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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo storico-culturale su siti espressione di archeologia industriale - Esistenza di edifici privi di pregio architettonico - Irrilevanza - Ragioni.
La tutela imposta sui siti espressione di archeologia industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca bellezza, quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale alla conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione con determinate attività di carattere economico - produttivo. Ne deriva l’irrilevanza dell’esistenza, tra i beni vincolati, di edifici privi di pregio architettonico, non dovendo il vincolo storico-culturale trovare la propria giustificazione nel valore dei singoli elementi componenti l'insieme. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni relative al pregio storico , culturale o artistico di un’area - Discrezionalità tecnica - Limiti del sindacato giurisdizionale.
Le valutazioni relative al pregio storico, culturale o artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione vincolistica (diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n. 42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili, come tali, solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione e non per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di valore. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
 

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N. 00235/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2007, proposto da Immobiliare Summano Zanella s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lamberto Lambertini, Daniele Maccarrone e Dora Venturi, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia, San Marco, 941;


contro


Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, anche domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

- del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, notificato in data 16.4.2007, che ha dichiarato di «…particolare interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica …» l’immobile denominato Birreria Real Summano, sito in Provincia di Vicenza, Comune di Piovene Rocchette, distinto al N.C.T. al foglio 1, mappali 64 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71, confinante con la strada e con i mappali 41 – 58 – 57 – 187 – 72 – 73 – 74 – 75 e con altro foglio catastale, come da allegata planimetrica catastale;

- di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto e connesso, e in particolare, della nota del 17.7.2006 (prot. n. 9755) con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, ha proposto alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 42/2004, relativa all’immobile sopra descritto, dando comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento; della nota del 19.2.2007, contenente le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona in risposta alle osservazioni presentate dalla Immobiliare Sommano Zanella s.a.s con nota del 7.12.2006, pervenuta alla Soprintendenza il 12.12.2006 (prot. n. 18146); della Relazione storico – artistica realizzata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona e allegata al Decreto Ministeriale impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il referendarioMarina Perrelli e uditi l’avvocato Venturi per la parte ricorrente e l’avvocato Brunetti per il Ministero intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


A. Il 17.7.2006 la società ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato Birreria Real Summano in quanto «costituisce un’importante testimonianza di archeologia industriale, edificato nel 1873, rimaneggiato e ampliato nel primo dopoguerra, secondo tipologie architettoniche e decorative della vicina Baviera di sapore alpino».

B. Il 7.12.2006 l’Immobiliare Summano Zanella presentava le proprie osservazioni alla Soprintendenza dirette a limitare l’imposizione del vincolo, atteso che, secondo la prospettazione della ricorrente, l’interesse archeologico avrebbe dovuto essere rinvenuto con riguardo soltanto ad una parte del complesso immobiliare di sua proprietà, avendo lo stesso subito profonde innovazioni e ristrutturazioni nei primi anni sessanta.

C. Il 19.12.2007 la Soprintendenza rendeva note alla società ricorrente le proprie controdeduzioni nelle quali veniva ribadita la necessità di conservare la valenza storico - artistica e documentaria dell’intero complesso immobiliare e successivamente veniva emesso il decreto impugnato.

D. La società ricorrente ne deduce l’illegittimità:

1) per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, e 10, comma 3 lettera a), del D.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto, illogicità e travisamento in quanto la motivazione del decreto impugnato richiama per relationem la relazione storico – artistica redatta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, nella quale, però, non sono stati compiutamente valutati i presupposti per l’imposizione del vincolo, atteso che si tratta per larga parte del pedissequo recepimento di un articolo pubblicato sulla Rivista edita dalla Provincia di Vicenza nel dicembre 1994 in un numero speciale dedicato all’Archeologia industriale vicentina;

2) per violazione e falsa applicazione – sotto altro profilo - degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 42/2004, dell’art.3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per travisamento, carenza di presupposto e motivazione, illogicità e sviamento in quanto l’erronea percezione degli elementi fattuali giustificativi dell’interesse che legittima l’imposizione del vincolo fa si che questo investa anche parti del complesso del tutto prive di pregio storico/artistico/archeologico. E, infatti, il complesso immobiliare è costituito da più corpi di fabbrica, di cui solo due risalenti al 1873 e profondamente rimaneggiati nel 1923 a seguito dei bombardamenti della prima guerra mondiale. Entrambi i volumi di fabbrica sono stati poi rimaneggiati nel 1961/1965, a causa della diversa destinazione di utilizzo e della necessità di installare l’impianto di riscaldamento, con conseguente modificazione dei pavimenti, degli infissi e degli arredi, pur preservando l’assetto originario. L’imposizione del vincolo su tutto il complesso è, quindi, ultronea e sovrabbondante, con compromissione dell’interesse privato ben oltre il limite necessario al perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni di interesse artistico/storico. Infine la relazione è quasi tutta incentrata sul processo produttivo della birra e sulla presenza di una sorgente di acqua purissima e non tiene in considerazione il fatto che il complesso ricade in una zona agricola di montagna sottoposta a tutela ambientale (zona E1), come tale riconducibile al concetto di bene paesaggistico;

3) per violazione e falsa applicazione – sotto altro profilo - degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004, dell’art.3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per travisamento, carenza di presupposto e di motivazione, illogicità e sviamento.

E. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

F. Alla pubblica udienza del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Il ricorso è infondato e va respinto per le motivazioni di seguito esposte.

2. Con il decreto impugnato l’immobile denominato Birreria Real Summano di proprietà della società ricorrente è stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera a), del D.lgs. n. 42/2004, ed è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

3. La società ricorrente, con i primi due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logico – giuridica tra gli stessi esistente, contesta la legittimità del predetto decreto, ritenendo che l’imposizione del vincolo su tutto il complesso immobiliare sia sovrabbondante e non proporzionata rispetto alle finalità di tutela perseguite. Infatti, solo una parte del detto complesso immobiliare costituisce un’importante testimonianza di archeologia industriale, essendo stata, invece, la restante parte, nel corso degli anni sessanta, oggetto di rimaneggiamenti e ammodernamenti che l’hanno privata di qualsiasi interesse di tipo storico e artistico.

3.1. Secondo la società ricorrente, quindi, il vincolo avrebbe dovuto limitarsi al corpo di fabbrica n.1, il cui aspetto esterno conserva partiture dell’ordito architettonico in stucco a imitazione lapidea e fittile, scritte murali del 1923 e sottolineature, con decorazioni pittoriche attorno agli archi e nella fascia che marca gli architravi del piano superiore, e al corpo di fabbrica n. 2, nel quale sono conservati i macchinari per la produzione della birra, sebbene non più funzionanti. Infine, ad avviso della proprietà del complesso immobiliare, il decreto impugnato è illegittimo anche in considerazione del fatto che la relazione sulla quale si fonda non è il frutto delle reali e personali cognizioni del Soprintendente, né di un’istruttoria approfondita e accurata, ma del pedissequo recepimento di un articolo comparso su una rivista specializzata.

4. Il Collegio non ritiene condivisibile tale prospettazione.

5. Occorre premettere che oggetto del decreto di vincolo è la Birreria Real Summano, situata in Comune di Piovene Rocchette, ai piedi del monte Summano e all’interno di un’area verde di notevole rilevanza paesaggistica. La Birreria in questione è stata edificata a partire dal 1873 e ha ottenuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti tra i quali la concessione dell’utilizzo dell’insegna reale da parte di Umberto I e la medaglia d’oro all’esposizione di Torino nel 1884.

La scelta del sito, caratterizzata dal clima fresco – indispensabile per la conservazione del prodotto durante le fasi di lavorazione, in assenza di macchinari per la refrigerazione – e dalla presenza di una sorgente di acqua in corrispondenza delle cantine interrate nella roccia, ha contribuito al successo di questa fabbrica.

5.1. Dalla relazione storico - artistica si evince che risulta di particolare interesse «la complessa articolazione sotterranea delle vasche, che si estende nel sottosuolo su tre livelli e occupa planimetricamente gran parte del piazzale antistante gli opifici», area al quale «si accede dall’edificio di destra, oggi adibito a magazzino, dove al piano terra si trova, tra l’altro la sala di cottura». Gli stabili della Birreria, inizialmente costituiti da fabbricati a due piani, «in seguito alle distruzioni causate dalla prima guerra mondiale e, più precisamente, al bombardamento subito nel giugno del 1916» vennero rimaneggiati e ampliati nelle linee volumetriche, come testimoniano anche le date incise sulla facciata che corrispondono all’anno di edificazione (1873) e all’anno di inaugurazione del complesso rinnovato (1923).

5.2. Prosegue la relazione affermando che «i nuovi interventi edilizi avevano conferito all’insieme un aspetto architettonico di sapore chiaramente alpino, memore di tipologie decorative della vicina Baviera», come dimostrano «i balaustrini in legno, il disegno del ponte di collegamento tra le due strutture, l’articolazione delle linee di gronda e delle coperture, le vivaci cromie delle decorazioni a motivi geometrici degli intonaci», nonché «l’orologio ligneo incastrato nel prospetto dell’edificio di destra o il medaglione figurato in pietra posto sulla sommità dell’edificio di sinistra».

6. Orbene, come già condivibilmente affermato da questo Tribunale nella sentenza avente ad oggetto l’apposizione del vincolo di interesse storico artistico sui magazzini generali di Verona, il fatto che nell'ambito degli stessi «esistano edifici di riconosciuto pregio architettonico (come la stazione frigorifera) ed altri privi di alcun valore non appare decisivo, non trattandosi di un vincolo di carattere architettonico, che deve trovare la propria giustificazione nel valore dei singoli elementi componenti l'insieme, quanto di un vincolo storico -culturale riferito ad un complesso di beni, ritenuto degno di conservazione come testimonianza storica ed esempio significativo di archeologia industriale della realtà veronese» (cfr. TAR Veneto, II, 15.1.2001, n. 35, poi confermata da Cons. Stato, VI, 7.9.2006, n. 5167) .

