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T.A.R. VENETO, Sez. III - 13 aprile 2011, n. 616


VIA – Art. 6 L. n. 349/86 – Progetti demandati alla esecuzione del privato
. I progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della l. n. 349/86, elencati all’art. 1 del DPCM n. 377/88, recante “regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale” di cui all’art. 6 cit. , riguardano costruzioni non necessariamente affidate alla realizzazione della mano pubblica, potendo trattarsi di progetti –di rilevanza e interesse pubblico ma- demandati alla esecuzione del privato proponente (conf. Dir. 85/337 che, nelle premesse, definisce il committente quale soggetto richiedente l’autorizzazione relativa a un progetto privato, oppure la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

VIA – Art. 6, c. 5 L. n. 349/86 – Conflitto tra ministri – Rimessione della questione al CDM – Forma vincolata – Inconfigurabilità.
 Per la rimessione della questione al CDM ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86 non assume rilevanza decisiva la mancanza di una pronuncia finale, da parte del Ministro dell’ambiente, sulla compatibilità ambientale. L’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono infatti una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica e, come tale, non assoggettato a parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (Cons. St., VI, n. 1102/05, p. 5.1.2. ; conf. Tar Veneto, I, n. 2482/04). Analogamente né l’art. 6 della L. n. 349/1986, né, attualmente, l’art. 26 del T.U. n. 152/2006 specificano alcunché sui requisiti formali che devono essere posseduti dai successivi provvedimenti adottati dal CDM. Le DCM, per esistere, non necessitano di requisiti formali particolari giacché, trattandosi di atti aventi una connotazione squisitamente politica, non sono subordinate alla osservanza di parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (cfr. CdS, 1102/05 cit.) Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

VIA – Partecipazione informazione al pubblico – Osservazioni – Rigetto – Analitica confutazione – Necessità – Esclusione.
In tema di partecipazione e informazione al pubblico in materia di VIA, va considerato che le osservazioni sui progetti di opere soggette a VIA, configurandosi come un apporto collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente (CdS, VI, n. 1049/09). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n. 616

 

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N. 00616/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Associazione Gabriele Bortolozzo – Onlus, e dalla Associazione Ecoistituto Veneto Alex Langer, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Manderino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Venezia -Mestre, via Marcon, 8;


contro


la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri per l’Ambiente (MATTM), per lo Sviluppo Economico (MSE) e per i Beni e le Attivita' Culturali (MBAC) , in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata ria per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Vinyls Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito Vinyls), in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia -Marghera, via delle Industrie, 19/C -palazzo Lybra;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, concernente rilascio di VIA positiva su progetto di bilanciamento della capacità produttiva a 260KT/A e 280KT/A di CVM per lo stabilimento di Porto Marghera, e degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di : Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Ministero per lo Sviluppo Economico e MBAC, e di Vinyls;
vista l’ordinanza della sezione n. 12/10 di interruzione del processo;
visto il ricorso in riassunzione delle ricorrenti;
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 19 gennaio 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Manderino per le ricorrenti, Cardin per i Ministeri resistenti e Marocco per la società Vinyls Italia;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.- Le associazioni ricorrenti, premesso di avere legittimazione e interesse a ricorrere quali portatrici di un interesse collettivo alla tutela dell’ecosistema ambientale lagunare, delle condizioni di salubrità e di sicurezza ambientali e del lavoro nell’insediamento industriale chimico di Porto Marghera e, in generale, della salute, della natura e dell’ambiente, hanno impugnato la DCM in epigrafe indicata con la quale è stata rilasciata la “valutazione di impatto ambientale positiva sul progetto di bilanciamento della capacità produttiva a 260KT/A e 280KT/A di CVM, per lo stabilimento di Porto Marghera, presentato dalla (Vinyls) … nel marzo 2003, come integrato, nelle more del procedimento, dalle modifiche progettuali apportate dalla impresa e formalizzate al (MATTM) … “ . La VIA positiva, di assenso al potenziamento di impianti (CV 22/23 e CV 24/25) che producono cloruro di vinile monomero (CVM) e cloruro di polivinile (PVC), sostanze aventi natura cancerogena, nella zona industriale di Porto Marghera, è stata accordata, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 349/86, con le prescrizioni specificate a pagina 3 dell’estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008. La DCM prevede che la partecipazione del pubblico in relazione agli elaborati progettuali modificati va assicurata, a cura della impresa richiedente, tramite informativa al pubblico ai sensi dell’art. 6 della l. n. 349/86, consentendo la proposizione di osservazioni entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della informativa medesima.

Dopo avere posto in risalto il carattere assai lungo e travagliato del procedimento diretto a valutare la compatibilità ambientale del progetto di bilanciamento delle capacità produttive degli impianti di produzione di CVM e PVC di titolarità della Vinyls le ricorrenti, con l’atto introduttivo, notificato il 19 maggio 2008 e tempestivamente depositato in segreteria, hanno formulato le censure che seguono: 1) incerta natura della deliberazione -atipicità –inesistenza –nullità –mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 2) atipicità dell’atto e della procedura –mancanza e/o insufficienza dell’istruttoria; 3) mancata informativa al pubblico e conseguente mancata considerazione delle osservazioni –violazione dell’art. 6, comma 9, della l. n. 349/86 –violazione dell’art. 23 del d. lgs. n. 334/99.

A seguito di adempimenti istruttori, mediante produzioni documentali, eseguiti dalle amministrazioni resistenti, le ricorrenti hanno notificato e depositato “memorie contenenti motivi aggiunti”.

