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T.A.R. VENETO, Sez. III - 1 marzo 2011, n. 336
RIFIUTI - Abbandono - Proprietario di un compendio immobiliare nel quale vengano
svolte attività da arte di terzi, in forza di rapporto contrattuale -
Disponibilità giuridica e custodia dei beni - Principio di elevato livello di
tutela ambientale - Obblighi di vigilanza e controllo in capo al proprietario -
Responsabilità titolo omissivo o colposo - Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n.
152/2006. Il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in
forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la
disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant’è vero che non è
possibile compiere nell'immobile interventi e modifiche senza il consenso del
proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità
verso i terzi; il fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente
(che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174,
par. 2, del Trattato), comporta inoltre che, nel caso in cui siano svolte da
terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato
impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi
era esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono
configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di
diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni. Ciò consente di
configurare responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al
proprietario delle aree in concorso con l’autore materiale dell’abbandono: ne
deriva la legittimità dell’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n.
152/2006 nei confronti del medesimo. Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - A. s.n.c. (avv-.
De Poli) c. Comune di Musile di Piave (avv. Longo) e altro (n.c.) -
TAR VENETO, Sez.III - 1 marzo 2011, n. 336
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N. 00336/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
A.S.A. Snc di Boccato M. & C. e dai Sig.ri Roberto Trentin, Maurizio Boccato e
Rosanna Piccolo rappresentati e difesi dall'avv. Filippo De Poli, con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 312/A;
contro
Comune di Musile di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Gianfranco Perulli in Venezia -Mestre, via Torino, 186;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non
costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Cromatura Piavense Srl, non costituitasi in giudizio;
Fallimento Cromatura Piavense Srl, non costituitosi in giudizio;
Arpa Veneto, non costituitasi in giudizio;
Ceschel Giovanni, non costituitasi in giudizio;
Provincia di Venezia, non costituitasi in giudizio;
Comando locale del Comune di Musile di Piave, non costituitosi in giudizio;
Francesco Bergamo, non costituitosi in giudizio;
Ideambiente Srl, non costituitasi in giudizio
per l'annullamento
A) quanto al ricorso originario:
- del provvedimento prot. n. 2932 del 19.2.2008 notificato il 26 e 28 febbraio
2008 con cui il sindaco del Comune di Musile di Piave ha ordinato alla ditta ASA
s.n.c. di provvedere alle “immediate misure operative ritenute opportune per la
messa in sicurezza dei materiali e delle attrezzature stoccate presso il sito e
derivanti dalla dismissione degli impianti produttivi” nonché all’esecuzione a
propria cura e spese di “operazioni tecniche speditive volte ad accertare il
grado di diffusione degli inquinanti nel terreno presso le aree contaminate gia
occupate dalle attività aziendali” nonché di presentare presso questo Comune “un
piano di smaltimento rifiuti relativo alle operazioni di rimozione avvio al
recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi delle
aree contaminate già occupate dalle attività aziendali e situate in Musile di
Piave Via Emilia, 6”;
- della nota prot. n. 20296 del 6 dicembre 2007, di avvio del procedimento per
l’emissione dell’ordinanza sindacale;
- delll’ordinanza sindacale prot. n. 4839 del 18 marzo 2008, notificata il 27
marzo 2008, di concessione della proroga sino al 31 marzo 2008, per
l’adempimento delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 15 del 19 febbraio
2008, nonché della nota prot. n. 6177 del 9 aprile 2008, di comunicazione di
avvio del procedimento di esecuzione d’ufficio delle operazioni necessarie allo
smaltimento dei rifiuti;
B) quanto ai primi motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 29 aprile 2008 con cui,
preso atto dell’inerzia, si è deliberato di procedere in via sostitutiva per
effettuare le misure di messa in sicurezza definitiva del sito, precisando che
il relativo costo grava sui soggetti obbligati;
- della determina dirigenziale n. 241 del 5 giugno 2008 di approvazione della
documentazione per l’individuazione del contraente, della lettera di invito prot.
