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T.A.R. VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265
V.I.A. - Provvedimento di esclusione della procedura di VIA - Provvedimento di
autorizzazione del progetto - Onere di impugnazione - Rapporti e limiti - Comuni
interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione
dell’impianto - Espressione del parere nell’ambito della procedura di VIA - Art.
2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. L’onere di impugnazione del provvedimento
che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai
soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene
autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso
censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale
aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto
provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la
procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse
all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un
pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele
nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è
particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da
quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la
procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi
dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di
esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.
TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265
AMBIENTE - Comuni - Tutela generica dell’ambiente e della salute - Competenza-
Insussistenza. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze
specificamente assegnate per legge: tra queste non figura la generica tutela
dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).
Pres. Di Nunzio , Est. Morgantini- Comune di Chiarano (avv. Pellegrini) c.
Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265
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N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto da:
Comune di Chiarano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Gorgo al Monticano in
Persona del Sindaco P.T., Comune di Motta di Livenza in Persona del Sindaco
P.T., rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio legale
presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv.
Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cecilia Ligabue in
Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23; Provincia di Treviso, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia
Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di
Cessalto in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
Sorgenia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Vittorio
Fedato, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Fedato in Venezia,
Santa Croce, 269;
per l'annullamento
della delibera Giunta Regionale del Veneto n° 1209 del 23 Marzo 2010;
del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti e
Investimenti della Regione Veneto n° 7 del 10 Aprile 2009;
di ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del
Presidente P.T. e di Sorgenia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Marco
Morgantini e uditi per le parti i difensori M. Segat, su delega di Pellegrini,
per il Comune ricorrente , C. Ligadue per la Regione Veneto e V. Fedato per la
controinteressata Sorgenia spa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delVeneto
n° 1209 del 23 Marzo 2010 con cui Sorgenia SpA è stata autorizzata alla
realizzazione dell’impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale
nel Comune di Cessalto.
Sono impugnati anche gli atti connessi alla deliberazione di cui sopra, tra cui
il decreto n° 7 del 10 Aprile 2009 con cui il Dirigente della Direzione
Valutazione progetti e investimenti della Regione del Veneto ha stabilito
l’esclusione del progetto di cui sopra dalla procedura di valutazione d’impatto
ambientale.
Nella parte in cui sono impugnati tali atti connessi il ricorso è irricevibile
per tardività.
Infatti il sopra richiamato decreto del Dirigente regionale n° 7 del 10 aprile
2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in
data 2 Giugno 2009.
Il ricorso è stato invece notificato in data 10 Luglio 2010, dunque oltre il
termine di 60 giorni.
Il collegio si richiama alla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n° 1213 del
2009) secondo cui il provvedimento che decide sulla sottoposizione di un
determinato progetto alla procedura di VIA, sottoposto a specifica pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ha una propria autonomia e
potenzialità lesiva.
Conseguentemente tale provvedimento è autonomamente impugnabile.
L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione
della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del
provvedimento con cui il progetto viene autorizzato.
Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione
del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative
alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato
già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento,
non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA.
Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del
progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la
decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela
ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della
procedura autorizzatoria.
Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni ricorrenti
ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in qualità di Comuni interessati
(diversi, come nel caso di specie, da quelli ubicati nel territorio del Comune
nel quale è prevista l’ubicazione degli impianti) in relazione all’impatto
ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale n° 10 del 1999,
di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.
Dunque per i Comuni nel cui territorio non è prevista l’ubicazione degli
impianti si realizza già la lesione, in relazione alla mancata possibilità di
esercizio delle proprie competenze, all’atto dell’adozione del provvedimento con
cui viene decisa l’esclusione dalla procedura di VIA.
Per il resto il ricorso, anche in conseguenza della declaratoria di
irricevibilità di cui sopra, è inammissibile per carenza d’interesse.
Infatti i Comuni ricorrenti ritengono che l’interesse al ricorso sia radicato
nella circostanza che le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto
autorizzato si propaghino sul territorio dei Comuni confinanti, incidendo sulla
tutela dell’ambiente e della salute.
Il collegio osserva sotto tale profilo che la legittimazione ad agire del Comune
deve essere radicata in una lesione delle proprie competenze che nel caso di
specie manca.
I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per
legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute
(così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).
In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte irricevibile ed in parte
inammissibile.
La complessità della materia impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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