In particolare, con i “motivi aggiunti di impugnativa” notificati il 24 aprile 2009 le ricorrenti, nel dedurre 1) violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, hanno rimarcato la inesistenza e, comunque, la abnormità della DCM 19 marzo 2008. In particolare si insiste sul rilievo secondo cui mancherebbe un fondamento normativo all’intervento del Consiglio dei Ministri nella procedura di VIA. Sub 2) –violazione di legge, in relazione alla mancata informativa e partecipazione del pubblico, ci si sofferma sul rovesciamento della procedura prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 6 della l. n. 349/86, e 7, comma 2, del DPCM 27 dicembre 1988, atteso che, “già deliberato da autorità incompetente un illegittimo rilascio di VIA positiva, nel contesto della medesima decisione si è disposta la partecipazione del pubblico tramite informativa su di un progetto, peraltro modificato, con la indicazione di un termine per proporre osservazioni”. La violazione di legge consisterebbe nell’avere disposto l’informativa e la facoltà di presentare osservazioni solo dopo che era stato emanato il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

In seguito a produzione documentale del MBAC le ricorrenti, in data 11 maggio 2009, hanno notificato un’ulteriore “memoria contenente motivi aggiunti”, incentrata sulle valutazioni formulate da organismi inseriti nel Ministero medesimo.

Con la terza memoria contenente motivi aggiunti, notificata il 15 maggio 2009 e depositata in segreteria l’11 giugno 2009, dopo che il MATTM aveva depositato documentazione adempiendo all’ord. pres. istr. n. 8/09, le ricorrenti hanno dedotto, con un motivo unico, violazione e falsa applicazione del decreto n. 334/99.

Infine, con una quarta memoria con motivi aggiunti, notificata il 29 maggio 2009 e depositata in segreteria il successivo 16 giugno, e ciò a seguito di una ulteriore produzione documentale del MATTM, sono stati proposti motivi aggiuntivi che, peraltro, ricalcano censure formulate in precedenza.

L’Avvocatura dello Stato, nel costituirsi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MATTM, il Ministero per lo sviluppo economico (MSE) e il MBAC, ha eccepito la inammissibilità delle “memorie contenenti motivi aggiunti”, “in quanto relative a questioni riguardanti profili di illegittimità dell’atto impugnato, che avrebbero dovuto essere rilevati sin dall’atto introduttivo”. Nel merito l’Avvocatura, in modo assai stringato, ha fatto presente che la DCM del 19 marzo 2008 è legittima sotto il profilo della forma e della competenza dell’organo che l’ha emanata, essendo stata adottata in conformità alla disposizione di cui all’art. 26 del t. u. n. 152/06.

Vinyls ha svolto ampie difese, rilevando la inammissibilità di alcuni motivi, in quanto generici e indeterminati, e concludendo per il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Con ordinanza n. 12/09 la sezione, preso atto dell’assoggettamento di Vinyls Italia ad amministrazione straordinaria e considerato che la gestione dell’impresa è stata affidata a un collegio di commissari straordinari; visti gli articoli 19 del d. lgs. n. 270/99 e 43 l. fall. , ha dichiarato l’interruzione del processo, che è stato quindi riassunto e trattenuto in decisione all’udienza del 19 gennaio 2011.

2.1.- La censura principale formulata con il ricorso introduttivo e con il primo motivo della “prima memoria contenente motivi aggiunti” attiene alla inesistenza e nullità dell’atto impugnato, e alla atipicità dello stesso e della procedura seguita, con particolare riferimento alla insussistenza dei presupposti richiesti per ritenere applicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86.

Le ricorrenti rimarcano, in particolare, che:

-la DCM non appare individuabile tra gli atti che tale organo amministrativo collegiale può adottare nelle ipotesi previste dall’art. 6 della l. n. 349/86;

-l’unica autorità competente al pronunciamento sulla compatibilità ambientale è il MATTM, di concerto con il MBAC. In particolare, il decreto del MATTM conclude la procedura iniziata con la domanda del proponente. Nel caso in esame, invece, il CDM si sarebbe illegittimamente sostituito a un’altra autorità amministrativa statale (il MATTM, di concerto con altro organo ministeriale) nell’esercizio di un potere di deliberazione;

-non ricorre l’ipotesi di rimessione della questione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 6 della l. n. 349/86 posto che, in relazione alla compatibilità ambientale del progetto di bilanciamento CVM –PVC, il MATTM non ha formulato alcun giudizio;


-la DCM impugnata costituisce espressione anomala e illegittima di esercizio sostitutivo di un potere appartenente a un diverso organo amministrativo;

-la DCM è intervenuta a conclusione di una procedura caratterizzata da “peculiarità del tutto anomale”, con particolare riferimento alla assenza di una pronuncia finale del Ministro dell’Ambiente.

Nel riproporre, e sviluppare, la censura sopra tratteggiata, con il secondo motivo del primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti sottolineano che:

-l’atto impugnato, malgrado la pretesa di costituire la conclusione di un procedimento di VIA, non fa alcun riferimento a disposizioni di legge, e manca inoltre di qualsiasi riferimento ad atti dell’istruttoria svolta;

-l’abnormità della DCM discenderebbe dal fatto che tutte le procedure in materia si concludono con provvedimenti amministrativi statali resi in seguito al prescritto parere della Commissione VIA nazionale;

-la procedura diretta a realizzare il progetto di bilanciamento non si è avviata nel 2003, ma nel 2000, è stata sospesa e poi è proseguita con la integrazione del progetto: dunque la DCM indica in modo erroneo, come inizio della procedura, una domanda del 2003;

-illegittimamente si è deciso di intervenire con la DCM del 19 marzo 2008 di rilascio di VIA positiva malgrado la mancata conclusione dell’istruttoria in capo al MATTM;

-illegittimamente la DCM non conterrebbe la benché minima considerazione e valutazione, nel merito, della compatibilità ambientale del progetto;

-delle modifiche progettuali migliorative apportate da Vinyls nel corso del procedimento non si aveva alcuna conoscenza pubblica, essendo mancata la pubblicazione dell’aggiornamento progettuale: di qui l’illegittimità dell’atto di conclusione del procedimento, a causa della omessa informazione al pubblico con ripubblicazione (cfr. anche terzo motivo del ricorso introduttivo e secondo motivo della prima memoria) ;

