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T.A.R. VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649
INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Interessi tutelati - Attività economiche
precedentemente insediate sul territorio - Rilevanza. Il fine perspicuo
della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute
dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono
desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447,
che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e
dell’ambiente esterno; gli interessi menzionati nella normativa di riferimento
non possono tuttavia non tener conto delle attività economiche precedentemente
insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro
risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che
si radichino sul territorio in una fase temporale successiva. Pres. Borea, Est.
Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti,
Zambelli e Righetti) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Pianificazione urbanistica -
Rapporti. La classificazione acustica del territorio non deve meccanicamente
sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone l’art. 6 della
legge 26.10.1995, n. 447, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti
urbanistici (cfr., in merito, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n.
6819). Il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste
deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio
(cfr. l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, il
D.P.C.M. 1.3.1991 e il D.P.C.M. 14.11.1997), con la necessaria precisazione che
la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè
all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto. Pres.
Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti
Righetti, Zambelli e Righetti) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Discrezionalità tecnica -
Presupposti di fatto - Preuso del territorio. Le scelte inerenti alla
classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria
del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata
all'accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il
preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate
aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate
industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di attività
produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione
acustica, non adeguatamente giustificate (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III,
24.1.2007, n. 187). Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c.
Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti)
- TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649
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N. 00649/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02288/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2002, proposto da:
Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv.
Filippo Borelli, Giulio Pasquini, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso
Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Minerbe - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Righetti,
Franco Zambelli, Cesare Righetti, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Provincia di Verona - (Vr);
per l'annullamento
della deliberazione 11 del 14 giugno 2002 con cui il consiglio comunale ha
approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minerbe - (Vr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Riccardo
Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L'industria ricorrente ha impugnato il piano di classificazione acustica del
territorio del comune resistente nella parte in cui l'area in cui ha sede la
propria attività è stata inserita in classe III "aree di tipo misto" ai sensi e
per gli effetti di cui alla delibera della giunta regionale del Veneto numero
4313 del 21 settembre 1993, in quanto detta classificazione imporrebbe valori
limiti di emissione sonora tali da comportare il blocco dell'industria stessa.
Ad avviso della ricorrente il piano sarebbe illegittimo in quanto avrebbe
assunto, quale unico presupposto a motivazione dell'inserimento dell'area
dell'industria nella classe III, le previsioni urbanistiche della variante al
piano regolatore, che classificano quell'area come zona C 3 di riqualificazione
urbanistica. Atteso che la zona in cui ricade l'industria sarebbe
contraddistinta da una vocazione prettamente industriale, l'amministrazione
avrebbe violato il principio secondo il quale la classificazione acustica del
territorio comunale, e quindi l'articolazione dello stesso in sei differenti
classi, dovrebbe essere operata sulla base delle reali caratteristiche
territoriali.
La scelta di inserire l'area dell'industria in classe III risulterebbe inoltre
discriminatoria per essere stato invece collocato in classe IV il vicino
consorzio ortofrutticolo.
Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente.
All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Osserva innanzitutto il Collegio che un corretto procedimento di azzonamento
acustico deve necessariamente muovere dall’esame della tabella A, concernente la
classificazione del territorio comunale, allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, e
precisamente dall’analisi delle classi V e VI di destinazione d’uso del
territorio.
La classe V, prevista per le aree prevalentemente industriali, è stata prevista
per quelle che siano interessate da insediamenti industriali associati a
scarsità di abitazioni.
La classe VI è invece quella da assegnare alle are interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
Le “Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico”,
redatte dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (serie - linee
guida 1/1998), nel capitolo sull’individuazione delle zone in classe V e VI,
specificano ulteriormente “che in genere non esistono aree industriali del tutto
prive di insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere la
presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia”.
In senso difforme alla suddetta disciplina ha invece disposto il piano di
zonizzazione in esame, classificando l’area in cui sorge l'industria ricorrente
in classe III "aree di tipo misto”, e ciò fondandosi sull'attuale zonizzazione
che individua l'area come zona C3 di riqualificazione urbanistica .
Va ribadito che il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio
consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi
protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e
della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno.
Tuttavia deve ricordarsi il principio secondo cui la classificazione acustica
del territorio non debba meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione
urbanistica; in tal senso dispone del resto l’art. 6 della legge citata, che
prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito,
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819) ma, al contempo, osserva
che gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possano non
tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio,
le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non
sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio
in una fase temporale successiva.
Tale tesi è suffragata dall’esame della normativa, la quale richiede, anzitutto,
che le attività inserite nella medesima zona del piano abbiano caratteri
omogenei e in tal senso dispongono l’articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge n. 447 del 1995, ove si prevede la classificazione del territorio in 6
classi per l’applicazione dei valori di qualità, il D.P.C.M. 1.3.1991 e il già
citato D.P.C.M. 14.11.1997.
In questi termini, il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e
quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione
del territorio, con la necessaria precisazione che la stessa deve essere
comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in
fatto che può divergere da quella di diritto.
Altra condizione è costituita dal fatto che la zonizzazione acustica venga
effettuata “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”,
come dispone ancora lo stesso articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n.
447 del 1995.
Chiarito quanto precede occorre ora richiamare quell’indirizzo della
giurisprudenza, che il Collegio condivide, che ha affermato che “le scelte
inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività
pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità
tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto. Il primo
dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le
consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati … in zone
qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di
attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della
classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (diversamente da ciò
che potrebbe avvenire, ad esempio, per le attività industriali localizzate in
zona impropria)” (cfr., T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187).
Dunque se certamente non è predicabile una disparità di trattamento, attesa la
diversa tipologia di attività, con la classificazione offerta al Consorzio
ortofrutticolo, parimenti non risulta giustificata la ragione del mancato
inserimento in classe IV dell'area su cui insiste l'industria ricorrente.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento in parte qua del piano
di classificazione impugnato, mentre le spese possono essere compensate tra le
parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
per l'effetto annulla la deliberazione di approvazione del piano di
classificazione acustica per quanto di ragione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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