 13,
comma 1, e 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004, dell’art.3 della
legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per travisamento, carenza di
presupposto e di motivazione, illogicità e sviamento.
E. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituito in
giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
F. Alla pubblica udienza del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto per le motivazioni di seguito esposte.
2. Con il decreto impugnato l’immobile denominato Birreria Real Summano di
proprietà della società ricorrente è stato dichiarato di interesse
particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera a), del
D.lgs. n. 42/2004, ed è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
contenute nel predetto decreto legislativo.
3. La società ricorrente, con i primi due motivi di ricorso che possono essere
trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logico –
giuridica tra gli stessi esistente, contesta la legittimità del predetto
decreto, ritenendo che l’imposizione del vincolo su tutto il complesso
immobiliare sia sovrabbondante e non proporzionata rispetto alle finalità di
tutela perseguite. Infatti, solo una parte del detto complesso immobiliare
costituisce un’importante testimonianza di archeologia industriale, essendo
stata, invece, la restante parte, nel corso degli anni sessanta, oggetto di
rimaneggiamenti e ammodernamenti che l’hanno privata di qualsiasi interesse di
tipo storico e artistico.
3.1. Secondo la società ricorrente, quindi, il vincolo avrebbe dovuto limitarsi
al corpo di fabbrica n.1, il cui aspetto esterno conserva partiture dell’ordito
architettonico in stucco a imitazione lapidea e fittile, scritte murali del 1923
e sottolineature, con decorazioni pittoriche attorno agli archi e nella fascia
che marca gli architravi del piano superiore, e al corpo di fabbrica n. 2, nel
quale sono conservati i macchinari per la produzione della birra, sebbene non
più funzionanti. Infine, ad avviso della proprietà del complesso immobiliare, il
decreto impugnato è illegittimo anche in considerazione del fatto che la
relazione sulla quale si fonda non è il frutto delle reali e personali
cognizioni del Soprintendente, né di un’istruttoria approfondita e accurata, ma
del pedissequo recepimento di un articolo comparso su una rivista specializzata.
4. Il Collegio non ritiene condivisibile tale prospettazione.
5. Occorre premettere che oggetto del decreto di vincolo è la Birreria Real
Summano, situata in Comune di Piovene Rocchette, ai piedi del monte Summano e
all’interno di un’area verde di notevole rilevanza paesaggistica. La Birreria in
questione è stata edificata a partire dal 1873 e ha ottenuto nel corso degli
anni numerosi riconoscimenti tra i quali la concessione dell’utilizzo
dell’insegna reale da parte di Umberto I e la medaglia d’oro all’esposizione di
Torino nel 1884.
La scelta del sito, caratterizzata dal clima fresco – indispensabile per la
conservazione del prodotto durante le fasi di lavorazione, in assenza di
macchinari per la refrigerazione – e dalla presenza di una sorgente di acqua in
corrispondenza delle cantine interrate nella roccia, ha contribuito al successo
di questa fabbrica.
5.1. Dalla relazione storico - artistica si evince che risulta di particolare
interesse «la complessa articolazione sotterranea delle vasche, che si estende
nel sottosuolo su tre livelli e occupa planimetricamente gran parte del piazzale
antistante gli opifici», area al quale «si accede dall’edificio di destra, oggi
adibito a magazzino, dove al piano terra si trova, tra l’altro la sala di
cottura». Gli stabili della Birreria, inizialmente costituiti da fabbricati a
due piani, «in seguito alle distruzioni causate dalla prima guerra mondiale e,
più precisamente, al bombardamento subito nel giugno del 1916» vennero
rimaneggiati e ampliati nelle linee volumetriche, come testimoniano anche le
date incise sulla facciata che corrispondono all’anno di edificazione (1873) e
all’anno di inaugurazione del complesso rinnovato (1923).
5.2. Prosegue la relazione affermando che «i nuovi interventi edilizi avevano
conferito all’insieme un aspetto architettonico di sapore chiaramente alpino,
memore di tipologie decorative della vicina Baviera», come dimostrano «i
balaustrini in legno, il disegno del ponte di collegamento tra le due strutture,
l’articolazione delle linee di gronda e delle coperture, le vivaci cromie delle
decorazioni a motivi geometrici degli intonaci», nonché «l’orologio ligneo
incastrato nel prospetto dell’edificio di destra o il medaglione figurato in
pietra posto sulla sommità dell’edificio di sinistra».
6. Orbene, come già condivibilmente affermato da questo Tribunale nella sentenza
avente ad oggetto l’apposizione del vincolo di interesse storico artistico sui
magazzini generali di Verona, il fatto che nell'ambito degli stessi «esistano
edifici di riconosciuto pregio architettonico (come la stazione frigorifera) ed
altri privi di alcun valore non appare decisivo, non trattandosi di un vincolo
di carattere architettonico, che deve trovare la propria giustificazione nel
valore dei singoli elementi componenti l'insieme, quanto di un vincolo storico
-culturale riferito ad un complesso di beni, ritenuto degno di conservazione
come testimonianza storica ed esempio significativo di archeologia industriale
della realtà veronese» (cfr. TAR Veneto, II, 15.1.2001, n. 35, poi confermata da
Cons. Stato, VI, 7.9.2006, n. 5167) .