-il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato rilasciato in base a un “progetto diverso da quello formalizzato in procedura”;

-la procedura seguita nemmeno trova riscontro nella ipotesi di cui all’art. 26 del t. u. n. 152/06; e non trova appoggio neppure nei casi di deferimento di decisione al Consiglio dei ministri in base a quanto dispone l’art. 5, comma 2, lett. c bis) , della l. n. 400/88 (v. il secondo motivo della quarta memoria con motivi aggiunti in data 28 maggio 2009). Con memoria di replica depositata in prossimità dell’udienza di discussione del ricorso nel merito le ricorrenti preciseranno che l’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86 non trova applicazione anche perché il progetto riguarda un intervento di natura privata e non un’opera pubblica, e non è dato sapere quale sia l’autorità ministeriale che ha dissentito dal Ministro dell’ambiente;

-l’atto impugnato sarebbe inesistente anche in relazione alla autorità che ne avrebbe assunto la paternità.

2.2.-Le censure su esposte vanno esaminate insieme.

Esse vanno respinte, sicché si può fare a meno di esaminare e decidere le eccezioni in rito sollevate dalle difese delle amministrazioni statali e di Vinyls.

2.2.1.- Appare a questo punto opportuna una cronistoria della procedura.

La Società, dopo aver pubblicato sulla stampa nazionale e regionale del 23 agosto 2000 apposito avviso al pubblico, in data 28 agosto 2000 ha depositato presso il M.A.T.T.M. e presso le altre autorità interessate l’istanza, corredata dalla prescritta documentazione tecnica, volta al rilascio del provvedimento di VIA in merito al progetto di bilanciamento delle capacità produttive e relativi adeguamenti tecnologici dei propri impianti di produzione di CVM e di PVC ubicati nell’ambito del polo petrolchimico di Porto Marghera.

La relativa istruttoria è stata avviata nel dicembre 2000 ed ha condotto, da una parte, all’approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1900 del 20 luglio 2001, con cui è stato approvato il parere adottato dalla Commissione VIA regionale, ma, dall’altra, dalla emissione del parere negativo da parte della Commissione VIA nazionale in data 1 agosto 2002.

A seguito di siffatto parere negativo, la Società, in data 7 agosto 2002, ha richiesto all’autorità competente la sospensione del procedimento di VIA per poter presentare, in tempi brevi, una integrazione al progetto, soprattutto in riferimento alla riduzione del potenziale impatto ambientale delle emissioni in atmosfera in caso di anomalie impiantistiche, e ciò anche in considerazione delle valutazioni contenute nel parere stesso.

Il M.A.T.T.M., con nota 5 settembre 2002, ha preso atto della richiesta di sospensione, restando in attesa delle integrazioni progettuali da parte di Vinyls, per il completamento della procedura.

Tali integrazioni sono state trasmesse alle autorità competenti in data 11 febbraio 2003, dopo averne data comunicazione al pubblico in data 7 febbraio 2003.

Il M.A.T.T.M., con nota del 19 febbraio 2003, ha precisato le necessarie ulteriori modalità di ripresentazione della documentazione, richiedendo l’elaborazione di un nuovo SIA, “integrato”, all’evidente fine di garantire una migliore comprensione del progetto, complessivamente considerato, anche e soprattutto da parte del pubblico.

In adempimento a quanto richiesto dall’autorità competente, la Società, dopo aver pubblicato, su tre diversi quotidiani, il 28 marzo 2003, un ulteriore avviso al pubblico, in data 31 marzo 2003 ha trasmesso al M.A.T.T.M. e alle altre autorità interessate dal procedimento il nuovo SIA integrato con le modifiche ritenute sostanziali rispetto a quanto precedentemente prodotto, oltre al progetto di bilanciamento delle capacità produttive complessivo, in quanto integrato con le variazioni impiantistiche e gestionali rilevanti. (A questo proposito, la difesa di Vinyls evidenzia che le modifiche apportate all’originario progetto di bilanciamento delle capacità produttive in esame hanno consentito di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale degli impianti stessi, sia in condizioni di marcia regolare sia in caso di eventi incidentali).

Con successiva nota in data 11 giugno 2003, il M.A.T.T.M., dopo aver preso atto di quanto si è sopra rilevato, ha esplicitamente considerato superato e sostituito il progetto originariamente presentato e, quindi, ha dichiarato “decaduto il relativo procedimento” ritenendo avviato un nuovo procedimento a decorrere dal 4.4.2003, data di perfezionamento della nuova documentazione.

Contestualmente, il M.A.T.T.M. ha inviato il M.B.A.C. e la Regione Veneto a esprimere il parere di relativa competenza sul nuovo progetto, “dovendo considerare superati quelli già espressi per il precedente procedimento”.

Quanto al M.B.A.C., non risulta che lo stesso abbia adottato alcun parere finale in relazione al progetto di bilanciamento. Sulla questione si sono pronunciate le Soprintendenze locali, peraltro, con pareri tra loro discordanti. In particolare, mentre la Soprintendenza archeologica per il Veneto ha espresso un parere sostanzialmente negativo in data 4 maggio 2004, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Venezia e Laguna ha reso un parere positivo in data 26 luglio 2004, in relazione agli aspetti paesaggistici legati all’impatto visivo delle opere sul territorio.

Per contro, la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione regionale VIA del 2 agosto 2004 approvando, con prescrizioni, anche il nuovo progetto di bilanciamento delle capacità produttive, con propria deliberazione 2540 del 6 agosto 2004, trasmessa all’autorità procedente.

L’esame del nuovo progetto è proseguito tra non poche difficoltà (cfr. nota Presidente Commissione VIA 16.5.2005, indirizzata al Ministro).

