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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649


INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Interessi tutelati - Attività economiche precedentemente insediate sul territorio - Rilevanza.
Il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno; gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono tuttavia non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio in una fase temporale successiva. Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Pianificazione urbanistica - Rapporti.
La classificazione acustica del territorio non deve meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone l’art. 6 della legge 26.10.1995, n. 447, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819). Il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio (cfr. l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, il D.P.C.M. 1.3.1991 e il D.P.C.M. 14.11.1997), con la necessaria precisazione che la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto. Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Discrezionalità tecnica - Presupposti di fatto - Preuso del territorio.
Le scelte inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187). Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649
 

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N. 00649/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02288/2002 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2002, proposto da:
Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Borelli, Giulio Pasquini, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;


contro


Comune di Minerbe - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Righetti, Franco Zambelli, Cesare Righetti, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Provincia di Verona - (Vr);

per l'annullamento

della deliberazione 11 del 14 giugno 2002 con cui il consiglio comunale ha approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minerbe - (Vr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


L'industria ricorrente ha impugnato il piano di classificazione acustica del territorio del comune resistente nella parte in cui l'area in cui ha sede la propria attività è stata inserita in classe III "aree di tipo misto" ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera della giunta regionale del Veneto numero 4313 del 21 settembre 1993, in quanto detta classificazione imporrebbe valori limiti di emissione sonora tali da comportare il blocco dell'industria stessa.

Ad avviso della ricorrente il piano sarebbe illegittimo in quanto avrebbe assunto, quale unico presupposto a motivazione dell'inserimento dell'area dell'industria nella classe III, le previsioni urbanistiche della variante al piano regolatore, che classificano quell'area come zona C 3 di riqualificazione urbanistica. Atteso che la zona in cui ricade l'industria sarebbe contraddistinta da una vocazione prettamente industriale, l'amministrazione avrebbe violato il principio secondo il quale la classificazione acustica del territorio comunale, e quindi l'articolazione dello stesso in sei differenti classi, dovrebbe essere operata sulla base delle reali caratteristiche territoriali.

La scelta di inserire l'area dell'industria in classe III risulterebbe inoltre discriminatoria per essere stato invece collocato in classe IV il vicino consorzio ortofrutticolo.

Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva innanzitutto il Collegio che un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dall’esame della tabella A, concernente la classificazione del territorio comunale, allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, e precisamente dall’analisi delle classi V e VI di destinazione d’uso del territorio.

La classe V, prevista per le aree prevalentemente industriali, è stata prevista per quelle che siano interessate da insediamenti industriali associati a scarsità di abitazioni.

La classe VI è invece quella da assegnare alle are interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le “Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico”, redatte dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (serie - linee guida 1/1998), nel capitolo sull’individuazione delle zone in classe V e VI, specificano ulteriormente “che in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia”.

In senso difforme alla suddetta disciplina ha invece disposto il piano di zonizzazione in esame, classificando l’area in cui sorge l'industria ricorrente in classe III "aree di tipo misto”, e ciò fondandosi sull'attuale zonizzazione che individua l'area come zona C3 di riqualificazione urbanistica .

Va ribadito che il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno.

Tuttavia deve ricordarsi il principio secondo cui la classificazione acustica del territorio non debba meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone del resto l’art. 6 della legge citata, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819) ma, al contempo, osserva che gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possano non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio in una fase temporale successiva.

Tale tesi è suffragata dall’esame della normativa, la quale richiede, anzitutto, che le attività inserite nella medesima zona del piano abbiano caratteri omogenei e in tal senso dispongono l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, ove si prevede la classificazione del territorio in 6 classi per l’applicazione dei valori di qualità, il D.P.C.M. 1.3.1991 e il già citato D.P.C.M. 14.11.1997.

In questi termini, il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio, con la necessaria precisazione che la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto.

Altra condizione è costituita dal fatto che la zonizzazione acustica venga effettuata “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, come dispone ancora lo stesso articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.

Chiarito quanto precede occorre ora richiamare quell’indirizzo della giurisprudenza, che il Collegio condivide, che ha affermato che “le scelte inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto. Il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati … in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, per le attività industriali localizzate in zona impropria)” (cfr., T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187).

Dunque se certamente non è predicabile una disparità di trattamento, attesa la diversa tipologia di attività, con la classificazione offerta al Consorzio ortofrutticolo, parimenti non risulta giustificata la ragione del mancato inserimento in classe IV dell'area su cui insiste l'industria ricorrente.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento in parte qua del piano di classificazione impugnato, mentre le spese possono essere compensate tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l'effetto annulla la deliberazione di approvazione del piano di classificazione acustica per quanto di ragione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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