6.1. E, infatti, la tutela imposta sui siti espressione di archeologia
industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca bellezza,
quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale alla
conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli aggregati
urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione
(diversamente non realizzabile) con determinate attività di carattere economico
- produttivo.
6.2. Come emerge dalla documentazione storica e dalla relazione in atti, oggetto
del vincolo è dunque l’intera Birreria che, sorta nel 1873, si è sviluppata, sia
strutturalmente che funzionalmente, come un complesso unitario di edifici
accorpati per lo svolgimento della medesima attività di carattere industriale o
per attività complementari a quella per cui era stata progettata: l'attività di
produzione e conservazione della birra. In tale prospettiva, quindi, la genesi
storica relativa al complesso chiarisce che proprio il delineato collegamento
funzionale giustifica tutto quanto in quel sito è stato progressivamente
realizzato nel tempo.
6.3. Orbene, l’interesse che giustifica il provvedimento di vincolo si
riferisce, quindi, alla globalità delle strutture, come attesta specificamente
la relazione storico - artistica annessa al provvedimento di vincolo, che, pur
se largamente incentrata sulla descrizione delle varie fasi di produzione della
birra, dedica la parte finale all’intero complesso immobiliare, ricordando come
esso sia sorto nel 1873, sia stato profondamente rimaneggiato nel 1923, a
seguito dei bombardamenti della prima guerra mondiale, e presenti delle
caratteristiche peculiari non solo per quanto concerne l’articolazione
sotterranea delle vasche, ma anche per quel che attiene a delle peculiarità
architettoniche e delle tipologie decorative che ne fanno un unicum nel suo
genere. Ne discende, dunque, che il detto complesso considerato nella sua
unitarietà costituisce, quindi, un bene rappresentativo di una particolare epoca
e di una specifica attività produttiva.
6.4. Infine, ad avviso del Collegio, non incide sulla legittimità della
relazione storico – artistica, posta a fondamento del provvedimento impugnato,
la circostanza che la stessa prenda spunto o mutui parte di un articolo apparso
su una rivista specializzata in archeologia industriale, giacché la
Soprintendenza ben può aver tratto elementi anche da articoli tecnici scritti
sul complesso immobiliare della Birreria Real Summano e averli poi integrati con
ulteriori valutazioni, tratte dalla propria istruttoria.
7. A questo punto, ogni altra considerazione sull'opportunità di classificare
l'area integralmente come area vincolata sconfinerebbe inammissibilmente nel
merito, atteso che le valutazioni relative al pregio storico, culturale o
artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione vincolistica
(diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n.
42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili, come tali,
solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione e non
per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di valore.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni devono, pertanto essere disattesi i
primi due motivi di ricorso.
9. Infine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal
Collegio, costituisce apprezzamento di merito, non censurabile oltre i limiti
innanzi esposti, la verifica dell'estensione dell'area da sottoporre a vincolo
(cfr. Cons. Stato, VI, 3.1.2000 n. 27). Alla luce di tale considerazione deve,
pertanto, essere disatteso anche il terzo e ultimo motivo di ricorso con il
quale sostanzialmente si deduce che l'intervento sarebbe di carattere
inutilmente esorbitante ed immotivato, implicando il vincolo anche su manufatti
privi di pregio e di significato dal punto di vista costruttivo, artistico o
storico.
9.1. Ad avviso del Collegio, tutti gli edifici ricompresi nell'area sono stati
vincolati in quanto solo considerati nella loro unitarietà sono testimonianza
dei modi di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche in
connessione con determinate attività di carattere economico – produttivo. Ciò,
però, non vuol dire che il vincolo, ostacolando ogni possibilità di recupero,
costringa l'area in una condizione di immobilità totale e assoluta tanto più
che, nel caso di vincolo di archeologia industriale, il bene viene in rilievo
quale testimonianza storica dei modi di essere degli aggregati urbani
finalizzati a determinate attività produttive, per cui non risulta esclusa
l’esecuzione di opere necessarie all’ammodernamento delle dette strutture, senza
alterare e snaturare l’esempio di architettura industriale. Infine, in materia
vincolistica va rammentato che l'interesse privato è recessivo rispetto all'
interesse pubblico di gran lunga prevalente, volto alla tutela del bene valutato
di pregio, tanto che risulta in parte attenuato anche l’onere motivazionale
dell’Amministrazione in tema di comparazione tra l' interesse primario e quello
del privato.
10. Alla luce delle richiamate considerazioni il Collegio ritiene che il decreto
impugnato sia sorretto da congrua motivazione che legittima l'imposizione del
vincolo sia in relazione alle esternate ragioni di ordine architettonico, sia in
relazione alle esternate ragioni di ordine storico – culturale con conseguente
reiezione del ricorso.
11. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della complessità
e della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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