Il favor nei confronti della realizzazione del progetto di bilanciamento, data la sua rilevanza strategica sia con riferimento al miglioramento dell’impatto ambientale sia in relazione agli aspetti socio-economici correlati al rilancio dell’occupazione ed alla continuità produttiva e competitività delle attività produttive di Porto Marghera, è stato ribadito mediante l’espresso inserimento di tale intervento nel Protocollo di intesa su Porto Marghera stipulato in data 14 dicembre 2006 tra alcune delle imprese ivi operanti, compresa la Società, ed il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l’Unindustria Venezia e le associazioni sindacali nazionali e territoriali.

Il procedimento di VIA inerente al progetto de quo proseguiva, senza peraltro, giungere a una formale determinazione ministeriale conclusiva del M.A.T.T.M..

In particolare, in data 9 gennaio 2007, si è tenuto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza di funzionari del Ministero dell’Ambiente e di Vinyls, nel corso del quale la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha illustrato e, successivamente, confermato, con lettera del 22.3.2007, come la presentazione della domanda d autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della Società avrebbe consentito di concludere, in tempi ristretti, anche l’iter della proposta di bilanciamento, sospeso in attesa di acquisire le informazioni collegate alla procedura di AIA.

(Peraltro, per quanto riguarda i rapporti tra il procedimento di VIA ed il procedimento di AIA, l’art. 5, comma 12, del D.Lgs. n. 59/2005 specifica che sia, invece, il termine di legge prescritto per la conclusione della procedura di AIA a dover restare sospeso fino alla conclusione del procedimento di VIA.)

Vinyls, conformemente a quanto richiesto dal D. Lgs. n. 59/2005, in data 2 marzo 2007 ha depositato presso il M.A.T.T.M. la domanda di AIA per il proprio stabilimento di Porto Marghera.

Successivamente, in data 5 aprile 2007, il M.A.T.T.M. ha formalmente avviato il procedimento amministrativo per il rilascio dell’A.I.A., necessaria per l’esercizio degli impianti dello stabilimento di Porto Marghera, e la Società ha, quindi, provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico in data 30 aprile 2007.

Tra il dicembre 2007 ed il marzo 2008, è seguito un fitto scambio di corrispondenza, depositata agli atti, tra la Società ed il M.A.T.T.M., nonché incontri finalizzati essenzialmente a chiarire alcune incongruenze riscontrate tra la documentazione depositata nel 2003 per il rilascio del provvedimento di VIA e quella depositata nel 2007 per l’ottenimento dell’AIA, concernenti, in particolare, la capacità produttiva dichiarata dell’impianto CV 22/23 (pari a 250.000 t/a di CVM del SIA del 2003 e parti a 280.000 t/a di CVM nella domanda di AIA del 2007)(si vedano, in particolare, le note MATTM 2 gennaio 2008, 16 gennaio 2008, 11 febbraio 2008, 3 marzo 2008; e le note Vinyls 15 gennaio 2008, 21 gennaio 2008, con i relativi allegati, 11 febbraio 2008, 20 febbraio 2008, ex art. 10/B) l. n. 241/90, e 3 marzo 2008).

Al carteggio Vinyls / MATTM hanno fatto seguito, tra l’altro:

-la nota 12 febbraio 2008, diretta in primo luogo al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Regione Veneto, dopo avere rammentato che il progetto di bilanciamento rappresenta uno degli investimenti fondamentali dell’Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera sottoscritto nel 1998 (conf. Protocollo di intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006), e preso atto che variazioni progettuali e incontri tecnici non hanno portato ad alcuna decisione in merito, giacché la pronuncia di compatibilità ambientale sull’intervento è stata rinviata di nuovo, confida nell’impegno del Presidente del Consiglio per una decisione positiva;

-la nota 20 febbraio 2008 del Sindaco di Venezia, rivolta al Ministro dell’Ambiente, nella quale si rimarca la necessità di una parola “ultima e definitiva” sul progetto di bilanciamento, da parte della Commissione VIA, dopo di che, nel caso di parere ancora negativo, sarà il Governo a decidere, assumendosene tutte le responsabilità (v. anche la nota MATTM 7 marzo 2008 di risposta al Sindaco);

-la nota del Prefetto di Venezia, del 22 febbraio 2008, con la quale si segnala la preoccupazione dei sindacati per l’atteggiamento considerato dilatorio della Commissione VIA nazionale;

-le note del 7 e del 12 marzo 2008 con le quali Vinyls diffida il MATTM ad emanare il provvedimento finale.

Inoltre, in data 12 marzo 2008, Vinyls ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Sindaco di Venezia una nota, nelle cui conclusioni ha espressamente affermato di confidare in un intervento da parte del Consiglio dei Ministri, il quale “anche in considerazione dell’ampio materiale istruttorio, possa comunque garantire un’adeguata valutazione di tutti gli aspetti, anche di carattere ambientale, riconnessi all’attuazione del progetto presentato” inerente al bilanciamento delle capacità produttive degli impianti di produzione di CVM e di PVC.

A fronte della situazione sopra descritta, è , quindi, intervenuto il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 19 marzo 2008.

In particolare, con tale atto, il Consiglio dei Ministri, dopo aver riconosciuto l’importanza strategica del citato progetto, la cui mancata autorizzazione “determinerebbe la probabile dismissione della produzione di PVC a Porto Marghera con inevitabili ripercussioni negative sul Cracking della Polimeri Europa che alimenta la produzione di tutto il quadrilatero industriale, oltre che forti tensioni sociali, già ripetutamente segnalate dalla locale Prefettura”, ha deliberato il rilascio della valutazione di impatto ambientale positiva sul progetto de quo, nel rispetto di talune “dettagliate prescrizioni idonee a scongiurare pericoli per l’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro”, così conseguendo una “situazione di equilibrio che assicuri la ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento”.

La Deliberazione del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 114 del 14 maggio 2008.