n. 9352 del 5 giugno 2008, della determina dirigenziale n. 287 del 30 giugno
2008 di aggiudicazione all’ATI Ideambiente del servizio di rimozione, trasporto
e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti;
C) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- della determina dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, prot. n. 6887, di
approvazione del quadro economico di spesa finale relativo agli interventi
sostitutivi effettuati ed atti connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6787 del
26 aprile 2010, di comunicazione della determina, e la deliberazione della
Giunta comunale n. 115 del 6 agosto 2009, con la quale sono state previste
misure integrative di messa in sicurezza a fronte dell’acquisizione della
relazione dell’Arpav, con ridefinizione del quadro di spesa generale relativo
agli interventi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Musile di Piave;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Stefano
Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Filippo De Poli per la parte
ricorrente e avv. Francesco Longo per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Società A.S.A. Snc di Boccato M. & C., espone di essere
proprietaria di un terreno e di un capannone sito nel Comune di Musile di Piave,
in via Emilia n. 6, presso il quale fino al 31 agosto 2007 ha svolto la propria
attività la ditta Cromatura Piavense Srl, che opera nel campo della
metallizzazione, cromatura e nichelatura di manufatti in alluminio, il cui
legale rappresentante ed amministratore unico e socio unico, il Sig. Renato
Cattapan, è deceduto nel mese di settembre 2007.
Il Comune di Musile di Piave, richiamato lo stato di contaminazione delle aree
accertato fin dall’anno 2002, per il quale sono stati avviati interventi di
bonifica, e riscontrato l’abbandono di grandi quantità di rifiuti derivanti da
bagni e residui di lavorazione, bagni di nichel cromo esavalente ed altre
soluzioni e sostanze del processo produttivo, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio
2008, ha ordinato alla Cromatura Piavense Srl, alla Sig.ra Luigia Basso, moglie
ed erede del Sig. Renato Cattapan, e alla Società A.S.A. Snc, di provvedere alla
messa in sicurezza dei luoghi, e a presentare un piano di smaltimento dei
rifiuti e di ripristino dello stati dei luoghi.
Il Comune, preso atto che la Sig.ra Luigia Basso aveva però rinunciato
all’eredità, ha revocato l’ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2008, e con successiva
ordinanza n. 15 del 19 febbraio 2008, ha reiterato l’ordine nei confronti della
Società A.S.A. Snc e dei suoi soci, in qualità di proprietaria dell’area, per il
rilievo che la stessa, pur notiziata fin dal 2002 dello stato di contaminazione
del terreno e del danno ambientale cagionato dalla ditta Cromatura Piavense Srl,
non ha intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della stessa volta a contenere
e limitare l’inquinamento delle matrici ambientali, nonostante i reiterati
comportamenti omissivi di quest’ultima.
Su richiesta della Società i termini per gli interventi sono stati
successivamente prorogati con ordinanza n. 34 del 31 marzo 2008.
Tali provvedimenti, unitamente all’atto di comunicazione di avvio del
procedimento, sono impugnati per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n.
152, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, insufficienza, incongruità
e contraddittorietà della motivazione, perché la Società è proprietaria
dell’area e del capannone, e non è responsabile a titolo di dolo o colpa
dell’abbandono dei rifiuti;
II) difetto di istruttoria, motivazione illogica ed insufficiente ed incongruità
sotto altro profilo, perché l’ordinanza di rimozione richiama, per fondare la
responsabilità della Società ricorrente, episodi di inquinamento antecedenti che
si riferiscono a fattispecie distinte, ed esulano dall’abbandono dei rifiuti che
è conseguito alla morte dell’amministratore della ditta Cromatura Piavense Srl.
Successivamente la Società A.S.A. Snc con nota del 31 marzo 2008 ha comunicato
al Comune di non poter sostenere gli oneri derivanti dalla bonifica.
Il Comune con deliberazione di Giunta n. 79 del 29 aprile 2008, notificata con
nota prot. n. 11741 del 9 luglio 2008, accertata l’inottemperanza, ha deliberato
di procedere in via sostitutiva per effettuare le misure operative di messa in
sicurezza definitiva del sito, con provvedimento dirigenziale n. 241 del 4
giugno 2008.
Con motivi aggiunti tali atti, unitamente a quelli della procedura di evidenza
pubblica attivata per individuare il soggetto cui affidare gli interventi, sono
impugnati per le medesime censure già proposte con il ricorso originario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Musile di Piave chiedendo la reiezione
del ricorso perché infondato.
Con ordinanza n. 610 del 31 luglio 2008, è stata respinta la domanda cautelare.
Successivamente la Giunta comunale con deliberazione n. 115 del 6 agosto 2009,
ha disposto misure integrative di messa in sicurezza del sito ridefinendo in €
324.000 il quadro di spesa degli interventi, e con provvedimento dirigenziale n.
196 del 20 aprile 2010, a consuntivo, è stato approvato il quadro economico di
spesa finale relativo agli interventi effettuati in via sostitutiva (con
riepilogo analitico e le relative fatture) per un importo di € 339.300,88.
