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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265


V.I.A. - Provvedimento di esclusione della procedura di VIA - Provvedimento di autorizzazione del progetto - Onere di impugnazione - Rapporti e limiti - Comuni interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto - Espressione del parere nell’ambito della procedura di VIA - Art. 2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99.
L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA. TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265

AMBIENTE - Comuni - Tutela generica dell’ambiente e della salute - Competenza- Insussistenza.
I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge: tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008). Pres. Di Nunzio , Est. Morgantini- Comune di Chiarano (avv. Pellegrini) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265

 

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N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto da:
Comune di Chiarano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Gorgo al Monticano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Motta di Livenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;


contro


Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cecilia Ligabue in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23; Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto in Persona del Sindaco P.T.;

nei confronti di

Sorgenia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Vittorio Fedato, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Fedato in Venezia, Santa Croce, 269;

per l'annullamento

della delibera Giunta Regionale del Veneto n° 1209 del 23 Marzo 2010;

del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti della Regione Veneto n° 7 del 10 Aprile 2009;

di ogni atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Sorgenia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori M. Segat, su delega di Pellegrini, per il Comune ricorrente , C. Ligadue per la Regione Veneto e V. Fedato per la controinteressata Sorgenia spa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delVeneto n° 1209 del 23 Marzo 2010 con cui Sorgenia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale nel Comune di Cessalto.

Sono impugnati anche gli atti connessi alla deliberazione di cui sopra, tra cui il decreto n° 7 del 10 Aprile 2009 con cui il Dirigente della Direzione Valutazione progetti e investimenti della Regione del Veneto ha stabilito l’esclusione del progetto di cui sopra dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

Nella parte in cui sono impugnati tali atti connessi il ricorso è irricevibile per tardività.

Infatti il sopra richiamato decreto del Dirigente regionale n° 7 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 2 Giugno 2009.

Il ricorso è stato invece notificato in data 10 Luglio 2010, dunque oltre il termine di 60 giorni.

Il collegio si richiama alla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n° 1213 del 2009) secondo cui il provvedimento che decide sulla sottoposizione di un determinato progetto alla procedura di VIA, sottoposto a specifica pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ha una propria autonomia e potenzialità lesiva.

Conseguentemente tale provvedimento è autonomamente impugnabile.

L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato.

Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA.

Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria.

Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni ricorrenti ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in qualità di Comuni interessati (diversi, come nel caso di specie, da quelli ubicati nel territorio del Comune nel quale è prevista l’ubicazione degli impianti) in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.

Dunque per i Comuni nel cui territorio non è prevista l’ubicazione degli impianti si realizza già la lesione, in relazione alla mancata possibilità di esercizio delle proprie competenze, all’atto dell’adozione del provvedimento con cui viene decisa l’esclusione dalla procedura di VIA.

Per il resto il ricorso, anche in conseguenza della declaratoria di irricevibilità di cui sopra, è inammissibile per carenza d’interesse.

Infatti i Comuni ricorrenti ritengono che l’interesse al ricorso sia radicato nella circostanza che le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto autorizzato si propaghino sul territorio dei Comuni confinanti, incidendo sulla tutela dell’ambiente e della salute.

Il collegio osserva sotto tale profilo che la legittimazione ad agire del Comune deve essere radicata in una lesione delle proprie competenze che nel caso di specie manca.

I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).

In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

La complessità della materia impone la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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