Inoltre, la citata D.C.M. ha previsto un’ulteriore fase partecipativa, richiedendo alla Vinyls di pubblicare una nuova informativa al pubblico al sensi dell’art. 6 della Legge n. 349/1986 e consentendo la riproposizione di eventuali osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Infine, il medesimo atto ha concesso ai Ministeri interessati la facoltà di individuare, entro i successivi trenta giorni, anche in considerazione delle osservazioni eventualmente pervenute, ulteriori prescrizioni integrative di quelle già contenute nella deliberazione stessa.

Vinyls, ha provveduto a dare un nuovo avviso al pubblico sulla stampa nazionale e regionale del 23 maggio 2008.

Anche sulla base delle osservazioni conseguentemente presentate da alcuni associazioni, la Commissione VIA nazionale ha proposto l’integrazione delle prescrizioni contenute nella succitata D.C.M., con il parere n. 117 del 15 ottobre 2008, successivamente trasmesso al M.A.T.T.M..

Con nota del 31 ottobre 2008, quest’ultima autorità amministrativa ha ritenuti di procedere all’integrazione della deliberazione del 19 marzo 2008, in senso conforme a quanto prospettato nel citato parere n. 117, contestualmente, peraltro, inoltrato anche alla Commissione AIA, affinché potesse tenerne debitamente conto nell’ambito dell’istruttoria, ancora in corso, relativa al procedimento volto al rilascio dell’AIA.

Infine, anche l’autorizzazione AIA è stata rilasciata, con prescrizioni, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota 23 gennaio 2009.

2.2.2.- Orbene, la DCM del 19 marzo 2008 va considerata atto di definizione della questione di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86, disposizione per la quale , “ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri”.

Va premesso che l’affermazione –peraltro fatta dalle ricorrenti solo in memoria, il che potrebbe comportare aspetti di inammissibilità del profilo di censura, se dagli stessi non si potesse fare astrazione vista la infondatezza, nel merito, del profilo medesimo- secondo la quale il citato art. 6, comma 5, non troverebbe applicazione nel caso in esame poiché il progetto riguarda un intervento di competenza del privato e non un’opera pubblica in senso stretto, vale a dire un manufatto realizzato dalla mano pubblica a spese della collettività, non può essere condivisa atteso che:

-l’art. 6 della l. n. 349/86, nel disciplinare l’assoggettamento a VIA di progetti di opere, non distingue tra opere realizzate dalla pubblica autorità e progetti privati (conf. Dir. 85/337 che, nelle premesse, definisce il committente quale soggetto richiedente l’autorizzazione relativa a un progetto privato, oppure la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto);

-i progetti di opere sottoposti alla valutazione di cui al citato art. 6 della l. n. 349/86, elencati all’art. 1 del DPCM n. 377/88, recante “regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale” di cui all’art. 6 cit. , riguardano costruzioni non necessariamente affidate alla realizzazione della mano pubblica, potendo trattarsi di progetti –di rilevanza e interesse pubblico ma- demandati alla esecuzione del privato proponente.

Quanto al rilievo di parte ricorrente secondo cui non è dato sapere dove e come si sarebbe manifestato il “dissenso tra il Ministro dell’Ambiente e …quale Ministro”, la sezione, nell’aderire alla tesi difensiva di Vinyls, ritiene in primo luogo che, ai fini dell’applicazione del citato art. 6, comma 5, non occorra che il contrasto tra amministrazioni presupponga e sia formalizzato in un provvedimento di VIA negativo. In altre parole, per la rimessione della questione al CDM ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86, non assume rilevanza decisiva la mancanza di una pronuncia finale, da parte del Ministro dell’ambiente, sulla compatibilità ambientale. A questo proposito è stato affermato che “l’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica e, come tale, non assoggettato a parametri tipizzati sul piano schiettamente formale” (Cons. St., VI, n. 1102/05, p. 5.1.2. ; conf. Tar Veneto, I, n. 2482/04).

In questa prospettiva, e guardando adesso da vicino il caso di specie, da una parte emerge, dall’esame della documentazione depositata in giudizio, con particolare riferimento al carteggio Vinyls –MATTM del 2007 -2008, una sostanziale volontà contraria, da parte del MATTM, a una positiva approvazione finale del progetto di bilanciamento delle capacità produttive degli impianti CV 22/23 e CV 24/25, e questo ancorché l’atteggiamento di inerzia –dissenso del MATTM non si sia esternato in una esplicita pronuncia finale sfavorevole al proponente.

In modo condivisibile la difesa di Vinyls parla di una “inerzia –dissenso” del MATTM in contrasto con il “favor” incontrato dal progetto in sede di stipulazione dell’Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera, sottoscritto a Roma, presso il Ministero dell’industria, il 21 ottobre 1998, e approvato con DPCM del 12 febbraio 1999, e in sede di Protocollo di intesa su Porto Marghera, stipulato il 14 dicembre 2006 tra MSE, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Unindustria Venezia, alcune imprese private, tra le quali la Vinyls, e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali; protocollo di intesa finalizzato, tra l’altro, a garantire la continuità produttiva e la competitività delle attività chimiche a partire dal ciclo del cloro, attraverso il bilanciamento cloro CVM –PVC.

La valutazione positiva del MSE –oltre che della Regione Veneto: ma sulla sollecitazione di quest’ultima alla PCM si dirà tra breve- appare quindi desumibile, come si è detto, dal “favor” manifestato, per il progetto di bilanciamento, in sede di stipula dell’Accordo del 1998 e del Protocollo di intesa del 2006.

E’ vero che non risulta comprovata, in atti, una sollecitazione recente e formale, da parte del MSE, rivolta al PCM al fine di convocare il CDM per superare l’ “impasse” creatasi in relazione alla approvazione del progetto di cui si tratta; e neppure si è rinvenuta traccia, negli atti di causa, di un dissenso del MSE coevo, esplicito e formale, rispetto all’atteggiamento dissenziente del MATTM.