Anche questi atti sono impugnati con ulteriori motivi aggiunti per le medesime
censure già proposte con il ricorso originario ed i primi motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, nel corso della quale la causa è
stata trattenuta in decisione, la difesa della parte ricorrente ha eccepito la
tardività della documentazione depositata in giudizio dal Comune il 10 dicembre
2010.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio, tenuto conto che è ancora recente
l’introduzione, ad opera del codice del processo amministrativo, della nuova
disciplina dei termini di deposito dei documenti, ritiene di autorizzare, ai
sensi dell’art. 54, comma 1, del codice, la produzione documentale da parte del
Comune, essendo stato in ogni caso assicurato il rispetto del contraddittorio su
tali atti (la parte ricorrente ha avuto modo di replicare nella memoria
depositata in prossimità della pubblica udienza, nella memoria di replica e in
sede di trattazione orale).
1.1 Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione con la quale il
Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso originario per l’omessa
impugnazione dell’ordinanza n. 34 del 18 marzo 2008, con cui è stato prorogato
il termine per l’adempimento dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati,
nonché l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per l’omessa
impugnazione dell’atto presupposto, richiamato dal provvedimento dirigenziale n.
196 del 20 aprile 2010, costituito dalla deliberazione della Giunta comunale n.
115 del 6 agosto 2009, con cui sono state disposte misure integrative per la
messa in sicurezza dell’area a seguito dei risultati emersi dal piano di
caratterizzazione del sito, atteso che in realtà i predetti atti sono stati
espressamente impugnati.
2. Nel merito con i motivi proposti la ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché tale norma prevede una
responsabilità solidale in capo ai proprietari delle aree solo quando
l’abbandono sia imputabile ad essi per dolo o colpa, e nel caso all’esame nulla
può essere rimproverato alla Società dato che le condotte contestate sono state
poste in essere unicamente dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e sono da
addebitare alla morte dell’amministratore ed unico socio della stessa, mentre
l’ordinanza fa riferimento a fatti di contaminazione dei luoghi risalenti ad un
periodo antecedente ed estranei all’abbandono di rifiuti oggetto dei
provvedimenti impugnati, e nessuna contestazione può essere mossa alla Società
ricorrente che, ogni volta che è stata convocata dalle autorità, si è sempre
presentata.
2.1 Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e
devono essere respinte, perché muovono dall’errata premessa che non sia
configurabile nel caso di specie una responsabilità in capo alla ricorrente.
La parte ricorrente afferma di essere totalmente estranea all’abbandono dei
rifiuti commesso dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e che pertanto ad essa non
può essere imputabile alcuna responsabilità.
Tale conclusione si basa tuttavia su una ricostruzione parziale ed incompleta
sia dei presupposti che fondano la responsabilità del proprietario, che delle
peculiarità fattuali che hanno caratterizzato la specifica vicenda.
La tesi prospettata non tiene infatti conto che il proprietario di un compendio
immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano
svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la
custodia dei beni, tant’è vero che non è possibile compiere nell'immobile
interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa
via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi, ed inoltre la tesi non
considera che il fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente
(che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174,
par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in
forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto
ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi era
esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili
obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza
adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.
Ciò consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità
di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in
concorso con l’autore materiale dell’abbandono di rifiuti.
3. Nel caso all’esame sono ravvisabili specifiche circostanze, evidenziate dai
provvedimenti impugnati e desumibili da elementi univoci e significativi, per
affermare che la condotta della proprietà può essere qualificata alla stregua di
un concorso omissivo quantomeno colposo (se non addirittura doloso) in funzione
agevolatrice della realizzazione della condotta vietata che ha comportato la
contaminazione del sito e l’abbandono dei rifiuti all’origine dell’ordine di
rimozione.
Quanto ai rapporti intercorsi tra A.S.A. Srl, Società ricorrente, proprietaria
del sito, e Cromatura Piovense Srl, che vi ha svolto l’attività, va infatti
considerato che le parti sono ricorse ad uno schema contrattuale che garantisce
al proprietario pregnanti poteri di controllo sull’uso dei beni, correlati alla
facoltà di ottenere la sollecita restituzione del bene in caso di inadempimento
degli obblighi di custodia e conservazione.
Risulta infatti che il terreno e l’immobile erano utilizzati da Cromatura
Piovense Srl in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato il 1
dicembre 2002 (il dato, non contestato, emerge dall’annotazione di Polizia
Giudiziaria di cui al doc. 77 depositato in giudizio dal Comune di Musile di
Piave).