6.1. E, infatti, la tutela imposta sui siti espressione di archeologia industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca bellezza, quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale alla conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione (diversamente non realizzabile) con determinate attività di carattere economico - produttivo.

6.2. Come emerge dalla documentazione storica e dalla relazione in atti, oggetto del vincolo è dunque l’intera Birreria che, sorta nel 1873, si è sviluppata, sia strutturalmente che funzionalmente, come un complesso unitario di edifici accorpati per lo svolgimento della medesima attività di carattere industriale o per attività complementari a quella per cui era stata progettata: l'attività di produzione e conservazione della birra. In tale prospettiva, quindi, la genesi storica relativa al complesso chiarisce che proprio il delineato collegamento funzionale giustifica tutto quanto in quel sito è stato progressivamente realizzato nel tempo.

6.3. Orbene, l’interesse che giustifica il provvedimento di vincolo si riferisce, quindi, alla globalità delle strutture, come attesta specificamente la relazione storico - artistica annessa al provvedimento di vincolo, che, pur se largamente incentrata sulla descrizione delle varie fasi di produzione della birra, dedica la parte finale all’intero complesso immobiliare, ricordando come esso sia sorto nel 1873, sia stato profondamente rimaneggiato nel 1923, a seguito dei bombardamenti della prima guerra mondiale, e presenti delle caratteristiche peculiari non solo per quanto concerne l’articolazione sotterranea delle vasche, ma anche per quel che attiene a delle peculiarità architettoniche e delle tipologie decorative che ne fanno un unicum nel suo genere. Ne discende, dunque, che il detto complesso considerato nella sua unitarietà costituisce, quindi, un bene rappresentativo di una particolare epoca e di una specifica attività produttiva.

6.4. Infine, ad avviso del Collegio, non incide sulla legittimità della relazione storico – artistica, posta a fondamento del provvedimento impugnato, la circostanza che la stessa prenda spunto o mutui parte di un articolo apparso su una rivista specializzata in archeologia industriale, giacché la Soprintendenza ben può aver tratto elementi anche da articoli tecnici scritti sul complesso immobiliare della Birreria Real Summano e averli poi integrati con ulteriori valutazioni, tratte dalla propria istruttoria.

7. A questo punto, ogni altra considerazione sull'opportunità di classificare l'area integralmente come area vincolata sconfinerebbe inammissibilmente nel merito, atteso che le valutazioni relative al pregio storico, culturale o artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione vincolistica (diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n. 42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili, come tali, solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione e non per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di valore.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni devono, pertanto essere disattesi i primi due motivi di ricorso.

9. Infine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, costituisce apprezzamento di merito, non censurabile oltre i limiti innanzi esposti, la verifica dell'estensione dell'area da sottoporre a vincolo (cfr. Cons. Stato, VI, 3.1.2000 n. 27). Alla luce di tale considerazione deve, pertanto, essere disatteso anche il terzo e ultimo motivo di ricorso con il quale sostanzialmente si deduce che l'intervento sarebbe di carattere inutilmente esorbitante ed immotivato, implicando il vincolo anche su manufatti privi di pregio e di significato dal punto di vista costruttivo, artistico o storico.

9.1. Ad avviso del Collegio, tutti gli edifici ricompresi nell'area sono stati vincolati in quanto solo considerati nella loro unitarietà sono testimonianza dei modi di essere degli aggregati urbani e delle produzioni architettoniche in connessione con determinate attività di carattere economico – produttivo. Ciò, però, non vuol dire che il vincolo, ostacolando ogni possibilità di recupero, costringa l'area in una condizione di immobilità totale e assoluta tanto più che, nel caso di vincolo di archeologia industriale, il bene viene in rilievo quale testimonianza storica dei modi di essere degli aggregati urbani finalizzati a determinate attività produttive, per cui non risulta esclusa l’esecuzione di opere necessarie all’ammodernamento delle dette strutture, senza alterare e snaturare l’esempio di architettura industriale. Infine, in materia vincolistica va rammentato che l'interesse privato è recessivo rispetto all' interesse pubblico di gran lunga prevalente, volto alla tutela del bene valutato di pregio, tanto che risulta in parte attenuato anche l’onere motivazionale dell’Amministrazione in tema di comparazione tra l' interesse primario e quello del privato.

10. Alla luce delle richiamate considerazioni il Collegio ritiene che il decreto impugnato sia sorretto da congrua motivazione che legittima l'imposizione del vincolo sia in relazione alle esternate ragioni di ordine architettonico, sia in relazione alle esternate ragioni di ordine storico – culturale con conseguente reiezione del ricorso.

11. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della complessità e della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di lite.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese e competenze di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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