Ma, a parte il fatto che con nota del 12 febbraio 2008 lo stesso Presidente della Regione Veneto, nel rivolgersi al PCM richiamando il Protocollo di intesa su Porto Marghera del 2006 e sottolineando che l’ennesimo rinvio di un parere tecnico apriva scenari di incertezza e non consentiva di programmare gli investimenti previsti dai due accordi sottoscritti, aveva concluso confidando nell’impegno del PCM per una decisione positiva, così suggerendo di dare l’avvio alla rimessione, al CDM, della pronuncia finale di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della l. n. 349/86; e che la stessa Vinyls, dopo avere inutilmente diffidato il MATTM a voler concludere il procedimento con un provvedimento definitivo, si era rivolta in via diretta al PCM con una –argomentata- nota in data 12 marzo 2008, confidando che una eventuale decisione del CDM, vista anche la considerevole documentazione raccolta in sede istruttoria, avrebbe potuto garantire un’adeguata valutazione di tutti gli aspetti, anche di carattere ambientale, riconnessi all’attivazione del progetto presentato; oltre a tutto ciò, l’investitura del CDM era oggettivamente rivolta a dirimere una divergenza di vedute tra il MATTM e il MSE quale Ministero che soprintende(va) al progetto della cui approvazione di tratta(va).

In modo tutt’altro che implausibile, poi, la difesa di Vinyls soggiunge che il conflitto tra interessi e autorità pubbliche coinvolge anche il MBAC al quale, in base a quanto dispone l’art. 6 della l. n. 349/86, spetta esprimersi in concerto con il MATTM sulla compatibilità ambientale del progetto. A ben guardare, l’inerzia del MBAC sottende un dissenso venutosi a creare tra le Soprintendenze locali e, segnatamente, tra la Soprintendenza archeologica per il Veneto la quale, in data 4 maggio 2004, aveva ritenuto di non potere rendere, allo stato, un parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto, non essendo stato previsto alcuno studio di impatto archeologico (v. , poi, le notevoli perplessità e le valutazioni formulate a pag. 1 della nota 4 maggio 2004 cit.), e la Soprintendenza per i beni architettonici di Venezia e Laguna che, invece, in data 26 luglio 2004, aveva espresso un parere favorevole in relazione al progetto “de quo”, in relazione agli aspetti paesaggistici legati all’impatto visivo delle opere sul territorio. La DCM appare idonea a superare anche l’inerzia del MBAC, proprio in considerazione della funzione che il CDM è chiamato in via istituzionale a svolgere e che consiste nel superare, al più alto livello politico –amministrativo, conflitti tra Ministri mediante il contemperamento dei diversi interesse di cui gli stessi sono portatori. Ciò consente di respingere anche il motivo unico proposto con la seconda memoria di motivi aggiunti, incentrato sulle posizioni espresse dalle Soprintendenze nel corso della procedura. A quest’ultimo riguardo va solo precisato che può essere respinta l’istanza delle ricorrenti diretta ad acquisire in giudizio la nota MBAC del 30 aprile 2003 alla quale la Soprintendenza archeologica per il Veneto fa richiamo nelle premesse della nota 4 maggio 2004.

Non pare inutile aggiungere che nessun rilievo assume la circostanza che la citata DCM, pur richiamando in modo esplicito l’informativa al pubblico di cui all’art. 6 della l. n. 349/86, non contenesse alcuno specifico richiamo alla disciplina di cui al citato art. 6, comma 5, sulla rimessione al CDM della pronuncia finale sulla compatibilità ambientale, trattandosi di un dato formale tutt’altro che significativo, dovendo l’indagine sulla qualificazione dell’atto imperniarsi sulla sostanza del potere esercitato.

E il Collegio ritiene applicabile, al caso “de quo”, la disciplina normativa in materia di VIA di cui all’art. 6 della l. n. 349/86, e relativi decreti attuativi (il DPCM n. 377/88 e il DPCM 27 dicembre 1988, n. 16100/88), dato che il procedimento di VIA, iniziato nel 2003 (e solo “per incidens” va precisato che quando si parla di “progetto” ci si riferisce al “progetto versione 2003” dato che, come si desume dalla cronistoria della vicenda, riassunta sopra al p. 2.2.1. , il “progetto versione 2000” è stato esplicitamente considerato superato e sostituito dal “progetto 2003”-v. in particolare la nota MATTM 11 giugno 2003), era sottoposto alla previgente disciplina in materia di VIA di cui al citato art. 6 (v. art. 35, comma 2 ter, del t. u. n. 152/06, introdotto con il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

In ogni caso vale aggiungere, con la difesa di Vinyls, che il menzionato art. 6, comma 5, specifica quanto statuito, in generale, dall’art. 5, comma 2, lett. c bis), della l. n. 400/88, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Di qui la legittimazione, e la legittimità, del potere esercitato dal CDM, quale organo naturalmente deputato alla soluzione di conflitti interministeriali “al fine di cogliere le ragioni della sintesi finale (da esprimere) sul piano politico-amministrativo” (v. CdS, 129/06).

Le considerazioni su esposte esimono il Collegio dal prendere posizione sull’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 26 del t. u. n. 152/06 (v. memoria Avv. St. 26.10.2009, pag. 2; cfr. mem. dif. Vinyls 19.11.2009, pag. 26, secondo cui la fattispecie in esame risulta conforme anche all’art. 26 cit.) il quale, al comma 2, attribuisce al CDM l’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle parti interessate, previa diffida ad adempiere rivolta all’organo competente rimasto inerte.

Il Collegio non può convenire sul rilievo per cui il CDM avrebbe adottato una decisione di VIA positiva prescindendo da qualsiasi valutazione tecnico –ambientale. Sotto un primo profilo, infatti, il CDM ha, evidentemente, valutato anche aspetti di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, subordinando la positiva pronuncia di compatibilità ambientale del progetto al rispetto di dettagliate prescrizioni, inclusa l’implementazione della fase partecipativa. Nel formulare “dettagliate prescrizioni idonee a scongiurare pericoli per l’ambienta, la salute e la sicurezza sul lavoro” il CDM non poteva non conoscere la pregressa attività istruttoria svolta con riferimento al progetto in esame, e questo benché i singoli atti dell’istruttoria non siano stati elencati in modo analitico nelle premesse della delibera.