Ebbene, nonostante ciò, risulta che la Società ricorrente non si è mai in alcun
modo attivata nei confronti di Cromatura Piovense Srl pur essendo da sempre a
conoscenza dello stato di contaminazione del sito e dell’abbandono dei rifiuti e
non è pertanto condivisibile l’affermazione, più volte ripetuta negli scritti
difensivi, che la Società ricorrente, in qualità di proprietaria del sito, non
avrebbe potuto e dovuto fare nulla di più che presentarsi alle convocazioni del
Comune per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, o per le conferenze di
servizi aventi ad oggetto la procedura per la bonifica del sito.
Infatti, come evidenziato dai provvedimenti impugnati, la Società ricorrente era
a conoscenza fin dal principio della compromissione ambientale in atto.
Nel 2002, a seguito di accertamenti di carattere ambientale e dei rilievi
effettuati dall’Arpav, era stata riscontrata la contaminazione del terreno della
ditta con cromo, zinco, rame, nichel e piombo, per la quale è stata adottata
l’ordinanza sindacale n. 113 del 4 dicembre 2002, con cui è stata ordinata la
presentazione di un piano di caratterizzazione dell’area per la bonifica e il
ripristino ambientale.
Successivamente è stata anche accertata la presenza di reflui pericolosi in un
fossato, e la presenza, in un pozzo freatico, di elevati valori dei parametri
COD, azoto ammoniacale, solfati, cloruri, fluoruri, sodio, zinco, nichel, borio
e argento, e da ciò è scaturita l’ordinanza n. 91 del 2 dicembre 2003, con la
quale il Sindaco ha vietato la captazione di acque superficiali e sotterranee in
un ampio ambito territoriale contaminato, e ha imposto, con ordinanza n. 92 del
3 dicembre 2003, l’esecuzione di opere di protezione, bonifica e pulizia delle
condotte contenenti acque reflue.
In seguito il progetto preliminare di bonifica presentato da Cromatura Piavense
Srl è stato respinto con provvedimento del Comune prot. n. 20466 del 30 novembre
2005 a seguito delle valutazioni negative emerse nella conferenza di servizi del
3 novembre 2005, e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica
e di rimozione e smaltimento dei rifiuti, sono stati quindi svolti in via
sostitutiva dal Comune.
Ebbene, come precisa l’ordinanza impugnata, nonostante tutti gli atti delle
menzionate procedure siano stati costantemente notificati, oltre che a alla
ditta Cromatura Piavense Srl, anche alla ricorrente Società A.S.A. Snc, questa
ha mantenuto un comportamento omissivo, e non ha mai posto in essere alcuna
iniziativa al fine di scongiurare l’aggravamento del danno ambientale in atto.
La censura con cui la ricorrente contesta l’illogicità dell’ordinanza impugnata
per aver messo in relazione gli episodi di inquinamento emersi fin dall’anno
2002, con l’episodio di abbandono di rifiuti avvenuto nell’anno 2007, tra loro
estranei, non può essere condivisa, in quanto il Comune, lungi dall’attribuire
in modo automatico la responsabilità dell’abbandono al proprietario secondo i
parametri propri di una responsabilità oggettiva, si è in realtà limitato a
verificare la sussistenza o meno dell’imputabilità dell’abbandono dei rifiuti al
proprietario dell’area, traendo argomenti, con procedimento che appare immune da
vizi logici, da fatti noti, ovvero dalle condotte pregresse e dal contesto dei
rapporti intercorrenti tra lo stesso ed il gestore dell’attività.
Pertanto, anche a prescindere da quanto è emerso in sede penale circa
l’esistenza di fatto di un unico centro di imputazione, gestionale ed economico,
tra diverse Società, tra le quali anche A.S.A. Snc e Cromatura Piovense Srl, da
cui è derivato il rinvio a giudizio dei soci di A.S.A. Snc per aver concorso a
gestire, o comunque consentito e tollerato la gestione dell’attività con
modalità gravemente pregiudizievoli per l’ambiente (cfr. doc. 78 depositato in
giudizio dal Comune), le censure di violazione e falsa applicazione dell’art.
192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria, illogicità,
incongruità e carenza di presupposti, devono essere respinte, in quanto il
provvedimento impugnato appare sufficientemente e congruamente motivato laddove
esplicita che l’esistenza dell’elemento soggettivo può dedursi dal tipo di
rapporti intercorsi tra le due Società, dalla costante e completa conoscenza
dello stato di grave contaminazione dell’area, e dall’inerzia manifestata dalla
Società ricorrente la quale, pur potendo e dovendo intervenire in qualità di
proprietaria, non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di Cromatura
Piovense Srl, né ha mai ottemperato agli ordini impartiti.
In conclusione il ricorso originario, e i relativi motivi aggiunti, devono
essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti,
lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore
del Comune di Musile di Piave liquidandole in complessivi € 5.000,00 per spese,
diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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