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, secondo le quali il CDM è intervenuto malgrado la mancata conclusione dell’istruttoria in capo al MATTM, in realtà proprio la circostanza che il MATTM non abbia adottato un provvedimento conclusivo del procedimento di VIA ha finito per costituire il presupposto legittimante l’emanazione della DCM. Ciò nondimeno, come si ricava dalla lettura della documentazione depositata in giudizio, non può dirsi che la DCM non sia stata preceduta da una attività istruttoria. Inoltre, la valutazione finale del CDM si basa su una analisi comparativa -fatta, lo si ripete, esprimendo, al più alto livello politico –amministrativo, una sintesi finale tra interessi contrapposti- dei costi e benefici, in senso lato, del progetto da realizzare, anche tenendo conto dei rischi sottesi alla opzione zero, vale a dire delle ripercussioni negative sull’occupazione, con conseguenti forti tensioni sociali, derivanti da una eventuale mancata autorizzazione del progetto di bilanciamento. Come correttamente osserva la difesa di Vinyls, la DCM impugnata ha risposto, in modo non irragionevole, alla propria funzione, consistente nel superamento di contrasti insorti tra autorità pubbliche, mediante un bilanciamento dei diversi interessi sottesi alla realizzazione del progetto (v. anche il passaggio motivazionale della DCM là dove si ravvisa la necessità di provvedere ricercando una situazione di equilibrio che assicuri la ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento).


Non va tralasciato di considerare, poi, che i profili di valutazione politica della DCM –che rientra nella categoria degli atti di alta amministrazione- restringono in modo ulteriore l’ambito del sindacato del giudice amministrativo.

Quanto agli aspetti formali di atipicità, inesistenza giuridica e nullità della DCM del 19 marzo 2008, dedotti nel ricorso introduttivo e nel primo motivo della prima memoria con motivi aggiunti, va osservato che né l’art. 6 della l. n. 349/86 né, attualmente, l’art. 26 del t. u. n. 152/06 specificano alcunché sui requisiti formali che devono essere posseduti dai provvedimenti adottati dal CDM in casi come quello previsto nella controversia odierna. Inoltre, l’art. 2, comma 1, della l. n. 400/88, il quale prevede, tra l’altro, che il Consiglio dei Ministri dirime i conflitti di attribuzioni tra Ministri, non precisa la forma che deve essere assunta dalle relative deliberazioni. Le DCM, per esistere, non necessitano di requisiti formali particolari giacché, trattandosi di atti aventi una connotazione squisitamente politica, non sono subordinate alla osservanza di parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (cfr. CdS, 1102/05 cit.). In base a quanto dispone il regolamento interno del CDM, approvato con DPCM 10 novembre 1993 (v. articoli 10 e seguenti), della riunione del CDM viene redatto processo verbale, e la deliberazione viene inserita all’interno della raccolta delle deliberazioni del CDM. Nulla vieta che la volontà politico -amministrativa del CDM venga esternata in un “estratto conforme al processo verbale” della riunione del CDM, che riporti il contenuto della deliberazione adottata.

Si è già accennato sopra al fatto che la DCM 19 marzo 2008 ha collocato in modo corretto l’inizio del procedimento di VIA inerente al progetto “de quo” nel 2003 e non ha, per contro, richiamato il parere negativo espresso dalla Commissione nazionale VIA nel 2002, in quanto relativo a una procedura decaduta (conf. nota MATTM 11 giugno 2003), Vale forse aggiungere che, in questo contesto, e diversamente da ciò che sostengono le ricorrenti, la reiterazione di una nuova istanza di VIA era tutt’altro che necessaria poiché il nuovo progetto era stato comunicato sia alle amministrazioni coinvolte, sia al pubblico. Di più: una siffatta istanza avrebbe finito per porsi in contrasto con il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/90 il quale si lega al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria.

Sulla asserita mancata informativa al pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della l. n. 349/86, e dell’art. 7, comma 2, del DPCM 27 dicembre 1988, in relazione alla versione del progetto migliorativa, al fine di consentire agli interessati di presentare osservazioni, con l’obbligo, per la pubblica autorità, di prenderle in considerazione (nella prima memoria si rimarca che la partecipazione del pubblico, tramite informativa, è stata assentita soltanto dopo la conclusione del procedimento e l’espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale), il Collegio, nel rinviare alla cronistoria sub p. 2.2.1., e nel condividere la difesa di Vinyls, osserva che:

-la controinteressata, tra il 2003 e il 2008, non ha modificato in modo significativo il proprio progetto, come depositato presso le amministrazioni competenti e reso noto al pubblico, mediante appositi avvisi sulla stampa nazionale e locale, il 28 marzo 2003;

-la società risulta essersi limitata ad apportare modifiche migliorative sotto i profili della sicurezza e della tutela ambientale, senza, peraltro, modificare l’assetto strutturale dell’impianto;

-al progetto di bilanciamento del 2003 (la c. d. nuova versione) non hanno fatto seguito versioni ulteriori del medesimo;

- le garanzie di partecipazione sono state dunque assicurate in modo conforme alla disciplina di cui agli articoli 6, comma 9, della l. n. 349/86 e 7, comma 2, del DPCM 27 dicembre 1988 (v., “amplius”, note Vinyls del 7 e 14 marzo 2008, in atti) ;

-inoltre, come la difesa di Vinyls osserva, condivisibilmente, il pubblico era stato posto nella condizione di conoscere anche gli accorgimenti apportati dalla società all’impianto CV 22/23, dato che la documentazione depositata nel 2007 ai fini del rilascio dell’AIA, in relazione a un procedimento distinto ma in parte connesso, già faceva riferimento a una capacità produttiva stimata dell’impianto di pari a 280.000 t/a di CVM in seguito alla realizzazione degli accorgimenti in parola, fermo l’effetto migliorativo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e nelle acque;

-infine, il progetto di bilanciamento è stato sottoposto a una fase di partecipazione aggiuntiva e ulteriore, rispetto a quella richiesta dalla disciplina normativa applicabile, con la DCM del 19 marzo 2008 (v. pag. 3 verbale delibera CDM) . In seguito alla informativa al pubblico e al pervenimento di osservazioni da parte di associazioni (giugno 2008), la Commissione VIA / VAS, il 15 ottobre 2008, ha reso il parere n. 117 formulando prescrizioni ulteriori rispetto a quelle inserite nella DCM.

Un iter procedimentale certamente lungo e travagliato, ma non abnorme.

Quanto poi al terzo motivo della quarta memoria per motivi aggiunti, che si incentra sull’affermata illegittimità del parere 15 ottobre 2008, n. 117, della Commissione VIA / VAS, a causa della mancata, o soltanto parziale valutazione di osservazioni presentate da alcune associazioni, e ciò, si sostiene, anche alla luce del fatto che la DCM, nell’assicurare la partecipazione del pubblico tramite informativa ex art. 6 della l. n. 349/86, non aveva previsto alcuna limitazione sul piano dei contenuti delle osservazioni conseguenti alla fase aggiuntiva di pubblicità prevista dalla stessa DCM, il Collegio, letto il parere in argomento, è dell’avviso che la Commissione abbia esaminato le osservazioni presentate, salvo evidenziarne la irrilevanza, con motivazione concisa ma sufficiente e plausibile, e salvo prendere in considerazione il merito dei rilievi formulati con altre osservazioni, facendone oggetto di specifiche prescrizioni (v. pag. 7 par. 117/08 cit.). Del resto, in tema di partecipazione e informazione al pubblico in materia di VIA, va considerato che “le osservazioni sui progetti di opere soggette a VIA, configurandosi come un apporto collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente” –CdS, VI, n. 1049/09).

Resta da esaminare la terza memoria contenente motivi aggiunti, focalizzata sulla violazione del d. lgs. n. 334 del 1999.

Le ricorrenti sostengono, in sintesi, l’avvenuta violazione della disciplina normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e, segnatamente, dell’art. 21 del d. lgs. n. 334/99 in quanto, nella specie, il CTR non avrebbe adottato il prescritto nulla osta di fattibilità, limitandosi a emanare meri atti interlocutori, contenenti prescrizioni e richieste di integrazioni.

La censura è infondata e va respinta.

Se il verbale CTR n. 166 del 3 aprile 2001 è sicuramente interlocutorio, prevedendo la realizzazione dell’intervento soltanto a determinate condizioni, va sottolineato che nel verbale n. 195 del 30 maggio 2002, che fa seguito al verbale n. 166/01, il CTR dichiara di condividere le conclusioni formulate dal Gruppo di lavoro nella relazione allegata al verbale medesimo: quest’ultima, a sua volta, ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società avesse soddisfatto in modo adeguato quanto richiesto dal CTR con le conclusioni di cui al citato verbale n. 166/01, fatta salva la indicazione riportata al p. 2. –considerazioni finali, della menzionata relazione.

Il verbale CTR n. 195/02 ben può essere qualificato come nulla osta di fattibilità ex art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 334 del 1999: come tale esso viene qualificato a pag. 3 del verbale CTR n. 543 del 19 marzo 2008. Il fatto che il verbale n. 195/02 richiedesse alla società una integrazione al rapporto di sicurezza in tema di indicazione delle soglie di danno nello scenario incidentale individuato dall’analisi di rischio, appare inidoneo a precludere la qualificazione del verbale n. 195/02 come nulla osta di fattibilità. E’ lo stesso art. 21, comma 3, del decreto n. 334/99 a prevedere che il nulla osta di fattibilità possa essere condizionato al rispetto di prescrizioni. Appare inoltre significativa la circostanza che il verbale n. 195/02 sia stato inoltrato a tutte le autorità di cui all’art. 21, comma 4, del decreto n. 334/99, da parte del Ministero dell’interno –Corpo nazionale dei vigili del fuoco –Ufficio prevenzione incendi, con nota del 3 giugno 2002 depositata in giudizio. Del resto, “la comunicazione dell’atto, espressamente prevista dall’art. 21, comma 4, (del decreto n. 334/99) presuppone che si sia conclusa positivamente la valutazione del rapporto preliminare di sicurezza” (Tar Umbria, n. 545 / 02).

Non appare superfluo aggiungere che il rapporto conclusivo di verifica ispettiva del 15 febbraio 2008, allegato al verbale CTR n. 543 del 19 marzo 2008, afferma in modo testuale, nelle conclusioni, che “il Sistema di Gestione della Sicurezza, così come attualmente riscontrato, risulta generalmente adeguato e rispondente nei suoi elementi essenziali, sia in termini strutturali, sia di contenuto, a quanto previsto dalla normativa, pur potendosi evidenziare aree di miglioramento, così come dalle raccomandazioni sopra riportate” (v. rapporto finale, conclusioni, pag. 27). Il verbale CTR n. 579 del 9 luglio 2008 si limita a ribadire l’esigenza di attuare le raccomandazioni e prescrizioni formulate in precedenza.

Infine, l’asserita mancanza del certificato prevenzione incendi (CPI) in capo all’azienda titolare degli impianti non inficia l’atto impugnato. Inoltre Vinyls, in memoria, fa presente che il CPI verrà rilasciato solo una volta conclusa l’istruttoria in merito al rapporto integrato di sicurezza portuale.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Considerata l’estrema complessità in fatto della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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